IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista  la  legge  10  dicembre   1997,   n.   425,   e   successive
modificazioni, concernente disposizioni per la riforma degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore  e,  in  particolare,   l'articolo   3,   come   modificato
dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, e in particolare, l'articolo 205, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio  di  istruzione  secondaria  superiore,   e   in   particolare
l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti professionali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti  tecnici,  a  norma   dell'articolo   64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,   concernente   regolamento   recante   revisione    dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante
indicazioni  nazionali  riguardanti  gli   obiettivi   specifici   di
apprendimento concernenti le attivita' e  gli  insegnamenti  compresi
nei piani  degli  studi  previsti  per  i  percorsi  liceali  di  cui
all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e  3,  del
medesimo regolamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente regolamento recante
le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17  gennaio
2007, n. 6, e in particolare, l'articolo 2, comma 1; 
  Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio  2012,  con  le  quali  sono
state definite le Linee guida del secondo biennio e del  quinto  anno
dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali  nonche'
le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012  con  le  quali  sono  state
definite le Linee guida relative ai percorsi opzionali degli istituti
tecnici  e   professionali   di   cui   ai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012; 
  Visto  l'articolo  9,   comma   7,   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, in data  5  giugno  2014,  per  l'avvio  del
programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in
azienda  per  gli  studenti  degli  ultimi  due  anni  delle   scuole
secondarie di secondo grado per il triennio  2014-2016,  adottato  ai
sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104, convertito con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.
128; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988,  cosi'
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con  nota
n. 615 del 26 gennaio 2015; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi 
            dei corsi di studio di istruzione secondaria 
                          di secondo grado 
 
  1. La seconda prova scritta degli esami  di  Stato  conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado,  che  puo'
essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale
e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso  delle  conoscenze,
abilita' e competenze specifiche acquisite dal candidato  nell'ultimo
anno del corso di studio frequentato, relativamente ai  risultati  di
apprendimento indicati nei decreti del  Presidente  della  Repubblica
nn. 87, 88, 89 del 2010, e verte su una delle materie caratterizzanti
il corso di studio, tenuto conto degli  indirizzi,  articolazioni  ed
opzioni in cui sia eventualmente strutturato. 
  2. Le materie  caratterizzanti  i  singoli  corsi  di  studio  sono
indicate negli allegati A (Licei), B (Istituti tecnici), C  (Istituti
professionali), i quali costituiscono parte integrante  del  presente
decreto. 
  3. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono  individuate
annualmente con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,  ai
sensi dell'articolo 3 della legge  10  dicembre  1997,  n.  425,  tra
quelle caratterizzanti i  singoli  corsi  di  studio  indicate  negli
allegati A, B e C di cui al comma 2; la scadenza  per  l'adozione  di
tale decreto ministeriale e' fissata al 31 gennaio  dall'articolo  2,
comma 1, del  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  17
gennaio 2007, n. 6. 
  4. Negli istituti tecnici e professionali, nei  licei  artistici  e
nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta  puo'
essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva  musicale
e coreutica, le modalita' di svolgimento della  prova  tengono  conto
della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale. 
  5. La seconda prova si  svolge  in  un'unica  giornata.  La  durata
complessiva e' di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita
contestualmente all'indicazione della prova. 
  6. Nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici  la  durata
massima della prova e' stabilita, rispettivamente, dagli articoli 5 e
7 del presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  10
          dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per  la  riforma  degli
          esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
          secondaria  superiore),  come  modificato  dalla  legge  11
          gennaio 2007, n. 1: 
              «Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). -  1.  L'esame
          di Stato conclusivo  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
          secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento  delle
          conoscenze e delle competenze  acquisite  nell'ultimo  anno
          del corso di studi in relazione agli obiettivi  generali  e
          specifici  propri  di  ciascun  indirizzo  e   delle   basi
          culturali generali, nonche' delle  capacita'  critiche  del
          candidato. 
              2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte  ed  un
          colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la
          padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
          si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita'  espressive,
          logico-linguistiche e critiche del  candidato;  la  seconda
          prova, che puo' essere anche grafica o  scrittografica,  ha
          per oggetto una delle materie caratterizzanti il  corso  di
          studio.   Negli   istituti    tecnici,    negli    istituti
          professionali, negli istituti d'arte e nei licei  artistici
          le modalita' di svolgimento tengono conto della  dimensione
          tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline  coinvolte
          e possono articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro;
          la    terza    prova    e'    espressione    dell'autonomia
          didattico-metodologica ed organizzativa  delle  istituzioni
          scolastiche  ed  e'   strettamente   correlata   al   piano
          dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa
          e'  a  carattere  pluridisciplinare,  verte  sulle  materie
          dell'ultimo anno di  corso  e  consiste  nella  trattazione
          sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli  o
          multipli ovvero nella  soluzione  di  problemi  o  di  casi
          pratici e professionali o nello sviluppo di progetti;  tale
          ultima prova e'  strutturata  in  modo  da  consentire,  di
          norma, anche l'accertamento della conoscenza di una  lingua
          straniera. L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema educativo di istruzione e di  formazione  (INVALSI)
          provvede, sulla base di apposite  direttive  impartite  dal
          Ministro della pubblica istruzione ai sensi  del  comma  3,
          alla predisposizione di modelli  da  porre  a  disposizione
          delle autonomie  scolastiche  ai  fini  della  elaborazione
          della terza  prova.  L'Istituto  provvede,  altresi',  alla
          valutazione dei livelli di apprendimento degli  studenti  a
          conclusione   dei   percorsi   dell'istruzione   secondaria
          superiore, utilizzando le  prove  scritte  degli  esami  di
          Stato secondo  criteri  e  modalita'  coerenti  con  quelli
          applicati  a  livello  internazionale  per  garantirne   la
          comparabilita'. 
              3. I testi relativi alla prima  e  alla  seconda  prova
          scritta, scelti dal Ministro, sono  inviati  dal  Ministero
          della pubblica  istruzione;  il  testo  della  terza  prova
          scritta  e'  predisposto  dalla  commissione  d'esame   con
          modalita' predefinite. Le  materie  oggetto  della  seconda
          prova scritta sono individuate dal Ministro della  pubblica
          istruzione entro la prima decade  del  mese  di  aprile  di
          ciascun  anno.   Il   Ministro   disciplina   altresi'   le
          caratteristiche  della  terza  prova  scritta,  nonche'  le
          modalita' con le quali la commissione d'esame provvede alla
          elaborazione delle prime  due  prove  d'esame  in  caso  di
          mancato tempestivo ricevimento delle medesime. 
              4. Il colloquio si svolge  su  argomenti  di  interesse
          multidisciplinare  attinenti  ai  programmi  e  al   lavoro
          didattico dell'ultimo anno di corso. 
              5.  La  lingua  d'esame  e'  la  lingua  ufficiale   di
          insegnamento. 
              6. A conclusione dell'esame di  Stato  e'  assegnato  a
          ciascun candidato un voto finale complessivo in  centesimi,
          che e' il risultato della somma dei punti attribuiti  dalla
          commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
          punti  per  il  credito  scolastico  acquisito  da  ciascun
          candidato. La commissione d'esame dispone di 45  punti  per
          la  valutazione  delle  prove  scritte  e  di  30  per   la
          valutazione  del  colloquio.  Ciascun  candidato  puo'  far
          valere un  credito  scolastico  massimo  di  25  punti.  Il
          punteggio minimo complessivo per  superare  l'esame  e'  di
          60/100. L'esito delle  prove  scritte  e'  pubblicato,  per
          tutti  i  candidati,  nell'albo  dell'istituto  sede  della
          commissione d'esame un giorno prima della data fissata  per
          l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il
          punteggio massimo di 100,  la  commissione  di  esame  puo'
          motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo  di
          5  punti  ove  il  candidato  abbia  ottenuto  un   credito
          scolastico di almeno 15 punti e  un  risultato  complessivo
          della prova di esame pari almeno a 70 punti. A  coloro  che
          conseguono il punteggio massimo di 100 punti  senza  fruire
          della predetta integrazione puo' essere attribuita la  lode
          dalla commissione. 
              7.  Gli  esami   degli   alunni   con   handicap   sono
          disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio  1992,  n.
          104. 
              8.  Alla  regione  Valle  d'Aosta   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 21, comma 20-bis, della  legge
          15 marzo 1997, n. 59. 
              9. Per gli alunni ammalati o assenti  dagli  esami  per
          cause specificamente individuate sono previste una sessione
          suppletiva d'esame  e,  in  casi  eccezionali,  particolari
          modalita' di svolgimento degli stessi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  205  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
              «Art. 205 (Regolamenti). - 1.  Con  propri  decreti  da
          adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi
          3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro
          della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti  per
          l'esecuzione delle disposizioni relative agli  scrutini  ed
          agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
          annualmente,   con   propria   ordinanza,   le    modalita'
          organizzative degli scrutini ed esami stessi. 
              2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la
          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
          relativo quadro  orario,  e  l'eventuale  articolazione  in
          indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i
          quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi  di
          specializzazione di durata annuale negli  istituti  tecnici
          ad indirizzo agrario e di corsi  di  perfezionamento  negli
          istituti tecnici ad indirizzo industriale,  sempreche'  sia
          possibile far  fronte  alla  relativa  spesa  con  i  fondi
          disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  sono  definiti  i
          programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti
          professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3. 
              2-bis.   Per   ottimizzare   le   risorse   disponibili
          nell'ambito  della  programmazione  regionale  dell'offerta
          formativa   integrata   fra   istruzione    e    formazione
          professionale di cui all'art. 138 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998,  n.  112,  i  corsi  di  specializzazione  e
          perfezionamento di cui al comma 2 possono essere  istituiti
          in tutti gli istituti di  istruzione  secondaria  superiore
          nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio. 
              3. Per gli istituti aventi  finalita'  ed  orientamento
          speciali  gli  indirizzi,  le  sezioni  e  le  materie   di
          insegnamento,  con  il   relativo   quadro   orario,   sono
          determinati  con  il  decreto  che   provvede   alla   loro
          istituzione. 
              4. Il Ministro della  pubblica  istruzione  stabilisce,
          con proprio decreto, la validita' dei titoli  di  maturita'
          conseguiti negli istituti  professionali  che  non  abbiano
          analogo indirizzo negli istituti tecnici. 
              5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo  la
          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  sono  dettate  norme  per  il  funzionamento   dei
          convitti nazionali, degli educandati femminili dello  Stato
          e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
          definizione delle  modalita'  con  le  quali  il  personale
          docente delle scuole e  degli  istituti  annessi  partecipa
          allo svolgimento  di  particolari  attivita'  formative  da
          realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. 
              6. Fino all'emanazione delle norme di cui  al  presente
          articolo restano ferme le disposizioni vigenti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323: 
              «Art. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). -  1.  L'esame
          di  Stato   comprende   tre   prove   scritte   aventi   le
          caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4  ed  un  colloquio
          volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e  capacita'
          acquisite dal candidato. La lingua  d'esame  e'  la  lingua
          ufficiale di insegnamento. 
              2. La prima prova scritta e'  intesa  ad  accertare  la
          padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
          si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita'  espressive,
          logico-linguistiche e critiche del  candidato,  consentendo
          la libera espressione  della  personale  creativita';  essa
          consiste  nella  produzione  di  uno  scritto  scelto   dal
          candidato  tra  piu'  proposte  di  varie  tipologie,   ivi
          comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente
          dal Ministro della pubblica istruzione con  il  decreto  di
          cui all'art. 5, comma 1. 
              3. La seconda prova scritta e' intesa ad  accertare  le
          conoscenze specifiche del candidato ed ha per  oggetto  una
          delle materie caratterizzanti il corso  di  studio  per  le
          quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle
          sperimentazioni prevedono  verifiche  scritte,  grafiche  o
          scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta'  di
          scegliere tra piu' proposte. 
              4. La terza prova, a  carattere  pluridisciplinare,  e'
          intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1,  le
          capacita'  del  candidato  di   utilizzare   ed   integrare
          conoscenze e competenze relative alle  materie  dell'ultimo
          anno di corso, anche ai fini  di  una  produzione  scritta,
          grafica o pratica.  La  prova  consiste  nella  trattazione
          sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli  o
          multipli, ovvero nella soluzione  di  problemi  o  di  casi
          pratici e professionali o nello sviluppo  di  progetti.  Le
          predette  modalita'  di  svolgimento  della  prova  possono
          essere  adottate  cumulativamente  o  alternativamente.  La
          prova  e'  strutturata  in   modo   da   consentire   anche
          l'accertamento della conoscenza delle lingue  straniere  se
          comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. 
              5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza  della
          lingua, la capacita' di utilizzare le conoscenze  acquisite
          e di  collegarle  nell'argomentazione  e  di  discutere  ed
          approfondire sotto vari profili i diversi  argomenti.  Esso
          si  svolge  su  argomenti  di  interesse  pluridisciplinare
          attinenti ai programmi e al  lavoro  didattico  dell'ultimo
          anno di corso. 
              6. A conclusione dell'esame di  Stato  e'  assegnato  a
          ciascun candidato un voto finale complessivo in  centesimi,
          che e' il risultato della somma dei punti attribuiti  dalla
          commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
          punti relativi al credito scolastico acquisito  da  ciascun
          candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque
          punti  per  la  valutazione  delle  prove  scritte   e   di
          trentacinque  per   la   valutazione   del   colloquio.   I
          quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte
          sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna
          delle prove scritte e al  colloquio  giudicati  sufficienti
          non  puo'  essere  attribuito   un   punteggio   inferiore,
          rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun  candidato  puo'  far
          valere un credito scolastico massimo di  venti  punti.  Per
          superare l'esame  di  Stato  e'  sufficiente  un  punteggio
          minimo complessivo di 60/100. L'esito delle  prove  scritte
          e'   pubblicato,   per   tutti   i   candidati,   nell'albo
          dell'istituto sede della  commissione  d'esame  almeno  due
          giorni  prima  della  data  fissata  per   l'inizio   dello
          svolgimento del colloquio. 
              7. Fermo restando il punteggio  massimo  di  cento,  la
          commissione  d'esame  puo'   motivatamente   integrare   il
          punteggio fino a un massimo di 5  punti  ove  il  candidato
          abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15  punti  e
          un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno  a
          70 punti.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma dell'art.  64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  giugno  2010,
          n. 137, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4,  del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112), convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto
          2008, n. 133, e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 7  ottobre  2010,  n.  211
          (Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti  gli
          obiettivi  specifici  di   apprendimento   concernenti   le
          attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi
          previsti per i percorsi liceali di cui all'art.  10,  comma
          3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89, in relazione all'art. 2,  commi  1  e  3,  del
          medesimo regolamento), e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291, supplemento ordinario. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 23  aprile  2003,  n.  139
          (Regolamento recante  le  modalita'  di  svolgimento  della
          prima e della seconda prova scritta degli  esami  di  Stato
          conclusivi dei corsi di  studio  di  istruzione  secondaria
          superiore), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          giugno 2003, n. 140. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio  2007,  n.  6
          (Modalita'  e  termini  per  l'affidamento  delle   materie
          oggetto degli esami di Stato  ai  commissari  esterni  e  i
          criteri  e  le  modalita'   di   nomina,   designazione   e
          sostituzione dei componenti delle commissioni  degli  esami
          di Stato conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
          secondaria superiore): 
              «Art. 2 (Modalita'  e  termini  dell'affidamento  delle
          materie ai commissari esterni e interni). - 1.  Le  materie
          affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente  dal
          Ministro della pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto
          entro il 31 gennaio. 
              2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari
          interni o esterni docenti delle  discipline  oggetto  della
          prima e della seconda  prova.  Quando  la  prima  prova  e'
          affidata ad un  commissario  esterno,  la  materia  oggetto
          della  seconda  prova  viene  affidata  ad  un  commissario
          interno e viceversa. 
              3. L'affidamento  delle  altre  materie  ai  commissari
          interni avviene  in  modo  da  assicurare  una  equilibrata
          presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza
          di favorire, per  quanto  possibile,  l'accertamento  della
          conoscenza delle lingue straniere.». 
              -   La   direttiva   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  16  gennaio  2012,  n.  4
          (Adozione delle Linee  guida  per  il  passaggio  al  nuovo
          ordinamento degli Istituti tecnici  a  norma  dell'art.  8,
          comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          marzo 2010, n. 88 - Secondo  biennio  e  quinto  anno),  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2012, n.
          76, supplemento ordinario. 
              -   La   direttiva   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  16  gennaio  2012,  n.  5
          (Adozione delle Linee  guida  per  il  passaggio  al  nuovo
          ordinamento degli Istituti professionali a norma  dell'art.
          8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica  15
          marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno, e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2012,  n.  76,
          supplemento ordinario. 
              -   La   direttiva   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  1°  agosto  2012,  n.  69
          (Linee guida per i percorsi degli istituti tecnici relative
          alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo  negli
          spazi di  flessibilita'  previsti  dall'art.  5,  comma  3,
          lettera b), e dall'art. 8, comma 2, lettera d) del  decreto
          del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  88  -
          Opzioni), e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29
          ottobre 2012, n. 253, supplemento ordinario. 
              -   La   direttiva   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  1°  agosto  2012,  n.  70
          (Linee guida per i percorsi  degli  istituti  professionali
          relative  alle  ulteriori  articolazioni  delle   aree   di
          indirizzo negli spazi di flessibilita'  previsti  dall'art.
          5, comma 3, lettera c), e dall'art. 8, comma 4, lettera  c)
          del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,
          n. 87  -  Opzioni),  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 ottobre 2012, n. 253, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7, del decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, 5 giugno 2014 (Avvio  del  programma  sperimentale
          per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda  per
          gli studenti degli ultimi due anni delle scuole  secondarie
          di secondo  grado  per  il  triennio  2014-2016,  ai  sensi
          dell'art. 8-bis del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
          104), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
          2013, n. 128: 
              «Art. 9 (Valutazione, certificazione  e  riconoscimento
          dei crediti). 1.-6. (Omissis). 
              7. Ai fini dell'esame di Stato conclusivo dei corsi  di
          studio di istruzione secondaria superiore sperimentali,  la
          terza  prova  scritta  e'  predisposta  dalle   commissioni
          secondo le  tipologie  previste  dalle  lettere  e)  ed  f)
          dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 20  novembre
          2000, n. 429. Ai fini della preparazione  della  prova,  la
          commissione   tiene   conto   dello   specifico    percorso
          sperimentale seguito dagli allievi e puo' avvalersi,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  del  tutor
          aziendale quale esperto designato  ai  sensi  dell'art.  6,
          comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87
          e 88 del 15 marzo 2010.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma dell'art.  64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  giugno  2010,
          n. 137, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. 
              - Per il testo dell'art.  3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2  del  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, si  vedano
          le note alle premesse.