IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra citato decreto-legge n. 145/2013, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il comma 14 del predetto art. 3, che dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente; Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il comma 9 del citato art. 3, in base al quale al credito d'imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; Visto l'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che disciplina il contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati; Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.