(Allegato E)
                                                 Allegato E (art. 19) 
 
 
  Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali  esiste
la possibilita' di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra
i  gestori,  nonche'  per  l'individuazione  delle  aree  ad  elevata
concentrazione di stabilimenti tra i  quali  e'  possibile  l'effetto
domino 
 
 
  Il presente allegato e' cosi' costituito: 
 
  PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  STABILIMENTI  TRA  I
QUALI ESISTE LA POSSIBILITA' DI EFFETTO DOMINO E PER  LO  SCAMBIO  DI
INFORMAZIONI TRA I GESTORI 
  1. SCOPO 
  2. DEFINIZIONI 
  3. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DOMINO PRELIMINARI (GDP) 
  4. RIFERIMENTI TECNICI E INFORMATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI GDP 
  5. SCAMBIO FRA I GESTORI DEGLI  STABILIMENTI  APPARTENENTI  AI  GDP
DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER CONSENTIRE DI ACCERTARE L'EFFETTIVA
POSSIBILITA' DI EFFETTI DOMINO 
  6. INDIVIDUAZIONE GRUPPI DOMINO DEFINITIVI (GDD) 
  APPENDICE A - RIFERIMENTI UTILI PER LA STIMA DELLA PROBABILITA'  DI
COLLASSO   DI   APPARECCHIATURA   SOTTOPOSTA    A    SOVRAPPRESSIONE,
IRRAGGIAMENTO O PROIEZIONE DI FRAMMENTI 
  PARTE 2 -  CRITERI  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  AD  ELEVATA
CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I  QUALI  E'  POSSIBILE  L'EFFETTO
DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI  SICUREZZA  INTEGRATO
DI AREA 
  1. SCOPO 
  2. DEFINIZIONI 
  3.  INDIVIDUAZIONE   DELL'AREA   AD   ELEVATA   CONCENTRAZIONE   DI
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (AREA RIR) TRA I  QUALI
E' POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO 
  4. PERIMETRAZIONE DELL'AREA RIR  DI  INTERESSE  PER  LO  STUDIO  DI
SICUREZZA INTEGRATO DI AREA (SSIA) 
  5. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SSIA 
  6. FASI, DATI ED ELEMENTI DI  RIFERIMENTO  PER  LA  PREDISPOSIZIONE
DELLO SSIA 
  PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  STABILIMENTI  TRA  I
QUALI ESISTE LA POSSIBILITA' DI EFFETTO DOMINO E PER  LO  SCAMBIO  DI
INFORMAZIONI TRA I GESTORI 
 
 
  1. Scopo 
 
  La presente parte 1 fornisce i criteri e i  riferimenti  tecnici  e
procedurali: 
a) per  l'individuazione  degli  stabilimenti   o   dei   gruppi   di
  stabilimenti,  assoggettati  agli  obblighi  di  cui  al   presente
  decreto, per i  quali  la  probabilita'  o  la  possibilita'  o  le
  conseguenze di un incidente rilevante possono essere  maggiori  per
  "effetto  domino"  causato  dalla   posizione   geografica,   dalla
  vicinanza  degli  stabilimenti  stessi  e   dall'inventario   delle
  sostanze  pericolose  presenti  in  essi;  l'individuazione   viene
  effettuata dall'autorita' competente nel seguito definita, in  base
  alle informazioni ricevute dai gestori o acquisite  secondo  quanto
  indicato all'art. 19 del presente decreto, e alla loro elaborazione
  in adempimento di obblighi specifici stabiliti dal decreto stesso; 
b) per lo scambio, fra i gestori degli  stabilimenti  individuati  ai
  sensi del punto a), delle informazioni necessarie per consentire di
  accertare l'effettiva possibilita' di effetti domino e,  nel  caso,
  di riesaminare  e,  eventualmente,  modificare,  in  considerazione
  della natura e  dell'entita'  del  pericolo  globale  di  incidente
  rilevante,  i  rispettivi  documenti  relativi  alla  politica   di
  prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione  della
  sicurezza, i rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna, e
  per  la  cooperazione  nella  diffusione  delle  informazioni   nei
  confronti della popolazione e dei  siti  adiacenti,  nonche'  nella
  trasmissione delle informazioni al Prefetto per la  predisposizione
  dei Piani di emergenza esterna. 
  L'identificazione degli effetti  domino,  inerenti  alle  possibili
interazioni tra stabilimenti diversi,  e  la  loro  valutazione  sono
condotte al fine di: 
  • rivalutare l'insieme di eventi incidentali ipotizzati, in termini
di casistica, frequenze attese e/o conseguenze; 
  • prevedere la possibilita' di concatenazioni di incidenti ai  fini
della loro  considerazione  nell'ambito  di  una  ricomposizione  del
rischio originato da sorgenti e soggetti diversi; 
  • stabilire la necessita'  di  mantenere  determinate  distanze  di
separazione  tra  componenti  critici,  al   fine   di   evitare   la
propagazione di un incidente o ridurre sensibilmente la  probabilita'
di propagazione; 
  • individuare i provvedimenti migliorativi possibili, in termini di
prevenzione e/o di mitigazione; 
  • predisporre correttamente  i  Piani  di  emergenza  interna,  con
particolare riferimento agli interventi sul campo; 
  • predisporre correttamente i Piani di emergenza esterna; 
  • integrare i requisiti di sicurezza in materia  di  pianificazione
dello sviluppo urbanistico del territorio; 
  • mettere a disposizione della popolazione  e  dei  siti  adiacenti
informazioni sui rischi di incidente rilevante. 
 
  2. Definizioni 
 
  Ai sensi della presente parte 1, ferme restando le  definizioni  di
cui al presente decreto, si adottano le seguenti definizioni: 
    a) Autorita' Competente per l'individuazione degli effetti domino
(AC): il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10  del  presente
decreto, che  opera,  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  19  del
presente decreto, in accordo con la Regione o  il  soggetto  da  essa
designato; 
    b) effetto domino: sequenza  di  incidenti  rilevanti,  anche  di
natura diversa tra loro, causalmente concatenati che  coinvolgono,  a
causa del  superamento  dei  valori  di  soglia  di  danno,  impianti
appartenenti a diversi stabilimenti (effetto domino di tipo  esterno,
ossia inter-stabilimento) producendo  effetti  diretti  o  indiretti,
immediati o differiti; 
    c) gruppo domino: due o piu' stabilimenti, tra gli  impianti  dei
quali si possano verificare effetti domino; 
    d) effetti diretti: gli  effetti  dell'incidente  originario  che
causano direttamente un rilascio tossico, un incendio o un'esplosione
in uno stabilimento vicino; 
    
    e) effetti indiretti1 : gli effetti dell'incidente originario che
    
causano in uno stabilimento vicino un impatto su: 
      1. un sistema di controllo di un impianto, rendendo difficile o
impossibile il controllo di un processo che quindi potrebbe  generare
un incidente secondario; 
      2. un sistema di  mitigazione  (ad  es.  impianto  antincendio,
valvole  di  isolamento,  etc.),   la   cui   indisponibilita'   puo'
contribuire alla propagazione dell'incidente originario generando  un
incidente secondario; 
      3. una o piu' utilities (ad es.  energia  elettrica,  acqua  di
raffreddamento, azoto, etc.) che, come per i sistemi di mitigazione e
di controllo,  possono  rendere  difficile  la  governabilita'  dello
stabilimento  colpito  e  generare  di   conseguenza   un   incidente
secondario; 
      4.  uno  o  piu'  lavoratori,  creando  possibili  problemi  di
controllo dello stabilimento e/o di gestione dell'emergenza, in grado
di generare un incidente secondario. 
    f) effetti immediati: gli effetti per i quali  non  e'  possibile
implementare in tempi rapidi un  adeguato  intervento  di  protezione
sull'impianto   di   uno   stabilimento   colpito    dagli    effetti
dell'incidente  originario   (ad   es.   proiezione   di   frammenti,
esplosione); 
    g) effetti differiti: gli effetti per i quali solo l'assenza o la
mancata attivazione di adeguate misure di protezione o di mitigazione
puo'  comportare  la  propagazione  dell'incidente  originario  e  un
peggioramento delle conseguenze (ad es. propagazione di un incendio a
causa di un jet-fire, esposizione prolungata ad irraggiamento termico
a causa di un pool-fire, rilascio di sostanze tossiche); 
    h)  Stabilimento  Origine  di   Effetto   Domino   (StOED):   uno
stabilimento in cui si origina la sequenza di eventi incidentali  che
determina l'effetto domino in uno o piu' stabilimenti vicini; 
    i)  Stabilimento  Recettore  di  Effetto  Domino   (StRED):   uno
stabilimento  recettore  dell'effetto  domino  originatosi   in   uno
stabilimento vicino; 
    j) valori di soglia di  danno  per  strutture  e  apparecchiature
(effetto domino diretto):  per  l'individuazione  dei  Gruppi  domino
preliminari si fa  riferimento  ai  valori  di  soglia  riportati  in
tabella I, come definiti nelle seguenti norme tecniche di settore: 
    
      - decreto del Ministero dei  Lavori  Pubblici  9  maggio  20012
"Requisiti  minimi  di  sicurezza  in   materia   di   pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti  a
rischio di incidente rilevante" (paragrafo 6.2, tabella 2, colonna  5
e connesse note 2 e 3);
    
      - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio
2005 "Linee Guida per  la  predisposizione  del  piano  di  emergenza
esterno di cui all'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 334/99  e
s.m.i." (paragrafo V.2, tabella s.n.); 
      - decreto del Ministero dell'Ambiente 15 maggio  1996  "Criteri
di analisi e  valutazione  dei  rapporti  di  sicurezza  relativi  ai
depositi di gas di petrolio liquefatto  (G.P.L.)"  (Appendice  III  -
tabella III/1 ultima colonna); 
      - decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998  "Criteri
di analisi e  valutazione  dei  rapporti  di  sicurezza  relativi  ai
depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o  tossici"  (Appendice
III - tabella III/1 ultima colonna). 
 
 
  Tabella I - Valori di soglia di danno a strutture e apparecchiature 
 
                Scenario incidentale Valore di soglia 
  Incendio (radiazione termica stazionaria) 12,5 kW/m2 3 
  Proiezione frammenti 200-800 m4 
  VCE (sovrappressione di picco) 0,3 bar5 
 
 
 
 
    k) valori di soglia di danno per effetto  domino  indiretto:  per
l'individuazione dei Gruppi domino preliminari si fa riferimento: 
  1. per la verifica di potenziali impatti di cui alle lettere  e.1),
e.2), e.3), ai valori di soglia riportati nella tabella I di cui alla
precedente lettera j); 
  2. per la verifica di potenziali impatti di cui alla lettera  e.4),
ai valori riportati in tabella II, come definiti nelle seguenti norme
tecniche di settore: 
  -  decreto  del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  9  maggio   2001
"Requisiti  minimi  di  sicurezza  in   materia   di   pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti  a
rischio di incidente rilevante" (paragrafo 6.2, tabella 2, colonna  3
e connesse note 2 e 3); 
  - decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio
2005 "Linee Guida per  la  predisposizione  del  piano  di  emergenza
esterno di cui all'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 334/99  e
s.m.i." (paragrafo V.2, tabella s.n.); 
  - decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998  "Criteri  di
analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai  depositi
di  liquidi   facilmente   infiammabili   e/o   tossici"   (Appendice
III-tabella III/1 terza colonna e punto 6 del paragrafo 6). 
 
 
  Tabella II - Valori di soglia di danno incapacitante per lavoratori 
               addetti al controllo dello stabilimento e/o 
                     alla gestione dell'emergenza 
 
                Scenario incidentale Valore di soglia 
                       Rilascio tossico IDLH6 
 
 
l) parco industriale: l'area sottoposta al controllo di piu'  gestori
  nella quale siano presenti sostanze pericolose di cui  all'allegato
  1  del  presente  decreto  e  siano  insediati  piu'   stabilimenti
  interconnessi  funzionalmente   o   gestionalmente,   comprese   le
  infrastrutture, le attivita' e i servizi comuni o connessi. 
 
  3. Procedura di individuazione dei Gruppi domino preliminari (Gdp) 
 
  L'AC  individua  i   Gruppi   domino   preliminari   (Gdp),   ossia
raggruppamenti di due o piu' stabilimenti in cui e'  ipotizzabile  il
verificarsi di effetti domino, sulla base dei riferimenti  tecnici  e
delle informazioni ricevute dai gestori, precisati al punto  4  della
presente parte 1, predisponendo l'elenco degli  stabilimenti  inclusi
nei Gdp individuati nel proprio territorio di competenza. 
 
  4. Riferimenti tecnici e informativi per l'individuazione dei Gdp 
 
  L'AC procede all'individuazione preliminare degli  stabilimenti  da
cui possono originarsi effetti domino (StOED), secondo  la  casistica
specificata nel seguito. 
a) Individuazione  degli  stabilimenti  ubicati  nel  territorio   di
  competenza, da  cui  possono  originarsi  scenari  incidentali  che
  determinano aree di danno riferite ai valori di soglia indicati  al
  punto 2, lettere j) e k) della presente parte 1 e ricadenti entro i
  limiti di uno o piu' stabilimenti recettori (StRED). 
  Le informazioni necessarie per l'individuazione saranno ricavate: 
       • Caso 1 - per gli stabilimenti di soglia superiore7 : 
 
 
  - dal Modulo di  cui  all'allegato  5  del  presente  decreto  piu'
recente  trasmesso  dal  gestore,  successivamente  alla  conclusione
positiva  dell'istruttoria  del  Rapporto  di  sicurezza,  ai   sensi
dell'art. 17 del presente decreto, e  riportante  le  zone  di  danno
individuate nel Piano di emergenza esterna definitivo, nel  caso  sia
stato aggiornato con gli esiti dell'istruttoria stessa, ovvero 
  - dal Rapporto di  sicurezza,  nell'edizione  valutata  nella  piu'
recente istruttoria conclusa con esito positivo, ovvero 
  - dall'Elaborato RIR allegato allo strumento  urbanistico  vigente,
nel caso recepisca gli  esiti  della  piu'  recente  istruttoria  del
Rapporto di sicurezza conclusa con esito positivo, ovvero 
  - dalla sezione M del Modulo di cui  all'allegato  5  del  presente
decreto piu' recente trasmesso dal gestore, nel caso riporti le  zone
di  danno  individuate  nel  Piano  di   emergenza   esterna,   anche
provvisorio, qualora l'istruttoria del Rapporto di sicurezza  non  si
sia ancora conclusa con esito positivo. 
  • Caso 2 - per gli stabilimenti di soglia inferiore, per i quali 
  l'attuazione del SGS-PIR prevede l'analisi dei rischi di incidente 
  rilevante, riportata in documenti comunque denominati (scheda 
  tecnica, scheda di valutazione tecnica, analisi di rischio,  etc.),
presenti presso gli stabilimenti stessi8 : 
 
 
  - dalla sezione M del Modulo di cui  all'allegato  5  piu'  recente
trasmesso dal  gestore,  successivamente  alla  conclusione  positiva
dell'eventuale esame/valutazione dell'analisi dei rischi di incidente
rilevante  a  cura  dell'autorita'   competente,   ai   sensi   delle
disposizioni regionali di cui all'art.  7  del  presente  decreto,  e
riportante le zone  di  danno  individuate  nel  Piano  di  emergenza
esterna definitivo, nel caso  sia  stato  aggiornato  con  gli  esiti
dell'eventuale esame/valutazione, ovvero 
  - dal documento (scheda tecnica,  scheda  di  valutazione  tecnica,
analisi  di  rischio,  etc.)  riportante  l'analisi  dei  rischi   di
incidente   rilevante,    valutato    positivamente    dall'autorita'
competente, ovvero 
  - dall'Elaborato RIR allegato allo strumento  urbanistico  vigente,
nel caso recepisca le  conclusioni  della  valutazione  del  suddetto
documento, ovvero 
  - dalla sezione M del Modulo di cui  all'allegato  5  piu'  recente
trasmesso dal gestore, nel caso riporti le zone di danno  individuate
nel Piano di emergenza esterna, anche provvisorio. 
 
  Sulla base della sovrapposizione delle aree  di  danno  di  ciascun
potenziale StOED, individuate  coi  criteri  e  i  riferimenti  sopra
indicati,  con  le  aree  occupate  dagli  stabilimenti  ubicati  nel
territorio  circostante  (StRED),  come  indicate  nelle  planimetrie
contenute nei Rapporti di sicurezza  o  nella  planimetria  riportata
nella sezione E  del  Modulo  di  cui  all'allegato  5  piu'  recente
trasmesso dal gestore, potranno essere individuati gli eventuali  Gdp
presenti nel territorio regionale di competenza. 
  I Gdp saranno costituiti, nel caso piu' semplice, da uno StOED e da
uno StRED. 
  Ciascuno StRED potra' naturalmente costituire, a sua volta, a causa
degli scenari incidentali  in  esso  ipotizzabili,  uno  stabilimento
potenziale  origine  di  effetto  domino,  oltre  che  per  lo  StOED
medesimo,  anche  per  altri  stabilimenti  presenti  nel  territorio
circostante. 
b) Gli   stabilimenti   ubicati   in   parchi   industriali   saranno
  considerati, ai fini  dell'applicazione  della  presente  parte  1,
  appartenenti ad un unico Gdp, senza ulteriori valutazioni. 
  Sia  nel  caso  a)  che  in  quello  b)  potranno  pertanto  essere
individuati, al termine della fase in oggetto, Gdp costituiti da  due
o piu' stabilimenti. 
 
  5. Scambio fra i gestori degli  stabilimenti  appartenenti  ai  Gdp
delle informazioni necessarie per consentire di accertare l'effettiva
possibilita' di effetti domino 
 
  L'AC  richiede  ai  gestori  degli  stabilimenti  appartenenti   al
medesimo Gdp di procedere allo scambio delle informazioni  necessarie
per consentire  di  accertare  l'effettiva  possibilita'  di  effetti
domino e, nel caso, di riesaminare e, eventualmente,  modificare,  in
considerazione della natura e dell'entita' del  pericolo  globale  di
incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi  di  gestione  della
sicurezza, i Rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza  interna,  e
alla cooperazione nella diffusione delle informazioni  nei  confronti
della popolazione e dei siti adiacenti,  nonche'  nella  trasmissione
delle informazioni al Prefetto per la predisposizione  dei  Piani  di
emergenza esterna. 
  L'inclusione di uno stabilimento in un Gdp comporta la  necessita',
da parte dei  gestori  interessati,  di  un'ulteriore  analisi  della
situazione, rispetto a quella condotta per predisporre il Rapporto di
sicurezza (per gli stabilimenti di soglia superiore) o l'analisi  dei
rischi  di  incidente  rilevante  (per  gli  stabilimenti  di  soglia
inferiore),  al  fine  di  responsabilmente  escludere,  o  meno,  la
possibilita' di accadimento di effetti domino inter-stabilimento. 
  Eventuali  situazioni  particolari  che  dovessero  determinare  la
possibilita' di effetto domino inter-stabilimento per condizioni meno
severe di quelle  che  hanno  condotto  all'individuazione  dei  Gdp,
dovranno essere  responsabilmente  evidenziate  in  questa  fase  dal
gestore  interessato  e  assunte  alla  base   della   procedura   di
identificazione degli effetti domino stessi. 
  Sulla base delle risultanze  della  identificazione  degli  effetti
domino condotta dai gestori degli stabilimenti appartenenti ai Gruppi
domino  preliminari  (Gdp),  verranno  individuati  i  Gruppi  domino
definitivi (Gdd), costituiti dagli stabilimenti tra  i  quali  vi  e'
l'effettiva possibilita' di effetti domino. 
  Nel rammentare che  la  scelta  di  dettaglio  circa  le  procedure
analitiche per la valutazione  degli  effetti  domino  rientra,  come
parte  dell'analisi  dei  rischi  di   incidente   rilevante,   nella
responsabilita'  dei  gestori   individuati,   vengono   di   seguito
richiamati, allo scopo di indirizzare lo scambio di informazioni  tra
i gestori, alcuni elementi imprescindibili per l'effettuazione  delle
attivita'  di  identificazione  degli  effetti   domino   finalizzate
all'individuazione dei Gdd. 
  Per i  singoli  possibili  eventi  incidentali,  che  costituiscono
potenziale  causa  di  effetto  domino,  devono  essere  innanzitutto
identificati dai gestori i casi  in  cui,  all'interno  dell'area  di
impatto relativa alle soglie di danno riportate nelle tabelle I e  II
del punto 2 della presente parte  1,  sono  effettivamente  collocati
obiettivi vulnerabili fissi, mobili o temporanei. 
  Ai fini della valutazione dell'effetto  domino  e'  necessario  che
ogni gestore di uno stabilimento ricompreso in un Gdp: 
    - individui gli obiettivi piu' significativi (bersagli, quali  ad
es. serbatoi, grosse apparecchiature o condotte  contenenti  sostanze
tossiche o  molto  tossiche,  gas  infiammabili  liquefatti,  liquidi
facilmente infiammabili, stoccaggi di comburenti e  esplosivi,  etc.)
attraverso  la  loro  gerarchizzazione,  che   puo'   essere   basata
sull'estensione dell'area di danno del  possibile  incidente  indotto
per effetto domino; tale area e' dipendente  dal  rischio  intrinseco
dell'apparecchiatura (derivante dalla tipologia  di  sostanza,  dalla
quantita' presente nel  bersaglio,  dalle  condizioni  di  esercizio,
dalle   caratteristiche   costruttive),   dal   rischio   legato   al
posizionamento  (connesso  alla  configurazione  impiantistica,  alle
quote di posizionamento da terra, ai fattori di vista, alla  presenza
e efficienza di protezioni attive e passive) e dal tipo di scenario; 
    - stimi la probabilita' che, dato un determinato  effetto  fisico
su  un  obiettivo  vulnerabile,  si  abbia  effettivamente  il  danno
ipotizzabile, ossia  la  probabilita'  di  effetto  domino,  dato  lo
scenario sorgente; 
    - valuti in che misura aumenta  il  danno  generato  dall'effetto
domino,  rispetto   al   danno   dovuto   allo   scenario   sorgente,
individuando, per l'evento secondario, la possibilita' di effetti sia
sulle  strutture  (e  quindi  in  grado  di  propagare  ulteriormente
l'incidente) che sull'uomo (nel  qual  caso  andranno  considerati  i
bersagli che possono provocare vittime al  di  fuori  dei  limiti  di
stabilimento) e/o sull'ambiente (nel qual caso andranno considerati i
bersagli che possono provocare danni sensibili a  risorse  ambientali
importanti). 
  Ai fini della stima della probabilita' di effetto domino, i gestori
devono utilizzare i dati specifici rappresentativi  della  situazione
in esame, anche in base a  quanto  gia'  riportato  nei  Rapporti  di
sicurezza  (stabilimenti  di  soglia  superiore),  ovvero  in   altra
documentazione analitica pertinente (analisi dei rischi di  incidente
rilevante effettuata nel contesto del SGS per stabilimenti di  soglia
inferiore), tenendo presente che eventuali significativi  scostamenti
da quanto  normalmente  riportato,  per  situazioni  analoghe,  nella
letteratura  scientifica  internazionale,  deve   trovare   esplicita
giustificazione (ad es. per la presenza  di  particolari  sistemi  di
protezione attivi e/o passivi, di provvedimenti gestionali specifici,
etc.). 
  La stima rigorosa relativa al danneggiamento di un bersaglio dovuto
all'evento primario potrebbe richiedere al gestore l'effettuazione di
un'analisi strutturale dello stesso, valutando la  sua  resistenza  a
sollecitazioni   meccaniche   e/o   termiche   indotte    dall'evento
iniziatore. 
  Per la stima della probabilita' di danneggiamento del bersaglio  e'
necessario fare riferimento  a  modelli  proposti  nella  letteratura
scientifica internazionale, basati su funzioni di Probit disponibili,
per  diverse  classi  di  apparecchiatura,  per  il   calcolo   della
probabilita'  di  collasso  di  queste  in  caso  di  esposizione   a
sovrappressione e/o irraggiamento. 
  Nel caso di indisponibilita' di dati specifici o  di  significative
incertezze, inerenti alla valutazione degli eventi iniziatori o  alle
caratteristiche  del  bersaglio,  in  alternativa,  ai   fini   della
valutazione della probabilita'  di  effetto  domino,  possono  essere
utilizzate dai  gestori  le  assunzioni  indicative  riportate  nelle
tabelle A.1, A.2 e A.3 dell'appendice A della presente parte 1. 
  Per quanto riguarda gli effetti domino indiretti, nel  ribadire  la
difficolta' di una  valutazione  quantitativa  della  probabilita'  e
degli effetti di questi, si  evidenzia,  nel  contempo,  l'importanza
della considerazione degli stessi da parte dei gestori potenzialmente
interessati, ovviamente sulla base dei fattori specifici del sito (ad
es. presenza di sostanze di  particolare  tossicita'  o  reattivita',
presenza di strutture vulnerabili quali sale controllo non  protette,
impianti non automatizzati che richiedono la presenza di personale in
campo per l'azionamento di sistemi di  sicurezza  e  di  controllo  e
blocco, etc.), allo scopo di  verificare  l'eventuale  necessita'  di
adozione di misure aggiuntive tecniche e/o gestionali (quali, ad es.,
la predisposizione di un protocollo di comunicazione delle  emergenze
tra stabilimenti limitrofi che consenta di  attivare  tempestivamente
le misure di protezione e mitigazione identificate in via  preventiva
dai gestori) e di conseguente aggiornamento dei rispettivi  documenti
relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,  dei
sistemi di gestione della sicurezza, dei rapporti di  sicurezza,  dei
piani di emergenza interni e  dei  contenuti  e  delle  modalita'  di
diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione  e  dei
siti adiacenti. 
  La considerazione degli  effetti  domino  si  deve  tradurre  nella
identificazione, da parte dei gestori di stabilimenti  ricompresi  in
un Gdp,  degli  scenari  domino  credibili,  ciascuno  caratterizzato
dall'accadimento contemporaneo di piu'  scenari  incidentali  singoli
originati dai bersagli danneggiati; l'analisi degli effetti domino si
tradurra' quindi, eventualmente,  in  un  incremento  del  numero  di
scenari incidentali che  dovranno  essere  considerati  dai  gestori:
oltre agli scenari singoli,  saranno  infatti  presenti  gli  scenari
domino, ciascuno con le proprie frequenze e conseguenze. 
 
  6. Individuazione Gruppi domino definitivi (Gdd) 
 
  I gestori informano l'AC delle attivita'  svolte  e  dei  risultati
ottenuti (espressi in termini, ad es., di indicazione  che  non  sono
stati  identificati  scenari  domino,  ovvero  di  indicazione  degli
scenari domino identificati e delle relative frequenze e conseguenze,
di indicazione delle misure tecniche e/o gestionali, gia' presenti  o
aggiuntive, adottate per eliminare o remotizzare gli  scenari  domino
diretti o indiretti ipotizzabili, etc.). 
  Sulla base delle ulteriori informazioni pervenute, l'AC individua i
Gruppi domino definitivi (Gdd),  ossia  raggruppamenti  in  cui  c'e'
l'effettiva  possibilita'  del   verificarsi   di   effetti   domino,
aggiornando l'elenco degli stabilimenti  inclusi  nei  Gruppi  domino
individuati sul proprio territorio di competenza. 
  Nel prosieguo  delle  attivita'  di  propria  competenza,  l'AC  in
presenza di Gruppi domino  definitivi,  puo'  richiedere  ai  gestori
informazioni integrative  che  consentano  di  valutare  i  possibili
effetti domino e gli effetti cumulativi degli interventi proposti: 
  • in occasione della presentazione della notifica di  cui  all'art.
13 del presente decreto; 
  • ai fini della  valutazione  del  Rapporto  di  sicurezza  di  cui
all'art. 15 del presente decreto; 
  • ai fini del rilascio del nulla osta di  fattibilita'  sulla  base
del rapporto preliminare di sicurezza ai sensi dell'art. 17  comma  2
del presente decreto; 
  • in occasione della ricezione della dichiarazione di non  aggravio
del preesistente livello di rischio di  incidenti  rilevanti  di  cui
all'allegato D al presente decreto; 
  • in occasione delle modifiche di  cui  all'art.  18  del  presente
decreto; 
  • in occasione dell'espressione dei pareri di cui  all'art.  5  del
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9  maggio  2001  "Requisiti
minimi di  sicurezza  in  materia  di  pianificazione  urbanistica  e
territoriale per le zone interessate da  stabilimenti  a  rischio  di
incidente rilevante". 
  L'AC, sulla base delle informazioni ottenute dai  gestori,  procede
ad eventuali modifiche e integrazioni dell'elenco degli  stabilimenti
inclusi nei Gruppi  domino  individuati  nel  proprio  territorio  di
competenza, anche relativamente ad ulteriori stabilimenti tra i quali
sia possibile ipotizzare il verificarsi di effetti domino. 
 
 
  APPENDICE A - RIFERIMENTI UTILI PER LA STIMA DELLA PROBABILITA'  DI
COLLASSO   DI   APPARECCHIATURA   SOTTOPOSTA    A    SOVRAPPRESSIONE,
IRRAGGIAMENTO O PROIEZIONE DI FRAMMENTI 
 
Tabella A.1 - Probabilita' di effetto domino per irraggiamento 
    

+===========================================+=============+=========+
|             Effetto sorgente              | Probabilita'|  Nota   |
|                                           | di effetto  |         |
|                                           | domino      |         |
+===========================================+=============+=========+
|Interessamento da jet fire con durata      |      0      |         |
|inferiore a 5 min                          |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Interessamento da jet fire con durata      |     0.5     |         |
|tra 5 e 10 min                             |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Interessamento da jet fire con durata      |      1      |         |
|superiore a 10 min                         |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con   |             |         |
|durata inferiore a 10 min o interessamento |      0      |   (1)   |
|da pool fire con durata inferiore a 10 min |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con   |             |         |
|durata superiore a 10 min o interessamento |             |         |
|da pool fire con durata superiore a 10 min |      1      |   (2)   |
|(per obiettivi tipo serbatoi e             |             |         |
|apparecchiature atmosferici)               |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con   |             |         |
|durata superiore a 10 min o interessamento |             |         |
|da pool fire con durata superiore a 10 min |     0.5     |   (2)   |
|(per obiettivi tipo serbatoi e             |             |         |
|apparecchiature a pressione e tubazioni)   |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con   |      1      |   (2)   |
|durata superiore a 20 min                  |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento inferiore a 12.5 kW/m2       |      0      |   (1)   |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m2 con    |      0      |   (1)   |
|durata inferiore a 10 min                  |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m2 con    |  vedi nota  |   (3)   |
|durata superiore a 10 min                  |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m2 con    |  vedi nota  |   (3)   |
|durata superiore a 20 min                  |             |         |
+===========================================+=============+=========+

    
  NOTE: 
  (1)  Salvo  i  casi  in  cui  sia  ipotizzabile  una   propagazione
dell'incendio a causa  di  materiale  strutturale  o  componentistico
infiammabile (es. pannellature di materiale plastico, etc.) ovvero un
danneggiamento  di  componenti   particolarmente   vulnerabili   (es.
recipienti o tubazioni  in  vetroresina,  serbatoi  o  tubazioni  con
rivestimenti plastici, etc.) per i quali si assume  una  probabilita'
pari a 1. 
  (2) Nel caso in cui siano presenti  sistemi  di  protezione  attivi
(raffreddamento) automatici  o  manuali,  aventi  probabilita'  P  di
mancato intervento su domanda o di  efficacia  per  tutta  la  durata
dell'effetto  sorgente,  le  probabilita'  di  effetto  domino  vanno
moltiplicate per P.  Nel  caso  in  cui  siano  presenti  sistemi  di
protezione    passiva    (fireproofing,    interramento,     barriere
tagliafiamme), le probabilita' di effetto  domino  sono  trascurabili
per durata dell'effetto fisico pari o inferiore a quello eventuale di
resistenza  del  sistema.  Per  la  distinzione  tra  apparecchiature
atmosferiche e in pressione, si puo' fare riferimento alla  pressione
di  progetto,  che  per  apparecchiature  in  pressione  deve  essere
superiore a 2 bar assoluti. 
  (3) Probabilita' interpolata linearmente rispetto alle probabilita'
corrispondenti ai due estremi del valore di irraggiamento. 
 
Tabella A.2 - Probabilita' di effetto domino per sovrappressione 
    


+===========================================+=============+=========+
|             Effetto sorgente              | Probabilita'|  Nota   |
|                                           | di effetto  |         |
|                                           | domino      |         |
+===========================================+=============+=========+
|Sovrappressione inferiore a 0.3 bar        |      0      |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Sovrappressione superiore a 0.6 bar        |             |         |
|(per obiettivo serbatoi e                  |      1      |   (1)   |
|apparecchiature atmosferici)               |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Sovrappressione superiore a 1.0 bar        |             |         |
|(per obiettivo serbatoi e apparecchiature  |      1      |   (1)   |
|in pressione e tubazioni)                  |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Sovrappressione tra 0.3 e 0.6 bar          |             |         |
|(per obiettivo serbatoi e                  |  vedi nota  |   (2)   |
|apparecchiature atmosferici)               |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Sovrappressione tra 0.3 e 1.0 bar          |             |         |
|(per obiettivo serbatoi e apparecchiature  |  vedi nota  |   (2)   |
|in pressione e tubazioni)                  |             |         |
+===========================================+=============+=========+

    
  NOTE: 
  (1) Per  la  distinzione  tra  apparecchiature  atmosferiche  e  in
pressione, si puo' fare riferimento alla pressione di  progetto,  che
per apparecchiature in  pressione  deve  essere  superiore  a  2  bar
assoluti. 
  (2) Probabilita' interpolata linearmente rispetto alle probabilita'
corrispondenti ai due estremi del valore di sovrappressione. 
 
Tabella A.3 - Probabilita' di effetto domino proiezione frammenti 
    


+===========================================+=============+=========+
|             Effetto sorgente              | Probabilita'|  Nota   |
|                                           | di effetto  |         |
|                                           | domino      |         |
+===========================================+=============+=========+
|Frammenti da componenti minori             |  vedi nota  |   (1)   |
|(ad es. tubazioni, bombole, etc.)          |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Frammenti da collasso di recipiente        |             |         |
|essenzialmente isometrico o equivalente    |  vedi nota  |   (1)   |
|(ad es. sfere, serbatoi verticali)         |             |         |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Frammenti da collasso di recipiente a      |             |         |
|sviluppo longitudinale o equivalente       |  vedi nota  |   (2)   |
|(ad es. serbatoi orizzontali)              |             |         |
+===========================================+=============+=========+

    
  NOTE: 
  (1)  Probabilita'  pari  a  1,  dato  l'impatto   con   l'obiettivo
vulnerabile, fino a distanze dell'ordine di 200m. 
  (2)  Probabilita'  pari  a  1,  dato  l'impatto   con   l'obiettivo
vulnerabile, fino a distanze dell'ordine di 800m. 
 
 
  PARTE 2 -  CRITERI  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  AD  ELEVATA
CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I  QUALI  E'  POSSIBILE  L'EFFETTO
DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI  SICUREZZA  INTEGRATO
DI AREA 
 
 
  1. Scopo 
 
  La presente parte 2 fornisce i criteri e i  riferimenti  tecnici  e
procedurali: 
a) per l'individuazione e la perimetrazione  delle  aree  ad  elevata
  concentrazione di stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al
  presente decreto, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga
  gruppi di stabilimenti; 
b) per la predisposizione dello  studio  di  sicurezza  integrato  di
  area, finalizzato  alla  predisposizione  dei  Piani  di  emergenza
  esterna, al controllo dell'urbanizzazione e all'informazione  della
  popolazione. 
  In  un'area  ad   elevata   concentrazione   di   stabilimenti   e'
ipotizzabile un aggravio del rischio per la concatenazione di eventi,
a causa di un incremento di probabilita' e/o conseguenze di incidenti
rilevanti gia' ipotizzati, o meno, per il singolo  stabilimento,  che
comporta una considerazione  di  questi  stessi  nell'ambito  di  una
ricomposizione del rischio originato da sorgenti diverse. 
  In queste aree e' necessario valutare la significativita'  di  tale
aggravamento del rischio in funzione delle eventuali peculiarita' del
luogo ove  gli  stabilimenti  sono  situati,  quali  la  presenza  di
elementi territoriali vulnerabili nelle  aree  di  danno  determinate
nelle analisi di sicurezza degli stabilimenti, e delle  problematiche
specifiche legate alla pianificazione  dell'emergenza  esterna,  alla
pianificazione dello  sviluppo  urbanistico  del  territorio  e  alla
corretta ed esaustiva diffusione  delle  informazioni  nei  confronti
della popolazione e dei siti adiacenti. 
  Tale significativita', valutata in relazione  agli  elementi  sopra
menzionati, puo' comportare  la  necessita'  di  adottare  specifiche
misure atte a ridurre o eliminare i fattori di  rischio,  secondo  le
indicazioni e le priorita' che  possono  essere  evidenziate  da  uno
studio di sicurezza integrato di area. 
  La valutazione del rischio di area richiede, nello specifico, di 
  stimare il rischio associato ad ognuna delle possibili sorgenti di 
  danno presenti sul territorio, andando poi a ricombinare e 
  sovrapporne gli effetti in una visione globale del rischio 
  rappresentato da stabilimenti, installazioni industriali e 
  ulteriori contribuenti (es. trasporti di sostanze pericolose). Lo 
  studio di sicurezza integrato di area tiene adeguatamente conto 
  della contemporanea presenza di piu' sorgenti di rischio mediante 
  la rappresentazione grafica dell'inviluppo geometrico delle aree di 
  danno dei vari scenari incidentali ipotizzati, la rivalutazione 
  delle  frequenze  di  accadimento  degli  scenari   stessi   e   la
conseguente ricomposizione dei rischi di area9 . 
 
 
  2. Definizioni 
 
  Ai sensi della presente parte 2, ferme restando le  definizioni  di
cui alla parte 1 e al  presente  decreto,  si  adottano  le  seguenti
definizioni: 
a) Area ad  elevata  concentrazione  di  stabilimenti  a  rischio  di
  incidente rilevante tra i quali e' possibile l'effetto domino (Area
  RIR):  area  in  cui  sono  presenti  uno  o  piu'  Gruppi  domino,
  individuata secondo quanto previsto  nel  punto  3  della  presente
  parte 2; 
b) Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA): elaborato contenente
  l'analisi integrata dei rischi  di  incidenti  rilevanti  dell'Area
  RIR, connessi  anche  alle  operazioni  di  trasporto  di  sostanze
  pericolose ad essi associate o riconducibili. 
 
  3.  Individuazione   dell'Area   ad   elevata   concentrazione   di
stabilimenti  a  rischio  di  incidente  rilevante  tra  i  quali  e'
possibile l'effetto domino (Area RIR) 
 
  L'area RIR e' individuata qualora: 
  • sia presente un "gruppo domino", individuato  secondo  i  criteri
riportati nella parte 1 del presente allegato, costituito  da  almeno
tre stabilimenti, oppure 
  • siano presenti almeno  due  gruppi  di  stabilimenti  domino  con
distanza minima, tra i limiti di stabilimenti appartenenti a  "gruppi
domino" diversi, pari o inferiore a 1500 m, 
  in  aggiunta  ad  una  delle  seguenti  situazioni   critiche   che
necessitano di analisi integrata per la  gestione  dell'emergenza  in
caso di incidente e/o il controllo dell'urbanizzazione  (in  caso  di
realizzazione di modifiche agli stabilimenti o realizzazione di nuovi
insediamenti e variazioni importanti delle infrastrutture nell'area): 
  •  Criterio  A1)  presenza  di  elementi  territoriali  vulnerabili
appartenenti alle categorie territoriali A e/o B e/o C  di  cui  alla
tabella 1 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001
"Requisiti  minimi  di  sicurezza  in   materia   di   pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti  a
rischio di incidente rilevante":10 
  - entro l'area di  inviluppo  degli  effetti  di  inizio  letalita'
associati  agli  incidenti  ipotizzabili  negli  stabilimenti   del/i
gruppo/i ricavata in  base  alle  conclusioni  dell'istruttoria,  dai
Rapporti di sicurezza, dai moduli di cui all'allegato 5 del  presente
decreto, dagli elaborati RIR, (criterio A1.1) 
  oppure, in caso di indisponibilita' di sufficienti informazioni, 
  - entro la fascia  di  1000  m  dal  limite  di  ogni  stabilimento
appartenente al/ai gruppo/i (criterio A1.2); 
  • criterio A2) presenza nell'area  di  caratteristiche  ambientali,
territoriali  e  di  infrastrutture  essenziali   tali   da   rendere
necessaria  l'integrazione  dei  piani  di  emergenza  esterni  degli
stabilimenti appartenenti ai "gruppi domino"; 
  • criterio A3) possibilita', nell'area, di effetti domino associati
all'approvvigionamento o alla spedizione di sostanze pericolose  a/da
gli stabilimenti del/i gruppo/i domino  la  cui  significativita'  va
valutata  in  relazione,   oltre   che   ovviamente   alla   concreta
possibilita' di coinvolgimento delle installazioni fisse in  caso  di
incidente di  trasporto,  alle  modalita'  di  trasporto  utilizzate,
all'entita' del traffico complessivo nell'area, alle condizioni della
viabilita'  e  delle  altre   infrastrutture   di   trasporto,   alle
statistiche incidentali nell'area, etc. 
 
  4. Perimetrazione dell'Area RIR  di  interesse  per  lo  Studio  di
Sicurezza Integrato di Area (SSIA) 
 
  L'Area RIR oggetto del SSIA, ovvero l'area complessiva di influenza
diretta degli stabilimenti, e' definita dall'insieme degli  inviluppi
delle aree di danno relative  ai  singoli  stabilimenti,  cosi'  come
identificate ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9
maggio  2001  "Requisiti  minimi   di   sicurezza   in   materia   di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate  da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e rivalutate per tener
conto degli eventuali  effetti  domino  ai  sensi  dell'art.  19  del
presente decreto. Tuttavia, per poter tenere conto  dei  contribuenti
indiretti alla determinazione del rischio d'area e, almeno in  parte,
derivanti dalla presenza stessa degli stabilimenti,  con  particolare
riferimento al trasporto di sostanze pericolose (effetti  domino  fra
trasporti  di  sostanze  pericolose  e   stabilimenti),   l'area   da
considerare per una prima individuazione degli oggetti  dello  studio
integrato e' quella, piu' ampia, relativa  ai  limiti  amministrativi
dei comuni, i cui territori sono direttamente interessati. Cio' anche
allo scopo di agevolare: 
  - eventuali future esigenze di ampliamento dell'area  sottoposta  a
studio, in seguito a modifiche industriali e/o territoriali,  con  la
relativa diffusione esaustiva delle informazioni nei confronti  della
popolazione e dei siti adiacenti, 
  - la predisposizione di piani di intervento e di sviluppo, 
  -  la  predisposizione  del  piano  d'emergenza  di  area   e,   se
applicabile, del piano di sicurezza portuale. 
  Nel  caso  di  comuni  il  cui   territorio   abbia   un'estensione
significativamente piu' ampia dell'area di influenza  diretta  oppure
sia interessato solo marginalmente,  la  porzione  di  territorio  da
includere nella perimetrazione preliminare dovrebbe  essere  definita
in modo da comprendere  unicamente  gli  stabilimenti  costituenti  i
Gruppi domino e le vie di transito  di  merci  pericolose  entro  una
distanza tale da conservare una  significativita'  di  principio,  in
ordine alla reciproca influenza per la determinazione  dell'andamento
delle curve di rischio locale. 
  L'individuazione  definitiva  e'  determinata   a   seguito   della
caratterizzazione degli eventi incidentali ascrivibili alle  sorgenti
di rischio, fisse  e  mobili,  comprese  nell'area  delimitata  dalla
perimetrazione preliminare e alla  conseguente  individuazione  degli
effetti domino e rivalutazione degli  eventi  ipotizzabili,  anche  a
fronte  della  considerazione   delle   possibili   interazioni   tra
stabilimenti e trasporto di merci pericolose. 
  Essa delimita l'area entro  la  quale  deve  essere  effettuato  il
censimento degli elementi territoriali e i calcoli di  ricomposizione
dei rischi. Essa e' determinata dall'insieme di: 
a) inviluppo  delle  aree  di  impatto   degli   eventi   incidentali
  ascrivibili a tutte le sorgenti di rischio,  fisse  e  mobili,  ivi
  compresi gli effetti domino; 
b) porzioni territoriali nelle quali realta'  locali,  per  specifica
  situazione puntuale critica (ad es. prossimita' di via di  transito
  merci  pericolose  con   centri   di   elevata   vulnerabilita'   o
  attraversamento di centri abitati), possano contribuire in modo non
  trascurabile   al   rischio,   influenzando   anche   in    termini
  territorialmente delimitati  l'andamento  delle  curve  di  rischio
  locale e l'entita' del rischio collettivo. 
  Per una corretta determinazione dell'inviluppo di cui al punto  a),
l'indagine e la valutazione relativa  alle  vie  di  trasporto,  alle
condotte e  agli  elementi  infrastrutturali  lineari  devono  essere
estese  a  comprendere  tutte  le   possibili   aree   di   reciproca
interferenza  per  effetto  domino,  anche   laddove   si   dovessero
travalicare i limiti amministrativi dei comuni interessati. 
  L'inclusione delle aree di cui al punto b) deve  essere  effettuata
anche  se  tali  situazioni  locali,  significative,   si   collocano
all'esterno delle curve di  rischio  locale,  dal  momento  che  esse
costituiscono,  comunque,  un'indispensabile   indicazione   per   la
corretta individuazione e valutazione degli  interventi  migliorativi
di tipo territoriale e infrastrutturale e per  la  pianificazione  di
emergenza dell'area. 
 
  5. Oggetto e ambito di applicazione dello SSIA 
 
  Costituiscono specifico oggetto dello SSIA: 
  • stabilimenti; 
  •  trasporti  di  sostanze  pericolose  in  condotta,  per  strada,
ferrovia e nave nell'area, sia da/a stabilimenti, sia in transito; 
  • altre sorgenti di rischio,  quali  ad  es.  quelli  derivanti  da
stabilimenti non soggetti al presente decreto in  cui  sono  presenti
significative quantita' di sostanze pericolose; 
  •  popolazione  residente   e   non   residente,   anche   presente
occasionalmente e in transito; 
  * elementi territoriali infrastrutturali e ambientali  vulnerabili,
con riferimento  almeno  alle  tipologie  indicate  nel  decreto  del
Ministero dei Lavori Pubblici 9  maggio  2001  "Requisiti  minimi  di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le  zone  interessate  da  stabilimenti  a   rischio   di   incidente
rilevante". 
 
  6. Fasi, dati ed elementi di  riferimento  per  la  predisposizione
dello SSIA 
 
  Lo studio sara' realizzato attraverso le seguenti fasi: 
  A.Predisposizione degli strumenti per  la  gestione  dei  dati  sui
rischi 
  1) Predisposizione delle basi cartografiche 
  2) Predisposizione di carte tematiche e della  banca  dati  per  la
mappatura del rischio industriale 
 
  B.Censimento, raccolta e validazione dei dati sui rischi 
  1) Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti di rischio 
a. Censimento delle sorgenti connesse con installazioni fisse 
b. Censimento delle sorgenti connesse con il  trasporto  di  sostanze
pericolose 
  i. Trasporto stradale 
  ii. Trasporto ferroviario 
  iii. Trasporto marittimo (ove applicabile) 
  iv. Trasporto in condotta 
  2) Caratterizzazione meteo-climatica dell'area 
  3) Caratterizzazione demografica dell'area 
  4) Individuazione degli elementi infrastrutturali dell'area e degli
altri elementi territoriali vulnerabili 
  5) Individuazione degli elementi ambientali vulnerabili 
 
  C. Identificazione degli effetti domino  secondo  i  criteri  della
parte 1 del presente allegato 
 
  D.Selezione  e  applicazione  degli  strumenti  di  calcolo  e   di
ricomposizione dei rischi 
  1) Verifica del livello di completezza e  di  congruenza  dei  dati
inerenti a: 
a. Stabilimenti di soglia superiore 
b. Stabilimenti di soglia inferiore 
c. Altre sorgenti di rischio 
  2) Per gli eventi incidentali con conseguenze per l'uomo e  per  le
strutture 
a. Caratterizzazione  delle  sorgenti  di  rischio  e  degli  scenari
incidentali connessi 
  i. Stima degli eventi incidentali connessi agli stabilimenti 
  ii.  Stima  degli  eventi  incidentali  connessi  al  trasporto  di
sostanze pericolose 
b. Rivalutazione delle sorgenti di  rischio  per  tener  conto  degli
effetto domino 
c. Stima della vulnerabilita' per l'uomo (danni da irraggiamento,  da
sovrappressione, da esposizione a tossici) 
  3) Per gli eventi incidentali con conseguenze per l'ambiente 
a. Caratterizzazione  delle  sorgenti  di  rischio  e  degli  scenari
incidentali connessi 
b. Caratterizzazione degli elementi di criticita' ambientale 
  4) Conseguenze degli eventi incidentali sulle infrastrutture 
  5) Analisi degli scenari incidentali in corso  di  evento  naturale
d'area (rischi NATECH) 
  6) Ricomposizione dei rischi 
a. Applicazione del codice di calcolo scelto  per  la  ricomposizione
dei rischi 
b. Rappresentazione grafica dei risultati 
 
  E.Sintesi degli elementi utili emersi dallo studio  ai  fini  della
pianificazione  di  emergenza,  del   controllo   dell'urbanizzazione
nell'area e dell'informazione alla popolazione 
 
 
 
-------- 
    
     1 Per l'attuazione esaustiva di quanto indicato all'art. 19  del
presente decreto, si ritiene necessario che, oltre ai piu'  probabili
e gravosi effetti domino diretti (immediati o differiti), siano prese
in considerazione, sulla base dei fattori specifici del sito (ad  es.
presenza  di  sostanze  di  particolare  tossicita'  o   reattivita',
presenza di strutture vulnerabili quali sale controllo non  protette,
impianti non automatizzati che richiedono la presenza di personale in
campo per l'azionamento di sistemi di  sicurezza  e  di  controllo  e
blocco,  etc.),  anche  potenziali  situazioni  di   effetto   domino
indiretto  e  che  esse  siano  analizzate  dai  gestori  interessati
(informati e attivati dell'art. 19 del presente decreto)  allo  scopo
di verificare l'eventuale necessita' di adozione di misure aggiuntive
tecniche e/o gestionali  (quali  ad  es.  la  predisposizione  di  un
protocollo  di  comunicazione  delle   emergenze   tra   stabilimenti
limitrofi che consenta  di  attivare  tempestivamente  le  misure  di
protezione e mitigazione identificate in via preventiva dai  gestori)
e di aggiornamento dei rispettivi documenti relativi alla politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti, dei sistemi di gestione  della
sicurezza, dei Rapporti di sicurezza, dei Piani di emergenza  interna
e dei contenuti e delle modalita' di  diffusione  delle  informazioni
alla popolazione e ai siti adiacenti.
    
    Si evidenzia come, solitamente,  nella  valutazione  quantitativa
degli effetti domino  finalizzata  ad  es.  alla  ricomposizione  dei
rischi in uno studio integrato di area  (di  cui  alla  parte  2  del
presente allegato), sono  invece  prese  in  considerazione  solo  le
situazioni di effetti domino di tipo diretto, in  quanto  considerati
piu' probabili e gravosi. In particolare, non viene di  solito  preso
in considerazione, tra le  possibili  cause  iniziatrici  di  effetto
domino, il rilascio di sostanze  tossiche,  poiche',  anche  se  tale
rilascio potrebbe determinare, in linea  di  principio,  un  ostacolo
alla corretta conduzione di uno stabilimento vicino  da  parte  degli
operatori di questo,  ostacoli  analoghi  e  di  egual  effetto  sono
comunque imputabili  alle  altre  numerose  cause,  sempre  presenti,
ascrivibili al fattore umano o a problemi di ordine  gestionale,  che
devono essere valutate da ogni gestore nell'ambito  dell'analisi  dei
rischi contenuta nel Rapporto di sicurezza, di cui  all'art.  15  del
presente decreto, ovvero alla base  del  sistema  di  gestione  della
sicurezza, di cui all'art. 14 del presente decreto, e  opportunamente
trattate. Inoltre, nella quasi generalita'  dei  casi,  l'insieme  di
tali  cause  interne  allo  stesso   stabilimento   ("endogene")   e'
caratterizzato da frequenze attese di gran lunga superiori  a  quelle
associate allo scenario di impatto originato dal rilascio di sostanza
tossica da uno stabilimento  vicino.  Nell'ambito  della  trattazione
degli effetti domino finalizzata alla ricomposizione  dei  rischi  di
area, gli effetti domino indiretti, peraltro di complessa valutazione
in  termini  quantitativi,  possono   essere   pertanto   considerati
contribuenti   trascurabili,   venendo   comunque    la    situazione
adeguatamente descritta e analizzata  sulla  sola  base  delle  cause
endogene. 
    
     2 Nelle more dell'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  3
dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dal decreto del Ministero dei  Lavori  Pubblici
del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del  16
giugno 2001 (S.O. n. 151).
    
    
     3 Il valore di soglia per i possibili  danni  alle  strutture  e
apparecchiature,  in  Tabella  I,  rappresenta   un   limite   minimo
applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili, quali  serbatoi
atmosferici,  pannellature  in  laminato   plastico,   etc.   e   per
esposizioni di lunga durata. Per obiettivi  meno  vulnerabili  potra'
essere necessario riferirsi a valori piu' appropriati alla situazione
specifica, tenendo  conto  anche  della  effettiva  possibile  durata
dell'esposizione.
    
    
     4 Secondo la tipologia del  serbatoio,  per  quanto  riguarda  i
danni materiali, da considerarsi ai  fini  di  un  possibile  effetto
domino diretto, si possono prendere a riferimento le tipiche distanze
entro cui si verifica la proiezione della maggior parte dei frammenti
di dimensioni significative, pari a 200 metri nel caso  delle  unita'
di imbombolamento e relativo immagazzinamento (NdR 100  m  per  parco
bombole GPL in DM 15/05/1996 e in DPCM  25/02/2005),  500  metri  per
serbatoi di stoccaggio sferici  (NdR  600  m  per  sfere  GPL  in  DM
15/05/1996 ) e  800  metri  per  serbatoi  di  stoccaggio  cilindrici
(orizzontali come ad es. GPL).
    
    
     5 Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini
di  un  possibile  effetto  domino  diretto,  si  puo'   prendere   a
riferimento  il  valore  di  soglia  di  0,3  bar  corrispondente  al
possibile danneggiamento di strutture pesanti, di apparecchiatura  di
processo, di serbatoi e tubazioni.
    
    
     6 Ai fini della valutazione dell'area interessata  da  possibili
effetti domino indiretti per dispersione di gas o vapori  tossici  si
fa riferimento cautelativamente alle aree di danno associate all'IDLH
("Immediately Dangerous  to  Life  and  Health":  fonte  NIOSH/OSHA):
concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo  sano,
in seguito ad esposizione di 30 minuti, non  subisce  per  inalazione
danni  irreversibili  alla  salute  e  sintomi   tali   da   impedire
l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.
    
    Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene  fissato
cautelativamente sulla  base  della  massima  durata  presumibile  di
rilascio,  evaporazione  da  pozza  e/o  passaggio  della  nube.   In
condizioni impiantistiche favorevoli (ad es. sistema  di  rilevamento
di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in continuo, allarme e
pulsanti di  emergenza  per  chiusura  valvole,  etc.)  e  a  seguito
dell'adozione di appropriati sistemi  di  gestione  della  sicurezza,
come definiti nella normativa vigente, il gestore dello  stabilimento
puo' responsabilmente assumere, nelle proprie valutazioni,  tempi  di
esposizione significativamente diversi; ne consegue la  possibilita',
per la stima dell'area  di  effetti  domino  indiretti,  di  adottare
valori di soglia corrispondentemente diversi da quelli di Tabella  II
(purche'  ad  esito  di  valutazione  o  comunque  parere  favorevole
dell'autorita' competente). 
    
     7 7 Le aree/distanze di danno da prendere in considerazione  nei
documenti citati sono quelle riferite a scenari di incendio - escluso
flashfire e fireball - ed esplosione (ad es.  le  distanze  riportate
nella col. "I zona" nella tabella della sez.  M  del  Modulo  di  cui
all'allegato 5 del presente decreto)  e  di  rilascio  di  gas/vapori
(tossici) (ad es. le distanze riportate nella col.  "II  zona"  nella
tabella della medesima sez. M).
    
    Nel caso in cui nei documenti citati le  aree/distanze  di  danno
siano riferite a valori di soglia diversi da quelli di cui  al  punto
2,  lettere  j)  e  k)  della  presente  parte  1,   si   assumeranno
cautelativamente le aree di danno riferite ai  valori  di  soglia  di
danno immediatamente piu' bassi in essi riportate. 
    Nel caso in cui il PEE non sia stato ancora predisposto,  nemmeno
in versione provvisoria, si fara' riferimento alla sez. M del Modulo,
di cui all'allegato 5 del presente decreto,  piu'  recente  trasmesso
dal gestore (prendendo in considerazione la massima distanza relativa
alla I zona per gli eventi di incendio - esclusi scenari di flashfire
e fireball - ed esplosione e la massima  distanza  relativa  alla  II
zona per i rilasci di gas/vapori). 
    Nel caso in cui le informazioni desunte dalla sez. M  del  Modulo
di cui  all'allegato  5  del  presente  decreto  o  dal  Rapporto  di
sicurezza  siano  carenti  nei  contenuti,  a  titolo  preliminare  e
cautelativamente, sara' assunta, ai soli fini  dell'applicazione  del
presente allegato, una distanza convenzionale di danno di 1000 m  dai
limiti dello StOED. 
    
     8 Le aree/distanze di danno da prendere  in  considerazione  nei
documenti citati sono quelle riferite a scenari di incendio - escluso
flashfire e fireball - ed esplosione (ad es. quelle  riportate  nella
col. "I zona" nella tabella  della  s  ez.  M  del  M  odulo  di  cui
all'allegato 5 del presente decreto)  e  di  rilascio  di  gas/vapori
(tossici) (ad es. quelle riportate nella col. "II zona" nella tabella
della medesima sez. M).
    
    Nel caso in cui nei documenti  citati  le  aree  di  danno  siano
riferite a valori di soglia diversi da quelli  di  cui  al  punto  2,
lettere  j)  e  k)   della   presente   parte   1,   si   assumeranno
cautelativamente le aree di danno riferite ai  valori  di  soglia  di
danno immediatamente piu' bassi in essi riportati. 
    Nel caso in cui il Piano  di  emergenza  esterna  non  sia  stato
ancora  predisposto,  nemmeno  in  versione  provvisoria,  si   fara'
riferimento alla sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente
decreto  piu'   recente   trasmesso   dal   gestore   (prendendo   in
considerazione la distanza relativa alla I zona  per  gli  eventi  di
incendio, esclusi scenari di flashfire e fireball, ed esplosione e la
distanza relativa alla II zona per i rilasci di gas/vapori). 
    Nel caso, infine, in cui le informazioni desunte dalla sez. M del
Modulo  di  cui  all'allegato  5  del  presente   decreto   o   dalla
documentazione riportante l'analisi dei rischi di incidente rilevante
siano carenti nei contenuti, a titolo preliminare e cautelativamente,
sara' assunta una distanza convenzionale  di  danno  di  1000  m  dai
limiti dello StOED. 
    
     9 La ricomposizione dei rischi di area, a seconda delle esigenze
e delle necessita'  specifiche  dell'area  oggetto  di  studio,  puo'
prevedere la rappresentazione delle risultanze di calcolo mediante la
costruzione  di  "curve  iso-rischio"  e  "curve   F-N".   Le   curve
iso-rischio (con le relative aree iso-rischio sottese)  rappresentano
l'andamento del "rischio locale", ovvero il rischio (frequenza attesa
di decesso) a  cui  sarebbe  soggetto  un  individuo  permanentemente
presente in un determinato luogo  (24  ore  su  24),  in  assenza  di
protezioni o comportamenti auto-protettivi; il rischio locale e'  una
stima  del  "rischio  individuale"  (quello  a  cui  e'  soggetto  un
particolare individuo nelle vicinanze di una fonte di  pericolo).  Le
curve F-N (Frequenza-Numero  di  vittime)  costituiscono  una  comune
forma  di  rappresentazione  del  "rischio  collettivo",   ossia   la
frequenza complessiva degli incidenti considerati  nell'area  oggetto
di studio per la quale sia prevedibile il decesso  di  un  numero  di
persone maggiore o uguale a N ("rischio sociale").
    
    
     10 In assenza di varianti urbanistiche,  sono  considerate  come
categorie non compatibili con le condizioni di inizio letalita' anche
per eventi con frequenza inferiore a 10-6 occasioni/anno.