Allegato D (art. 18) Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonche' procedure e termini di cui all'articolo 18, comma 2. Il presente allegato e' cosi' costituito: 1. MODIFICHE AGLI STABILIMENTI CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 1.2 ADEMPIMENTI PREVISTI PRIMA DI DARE INIZIO ALLE MODIFICHE E DI AVVIARE LE ATTIVITA' A QUESTE CONNESSE 2. MODIFICHE CHE NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 2.1 INDICAZIONE SUI CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 3. MODIFICHE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DI CUI AI PUNTI 1 E 2 4. ADEMPIMENTI DEI GESTORI PER OGNI TIPOLOGIA DI MODIFICA 1. Modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti Le modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, sono individuate nel seguito. 1.1 Individuazione delle modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante La modifica comporta rispetto al piu' recente Rapporto di sicurezza o al piu' recente modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto presentato: 1) l'incremento pari o superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero pari o superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio gia' individuati come possibile fonte di incidente: - della quantita' della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2; - della quantita' di sostanza pericolosa, ovvero somma delle quantita' di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2; 2) l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'allegato 1; 3) l'introduzione di nuove tipologie o modalita' di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano piu' gravose per verosimiglianza (classe di probabilita' di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilita' territoriale esterne allo stabilimento; 4) lo smantellamento o la riduzione della funzionalita' o della capacita' di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici. 1.2 Adempimenti previsti prima di dare inizio alle modifiche e di avviare le attivita' a queste connesse Il gestore di uno stabilimento di soglia superiore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' e il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 17 del presente decreto. Il gestore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve adempiere ai disposti dell'art. 18 comma 1 del presente decreto, nonche' sottostare a quanto stabilito dall'art. 22 del decreto stesso. Il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita' connesse alle modifiche stesse, ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto. 2. Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti Il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui al punto 1 del presente allegato, deve presentare al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto e al comando provinciale dei Vigili del fuoco Competente per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di documentazione amministrativa, attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche al proprio stabilimento, non ricomprese tra quelle di cui al punto 1, deve comunque aggiornare il modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto. Si rammenta che le disposizioni di questo punto non si applicano qualora le modifiche comportino la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, in riferimento alle soglie previste dall'allegato 1 al presente decreto, dovendo in tali casi il gestore sottostare agli obblighi conseguenti indicati all'articolo 18 del presente decreto. 2.1 Indicazione sui contenuti della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti La dichiarazione deve indicare: a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio gia' individuati come possibile fonte di incidente rilevante: - della quantita' della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2; - della quantita' di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantita' di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2; b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell'allegato 1, parte 1, in impianti o depositi con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c; c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore; d) se la modifica comporta l'incremento pari o superiore al 10% e inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito : - della quantita' della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2; - della quantita' di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantita' di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2. Per le modifiche riportate al punto 2.1 d), il gestore e' tenuto a conservare e a rendere disponibile a ogni richiesta dell'autorita' competente la documentazione comprovante il non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti conseguente alle modifiche stesse. 3. Modifiche non ricomprese tra quelle di cui ai punti 1 e 2 Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacita' non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilita' dell'area. 4. Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica I gestori degli stabilimenti di soglia inferiore e superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14 del presente decreto. I gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza, ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 15 del presente decreto.