Allegato Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate 1. Oggetto e dotazione finanziaria 1. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», in attuazione dell'articolo 1, commi 431, 432, 433 e 434 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il presente bando stabilisce le modalita' e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. 2. La dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n. 190 del 2014, e' di euro 44.138.500,00 per il 2015 e di euro 75.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500,00. 2. Soggetti promotori 1. Sono ammessi a presentare i progetti e domanda di finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate. 2. Ai fini del presente bando si intende: per area urbana degradata un territorio che presenti: un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unita'. L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei seguenti indicatori dai rispettivi valori medi nazionali, rilevati dal censimento ISTAT del 2011 secondo la formula: IDS ZFU = 0,40*(DIS(i) - DISNAZ)+ 0,30*(OCCNAZ - OCC(i))+ 0,15*(GIOV(i) - GIOVNAZ)+ 0,15*(SCOLNAZ - SCOL(i)) Dove: [DIS(i)] tasso di disoccupazione [OCC(i)] tasso di occupazione [GIOV(i)] tasso di concentrazione giovanile [SCOL(i)] tasso di scolarizzazione riferiti al semestre precedente a quello della rilevazione, e un indice di disagio edilizio (IDE) pari o superiore all'unita'. L'indice compara lo stato di conservazione degli edifici dell'area urbana degradata con il valore medio nazionale secondo la seguente formula: IDE = [(ERp + ERm) / Tot ER ] / 0,168 Dove il coefficiente di ponderazione corrisponde alla percentuale nazionale degli edifici con stato di conservazione "pessimo" o "mediocre" residenziali dove: ERp = edifici residenziali dell'area urbana degradata in pessimo stato di conservazione ERm = edifici residenziali dell'area urbana degradata in mediocre stato di conservazione Tot ER = Totale edifici residenziali dell'area urbana degradata Gli indicatori potranno essere rilevati anche a livello di territorio infracomunale, attraverso l'aggregazione di particelle censuarie contigue con riferimento ai dati rilevati dal Censimento 2011. L'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE) dell'area urbana degradata candidata devono essere in ogni caso superiori al valore medio dei due indici calcolati per l'intero comune. 3. Possono presentare domanda i comuni sia singolarmente, sia in qualita' di capofila di una aggregazione temporanea di comuni confinanti che hanno nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate come definite al comma 2. 4. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune capofila. 5. Il comune puo' presentare un solo progetto o singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni. 3. Oggetto dei progetti 1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, devono essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo, tra i quali, a titolo esemplificativo: a) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualita' del decoro urbano; b) interventi di potenziamento e adeguamento di infrastrutture e/o sviluppo di servizi volti a sostenere l'attrattivita' della scuola e l'orientamento formativo dei giovani, ivi comprese idonee attrezzature per i disabili; c) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi volti ad assicurare la protezione e l'accoglienza di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali; d) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi di mediazione culturale volti alla riduzione della marginalita' e del disagio anche della popolazione immigrata; e) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani; f) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati rivolti a garantire la sicurezza e salubrita' dell'abitare, il risparmio energetico, la mobilita' alternativa, il ciclo virtuoso dei rifiuti, la sostenibilita' ambientale complessiva degli interventi; g) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati volti a stimolare l'insediamento di nuove attivita' imprenditoriali giovanili. 2. A tal fine ogni proposta di progetto, a pena di esclusione, deve: a) illustrare gli obiettivi generali e specifici, in modo chiaro e definito; illustrare i risultati attesi, soprattutto in termini di ricaduta nell'ambito di intervento su cui intende operare; b) illustrare e articolare le attivita' progettuali; illustrare le modalita' di realizzazione del progetto sotto il profilo tecnico, metodologico, organizzativo e logistico; indicare il numero di destinatari diretti e beneficiari indiretti; indicarne le modalita' di individuazione; c) indicare le aree in cui saranno svolte le attivita' progettuali; d) prevedere un programma di intervento delle attivita', parte integrante della relazione di progetto; e) contenere un programma economico finanziario, completo di eventuali contributi da parte del mercato privato cosi' come dei fondi comunitari. 3. Fatte salve le cause di esclusione espressamente previste dal presente bando, sono altresi' escluse le proposte progettuali che non rispettino le condizioni di ammissibilita' di cui all'articolo 2 e le proposte che: a) non siano costituite da un insieme coordinato di interventi; b) siano finalizzate esclusivamente ad attivita' di formazione, studio e ricerca; c) siano relative a progetti concernenti la gestione ordinaria delle attivita' usualmente svolte da uno qualsiasi dei soggetti proponenti; d) non siano presentate secondo le modalita' indicate al successivo articolo 4; e) non indichino puntualmente quali siano i risultati attesi dalla singola azione progettuale proposta, individuando in una apposita sezione tecnica della relazione di progetto, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), l'indicatore misurabile di tali risultati e non si impegnano a rilevare il raggiungimento dei risultati attesi dall'azione progettuale proposta mediante la misurazione degli indicatori di risultato presenti nella relazione di progetto; f) siano presentati dal singolo comune, qualora lo stesso abbia altresi' presentato altro progetto in forma aggregata con altri comuni. 4. Il progetto e' elaborato: a) a livello di studio di fattibilita', masterplan e progetto preliminare. Quest'ultimo, per gli interventi di riqualificazione urbanistica e infrastrutturale, costituisce il livello minimo; b) il documento di cui al precedente punto a) deve essere corredato da una documento di analisi che evidenzi le condizioni di partenza dell'area di interesse del progetto relativamente a: esistenza di fenomeni di devianza e criminalita' anche giovanile, ivi compresi quelli relativi a tratta e sfruttamento, violenza di genere e abusi sessuali su minori e adulti; tasso di abbandono scolastico comunale superiore alla media nazionale; limitate opportunita' culturali e sociali; presenza di fenomeni massicci di immigrazione irregolare e clandestina; presenza di immobili abbandonati, aree compromesse o degradate, cosi' come richiamate dalla Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14, quali aree industriali dismesse, spazi pubblici degradati e residuali, edifici pubblici o privati destinati ad uso pubblico che hanno perso le loro originarie funzioni; estensioni significative rispetto al contesto locale; collocazione strategica rispetto al contesto urbano e all'assetto infrastrutturale; aree con significativi fenomeni di contrazione delle attivita' commerciali di vicinato o del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alla piccola impresa, alle attivita' artigianali, alle attivita' professionali, alle start-up. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato "Codice dell'amministrazione digitale", dal legale rappresentante del comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato, a pena di esclusione. 2. Le domande, predisposte secondo quanto sopra specificato e complete dei prescritti documenti di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', esclusivamente a mezzo posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo PEC areeurbane.po@pec.governo.it, conformemente alle norme del "Codice dell'amministrazione digitale". Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 3. Alla "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" e' allegata la seguente documentazione (in formato PDF), predisposta anche avvalendosi di dati forniti dalle competenti Amministrazioni, ai fini della verifica dell'ammissibilita' della domanda e dell'attribuzione dei punteggi: a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato, dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente bando con l'indicazione specifica di ciascuna caratteristica di cui al medesimo comma corredata di idonea documentazione giustificativa di dettaglio e su basi oggettive anche avvalendosi di dati o di documentazione rilasciati da altre amministrazioni o enti competenti; b) documentazione relativa alla formalizzazione delle aggregazioni temporanee, con l'indicazione del comune confinante capofila; c) delibera comunale relativa ai finanziamenti pubblici (nazionali o europei) e/o privati, con l'indicazione della somma finanziata, nella quale vengano posti in evidenza la capacita' di coinvolgimento di soggetti privati, i quali devono comunque essere scelti attraverso procedure di evidenza pubblica, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati, di cui al punto D della tabella riportata al citato articolo 6, comprensiva del programma attuativo nel quale e' altresi' indicato l'ammontare delle risorse finanziarie distinte per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017, ove trattasi di interventi da realizzarsi con durata pluriennale; d) preventiva dichiarazione in merito alla compatibilita' degli interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) dichiarazione rilasciata dalle Autorita' competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilita' o meno del progetto alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VINCA, VAS a seconda dei casi e delle aree di intervento); f) dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato relativa alla coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati; g) relazione descrittiva del progetto, che evidenzia gli effetti di "miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, mediante attivazione di servizi e/o interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e/o educativi, alla promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive e alla tutela di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali", riportati al punto B della tabella di cui all'articolo 6. La predetta relazione dovra' contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, e dovra' essere corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi; h) relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, con relativo quadro economico complessivo, nella quale vengono posti in evidenza gli effetti di "Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", riportati al punto A della tabella di cui al citato articolo 6; i) relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione urbanistica, infrastrutturale, dei servizi, ambientale e paesaggistica, delle aree urbane degradate costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, con relativo quadro economico complessivo; l) atto di nomina del responsabile del procedimento; m) progetto a livello di studio di fattibilita', masterplan o progetto preliminare e relativa delibera di approvazione. 5. Procedura di valutazione 1. La procedura di valutazione e' effettuata dal comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato "comitato" di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le seguenti fasi: a) la segreteria tecnica del comitato provvede all'accertamento della completezza della domanda e alla verifica di tutti i documenti e requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 2, 3 e 4, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione; b) il comitato provvede alla valutazione delle domande, all'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nella documentazione allegata. 2. Nel corso dell'istruttoria tecnica possono essere richiesti l'integrazione o il completamento della documentazione, che deve essere comunque in possesso del proponente prima della scadenza del termine di presentazione delle domande. Sono ammesse le sole integrazioni ascrivibili alla mancanza, incompletezza o irregolarita' non essenziali dei documenti e delle dichiarazioni. Le suddette integrazioni devono pervenire entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione. 3. Il comitato effettua controlli sulle domande presentate e sulla relativa documentazione a corredo, richiedendo agli enti la necessaria documentazione progettuale ed amministrativa e fissando un termine per la presentazione. I comuni trasmettono la documentazione entro i termini indicati, pena l'esclusione. 6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi 1. I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri: ===================================================================== | Progressivo | Criterio | Punti | +======================+===============================+============+ | |Riduzione di fenomeni di | | | |marginalizzazione e degrado | | | |sociale. (Legge 190/2014, | | | |articolo 1, comma 432, lett. | | | A |d), punto 1) | P1.max = 30| +----------------------+-------------------------------+------------+ | | Miglioramento della qualita' | | | |del decoro urbano e del tessuto| | | |sociale ed ambientale, anche | | | |mediante interventi di | | | |ristrutturazione edilizia, con | | | |particolare riferimento allo | | | |sviluppo dei servizi sociali ed| | | |educativi e alla promozione | | | |delle attivita' culturali, | | | |didattiche e sportive e alla | | | |tutela di minori e adulti, | | | |vittime di violenza, tratta, | | | |sfruttamento e abusi sessuali. | | | |(Legge 190/2014, articolo 1, | | | B |comma 432, lett. d), punto 2) | P2.max = 30| +----------------------+-------------------------------+------------+ | |Tempestiva esecutivita' degli | | | |interventi. (Legge 190/2014, | | | |articolo 1, comma 432, lett. | | | C |d), punto 3) | P3.max = 15| +----------------------+-------------------------------+------------+ | |Capacita' di coinvolgimento di | | | |soggetti e finanziamenti | | | |pubblici (nazionali ed europei)| | | |e privati e di attivazione di | | | |un effetto moltiplicatore del | | | |finanziamento pubblico nei | | | |confronti degli investimenti | | | |privati. (Legge 190/2014, | | | |articolo 1, comma 432, lett. | | | D |d), punto 4) | P4.max = 25| +----------------------+-------------------------------+------------+ Criterio A - Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale Il comitato attribuisce il punteggio come di seguito illustrato, sulla base della valutazione della "riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" esposta nella relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche principali dell'insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, di cui all'articolo 4: 1. Produzione di effetti durevoli di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale anche oltre la fine del progetto: 0.5*anni durata effetti oltre la chiusura: max 5 punti; 2. Coordinamento tra interventi finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e al degrado sociale: max punti 4; 3. Presenza di obiettivi chiari e raggiungibili, con il migliore rapporto tra obiettivi, azioni e costi di realizzazione: max punti 4; 4. Sostenibilita' economica anche oltre il termine del progetto coperto dal finanziamento: max punti 5; 5. Previsione di interventi di riqualificazione che interessino aree di crisi complessa: max punti 2. I fattori sopra indicati si possono sommare. Criterio B - Miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive e alla tutela di minori ed adulti vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali 1. Sviluppo dei servizi sociali ed educativi Coeff.intervento.SocEduc: fino a 0,3 2. Promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive Coeff.intervento.CultDidatt.Sport: fino a 0,3 3. Interventi di ristrutturazione edilizia Coeff.intervento.RistrEdiliz: fino a 0,1 4. Interventi di protezione e accoglienza di minori ed adulti vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali Coeff.intervento.VittViol: fino a 0,3 Formula: Punteggio B = PB.max x Coeff.intervento.xxxxx. Il proponente dovra' indicare l'aspetto prevalente della proposta per ogni singolo intervento, nella relazione descrittiva di cui all'articolo 4. I fattori sopraindicati si possono sommare. Criterio C - Tempestiva esecutivita' degli interventi 1. Interventi con progetto esecutivo, approvato dall'amministrazione, ovvero progetti di servizi il cui inizio dell'attivazione o dello sviluppo e' garantita entro 90 giorni dal finanziamento del progetto Coeff.livello.esecutivo = 1,0 2. Interventi con progetto definitivo, approvato dall'amministrazione ovvero con procedura di gara gia' avviata per i servizi, per i quali sia allegata la determina a contrarre Coeff.livello.definitivo = 0,75 3. Interventi con studio di fattibilita', masterplan, o progetto preliminare inclusi i progetti di servizi, approvato dall'amministrazione Coeff.livello.sfmasterprel = 0,50 Formula: Punteggio C = PC.max x Coeff.livello.xxxx Il livello del progetto e' quello indicato nella delibera comunale di approvazione del progetto del singolo intervento di cui all'articolo 4. Criterio D - Capacita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici (nazionali ed europei) e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati 1. Interventi con altri finanziamenti pubblici locali ed europei: Coeff.Finanz.1 = (%Fin.Pubb.Locale + %Fin. Pubb. Europeo/%Fin.Pubb.Locale.max + %Fin. Pubb. Europeo.max) 2. Interventi con finanziamenti privati (proponente/promotore/concessionario): Coeff.Finanz.2 = (%Fin.Privato/%Fin.Privat.max) 3. Interventi con altri finanziamenti pubblici programmati: Coeff.Finanz.3 = (%Fin.Pubb.progr/%Fin.Pubb.progr.max) Formula: Punteggio D = PD.max x Coeff.Finanz.xx I fattori sopraindicati si possono sommare. I fattori 1 e 3 sopraindicati non si possono sommare, qualora riferiti al medesimo finanziamento. 4. L'importo dei finanziamenti pubblici e privati, per ogni singolo intervento, e' quello indicato nella documentazione in allegato alla domanda di cui all'articolo 4. 5. Il punteggio complessivo di ciascun progetto e' dato dalla somma del punteggio A, relativo al progetto di riqualificazione costituito da un insieme coordinato di interventi, e dalla sommatoria delle medie dei punteggi B, C e D, attribuiti ai singoli lotti o parti contenuti nel suddetto progetto. 6. Al termine della procedura il comitato redige l'elenco dei progetti con indicazione del livello di priorita' in funzione del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto. 7. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento 1. I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto. 2. Il comitato tiene conto dei seguenti criteri di priorita': a) a parita' di punteggio di interventi presentati da un comune e da un'aggregazione di comuni e' data priorita' al progetto presentato dall'aggregazione di comuni; b) a parita' di punteggio, nel caso di intervento diviso in piu' lotti o parti, sono valutati prioritariamente gli interventi che costituiscono lotti o parti conclusivi di interventi gia' avviati. 8. Progetti oggetto delle convenzioni o accordi di programma 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi. 2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito denominato "Fondo", e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri e le modalita' per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. 3. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attivita' di monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 190 del 2014. 4. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente con le risorse disponibili. 5. Ai sensi del comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano. 9. Finanziabilita' degli interventi 1. Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano, sono finanziate, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive. 2. Per ciascun progetto, il finanziamento a carico del Fondo non puo' essere inferiore a euro 100.000,00 e non puo' in ogni caso superare l'importo massimo di euro 2.000.000,00. Fermo restando tale importo massimo a carico del Fondo, i comuni e le aggregazioni temporanee di comuni possono presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore delle iniziative proposte, purche' specifichino in modo documentato, pena l'inammissibilita', le ulteriori fonti di finanziamento disponibili. 3. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalita' e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi. 4. I criteri e le modalita' di revoca sono stabiliti dalle convenzioni in base alla norma primaria. 10. Responsabile del procedimento 1. E' responsabile del procedimento per il presente bando Corrado De Rosa.