IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che stabilisce, al comma 3, lettera b), che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolga, tra l'altro, le funzioni e i compiti di prevenzione e repressione - attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale; Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Viste le Linee guida in materia di controlli adottate ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", che all'art. 1, commi 1 e 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, l'art. 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni e l'art. 58 concernente le modalita' della fruibilita' del dato; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II-bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, recante semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015; Ritenuto di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, all'emanazione del decreto interministeriale di natura non regolamentare per l'istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole; Considerato che ai fini della programmazione delle attivita' di controllo nei settori diversi da quello delle imprese agricole, le amministrazioni competenti continuano ad esercitare la programmazione ed il coordinamento delle predette attivita' secondo la specifica normativa vigente; Ritenuto che il registro unico dei controlli ispettivi possa essere utilizzato anche a servizio dell'attivita' di riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; Visto l'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli enti locali nella seduta della Conferenza unificata del 7 maggio 2015; Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, il cui parere e' stato trasmesso con nota del 2 luglio 2015; Vista la presa d'atto della Conferenza unificata nella seduta del 16 luglio 2015; Decreta: Art. 1 Registro unico dei controlli ispettivi 1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro unico dei controlli ispettivi, di seguito denominato RUCI integrato nell'anagrafe nazionale delle aziende agricole attraverso il SIAN. 2. Il RUCI costituisce, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, strumento di ausilio alle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione dei controlli di propria competenza e per la loro piu' razionale programmazione, ferma restando l'attuazione dei controlli straordinari ed urgenti. 3. Nel RUCI affluiscono i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo e degli organismi pagatori, nonche' da organismi privati autorizzati dalle vigenti disposizioni allo svolgimento di compiti di controllo a carico delle imprese agricole. 4. I registri unici di controllo istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori alimentano il RUCI con le informazioni in essi contenute. Il RUCI alimenta i registri unici dei controlli regionali ove istituiti. 5. Il pubblico funzionario incaricato dell'esercizio dei controlli ispettivi di cui al presente decreto verifica, attraverso il RUCI, le informazioni pertinenti e non eccedenti riconducibili alla propria competenza, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa.