IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                                e con 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di  attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli  usi  finali
dell'energia e i servizi energetici, di abrogazione  della  direttiva
93/76/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di  attuazione
della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento   energetico
nell'edilizia, come modificato dal decreto-legge 4  giugno  2013,  n.
63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90,  recante  "disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla  prestazione
energetica  nell'edilizia  per   la   definizione   delle   procedure
d'infrazione  avviate  dalla  Commissione  europea,   nonche'   altre
disposizioni in materia di coesione sociale"; 
  Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1 e 6,  comma  12  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici  o
negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; 
  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  25  ottobre  2012  sull'efficienza  energetica,   che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 recante definizione dei criteri generali in materia di  esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare
la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi  a
cui  affidare  l'attestazione  della  prestazione  energetica   degli
edifici; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione
della direttiva 2012/27/UE, ed in particolare l'art.  14,  comma  10,
che prevede l'adozione entro 120 giorni dalla sua entrata  in  vigore
del decreto di cui all'art. 4, comma 1  e  6,  comma  2  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Considerato che, con il decreto di cui  all'art.  4,  comma  1  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  e'  stata  adottata  la
disciplina concernente il calcolo della prestazione energetica  negli
edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'adozione  del  decreto  di  cui
all'art. 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
al fine di garantire la piena attuazione della direttiva  2010/31/UE,
e in particolare dell'art. 11; 
  Considerato che l'emanazione del  presente  decreto  e'  funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE,  e  in  particolare
dell'art. 11, anche al fine di adempiere  alle  prescrizioni  imposte
dalla  Commissione  europea  con  la  procedura  di   infrazione   n.
0368/2012, attualmente pendente; 
  Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le  principali
associazioni di categoria interessate; 
  Acquisito il parere positivo del Consiglio nazionale consumatori ed
utenti (CNCU), reso nella seduta del 7 maggio 2015; 
  Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 18 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1  e  dell'art.  6,  comma  12,  del  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  192  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nel  seguito  solo  decreto  legislativo,  il  presente
decreto si pone la finalita' di favorire  l'applicazione  omogenea  e
coordinata  dell'attestazione  della  prestazione  energetica   degli
edifici e  delle  unita'  immobiliari,  nel  seguito,  per  brevita',
solamente edifici o immobili, su tutto il  territorio  nazionale.  Il
presente decreto definisce: 
  a) le Linee guida nazionali per  l'attestazione  della  prestazione
energetica degli edifici; 
  b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione  tra  lo
Stato e le regioni; 
  c) la realizzazione di un sistema informativo comune per  tutto  il
territorio nazionale per la gestione di un  catasto  nazionale  degli
attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.