Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                         Finanza interinale 
 
  1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la parola "autorizzato" sono aggiunte  le
seguenti: ", anche prima del deposito  della  documentazione  di  cui
all'articolo 161, (( commi secondo e terzo" )); 
    b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:  "Il  debitore
che presenta una domanda di ammissione al  concordato  preventivo  ai
sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del  piano  di
cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),  o  una  domanda  di
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o  una  proposta  di  accordo  ai
sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al  tribunale
di essere autorizzato in via  d'urgenza  a  contrarre  finanziamenti,
prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111,  funzionali  a  urgenti
necessita' relative all'esercizio dell'attivita' aziendale fino  alla
scadenza del termine fissato dal  tribunale  ai  sensi  dell'articolo
161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di  cui  all'articolo
182-bis,  quarto  comma,  o  alla  scadenza  del   termine   di   cui
all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve  specificare  la
destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e'  in  grado  di
reperire altrimenti tali finanziamenti e  che,  in  assenza  di  tali
finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente  ed  irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano  e
sulla proposta in  corso  di  elaborazione,  sentito  il  commissario
giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti  senza  formalita'  i
principali creditori, decide  in  camera  di  consiglio  con  decreto
motivato,  entro  dieci   giorni   dal   deposito   dell'istanza   di
autorizzazione.  La  richiesta  puo'  avere  ad  oggetto   anche   il
mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al  momento
del deposito della domanda."; 
    c) al terzo comma, dopo la  parola  "ipoteca"  sono  aggiunte  le
seguenti: "o a cedere crediti"; 
    (( c-bis) al quinto comma,  primo  periodo,  le  parole:  "quarto
comma" sono sostituite dalle seguenti:  "quinto  comma  del  presente
articolo" )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  182-quinquies  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della  liquidazione  coatta  amministrativa),
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   182-quinquies.   (Disposizioni   in   tema   di
          finanziamento e di  continuita'  aziendale  nel  concordato
          preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti) 
              Il debitore che presenta, anche ai sensi  dell'articolo
          161, sesto comma, una domanda di ammissione  al  concordato
          preventivo o una domanda di omologazione di un  accordo  di
          ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,
          primo  comma,  o  una  proposta   di   accordo   ai   sensi
          dell'articolo  182-bis,  sesto  comma,  puo'  chiedere   al
          tribunale di essere autorizzato, anche prima  del  deposito
          della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo
          e terzo  assunte  se  del  caso  sommarie  informazioni,  a
          contrarre    finanziamenti,    prededucibili    ai    sensi
          dell'articolo  111,  se  un  professionista  designato  dal
          debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo  67,
          terzo  comma,  lettera  d),   verificato   il   complessivo
          fabbisogno finanziario dell'impresa sino  all'omologazione,
          attesta  che  tali  finanziamenti  sono   funzionali   alla
          migliore soddisfazione dei creditori. 
              L'autorizzazione di cui al primo comma puo'  riguardare
          anche finanziamenti individuati soltanto per  tipologia  ed
          entita', e non ancora oggetto di trattative. 
              Il debitore che presenta una domanda di  ammissione  al
          concordato preventivo ai  sensi  dell'articolo  161,  sesto
          comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo  161,
          secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di
          un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   ai   sensi
          dell'articolo 182-bis,  primo  comma,  o  una  proposta  di
          accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto  comma,  puo'
          chiedere  al  tribunale  di  essere  autorizzato   in   via
          d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi
          dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessita' relative
          all'esercizio dell'attivita' aziendale fino  alla  scadenza
          del termine fissato dal tribunale  ai  sensi  dell'articolo
          161, sesto comma, o  all'udienza  di  omologazione  di  cui
          all'articolo 182-bis, quarto comma,  o  alla  scadenza  del
          termine di cui  all'articolo  182-bis,  settimo  comma.  Il
          ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,
          che il debitore non e' in grado di reperire altrimenti tali
          finanziamenti e che,  in  assenza  di  tali  finanziamenti,
          deriverebbe  un  pregiudizio  imminente   ed   irreparabile
          all'azienda. Il tribunale,  assunte  sommarie  informazioni
          sul piano  e  sulla  proposta  in  corso  di  elaborazione,
          sentito il commissario giudiziale se nominato,  e,  se  del
          caso, sentiti  senza  formalita'  i  principali  creditori,
          decide in camera di consiglio con decreto  motivato,  entro
          dieci giorni dal deposito dell'istanza  di  autorizzazione.
          La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento di
          linee di credito autoliquidanti in essere  al  momento  del
          deposito della domanda. 
              Il tribunale puo' autorizzare il debitore  a  concedere
          pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei  medesimi
          finanziamenti. 
              Il debitore  che  presenta  domanda  di  ammissione  al
          concordato preventivo con continuita' aziendale,  anche  ai
          sensi dell'articolo 161,  sesto  comma,  puo'  chiedere  al
          tribunale  di  essere  autorizzato,  assunte  se  del  caso
          sommarie  informazioni,  a  pagare  crediti  anteriori  per
          prestazioni di beni o  servizi,  se  un  professionista  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
          lettera d), attesta che tali  prestazioni  sono  essenziali
          per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali
          ad assicurare  la  migliore  soddisfazione  dei  creditori.
          L'attestazione del professionista  non  e'  necessaria  per
          pagamenti effettuati fino a concorrenza  dell'ammontare  di
          nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore
          senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione
          postergato alla soddisfazione dei creditori. 
              Il debitore che presenta una domanda di omologazione di
          un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   ai   sensi
          dell'articolo 182-bis,  primo  comma,  o  una  proposta  di
          accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto  comma,  puo'
          chiedere al Tribunale di essere  autorizzato,  in  presenza
          dei  presupposti  di  cui  al  quinto  comma  del  presente
          articolo, a pagare crediti anche anteriori per  prestazioni
          di beni o servizi. In tal caso i pagamenti  effettuati  non
          sono soggetti all'azione revocatoria  di  cui  all'articolo
          67.".