(Allegato)
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, capoverso, le  parole:  «da  tre  a  sei  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»; 
    al comma  2,  capoverso  «Art.  270-quater.1»,  dopo  la  parola:
«viaggi» sono inserite le  seguenti:  «in  territorio  estero»  e  le
parole: «da tre a sei  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
cinque a otto anni»; 
    al comma 3: 
    alla lettera a), dopo la parola: «comportamenti» e'  inserita  la
seguente: «univocamente»; 
    alla lettera b), dopo le parole:  «il  fatto»  sono  inserite  le
seguenti: «di chi addestra o istruisce»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis.  La  condanna  per  i  delitti  previsti  dagli  articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice
penale comporta la  pena  accessoria  della  perdita  della  potesta'
genitoriale quando e' coinvolto un minore». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "e'  punito
con la reclusione da  uno  a  quattro  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e' punito con la reclusione da due a cinque anni"»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati  informatici).
-  1.  E'  sempre  consentita  l'acquisizione  di  documenti  e  dati
informatici  conservati   all'estero,   anche   diversi   da   quelli
disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo  caso,  del
legittimo titolare". 
    1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e'  aggiunta  la
seguente: 
    "m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso  di  documento
di identificazione falso previsti dall'articolo  497-bis  del  codice
penale"; 
    b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata. 
    1-quater.  All'articolo  226  delle  norme  di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "quando  sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti  la  prevenzione
di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4  e  51,
comma 3-bis, del codice" sono aggiunte le  seguenti:  ",  nonche'  di
quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del  codice,  commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,  il  procuratore
puo' autorizzare, per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi,
la conservazione dei  dati  acquisiti,  anche  relativi  al  traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,  quando
gli stessi sono indispensabili  per  la  prosecuzione  dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1"»; 
    al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati  ai  sensi
del presente comma e dei  commi  3  e  4  del  presente  articolo  in
un'apposita sezione della relazione annuale di cui  all'articolo  113
della legge 1° aprile 1981, n. 121»; 
    al  comma  3,  dopo  le  parole:  «su  richiesta   dell'autorita'
giudiziaria procedente,» sono inserite le seguenti:  «preferibilmente
effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di  cui
al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio  2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155,»; 
    al comma 4: 
    al primo periodo, dopo le parole: «il pubblico ministero  ordina,
con decreto motivato,» sono inserite  le  seguenti:  «preferibilmente
per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma  2
dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»; 
    dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «In  caso  di
contenuti  generati  dagli   utenti   e   ospitati   su   piattaforme
riconducibili a soggetti terzi, e' disposta  la  rimozione  dei  soli
specifici contenuti illeciti»; 
    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
garantendo comunque, ove tecnicamente  possibile,  la  fruizione  dei
contenuti estranei alle condotte illecite». 
    All'articolo 3: 
    al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», le parole: «euro 247»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis.  Al  fine  di  assicurare   al   Ministero   dell'interno
l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni
e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35  e  55  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  nonche'
le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato  dal  comma  3-ter  del
presente   articolo,   comunicano   tempestivamente   alle   questure
territorialmente competenti le informazioni e i  dati  ivi  previsti,
avvalendosi di mezzi informatici o telematici,  secondo  modalita'  e
tempi stabiliti con decreto del  Ministro  dell'interno,  sentito  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8,  e  successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "A decorrere  dal  5  aprile  2015,  le
imprese sono tenute ad utilizzare" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Le imprese possono utilizzare"; 
    b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Ogni
impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli  esplosivi
per uso civile, che comprende la loro identificazione  univoca  lungo
tutta la catena della fornitura e  durante  l'intero  ciclo  di  vita
dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di
istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati
relativi alle operazioni di carico e di scarico degli  esplosivi  che
consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto  previsto  dal
comma 1"; 
    c) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "E'
fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica  del
sistema di raccolta dei dati per assicurare la  sua  efficacia  e  la
qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i  dati  raccolti
dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi". 
    3-quater.  Gli  obblighi   per   le   imprese,   previsti   dalle
disposizioni di cui al  comma  3-ter,  si  applicano  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi
3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. 
    3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di
cui al periodo precedente e nell'ambito delle  attivita'  autorizzate
con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente non sono richiesti per i  caricatori  di  cui
all'articolo 38, primo comma, secondo periodo". 
    3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico  di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia  e'  altresi'
necessaria per i soli caricatori in  grado  di  contenere  un  numero
superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un  numero  superiore  a  15
colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e  successive
modificazioni". 
    3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale,  dopo
le parole: "detiene armi o" sono inserite  le  seguenti:  "caricatori
soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,
o". 
    3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  detiene  caricatori
soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo  comma,  secondo
periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.
773, introdotto dal  comma  3-septies  del  presente  articolo,  deve
provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono  fatte  salve
le ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di  denuncia  previste  dal
medesimo articolo 38, secondo comma. 
    3-decies. Dopo  il  comma  2  dell'articolo  13  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2,  l'attivita'
venatoria non e' consentita con l'uso del fucile  rientrante  tra  le
armi  da  fuoco  semiautomatiche  somiglianti  ad  un'arma  da  fuoco
automatica, di cui alla categoria B, punto 7,  dell'allegato  I  alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con
l'uso di armi  e  cartucce  a  percussione  anulare  di  calibro  non
superiore a 6 millimetri Flobert". 
    3-undecies.  Alle  armi  escluse  dall'uso  venatorio  ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
introdotto dal comma 3-decies del presente  articolo,  detenute  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla  detenzione
vigenti anteriormente alla medesima data.  In  caso  di  cessione,  a
qualunque  titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i   limiti
detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo  periodo,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  di
quella della detenzione di  armi  comuni  da  sparo  e  dei  relativi
caricatori,  nonche'  tracciabilita'  delle  armi  e  delle  sostanze
esplodenti». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis. -  (Modifiche  all'ordinamento  penitenziario  e  al
codice di procedura penale). - 1. All'articolo 4-bis, comma 1,  della
legge 26 luglio 1975,  n.  354,  dopo  le  parole:  "630  del  codice
penale," sono inserite le seguenti: "all'articolo 12, commi  1  e  3,
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni,". 
    2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di  procedura  penale,
dopo la lettera m-bis),  introdotta  dall'articolo  2,  comma  1-ter,
lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente: 
    "m-ter)  delitti  di   promozione,   direzione,   organizzazione,
finanziamento  o  effettuazione  di  trasporto  di  persone  ai  fini
dell'ingresso  illegale  nel   territorio   dello   Stato,   di   cui
all'articolo 12, commi 1 e 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni"». 
    All'articolo 4: 
    al comma 1: 
    dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis)  all'articolo  17,  comma  1,  dopo   le   parole:   "dal
procuratore della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  di
distretto ove dimora la persona," sono  inserite  le  seguenti:  "dal
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle
funzioni previste  dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura
penale,"»; 
    alla  lettera  d),  capoverso  «Art.  75-bis»,  il  comma  1   e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  Il  contravventore  al  divieto  di   espatrio   conseguente
all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo
9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»; 
    alla rubrica, dopo le parole: «misure di  prevenzione  personali»
sono inserite le seguenti: «e patrimoniali». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di conservazione dei dati
di traffico telefonico e telematico). - 1. Al fine di poter agevolare
le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma
3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1,  del  codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive
modificazioni, e fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  123,
comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico  telefonico
effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono conservati dal  fornitore  fino
al 31 dicembre 2016 per finalita' di accertamento e  repressione  dei
reati.  Per  le  medesime  finalita'  i  dati  relativi  al  traffico
telematico effettuato a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, esclusi  comunque  i
contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino  al
31 dicembre 2016. 
    2. I dati relativi alle chiamate  senza  risposta,  effettuate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori
di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico
oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
31 dicembre 2016. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi  a
decorrere dal 1° gennaio 2017». 
    All'articolo 5: 
    al comma 1: 
    al secondo periodo, le  parole:  «puo'  essere»  sono  sostituite
dalla seguente: «e'» e le parole: «non superiore a 200  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 200 unita'»; 
    dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal
30 giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino
a 300 unita', compatibilmente con le complessive  esigenze  nazionali
di ordine e sicurezza pubblica»; 
    al comma 2, le parole da: «Ai fini dell'attuazione del  comma  1»
fino a: «n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00» sono sostituite dalle
seguenti: «Ai fini dell'attuazione del  comma  1  e'  autorizzata  la
spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con  specifica  destinazione
di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74  dell'articolo
24  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale  di  cui  al
comma  75  del  medesimo  articolo  del  predetto  decreto-legge.  Al
relativo  onere  si  provvede,  quanto  a  euro  3.441.406,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale  per  le
politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo  1-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  quanto  a  euro
14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni  finanziarie  di  parte
corrente  aventi  la  natura   di   spese   rimodulabili   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, iscritte  nella  missione  "Fondi  da  ripartire",  programma
"Fondi  da  assegnare",  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno e, quanto  a  euro  12.197.835,»  e  le  parole:  «spese
rimodulabili di cui all'articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la  natura  di  spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e
contrasto del terrorismo e al fine  di  assicurare  la  tutela  degli
interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30  settembre  2015,  la
spesa  di  euro  40.453.334  per  il  potenziamento  del  dispositivo
aeronavale di sorveglianza e  sicurezza  nel  Mediterraneo  centrale.
All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre
2006, n.  296.  Il  Governo  riferisce  alle  competenti  Commissioni
parlamentari,  entro  il  15  giugno  2015,  sugli   sviluppi   della
situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma. 
    3-ter.  Allo  scopo  di  garantire  maggiore  disponibilita'   di
personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio  e
il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,  l'Arma
dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo  1,  comma
264, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  nei  limiti  fissati
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' autorizzata ad anticipare  al  15
aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi  carabinieri  da  trarre  dai
vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento  di
allievi carabinieri effettivi  in  ferma  quadriennale,  che  abbiano
concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate. 
    3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in
deroga alle  modalita'  previste  dall'articolo  66,  comma  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    3-quinquies. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794  per  l'anno
2015 e a  euro  1.054.313  per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  finanziarie   di   parte
corrente  aventi  la  natura   di   spese   rimodulabili   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa. 
    3-sexies.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  codice   della
navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito
l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC),  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate  le  modalita'  di  utilizzo,  da
parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a  pilotaggio  remoto,
comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del  territorio
per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare  riferimento  al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata  e  ambientale.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis. - (Affidamento in custodia  giudiziale  di  prodotti
energetici sottoposti a  sequestro).  -  1.  Al  fine  di  potenziare
l'attivita'  di  controllo  del   territorio   per   contrastare   il
terrorismo,  anche  internazionale,  e  di  accrescere  la  sicurezza
pubblica ed economico-finanziaria a  tutela  del  bilancio  pubblico,
l'autorita' giudiziaria puo' affidare  in  custodia  giudiziale  alle
Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  ove  ne
facciano  richiesta,  per  l'impiego  nelle  relative  attivita',   i
prodotti energetici idonei alla carburazione e  alla  lubrificazione,
sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40  e  49
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504,  e  successive  modificazioni.  Nel  caso  di  dissequestro  dei
prodotti, all'avente diritto e' corrisposto un  indennizzo  calcolato
sulla base del valore  medio  del  prezzo  al  consumo,  riferito  al
momento del sequestro, come  rilevato  periodicamente  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  ovvero,  in  mancanza,  da  pubblicazioni
specializzate di settore». 
    All'articolo 6: 
    al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo  periodo,  dopo
le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2» sono  inserite
le seguenti: «e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975,
n. 354,  dopo  le  parole:  "procuratore  nazionale  antimafia"  sono
inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e le parole:  "nell'articolo
51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti:  "nell'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater"»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  e
all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354». 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  6-bis.  -  (Modifiche  alla  disciplina  in   materia   di
collaboratori di giustizia). - 1. Al decreto-legge 15  gennaio  1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.
82,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 11: 
    1) al comma 2, le parole: "comma  3-bis"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 3-bis e  3-quater",  dopo  le  parole:  "procuratore
nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite  le  seguenti:
"e antiterrorismo" e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    2) al comma 4, le parole: "il parere  del  procuratore  nazionale
antimafia  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il   parere   del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'" e  dopo  le
parole:  "il  procuratore  nazionale  antimafia"  sono  inserite   le
seguenti: "e antiterrorismo"; 
    3) ai commi  5  e  6,  dopo  le  parole:  "procuratore  nazionale
antimafia",  ovunque  ricorrono,  sono  inserite  le   seguenti:   "e
antiterrorismo"; 
    b) all'articolo  16-octies,  comma  1,  le  parole:  "procuratore
nazionale antimafia o" sono sostituite dalle  seguenti:  "procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo e"; 
    c) all'articolo 16-nonies: 
    1) al comma 1, le parole: "sentiti i procuratori generali  presso
le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente
decreto o il procuratore nazionale antimafia" sono  sostituite  dalle
seguenti:   "sentito   il   procuratore   nazionale    antimafia    e
antiterrorismo"; 
    2) al comma 2,  al  primo  periodo,  le  parole:  "i  procuratori
generali  o  il  procuratore  nazionale  antimafia  forniscono"  sono
sostituite dalle seguenti:  "il  procuratore  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano"
e' sostituita dalla seguente: "allega". 
    Art. 6-ter. - (Modifica all'articolo 47 del  decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231). - 1. All'articolo 47, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "o al terrorismo"». 
    All'articolo 7: 
    al comma 1,  capoverso  «Art.  53»,  comma  3,  le  parole:  «del
Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «adottato  dal
Ministro   dell'interno,   previa   comunicazione   alle   competenti
Commissioni parlamentari,». 
    All'articolo 8: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Fino al 31 gennaio 2018: 
    a) non possono essere  autorizzate,  ai  sensi  dell'articolo  18
della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come
reato per le quali non e' opponibile il  segreto  di  Stato  a  norma
dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007,  ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo  comma,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,  306,  secondo
comma, e 414, quarto comma, del codice penale; 
    b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della  legge
3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni,  la  qualifica  di
agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione,
puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non
ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge n. 124 del  2007,  al  concorso  alla  tutela
delle strutture e del personale del Dipartimento  delle  informazioni
per  la  sicurezza  (DIS)  o  dei  Servizi  di  informazione  per  la
sicurezza; 
    c) le identita' di copertura, di cui all'articolo  24,  comma  1,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono  essere  utilizzate  negli
atti dei procedimenti penali di cui all'articolo  19  della  medesima
legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita'  riservate
all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente  all'opposizione
della causa di giustificazione; 
    d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis,
del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
del  direttore  generale  del  DIS  o  dei   direttori   dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la
reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per
tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di  cui
agli articoli 4, 6  e  7  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e
successive  modificazioni,  a  deporre  in  ogni  stato  o  grado  di
procedimento con identita' di copertura»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita'  di
informazione,  anche  mediante  assetti   di   ricerca   elettronica,
esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici,
militari,  economici,  scientifici  e  industriali  della  Repubblica
italiana.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  informa  il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica  con  cadenza
mensile circa le attivita' di ricerca elettronica». 
    All'articolo 9: 
    al comma 1, lettera a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e le parole: "nell'articolo 51 comma 3-bis" sono  sostituite
dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della  Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    "2-bis. Il  procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,
nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis  accede  al
registro delle notizie di reato, al registro di cui  all'articolo  81
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a  tutti
gli altri registri relativi al procedimento penale e al  procedimento
per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione.  Il  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di
dati  logiche  dedicate  alle  procure  distrettuali   e   realizzate
nell'ambito della banca di dati condivisa della  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo"»; 
    al comma 4, lettera b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  relazione
ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater,
si avvale altresi' dei  servizi  centrali  e  interprovinciali  delle
forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne  l'impiego
a fini investigativi"»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. All'articolo 724, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma  3-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater". 
    4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma  3-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater"  e  dopo  la
parola: "antimafia" sono aggiunte le seguenti: "e antiterrorismo"». 
    All'articolo 12: 
    al comma 9, le parole: «dell'Islamic State in Iraq and the Levant
(ISIL)» sono sostituite dalle seguenti: «del Daesh». 
    All'articolo 13: 
    al comma 1, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite  dalle
seguenti: «14 febbraio 2015»  e  le  parole:  «euro  1.348.239»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 92.998»; 
    il comma 2 e' soppresso; 
    al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Conclusa
la missione in corso alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del  30
settembre  2015,  la   partecipazione   dell'Italia   alla   predetta
operazione  sara'  valutata,  sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari, in  relazione  agli  sviluppi  della  vicenda  dei  due
fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India»; 
    al comma 6, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2015»; 
    al comma 7, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2015» e le parole: «euro 448.766» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 147.945». 
    All'articolo 14: 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. E' autorizzata, per l'anno  2015,  l'ulteriore  spesa  di
euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero  alla
frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari  con
le modalita' di cui  all'articolo  573  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66». 
    All'articolo 15: 
    al comma 4, primo periodo, le parole: «che partecipa  alle»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «impiegato  nelle  attivita'   di   cui
all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati; 
    b) al comma 4: 
    1) le parole: "e della partecipazione di personale militare  alle
operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente  decreto"  e
le parole: "nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione
di cui al comma 1 e" sono soppresse; 
    2) le parole: "individuate con il decreto di cui al comma 1" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "soggette  al  rischio  di   pirateria,
individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno
e delle infrastrutture e dei trasporti,  tenuto  conto  dei  rapporti
periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)"; 
    c) al comma 5, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 2016"; 
    d) al comma 5-bis, le  parole:  "di  cui  al  comma  1",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4". 
    6-ter.  All'articolo  111,  comma  1,  lettera  a),  del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: ", anche  con  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n. 130" sono soppresse. 
    6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e  6-ter  entrano
in vigore il 1° giugno 2015. 
    6-quinquies.   Ogniqualvolta   siano   impiegate   nel   contesto
internazionale Forze di polizia a ordinamento  militare,  il  Governo
specifica nella  relazione  quadrimestrale,  e  comunque  al  momento
dell'autorizzazione o della  proroga  della  missione  stessa,  se  i
militari in oggetto rientrino  sotto  il  comando  della  Gendarmeria
europea (Eurogendfor)». 
    All'articolo 17: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il Ministro degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di
organizzazioni non governative  che  intendano  operare  per  i  fini
umanitari  nei  Paesi  di  cui  al  comma  1,  coinvolgendo  in   via
prioritaria  le  organizzazioni   di   comprovata   affidabilita'   e
operativita' gia' operanti in loco». 
    All'articolo 18: 
    al comma 4, le parole: «di un fondo per la campagna di promozione
della candidatura italiana al Consiglio di  Sicurezza  delle  Nazioni
Unite»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  un  fondo,  con  una
dotazione di euro  500.000,  per  la  campagna  di  promozione  della
candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle  Nazioni  Unite,
anche  mediante  il  cofinanziamento  di   programmi   di   tirocinio
curriculare presso uffici  all'estero  di  cui  all'articolo  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni, promossi da universita' o da altri istituti
di  istruzione  universitaria  abilitati  al   rilascio   di   titoli
accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea  e  di  laurea
magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n.  948.  Al
tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella
misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a  carico
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni
o benefici non monetari. I  programmi  di  tirocinio  promossi  dalle
universita' partecipanti prevedono il riconoscimento  di  almeno  due
crediti formativi universitari per mese di attivita'»; 
    al comma 9, primo  periodo,  le  parole:  «euro  1.372.327»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.438.207». 
    All'articolo 19: 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis.  Nei  casi  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   del
decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonche' di cui  all'articolo  23-bis
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale puo' collocare  fuori  ruolo  funzionari  appartenenti
alla carriera diplomatica rispettivamente ai  sensi  della  legge  27
luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni,
nell'ambito dei contingenti, con  le  modalita'  e  per  gli  effetti
previsti  dalle  predette  disposizioni.  Il  Ministero  sospende  la
corresponsione della  retribuzione  in  tutte  le  sue  componenti  a
decorrere dal collocamento fuori ruolo». 
    Al capo IV, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  19-bis. -  (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza   dei
viaggiatori). -  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione  internazionale,  avvalendosi   anche   del   contributo
informativo degli organismi di informazione ai sensi  della  legge  3
agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio  sito  web
istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumita'
dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. 
    2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale indica altresi', anche tramite  il  proprio  sito  web
istituzionale, comportamenti  rivolti  ragionevolmente  a  ridurre  i
rischi, inclusa  la  raccomandazione  di  non  effettuare  viaggi  in
determinate aree. 
    3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero  ricadono
nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione
di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi». 
    All'articolo 20: 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  previo  parere
del  Consiglio  superiore   della   magistratura,   e'   determinata,
nell'ambito della dotazione organica  complessiva  del  personale  di
magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale  antimafia
e antiterrorismo, tenuto  conto  dell'istituzione  di  due  posti  di
procuratore aggiunto»; 
    al comma 6: 
    all'alinea, le parole: «euro 874.926.998» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 871.072.635»; 
    alla lettera a), le parole: «euro  843.900.891»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 840.046.528»; 
    alla lettera b), dopo le parole: «comma 273,»  sono  inserite  le
seguenti: «primo periodo,»; 
    alla lettera c), dopo le parole: «comma 273,»  sono  inserite  le
seguenti: «primo periodo,».