(( Art. 1 ter 
 
 
Predisposizione  del  bilancio  di  previsione  annuale  2015   delle
                province e delle citta' metropolitane 
 
  1.  Per  il  solo  esercizio  2015,  le  province   e   le   citta'
metropolitane predispongono il bilancio di  previsione  per  la  sola
annualita' 2015. 
  2.  Per  il  solo  esercizio  2015,  le  province   e   le   citta'
metropolitane, al fine di garantire il mantenimento  degli  equilibri
finanziari, possono applicare al bilancio di  previsione,  sin  dalla
previsione iniziale, l'avanzo destinato. 
  3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i provvedimenti
di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  entro  e  non  oltre  il
termine di approvazione del  bilancio  di  previsione.  Nel  caso  di
esercizio provvisorio o gestione  provvisoria  per  l'anno  2016,  le
province e le  citta'  metropolitane  applicano  l'articolo  163  del
citato decreto  legislativo  n.  267  del  2000  con  riferimento  al
bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  163  e  193
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                "Art.   163.   Esercizio   provvisorio   e   gestione
          provvisoria 
              1. Se il bilancio di previsione non  e'  approvato  dal
          Consiglio entro il 31  dicembre  dell'anno  precedente,  la
          gestione finanziaria dell'ente si svolge nel  rispetto  dei
          principi   applicati   della    contabilita'    finanziaria
          riguardanti   l'esercizio   provvisorio   o   la   gestione
          provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio  o  della
          gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli  stanziamenti
          di competenza previsti nell'ultimo bilancio  approvato  per
          l'esercizio cui si  riferisce  la  gestione  o  l'esercizio
          provvisorio, ed  effettuano  i  pagamenti  entro  i  limiti
          determinati  dalla  somma  dei  residui  al   31   dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
              2. Nel caso in cui il bilancio  di  esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
              3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con  legge  o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
              4.  All'avvio  dell'esercizio   provvisorio   o   della
          gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
          dei residui  presunti  alla  data  del  1°  gennaio  e  gli
          stanziamenti di competenza  riguardanti  l'anno  a  cui  si
          riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
          previsti  nell'ultimo  bilancio  di  previsione  approvato,
          aggiornati   alle   variazioni   deliberate    nel    corso
          dell'esercizio  precedente,  indicanti   -   per   ciascuna
          missione, programma e titolo - gli impegni gia'  assunti  e
          l'importo del fondo pluriennale vincolato. 
              5.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                a) tassativamente regolate dalla legge; 
                b)  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato   in
          dodicesimi; 
                c) a carattere continuativo necessarie per  garantire
          il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo  dei
          servizi esistenti, impegnate a seguito della  scadenza  dei
          relativi contratti. 
              6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
          dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati  nel  mandato
          attraverso l'indicatore  di  cui  all'art.  185,  comma  2,
          lettera i-bis). 
              7.   Nel   corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi." 
              "Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
              1. Gli enti locali rispettano  durante  la  gestione  e
          nelle variazioni di  bilancio  il  pareggio  finanziario  e
          tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la  copertura
          delle  spese  correnti  e  per   il   finanziamento   degli
          investimenti,  secondo  le  norme  contabili   recate   dal
          presente testo  unico,  con  particolare  riferimento  agli
          equilibri di competenza e di cassa  di  cui  all'art.  162,
          comma 6. 
              2.  Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento   di
          contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una  volta
          entro il 31 luglio di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare
          provvede con delibera  a  dare  atto  del  permanere  degli
          equilibri generali di bilancio o, in caso  di  accertamento
          negativo, ad adottare, contestualmente: 
                a) le misure necessarie a  ripristinare  il  pareggio
          qualora  i  dati  della   gestione   finanziaria   facciano
          prevedere un disavanzo, di gestione o  di  amministrazione,
          per squilibrio  della  gestione  di  competenza,  di  cassa
          ovvero della gestione dei residui; 
                b) i provvedimenti per  il  ripiano  degli  eventuali
          debiti di cui all'art. 194; 
                c) le iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
          amministrazione in caso di gravi squilibri  riguardanti  la
          gestione dei residui. 
              La   deliberazione   e'    allegata    al    rendiconto
          dell'esercizio relativo. 
              3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito
          dall'art. 194,  comma  2,  possono  essere  utilizzate  per
          l'anno in  corso  e  per  i  due  successivi  le  possibili
          economie di spesa e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di
          quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di  quelle
          con specifico vincolo di destinazione, nonche'  i  proventi
          derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
          da altre entrate in c/capitale con riferimento a  squilibri
          di  parte  capitale.  Ove  non  possa  provvedersi  con  le
          modalita' sopra indicate e' possibile  impiegare  la  quota
          libera del risultato di amministrazione. Per il  ripristino
          degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.  1,  comma
          169, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  l'ente  puo'
          modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi  di
          propria competenza entro la data di cui al comma 2. 
              4.  La  mancata  adozione,  da  parte  dell'ente,   dei
          provvedimenti  di  riequilibrio   previsti   dal   presente
          articolo  e'  equiparata  ad  ogni  effetto  alla   mancata
          approvazione del bilancio di  previsione  di  cui  all'art.
          141, con applicazione della procedura prevista dal comma  2
          del medesimo articolo.".