(Allegato D)
                                                           Allegato D 
 
                          Servizi dell'ANPR 
 
    Il presente allegato descrive i  servizi  che  ANPR  assicura  ai
soggetti che accedono. 
    Le richieste di servizio sono  elaborate  in  file  XML  o  altri
formati aperti. 
    La risposta del sistema puo' avere formato XML,  ASCII  o  PDF  o
altri formati aperti. 
    I servizi sono erogati in modalita' web service ovvero attraverso
una web application fruibile dal sito internet della ANPR. 
A) Servizi ai Comuni 
    A.1) Registrazione dei dati. 
    I  servizi  di  registrazione   consentono   le   operazioni   di
modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale. 
    In risposta alla richiesta dell'operatore, in assenza  di  errore
dell'operazione, il sistema invia la conferma  di  modificazione  del
dato ad un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore,  il
comune riceve un avviso di  esito  negativo,  con  indicazione  della
causa. 
    Al comune e', inoltre, resa disponibile  la  consultazione  delle
operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi  di
conferma e di errore,  per  intervalli  temporali,  con  le  seguenti
modalita': 
      l'esito di un'operazione di registrazione e' disponibile per un
anno; 
      gli  eventi  notificati  al   comune   sono   disponibili   per
centottanta giorni. 
    A. 2) Consultazione ed estrazione. 
    I servizi di consultazione consentono di interrogare l'ANPR per i
dati di competenza, secondo i seguenti parametri: 
      per campi o combinazioni di campi; 
      per tipo di operazione; 
      per intervalli temporali. 
    In  esito  alla  richiesta,  il  sistema   comunica   il   numero
progressivo e la data della risposta; in  presenza  di  errori  nella
richiesta, il sistema  comunica  l'esito  negativo,  con  indicazione
della causa. 
    I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre  i  dati
di ANPR  di  propria  competenza  con  modalita'  analoghe  a  quelle
descritte per i servizi di consultazione; in alternativa,  il  Comune
puo' fornire  ad  ANPR  una  lista  di  soggetti  per  i  quali  ANPR
restituira' in risposta i dati previsti per  il  tipo  di  estrazione
prescelto dal Comune. 
    L'esito  delle  operazioni  di  consultazione  ed  estrazione  e'
disponibile per trenta giorni. 
    L'esito delle richieste di consultazione non  esaudite  in  tempo
reale e' disponibile per trenta giorni. 
    A. 3) Certificazione. 
    I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al
capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,
n. 223, nonche' all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1988,  n.  470,
sono erogati ai Comuni secondo le  modalita'  stabilite  dal  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    Le  richieste  di  certificazione  sono  esclusivamente  di  tipo
puntuale e sono evase contestualmente. 
    In presenza di errore nella richiesta di  emissione,  il  sistema
comunica l'esito negativo, con indicazione della causa. 
    A. 4) Invio telematico delle attestazioni e  delle  dichiarazioni
di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
    L'ANPR rende disponibile il servizio di  invio  telematico  delle
attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e  dei  certificati  di
cui all'articolo 74 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, che pervengono  ai  comuni  con  le  modalita'
tecniche  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  previsto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
    Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui
al citato articolo 74, e' altresi' inoltrata la denuncia della  causa
di morte di cui all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 
    A. 5) Servizi accessori. 
    I servizi accessori  consentono  di  verificare  lo  stato  delle
operazioni richieste. 
    Comprendono, in particolare: 
      il servizio di notifica dell'esito  delle  operazioni  e  degli
eventi di competenza per l'allineamento delle banche dati tenute  dal
Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e  dei  servizi  non
supportati dall'ANPR; 
      il servizio di verifica dell'esito di un'operazione; 
      il servizio di ricezione delle  risposte  rese  disponibili  da
ANPR; 
      il servizio di annullamento dell'operazione; 
      il servizio di variazione di dati; 
      il servizio di consultazione delle notifiche; 
      il servizio di monitoraggio. 
    I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi  in  questione
sono conservati per un periodo  di  tempo  prefissato,  trascorso  il
quale sono storicizzati nel modo seguente: 
      l'esito di un'operazione di registrazione e' disponibile per un
anno; 
      l'esito delle operazioni di consultazione  e'  disponibile  per
trenta giorni; 
      gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo
di centottanta giorni; 
      le risposte alle richieste di consultazione ed  estrazione  non
esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni. 
    Sara' inoltre reso disponibile un  servizio  di  interscambio  in
tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni. 
B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e  agli  enti  che  erogano
pubblici servizi 
    B.1) Consultazione ed estrazione 
    I  servizi  di  consultazione   ed   estrazione   consentono   di
interrogare  i  dati  dell'ANPR  di  competenza,  secondo   specifici
parametri di ricerca. 
    La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione,
invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta
il risultato della richiesta;  qualora  il  numero  di  soggetti  che
verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato  o  il
tipo di  ricerca  prescelto  richieda  elaborazioni  complesse,  ANPR
attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende  disponibile
la risposta in un momento  successivo.  La  Pubblica  Amministrazione
riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla  richiesta  e
la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell'elaborazione. 
    In presenza di errori nella struttura dei dati  della  richiesta,
ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto. 
    B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche 
    L'ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati  e
le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni. 
    B.3) Servizi accessori 
    I servizi accessori  consentono  di  verificare  lo  stato  delle
operazioni richieste e comprendono: 
    il servizio di  notifica  dell'esito  delle  operazioni  e  degli
eventi di competenza; 
    il servizio di ricezione delle risposte dell'ANPR; 
    il servizio di consultazione delle notifiche; 
    il servizio di monitoraggio. 
    I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi  in  questione
sono conservati per un periodo  di  tempo  prefissato,  trascorso  il
quale vengono storicizzati: 
    l'esito  delle  operazioni  di  consultazione  ed  estrazione  e'
disponibile per trenta giorni; 
    gli  eventi  notificati  alla   Pubblica   Amministrazione   sono
disponibili per un periodo di centottanta giorni; 
    le risposte alle richieste di  consultazione  ed  estrazione  non
esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.