IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"); 
  Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CEdel Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e  la
Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici   di   condotta
destinati a contribuire, in funzione delle  specificita'  settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri; 
  Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e), del  Codice,  i  quali
attribuiscono al Garante il compito di promuovere  nell'ambito  delle
categorie   interessate,    nell'osservanza    del    principio    di
rappresentativita'  e  tenendo  conto  dei  criteri  direttivi  delle
raccomandazioni del  Consiglio  d'Europa  sul  trattamento  dei  dati
personali, la sottoscrizione di codici  di  deontologia  e  di  buona
condotta per determinati settori,  verificarne  la  conformita'  alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame  di  osservazioni  di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la  diffusione  e  il
rispetto; 
  Visto l'art. 118 del Codice con il  quale  e'  stato  demandato  al
Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di  un  codice  di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo  anche,  in
correlazione con quanto previsto dall'art.  13,  comma  5,  modalita'
semplificate per l'informativa all'interessato  e  idonei  meccanismi
per  favorire  la  qualita'  e  l'esattezza  dei  dati   raccolti   e
comunicati; 
  Visto  il  regolamento  n.  2/2006  recante  le  procedure  per  la
sottoscrizione dei codici deontologici e di buona condotta,  adottato
dal Garante il 20 luglio 2006 (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2006); 
  Considerato che il Collegio del Garante in data 19  febbraio  2015,
all'esito della complessa attivita' di  stesura  dell'articolato,  ha
analizzato lo schema preliminare del codice di deontologia e di buona
condotta  predisposto  dai  partecipanti   al   tavolo   di   lavoro,
ritenendolo conforme alle leggi ed ai regolamenti anche in  relazione
a quanto previsto dall'art. 12 del Codice e ha disposto l'avvio della
consultazione pubblica su tale testo, pubblicato  sul  sito  internet
del Garante; 
  Rilevato che la consultazione pubblica si  e'  svolta  nel  periodo
compreso tra il 17 marzo ed il 27 aprile u.s.; 
  Visto il verbale dell'incontro tenutosi il 9 giugno 2015 presso gli
uffici del Garante nel corso del quale  i  soggetti  rappresentativi,
esaminate le osservazioni  ricevute  nel  corso  della  consultazione
pubblica, hanno definito lo schema finale del codice di deontologia e
di buona condotta rimettendolo al Garante per il prosieguo  dell'iter
di adozione; 
  Visto il provvedimento n. 434 del 23 luglio 2015 con  il  quale  il
Garante, nell'esaminare lo schema finale del Codice, lo  ha  ritenuto
conforme alle norme di legge e di regolamento, invitando  i  soggetti
rappresentativi e quelli interessati a sottoscriverlo; 
  Visto il verbale redatto il 3 settembre 2015 dal quale risulta  che
in tale data il testo del Codice di deontologia e di  buona  condotta
per  il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a   fini   di
informazione  commerciale  (riportato  in  allegato   alla   presente
deliberazione)  e'  stato  sottoscritto,  in  qualita'  di   soggetti
rappresentativi, da ANCIC (Associazione nazionale tra le  imprese  di
informazione  commerciale  e  di  gestione  del  Credito),   FEDERPOL
(Federazione italiana degli istituti privati per  le  investigazioni,
per le informazioni e per la sicurezza) ed ABI (Associazione bancaria
italiana), nonche', in qualita' di  soggetti  interessati  che  hanno
manifestato la loro adesione ai principi del Codice, da CONFCOMMERCIO
(Confederazione Generale  Italiana  delle  Imprese,  delle  Attivita'
Professionali e del Lavoro  Autonomo)  CONFESERCENTI  (Confederazione
degli  Esercenti  attivita'  Commerciali  e   Turistiche),   CODACONS
(Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente  e  dei
Diritti degli Utenti e  dei  Consumatori),  ASSOUTENTI  (Associazione
nazionale a difesa  dei  consumatori  nei  confronti  di  burocrazia,
commercio,  assicurazioni,  banche  e  telecomunicazioni),  ADICONSUM
(Associazione italiana difesa consumatori e ambiente); 
  Rilevato  che  le  sottoscrizioni  e  le  adesioni  fino  ad   oggi
manifestate rappresentano  un  adeguato  spettro  delle  realta'  che
trattano   professionalmente   informazioni   commerciali,   che   le
utilizzano nello svolgimento  della  propria  attivita'  economica  e
professionale nonche' della platea degli interessati i cui dati  sono
oggetto di trattamento da parte dei c.d. "informatori commerciali"; 
  Considerato che, in conformita' all'art. 8,  comma  3,  del  citato
reg. 2/2006, il Garante esaminera' le eventuali  richieste  di  altri
soggetti  rappresentativi  o  interessati   volte   ad   apporre   le
sottoscrizioni o le adesioni in  epoca  successiva  all'adozione  del
codice di deontologia e buona condotta; 
  Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di
deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la  correttezza  del  trattamento  dei  dati  personali
effettuato da soggetti privati e pubblici  (art.  12,  comma  3,  del
Codice); 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  12,  comma  2,  del  Codice  e
dell'art. 9 del  menzionato  regolamento  n.  2/2006,  il  codice  di
deontologia e di buona condotta deve essere  pubblicato  a  cura  del
Garante nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  con
decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato  A)  al
medesimo Codice; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                  Tutto cio' premesso  il Garante: 
 
  preso atto della conclusione dell'iter procedurale di  redazione  e
sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta  per  il
trattamento dei dati personali  effettuato  a  fini  di  informazione
commerciale, che figura in allegato,  quale  parte  integrante  della
presente deliberazione, ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento  n.
2/2006, ne dispone la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi  e
decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  al  Ministero
della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice. 
    Roma, 17 settembre 2015 
 
                         Il presidente: Soro 
 
                        Il relatore: Iannini 
 
                    Il segretario generale: Busia