IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il successivo comma 92 del citato art. 1, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del predetto decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del medesimo art. 1; Visto il comma 93 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato comma 91, sono fissati le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto al comma 94, dell'art. 1, e del relativo monitoraggio; Visto il successivo comma 94, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per l'attuazione dei commi da 91 a 93; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che contiene disposizioni relative al recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto l'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e successive modificazioni; Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Considerata la necessita' di individuare le attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine nelle quali devono essere investiti i proventi, assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive, al fine del riconoscimento del credito di imposta di cui ai commi 91 e 92 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014; Considerata, altresi', la necessita' di stabilire le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa fissato in misura pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, e del relativo monitoraggio; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del credito di imposta istituito in favore degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonche' delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed individua le attivita' di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del predetto credito.