IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo
del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva,  delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi,  di  cui  uno  recante  un  testo   semplificato   delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a),  recante  il  criterio  di
delega volto a individuare e analizzare tutte le  forme  contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il
tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produttivo  nazionale  e
internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b),  recante  il  criterio  di
delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il
contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di
lavoro, rendendolo piu' conveniente,  rispetto  agli  altri  tipi  di
contratto, in termini di oneri diretti e indiretti; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d),  recante  il  criterio  di
delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra
scuola e lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e),  recante  il  criterio  di
delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in  caso  di
processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o   conversione
aziendale   individuati   sulla   base   di   parametri    oggettivi,
contemperando  l'interesse   dell'impresa   all'utile   impiego   del
personale con l'interesse del lavoratore alla  tutela  del  posto  di
lavoro,  della  professionalita'  e  delle  condizioni  di  vita   ed
economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento,  e  a
prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo  livello,  stipulata  con  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale
a  livello  interconfederale  o  di  categoria,   possa   individuare
ulteriori ipotesi; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h),  recante  il  criterio  di
delega  volto  a  prevedere,  tenuto   conto   di   quanto   disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
la possibilita' di  estendere,  secondo  linee  coerenti  con  quanto
disposto  dalla  lettera  a)  del  predetto  comma,  il   ricorso   a
prestazioni  di  lavoro  accessorio  per  le   attivita'   lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con  contestuale
rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i),  recante  il  criterio  di
delega  relativo  all'abrogazione  di  tutte  le   disposizioni   che
disciplinano le singole  forme  contrattuali,  incompatibili  con  le
disposizioni del testo organico semplificato, al  fine  di  eliminare
duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  riunione
del 7 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Forma contrattuale comune 
 
  1.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 7, della  legge  n.183
          del 2014 (Deleghe al Governo in materia  di  riforma  degli
          ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro  e  delle
          politiche attive, nonche'  in  materia  di  riordino  della
          disciplina  dei  rapporti  di   lavoro   e   dell'attivita'
          ispettiva e di tutela e  conciliazione  delle  esigenze  di
          cura, di vita e di lavoro): 
              «7.  Allo  scopo  di  rafforzare  le  opportunita'   di
          ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro  che  sono
          in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i  contratti
          di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le
          attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo  e
          di  rendere  piu'  efficiente  l'attivita'  ispettiva,   il
          Governo e' delegato ad adottare, su proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi, di cui uno recante un  testo  organico
          semplificato delle discipline delle tipologie  contrattuali
          e  dei  rapporti  di  lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi  e  criteri  direttivi,   in   coerenza   con   la
          regolazione   dell'Unione   europea   e   le    convenzioni
          internazionali: 
              a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
          esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
          con il tessuto occupazionale e con il  contesto  produttivo
          nazionale e internazionale, in funzione  di  interventi  di
          semplificazione,  modifica  o  superamento  delle  medesime
          tipologie contrattuali; 
              b) promuovere, in coerenza con le indicazioni  europee,
          il contratto a tempo indeterminato  come  forma  comune  di
          contratto di lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto
          agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti  e
          indiretti; 
              c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
          tempo  indeterminato  a  tutele  crescenti   in   relazione
          all'anzianita' di servizio, escludendo per i  licenziamenti
          economici  la   possibilita'   della   reintegrazione   del
          lavoratore nel posto di lavoro,  prevedendo  un  indennizzo
          economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio  e
          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti
          nulli  e  discriminatori  e  a  specifiche  fattispecie  di
          licenziamento    disciplinare    ingiustificato,    nonche'
          prevedendo   termini   certi   per    l'impugnazione    del
          licenziamento; 
              d)   rafforzamento   degli   strumenti   per   favorire
          l'alternanza tra scuola e lavoro; 
              e) revisione della disciplina delle mansioni,  in  caso
          di  processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o
          conversione aziendale individuati sulla base  di  parametri
          oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
          impiego del personale con l'interesse del  lavoratore  alla
          tutela del posto di lavoro, della professionalita' e  delle
          condizioni di vita ed economiche,  prevedendo  limiti  alla
          modifica    dell'inquadramento;    previsione    che     la
          contrattazione  collettiva,  anche  aziendale   ovvero   di
          secondo livello, stipulata con le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale a livello interconfederale o  di  categoria
          possa  individuare  ulteriori  ipotesi  rispetto  a  quelle
          disposte ai sensi della presente lettera; 
              f) revisione della disciplina dei controlli a  distanza
          sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,  tenendo  conto
          dell'evoluzione tecnologica  e  contemperando  le  esigenze
          produttive ed  organizzative  dell'impresa  con  la  tutela
          della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
              g)   introduzione,   eventualmente   anche    in    via
          sperimentale, del compenso orario  minimo,  applicabile  ai
          rapporti  aventi  ad  oggetto  una  prestazione  di  lavoro
          subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
          di collaborazione coordinata e  continuativa,  nei  settori
          non regolati da  contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale,  previa  consultazione   delle   parti   sociali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
              h) previsione, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'
          articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
          276  ,  della  possibilita'  di  estendere,  secondo  linee
          coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del  presente
          comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
          attivita' lavorative discontinue e occasionali nei  diversi
          settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
          buoni lavoro acquistati, con  contestuale  rideterminazione
          contributiva di cui  all'  articolo  72,  comma  4,  ultimo
          periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276
          ; 
              i)   abrogazione   di   tutte   le   disposizioni   che
          disciplinano le singole forme  contrattuali,  incompatibili
          con le disposizioni del  testo  organico  semplificato,  al
          fine di  eliminare  duplicazioni  normative  e  difficolta'
          interpretative e applicative; 
              l) razionalizzazione e  semplificazione  dell'attivita'
          ispettiva,  attraverso  misure  di   coordinamento   ovvero
          attraverso l'istituzione,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , senza nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
          del lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura
          dei servizi ispettivi del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie
          regionali per la protezione ambientale.». 
              - Si  riportano  gli  articoli  70  e  72  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 70. (Definizione e campo di  applicazione)  -  1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative  che  non  danno  luogo,  con  riferimento  alla
          totalita' dei committenti, a  compensi  superiori  a  5.000
          euro nel corso di un anno  solare,  annualmente  rivalutati
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati
          intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando  il  limite
          complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare,  nei
          confronti  dei  committenti  imprenditori   commerciali   o
          professionisti, le attivita' lavorative di cui al  presente
          comma possono essere svolte a  favore  di  ciascun  singolo
          committente  per  compensi  non  superiori  a  2.000  euro,
          rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli
          anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio  possono
          essere  altresi'  rese,  in  tutti  i  settori  produttivi,
          compresi gli enti locali, fermo  restando  quanto  previsto
          dal  comma  3  e  nel  limite  massimo  di  3.000  euro  di
          corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
          integrative del salario o di sostegno  al  reddito.  L'INPS
          provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione   figurativa
          relativa alle prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno al reddito gli  accrediti  contributivi  derivanti
          dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  in
          agricoltura: 
              a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
          nell'ambito   delle   attivita'   agricole   di   carattere
          stagionale effettuate da pensionati e da giovani  con  meno
          di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo di studi presso un istituto scolastico  di  qualsiasi
          ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno  se  regolarmente
          iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
              b) alle attivita' agricole svolte a favore di  soggetti
          di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non  possono,
          tuttavia,  essere  svolte  da  soggetti   iscritti   l'anno
          precedente  negli   elenchi   anagrafici   dei   lavoratori
          agricoli. 
              3. Il ricorso a prestazioni  di  lavoro  accessorio  da
          parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
          dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal
          patto di stabilita' interno. 
              4. I  compensi  percepiti  dal  lavoratore  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 72  sono  computati  ai  fini
          della determinazione del reddito necessario per il rilascio
          o il rinnovo del permesso di soggiorno.». 
              «Art. 72. (Disciplina del lavoro accessorio). - 1.  Per
          ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
          acquistano presso  le  rivendite  autorizzate  uno  o  piu'
          carnet di buoni orari, numerati progressivamente e  datati,
          per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale
          e' fissato con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni  e
          periodicamente aggiornato, tenuto  conto  delle  risultanze
          istruttorie del confronto con le parti sociali. 
              2. Tale valore  nominale  e'  stabilito  tenendo  conto
          della media delle retribuzioni rilevate  per  le  attivita'
          lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
          nonche' del costo di gestione del servizio. 
              3. Il prestatore di  lavoro  accessorio  percepisce  il
          proprio compenso presso il concessionario, di cui al  comma
          5, all'atto  della  restituzione  dei  buoni  ricevuti  dal
          beneficiario della prestazione di lavoro  accessorio.  Tale
          compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale  e  non
          incide  sullo  stato  di  disoccupato  o   inoccupato   del
          prestatore di lavoro accessorio. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis,  il
          concessionario provvede al pagamento delle  spettanze  alla
          persona  che  presenta  i  buoni,  registrandone   i   dati
          anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento  per
          suo conto dei contributi per fini  previdenziali  all'INPS,
          alla gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
          cento  del  valore  nominale  del   buono,   e   per   fini
          assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
          al 7 per cento del valore nominale del buono,  e  trattiene
          l'importo autorizzato dal decreto di  cui  al  comma  1,  a
          titolo  di  rimborso  spese.  La  percentuale  relativa  al
          versamento dei contributi  previdenziali  e'  rideterminata
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote
          contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
          dell'INPS. 
              4-bis. In considerazione delle particolari e  oggettive
          condizioni sociali  di  specifiche  categorie  di  soggetti
          correlate allo stato  di  disabilita',  di  detenzione,  di
          tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori  sociali
          per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione  figurativa,
          utilizzati   nell'ambito   di    progetti    promossi    da
          amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali,  con  proprio  decreto,  puo'  stabilire
          specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari. 
              5.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  individua  con   proprio   decreto   il
          concessionario del servizio e regolamenta i  criteri  e  le
          modalita' per il versamento dei contributi di cui al  comma
          4 e delle relative coperture assicurative e  previdenziali.
          In attesa del  decreto  ministeriale  i  concessionari  del
          servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
          il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e  c)
          e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.».