Allegato E (art. 19)
Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste
la possibilita' di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra
i gestori, nonche' per l'individuazione delle aree ad elevata
concentrazione di stabilimenti tra i quali e' possibile l'effetto
domino
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI TRA I
QUALI ESISTE LA POSSIBILITA' DI EFFETTO DOMINO E PER LO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI TRA I GESTORI
1. SCOPO
2. DEFINIZIONI
3. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DOMINO PRELIMINARI (GDP)
4. RIFERIMENTI TECNICI E INFORMATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI GDP
5. SCAMBIO FRA I GESTORI DEGLI STABILIMENTI APPARTENENTI AI GDP
DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER CONSENTIRE DI ACCERTARE L'EFFETTIVA
POSSIBILITA' DI EFFETTI DOMINO
6. INDIVIDUAZIONE GRUPPI DOMINO DEFINITIVI (GDD)
APPENDICE A - RIFERIMENTI UTILI PER LA STIMA DELLA PROBABILITA' DI
COLLASSO DI APPARECCHIATURA SOTTOPOSTA A SOVRAPPRESSIONE,
IRRAGGIAMENTO O PROIEZIONE DI FRAMMENTI
PARTE 2 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ELEVATA
CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I QUALI E' POSSIBILE L'EFFETTO
DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO
DI AREA
1. SCOPO
2. DEFINIZIONI
3. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (AREA RIR) TRA I QUALI
E' POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO
4. PERIMETRAZIONE DELL'AREA RIR DI INTERESSE PER LO STUDIO DI
SICUREZZA INTEGRATO DI AREA (SSIA)
5. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SSIA
6. FASI, DATI ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLO SSIA
PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI TRA I
QUALI ESISTE LA POSSIBILITA' DI EFFETTO DOMINO E PER LO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI TRA I GESTORI
1. Scopo
La presente parte 1 fornisce i criteri e i riferimenti tecnici e
procedurali:
a) per l'individuazione degli stabilimenti o dei gruppi di
stabilimenti, assoggettati agli obblighi di cui al presente
decreto, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le
conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori per
"effetto domino" causato dalla posizione geografica, dalla
vicinanza degli stabilimenti stessi e dall'inventario delle
sostanze pericolose presenti in essi; l'individuazione viene
effettuata dall'autorita' competente nel seguito definita, in base
alle informazioni ricevute dai gestori o acquisite secondo quanto
indicato all'art. 19 del presente decreto, e alla loro elaborazione
in adempimento di obblighi specifici stabiliti dal decreto stesso;
b) per lo scambio, fra i gestori degli stabilimenti individuati ai
sensi del punto a), delle informazioni necessarie per consentire di
accertare l'effettiva possibilita' di effetti domino e, nel caso,
di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione
della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente
rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della
sicurezza, i rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna, e
per la cooperazione nella diffusione delle informazioni nei
confronti della popolazione e dei siti adiacenti, nonche' nella
trasmissione delle informazioni al Prefetto per la predisposizione
dei Piani di emergenza esterna.
L'identificazione degli effetti domino, inerenti alle possibili
interazioni tra stabilimenti diversi, e la loro valutazione sono
condotte al fine di:
• rivalutare l'insieme di eventi incidentali ipotizzati, in termini
di casistica, frequenze attese e/o conseguenze;
• prevedere la possibilita' di concatenazioni di incidenti ai fini
della loro considerazione nell'ambito di una ricomposizione del
rischio originato da sorgenti e soggetti diversi;
• stabilire la necessita' di mantenere determinate distanze di
separazione tra componenti critici, al fine di evitare la
propagazione di un incidente o ridurre sensibilmente la probabilita'
di propagazione;
• individuare i provvedimenti migliorativi possibili, in termini di
prevenzione e/o di mitigazione;
• predisporre correttamente i Piani di emergenza interna, con
particolare riferimento agli interventi sul campo;
• predisporre correttamente i Piani di emergenza esterna;
• integrare i requisiti di sicurezza in materia di pianificazione
dello sviluppo urbanistico del territorio;
• mettere a disposizione della popolazione e dei siti adiacenti
informazioni sui rischi di incidente rilevante.
2. Definizioni
Ai sensi della presente parte 1, ferme restando le definizioni di
cui al presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:
a) Autorita' Competente per l'individuazione degli effetti domino
(AC): il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente
decreto, che opera, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del
presente decreto, in accordo con la Regione o il soggetto da essa
designato;
b) effetto domino: sequenza di incidenti rilevanti, anche di
natura diversa tra loro, causalmente concatenati che coinvolgono, a
causa del superamento dei valori di soglia di danno, impianti
appartenenti a diversi stabilimenti (effetto domino di tipo esterno,
ossia inter-stabilimento) producendo effetti diretti o indiretti,
immediati o differiti;
c) gruppo domino: due o piu' stabilimenti, tra gli impianti dei
quali si possano verificare effetti domino;
d) effetti diretti: gli effetti dell'incidente originario che
causano direttamente un rilascio tossico, un incendio o un'esplosione
in uno stabilimento vicino;
e) effetti indiretti1 : gli effetti dell'incidente originario che
causano in uno stabilimento vicino un impatto su:
1. un sistema di controllo di un impianto, rendendo difficile o
impossibile il controllo di un processo che quindi potrebbe generare
un incidente secondario;
2. un sistema di mitigazione (ad es. impianto antincendio,
valvole di isolamento, etc.), la cui indisponibilita' puo'
contribuire alla propagazione dell'incidente originario generando un
incidente secondario;
3. una o piu' utilities (ad es. energia elettrica, acqua di
raffreddamento, azoto, etc.) che, come per i sistemi di mitigazione e
di controllo, possono rendere difficile la governabilita' dello
stabilimento colpito e generare di conseguenza un incidente
secondario;
4. uno o piu' lavoratori, creando possibili problemi di
controllo dello stabilimento e/o di gestione dell'emergenza, in grado
di generare un incidente secondario.
f) effetti immediati: gli effetti per i quali non e' possibile
implementare in tempi rapidi un adeguato intervento di protezione
sull'impianto di uno stabilimento colpito dagli effetti
dell'incidente originario (ad es. proiezione di frammenti,
esplosione);
g) effetti differiti: gli effetti per i quali solo l'assenza o la
mancata attivazione di adeguate misure di protezione o di mitigazione
puo' comportare la propagazione dell'incidente originario e un
peggioramento delle conseguenze (ad es. propagazione di un incendio a
causa di un jet-fire, esposizione prolungata ad irraggiamento termico
a causa di un pool-fire, rilascio di sostanze tossiche);
h) Stabilimento Origine di Effetto Domino (StOED): uno
stabilimento in cui si origina la sequenza di eventi incidentali che
determina l'effetto domino in uno o piu' stabilimenti vicini;
i) Stabilimento Recettore di Effetto Domino (StRED): uno
stabilimento recettore dell'effetto domino originatosi in uno
stabilimento vicino;
j) valori di soglia di danno per strutture e apparecchiature
(effetto domino diretto): per l'individuazione dei Gruppi domino
preliminari si fa riferimento ai valori di soglia riportati in
tabella I, come definiti nelle seguenti norme tecniche di settore:
- decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 20012
"Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante" (paragrafo 6.2, tabella 2, colonna 5
e connesse note 2 e 3);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio
2005 "Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza
esterno di cui all'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 334/99 e
s.m.i." (paragrafo V.2, tabella s.n.);
- decreto del Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996 "Criteri
di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai
depositi di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)" (Appendice III -
tabella III/1 ultima colonna);
- decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998 "Criteri
di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai
depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici" (Appendice
III - tabella III/1 ultima colonna).
Tabella I - Valori di soglia di danno a strutture e apparecchiature
Scenario incidentale Valore di soglia
Incendio (radiazione termica stazionaria) 12,5 kW/m2 3
Proiezione frammenti 200-800 m4
VCE (sovrappressione di picco) 0,3 bar5
k) valori di soglia di danno per effetto domino indiretto: per
l'individuazione dei Gruppi domino preliminari si fa riferimento:
1. per la verifica di potenziali impatti di cui alle lettere e.1),
e.2), e.3), ai valori di soglia riportati nella tabella I di cui alla
precedente lettera j);
2. per la verifica di potenziali impatti di cui alla lettera e.4),
ai valori riportati in tabella II, come definiti nelle seguenti norme
tecniche di settore:
- decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001
"Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante" (paragrafo 6.2, tabella 2, colonna 3
e connesse note 2 e 3);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio
2005 "Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza
esterno di cui all'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 334/99 e
s.m.i." (paragrafo V.2, tabella s.n.);
- decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998 "Criteri di
analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi
di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici" (Appendice
III-tabella III/1 terza colonna e punto 6 del paragrafo 6).
Tabella II - Valori di soglia di danno incapacitante per lavoratori
addetti al controllo dello stabilimento e/o
alla gestione dell'emergenza
Scenario incidentale Valore di soglia
Rilascio tossico IDLH6
l) parco industriale: l'area sottoposta al controllo di piu' gestori
nella quale siano presenti sostanze pericolose di cui all'allegato
1 del presente decreto e siano insediati piu' stabilimenti
interconnessi funzionalmente o gestionalmente, comprese le
infrastrutture, le attivita' e i servizi comuni o connessi.
3. Procedura di individuazione dei Gruppi domino preliminari (Gdp)
L'AC individua i Gruppi domino preliminari (Gdp), ossia
raggruppamenti di due o piu' stabilimenti in cui e' ipotizzabile il
verificarsi di effetti domino, sulla base dei riferimenti tecnici e
delle informazioni ricevute dai gestori, precisati al punto 4 della
presente parte 1, predisponendo l'elenco degli stabilimenti inclusi
nei Gdp individuati nel proprio territorio di competenza.
4. Riferimenti tecnici e informativi per l'individuazione dei Gdp
L'AC procede all'individuazione preliminare degli stabilimenti da
cui possono originarsi effetti domino (StOED), secondo la casistica
specificata nel seguito.
a) Individuazione degli stabilimenti ubicati nel territorio di
competenza, da cui possono originarsi scenari incidentali che
determinano aree di danno riferite ai valori di soglia indicati al
punto 2, lettere j) e k) della presente parte 1 e ricadenti entro i
limiti di uno o piu' stabilimenti recettori (StRED).
Le informazioni necessarie per l'individuazione saranno ricavate:
• Caso 1 - per gli stabilimenti di soglia superiore7 :
- dal Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto piu'
recente trasmesso dal gestore, successivamente alla conclusione
positiva dell'istruttoria del Rapporto di sicurezza, ai sensi
dell'art. 17 del presente decreto, e riportante le zone di danno
individuate nel Piano di emergenza esterna definitivo, nel caso sia
stato aggiornato con gli esiti dell'istruttoria stessa, ovvero
- dal Rapporto di sicurezza, nell'edizione valutata nella piu'
recente istruttoria conclusa con esito positivo, ovvero
- dall'Elaborato RIR allegato allo strumento urbanistico vigente,
nel caso recepisca gli esiti della piu' recente istruttoria del
Rapporto di sicurezza conclusa con esito positivo, ovvero
- dalla sezione M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente
decreto piu' recente trasmesso dal gestore, nel caso riporti le zone
di danno individuate nel Piano di emergenza esterna, anche
provvisorio, qualora l'istruttoria del Rapporto di sicurezza non si
sia ancora conclusa con esito positivo.
• Caso 2 - per gli stabilimenti di soglia inferiore, per i quali
l'attuazione del SGS-PIR prevede l'analisi dei rischi di incidente
rilevante, riportata in documenti comunque denominati (scheda
tecnica, scheda di valutazione tecnica, analisi di rischio, etc.),
presenti presso gli stabilimenti stessi8 :
- dalla sezione M del Modulo di cui all'allegato 5 piu' recente
trasmesso dal gestore, successivamente alla conclusione positiva
dell'eventuale esame/valutazione dell'analisi dei rischi di incidente
rilevante a cura dell'autorita' competente, ai sensi delle
disposizioni regionali di cui all'art. 7 del presente decreto, e
riportante le zone di danno individuate nel Piano di emergenza
esterna definitivo, nel caso sia stato aggiornato con gli esiti
dell'eventuale esame/valutazione, ovvero
- dal documento (scheda tecnica, scheda di valutazione tecnica,
analisi di rischio, etc.) riportante l'analisi dei rischi di
incidente rilevante, valutato positivamente dall'autorita'
competente, ovvero
- dall'Elaborato RIR allegato allo strumento urbanistico vigente,
nel caso recepisca le conclusioni della valutazione del suddetto
documento, ovvero
- dalla sezione M del Modulo di cui all'allegato 5 piu' recente
trasmesso dal gestore, nel caso riporti le zone di danno individuate
nel Piano di emergenza esterna, anche provvisorio.
Sulla base della sovrapposizione delle aree di danno di ciascun
potenziale StOED, individuate coi criteri e i riferimenti sopra
indicati, con le aree occupate dagli stabilimenti ubicati nel
territorio circostante (StRED), come indicate nelle planimetrie
contenute nei Rapporti di sicurezza o nella planimetria riportata
nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 piu' recente
trasmesso dal gestore, potranno essere individuati gli eventuali Gdp
presenti nel territorio regionale di competenza.
I Gdp saranno costituiti, nel caso piu' semplice, da uno StOED e da
uno StRED.
Ciascuno StRED potra' naturalmente costituire, a sua volta, a causa
degli scenari incidentali in esso ipotizzabili, uno stabilimento
potenziale origine di effetto domino, oltre che per lo StOED
medesimo, anche per altri stabilimenti presenti nel territorio
circostante.
b) Gli stabilimenti ubicati in parchi industriali saranno
considerati, ai fini dell'applicazione della presente parte 1,
appartenenti ad un unico Gdp, senza ulteriori valutazioni.
Sia nel caso a) che in quello b) potranno pertanto essere
individuati, al termine della fase in oggetto, Gdp costituiti da due
o piu' stabilimenti.
5. Scambio fra i gestori degli stabilimenti appartenenti ai Gdp
delle informazioni necessarie per consentire di accertare l'effettiva
possibilita' di effetti domino
L'AC richiede ai gestori degli stabilimenti appartenenti al
medesimo Gdp di procedere allo scambio delle informazioni necessarie
per consentire di accertare l'effettiva possibilita' di effetti
domino e, nel caso, di riesaminare e, eventualmente, modificare, in
considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di
incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della
sicurezza, i Rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna, e
alla cooperazione nella diffusione delle informazioni nei confronti
della popolazione e dei siti adiacenti, nonche' nella trasmissione
delle informazioni al Prefetto per la predisposizione dei Piani di
emergenza esterna.
L'inclusione di uno stabilimento in un Gdp comporta la necessita',
da parte dei gestori interessati, di un'ulteriore analisi della
situazione, rispetto a quella condotta per predisporre il Rapporto di
sicurezza (per gli stabilimenti di soglia superiore) o l'analisi dei
rischi di incidente rilevante (per gli stabilimenti di soglia
inferiore), al fine di responsabilmente escludere, o meno, la
possibilita' di accadimento di effetti domino inter-stabilimento.
Eventuali situazioni particolari che dovessero determinare la
possibilita' di effetto domino inter-stabilimento per condizioni meno
severe di quelle che hanno condotto all'individuazione dei Gdp,
dovranno essere responsabilmente evidenziate in questa fase dal
gestore interessato e assunte alla base della procedura di
identificazione degli effetti domino stessi.
Sulla base delle risultanze della identificazione degli effetti
domino condotta dai gestori degli stabilimenti appartenenti ai Gruppi
domino preliminari (Gdp), verranno individuati i Gruppi domino
definitivi (Gdd), costituiti dagli stabilimenti tra i quali vi e'
l'effettiva possibilita' di effetti domino.
Nel rammentare che la scelta di dettaglio circa le procedure
analitiche per la valutazione degli effetti domino rientra, come
parte dell'analisi dei rischi di incidente rilevante, nella
responsabilita' dei gestori individuati, vengono di seguito
richiamati, allo scopo di indirizzare lo scambio di informazioni tra
i gestori, alcuni elementi imprescindibili per l'effettuazione delle
attivita' di identificazione degli effetti domino finalizzate
all'individuazione dei Gdd.
Per i singoli possibili eventi incidentali, che costituiscono
potenziale causa di effetto domino, devono essere innanzitutto
identificati dai gestori i casi in cui, all'interno dell'area di
impatto relativa alle soglie di danno riportate nelle tabelle I e II
del punto 2 della presente parte 1, sono effettivamente collocati
obiettivi vulnerabili fissi, mobili o temporanei.
Ai fini della valutazione dell'effetto domino e' necessario che
ogni gestore di uno stabilimento ricompreso in un Gdp:
- individui gli obiettivi piu' significativi (bersagli, quali ad
es. serbatoi, grosse apparecchiature o condotte contenenti sostanze
tossiche o molto tossiche, gas infiammabili liquefatti, liquidi
facilmente infiammabili, stoccaggi di comburenti e esplosivi, etc.)
attraverso la loro gerarchizzazione, che puo' essere basata
sull'estensione dell'area di danno del possibile incidente indotto
per effetto domino; tale area e' dipendente dal rischio intrinseco
dell'apparecchiatura (derivante dalla tipologia di sostanza, dalla
quantita' presente nel bersaglio, dalle condizioni di esercizio,
dalle caratteristiche costruttive), dal rischio legato al
posizionamento (connesso alla configurazione impiantistica, alle
quote di posizionamento da terra, ai fattori di vista, alla presenza
e efficienza di protezioni attive e passive) e dal tipo di scenario;
- stimi la probabilita' che, dato un determinato effetto fisico
su un obiettivo vulnerabile, si abbia effettivamente il danno
ipotizzabile, ossia la probabilita' di effetto domino, dato lo
scenario sorgente;
- valuti in che misura aumenta il danno generato dall'effetto
domino, rispetto al danno dovuto allo scenario sorgente,
individuando, per l'evento secondario, la possibilita' di effetti sia
sulle strutture (e quindi in grado di propagare ulteriormente
l'incidente) che sull'uomo (nel qual caso andranno considerati i
bersagli che possono provocare vittime al di fuori dei limiti di
stabilimento) e/o sull'ambiente (nel qual caso andranno considerati i
bersagli che possono provocare danni sensibili a risorse ambientali
importanti).
Ai fini della stima della probabilita' di effetto domino, i gestori
devono utilizzare i dati specifici rappresentativi della situazione
in esame, anche in base a quanto gia' riportato nei Rapporti di
sicurezza (stabilimenti di soglia superiore), ovvero in altra
documentazione analitica pertinente (analisi dei rischi di incidente
rilevante effettuata nel contesto del SGS per stabilimenti di soglia
inferiore), tenendo presente che eventuali significativi scostamenti
da quanto normalmente riportato, per situazioni analoghe, nella
letteratura scientifica internazionale, deve trovare esplicita
giustificazione (ad es. per la presenza di particolari sistemi di
protezione attivi e/o passivi, di provvedimenti gestionali specifici,
etc.).
La stima rigorosa relativa al danneggiamento di un bersaglio dovuto
all'evento primario potrebbe richiedere al gestore l'effettuazione di
un'analisi strutturale dello stesso, valutando la sua resistenza a
sollecitazioni meccaniche e/o termiche indotte dall'evento
iniziatore.
Per la stima della probabilita' di danneggiamento del bersaglio e'
necessario fare riferimento a modelli proposti nella letteratura
scientifica internazionale, basati su funzioni di Probit disponibili,
per diverse classi di apparecchiatura, per il calcolo della
probabilita' di collasso di queste in caso di esposizione a
sovrappressione e/o irraggiamento.
Nel caso di indisponibilita' di dati specifici o di significative
incertezze, inerenti alla valutazione degli eventi iniziatori o alle
caratteristiche del bersaglio, in alternativa, ai fini della
valutazione della probabilita' di effetto domino, possono essere
utilizzate dai gestori le assunzioni indicative riportate nelle
tabelle A.1, A.2 e A.3 dell'appendice A della presente parte 1.
Per quanto riguarda gli effetti domino indiretti, nel ribadire la
difficolta' di una valutazione quantitativa della probabilita' e
degli effetti di questi, si evidenzia, nel contempo, l'importanza
della considerazione degli stessi da parte dei gestori potenzialmente
interessati, ovviamente sulla base dei fattori specifici del sito (ad
es. presenza di sostanze di particolare tossicita' o reattivita',
presenza di strutture vulnerabili quali sale controllo non protette,
impianti non automatizzati che richiedono la presenza di personale in
campo per l'azionamento di sistemi di sicurezza e di controllo e
blocco, etc.), allo scopo di verificare l'eventuale necessita' di
adozione di misure aggiuntive tecniche e/o gestionali (quali, ad es.,
la predisposizione di un protocollo di comunicazione delle emergenze
tra stabilimenti limitrofi che consenta di attivare tempestivamente
le misure di protezione e mitigazione identificate in via preventiva
dai gestori) e di conseguente aggiornamento dei rispettivi documenti
relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei
sistemi di gestione della sicurezza, dei rapporti di sicurezza, dei
piani di emergenza interni e dei contenuti e delle modalita' di
diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei
siti adiacenti.
La considerazione degli effetti domino si deve tradurre nella
identificazione, da parte dei gestori di stabilimenti ricompresi in
un Gdp, degli scenari domino credibili, ciascuno caratterizzato
dall'accadimento contemporaneo di piu' scenari incidentali singoli
originati dai bersagli danneggiati; l'analisi degli effetti domino si
tradurra' quindi, eventualmente, in un incremento del numero di
scenari incidentali che dovranno essere considerati dai gestori:
oltre agli scenari singoli, saranno infatti presenti gli scenari
domino, ciascuno con le proprie frequenze e conseguenze.
6. Individuazione Gruppi domino definitivi (Gdd)
I gestori informano l'AC delle attivita' svolte e dei risultati
ottenuti (espressi in termini, ad es., di indicazione che non sono
stati identificati scenari domino, ovvero di indicazione degli
scenari domino identificati e delle relative frequenze e conseguenze,
di indicazione delle misure tecniche e/o gestionali, gia' presenti o
aggiuntive, adottate per eliminare o remotizzare gli scenari domino
diretti o indiretti ipotizzabili, etc.).
Sulla base delle ulteriori informazioni pervenute, l'AC individua i
Gruppi domino definitivi (Gdd), ossia raggruppamenti in cui c'e'
l'effettiva possibilita' del verificarsi di effetti domino,
aggiornando l'elenco degli stabilimenti inclusi nei Gruppi domino
individuati sul proprio territorio di competenza.
Nel prosieguo delle attivita' di propria competenza, l'AC in
presenza di Gruppi domino definitivi, puo' richiedere ai gestori
informazioni integrative che consentano di valutare i possibili
effetti domino e gli effetti cumulativi degli interventi proposti:
• in occasione della presentazione della notifica di cui all'art.
13 del presente decreto;
• ai fini della valutazione del Rapporto di sicurezza di cui
all'art. 15 del presente decreto;
• ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita' sulla base
del rapporto preliminare di sicurezza ai sensi dell'art. 17 comma 2
del presente decreto;
• in occasione della ricezione della dichiarazione di non aggravio
del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti di cui
all'allegato D al presente decreto;
• in occasione delle modifiche di cui all'art. 18 del presente
decreto;
• in occasione dell'espressione dei pareri di cui all'art. 5 del
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti
minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante".
L'AC, sulla base delle informazioni ottenute dai gestori, procede
ad eventuali modifiche e integrazioni dell'elenco degli stabilimenti
inclusi nei Gruppi domino individuati nel proprio territorio di
competenza, anche relativamente ad ulteriori stabilimenti tra i quali
sia possibile ipotizzare il verificarsi di effetti domino.
APPENDICE A - RIFERIMENTI UTILI PER LA STIMA DELLA PROBABILITA' DI
COLLASSO DI APPARECCHIATURA SOTTOPOSTA A SOVRAPPRESSIONE,
IRRAGGIAMENTO O PROIEZIONE DI FRAMMENTI
Tabella A.1 - Probabilita' di effetto domino per irraggiamento
+===========================================+=============+=========+
| Effetto sorgente | Probabilita'| Nota |
| | di effetto | |
| | domino | |
+===========================================+=============+=========+
|Interessamento da jet fire con durata | 0 | |
|inferiore a 5 min | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Interessamento da jet fire con durata | 0.5 | |
|tra 5 e 10 min | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Interessamento da jet fire con durata | 1 | |
|superiore a 10 min | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con | | |
|durata inferiore a 10 min o interessamento | 0 | (1) |
|da pool fire con durata inferiore a 10 min | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con | | |
|durata superiore a 10 min o interessamento | | |
|da pool fire con durata superiore a 10 min | 1 | (2) |
|(per obiettivi tipo serbatoi e | | |
|apparecchiature atmosferici) | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con | | |
|durata superiore a 10 min o interessamento | | |
|da pool fire con durata superiore a 10 min | 0.5 | (2) |
|(per obiettivi tipo serbatoi e | | |
|apparecchiature a pressione e tubazioni) | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con | 1 | (2) |
|durata superiore a 20 min | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento inferiore a 12.5 kW/m2 | 0 | (1) |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m2 con | 0 | (1) |
|durata inferiore a 10 min | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m2 con | vedi nota | (3) |
|durata superiore a 10 min | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m2 con | vedi nota | (3) |
|durata superiore a 20 min | | |
+===========================================+=============+=========+
NOTE:
(1) Salvo i casi in cui sia ipotizzabile una propagazione
dell'incendio a causa di materiale strutturale o componentistico
infiammabile (es. pannellature di materiale plastico, etc.) ovvero un
danneggiamento di componenti particolarmente vulnerabili (es.
recipienti o tubazioni in vetroresina, serbatoi o tubazioni con
rivestimenti plastici, etc.) per i quali si assume una probabilita'
pari a 1.
(2) Nel caso in cui siano presenti sistemi di protezione attivi
(raffreddamento) automatici o manuali, aventi probabilita' P di
mancato intervento su domanda o di efficacia per tutta la durata
dell'effetto sorgente, le probabilita' di effetto domino vanno
moltiplicate per P. Nel caso in cui siano presenti sistemi di
protezione passiva (fireproofing, interramento, barriere
tagliafiamme), le probabilita' di effetto domino sono trascurabili
per durata dell'effetto fisico pari o inferiore a quello eventuale di
resistenza del sistema. Per la distinzione tra apparecchiature
atmosferiche e in pressione, si puo' fare riferimento alla pressione
di progetto, che per apparecchiature in pressione deve essere
superiore a 2 bar assoluti.
(3) Probabilita' interpolata linearmente rispetto alle probabilita'
corrispondenti ai due estremi del valore di irraggiamento.
Tabella A.2 - Probabilita' di effetto domino per sovrappressione
+===========================================+=============+=========+
| Effetto sorgente | Probabilita'| Nota |
| | di effetto | |
| | domino | |
+===========================================+=============+=========+
|Sovrappressione inferiore a 0.3 bar | 0 | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Sovrappressione superiore a 0.6 bar | | |
|(per obiettivo serbatoi e | 1 | (1) |
|apparecchiature atmosferici) | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Sovrappressione superiore a 1.0 bar | | |
|(per obiettivo serbatoi e apparecchiature | 1 | (1) |
|in pressione e tubazioni) | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Sovrappressione tra 0.3 e 0.6 bar | | |
|(per obiettivo serbatoi e | vedi nota | (2) |
|apparecchiature atmosferici) | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Sovrappressione tra 0.3 e 1.0 bar | | |
|(per obiettivo serbatoi e apparecchiature | vedi nota | (2) |
|in pressione e tubazioni) | | |
+===========================================+=============+=========+
NOTE:
(1) Per la distinzione tra apparecchiature atmosferiche e in
pressione, si puo' fare riferimento alla pressione di progetto, che
per apparecchiature in pressione deve essere superiore a 2 bar
assoluti.
(2) Probabilita' interpolata linearmente rispetto alle probabilita'
corrispondenti ai due estremi del valore di sovrappressione.
Tabella A.3 - Probabilita' di effetto domino proiezione frammenti
+===========================================+=============+=========+
| Effetto sorgente | Probabilita'| Nota |
| | di effetto | |
| | domino | |
+===========================================+=============+=========+
|Frammenti da componenti minori | vedi nota | (1) |
|(ad es. tubazioni, bombole, etc.) | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Frammenti da collasso di recipiente | | |
|essenzialmente isometrico o equivalente | vedi nota | (1) |
|(ad es. sfere, serbatoi verticali) | | |
+-------------------------------------------+-------------+---------+
|Frammenti da collasso di recipiente a | | |
|sviluppo longitudinale o equivalente | vedi nota | (2) |
|(ad es. serbatoi orizzontali) | | |
+===========================================+=============+=========+
NOTE:
(1) Probabilita' pari a 1, dato l'impatto con l'obiettivo
vulnerabile, fino a distanze dell'ordine di 200m.
(2) Probabilita' pari a 1, dato l'impatto con l'obiettivo
vulnerabile, fino a distanze dell'ordine di 800m.
PARTE 2 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ELEVATA
CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I QUALI E' POSSIBILE L'EFFETTO
DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO
DI AREA
1. Scopo
La presente parte 2 fornisce i criteri e i riferimenti tecnici e
procedurali:
a) per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata
concentrazione di stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al
presente decreto, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga
gruppi di stabilimenti;
b) per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato di
area, finalizzato alla predisposizione dei Piani di emergenza
esterna, al controllo dell'urbanizzazione e all'informazione della
popolazione.
In un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti e'
ipotizzabile un aggravio del rischio per la concatenazione di eventi,
a causa di un incremento di probabilita' e/o conseguenze di incidenti
rilevanti gia' ipotizzati, o meno, per il singolo stabilimento, che
comporta una considerazione di questi stessi nell'ambito di una
ricomposizione del rischio originato da sorgenti diverse.
In queste aree e' necessario valutare la significativita' di tale
aggravamento del rischio in funzione delle eventuali peculiarita' del
luogo ove gli stabilimenti sono situati, quali la presenza di
elementi territoriali vulnerabili nelle aree di danno determinate
nelle analisi di sicurezza degli stabilimenti, e delle problematiche
specifiche legate alla pianificazione dell'emergenza esterna, alla
pianificazione dello sviluppo urbanistico del territorio e alla
corretta ed esaustiva diffusione delle informazioni nei confronti
della popolazione e dei siti adiacenti.
Tale significativita', valutata in relazione agli elementi sopra
menzionati, puo' comportare la necessita' di adottare specifiche
misure atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio, secondo le
indicazioni e le priorita' che possono essere evidenziate da uno
studio di sicurezza integrato di area.
La valutazione del rischio di area richiede, nello specifico, di
stimare il rischio associato ad ognuna delle possibili sorgenti di
danno presenti sul territorio, andando poi a ricombinare e
sovrapporne gli effetti in una visione globale del rischio
rappresentato da stabilimenti, installazioni industriali e
ulteriori contribuenti (es. trasporti di sostanze pericolose). Lo
studio di sicurezza integrato di area tiene adeguatamente conto
della contemporanea presenza di piu' sorgenti di rischio mediante
la rappresentazione grafica dell'inviluppo geometrico delle aree di
danno dei vari scenari incidentali ipotizzati, la rivalutazione
delle frequenze di accadimento degli scenari stessi e la
conseguente ricomposizione dei rischi di area9 .
2. Definizioni
Ai sensi della presente parte 2, ferme restando le definizioni di
cui alla parte 1 e al presente decreto, si adottano le seguenti
definizioni:
a) Area ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante tra i quali e' possibile l'effetto domino (Area
RIR): area in cui sono presenti uno o piu' Gruppi domino,
individuata secondo quanto previsto nel punto 3 della presente
parte 2;
b) Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA): elaborato contenente
l'analisi integrata dei rischi di incidenti rilevanti dell'Area
RIR, connessi anche alle operazioni di trasporto di sostanze
pericolose ad essi associate o riconducibili.
3. Individuazione dell'Area ad elevata concentrazione di
stabilimenti a rischio di incidente rilevante tra i quali e'
possibile l'effetto domino (Area RIR)
L'area RIR e' individuata qualora:
• sia presente un "gruppo domino", individuato secondo i criteri
riportati nella parte 1 del presente allegato, costituito da almeno
tre stabilimenti, oppure
• siano presenti almeno due gruppi di stabilimenti domino con
distanza minima, tra i limiti di stabilimenti appartenenti a "gruppi
domino" diversi, pari o inferiore a 1500 m,
in aggiunta ad una delle seguenti situazioni critiche che
necessitano di analisi integrata per la gestione dell'emergenza in
caso di incidente e/o il controllo dell'urbanizzazione (in caso di
realizzazione di modifiche agli stabilimenti o realizzazione di nuovi
insediamenti e variazioni importanti delle infrastrutture nell'area):
• Criterio A1) presenza di elementi territoriali vulnerabili
appartenenti alle categorie territoriali A e/o B e/o C di cui alla
tabella 1 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001
"Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante":10
- entro l'area di inviluppo degli effetti di inizio letalita'
associati agli incidenti ipotizzabili negli stabilimenti del/i
gruppo/i ricavata in base alle conclusioni dell'istruttoria, dai
Rapporti di sicurezza, dai moduli di cui all'allegato 5 del presente
decreto, dagli elaborati RIR, (criterio A1.1)
oppure, in caso di indisponibilita' di sufficienti informazioni,
- entro la fascia di 1000 m dal limite di ogni stabilimento
appartenente al/ai gruppo/i (criterio A1.2);
• criterio A2) presenza nell'area di caratteristiche ambientali,
territoriali e di infrastrutture essenziali tali da rendere
necessaria l'integrazione dei piani di emergenza esterni degli
stabilimenti appartenenti ai "gruppi domino";
• criterio A3) possibilita', nell'area, di effetti domino associati
all'approvvigionamento o alla spedizione di sostanze pericolose a/da
gli stabilimenti del/i gruppo/i domino la cui significativita' va
valutata in relazione, oltre che ovviamente alla concreta
possibilita' di coinvolgimento delle installazioni fisse in caso di
incidente di trasporto, alle modalita' di trasporto utilizzate,
all'entita' del traffico complessivo nell'area, alle condizioni della
viabilita' e delle altre infrastrutture di trasporto, alle
statistiche incidentali nell'area, etc.
4. Perimetrazione dell'Area RIR di interesse per lo Studio di
Sicurezza Integrato di Area (SSIA)
L'Area RIR oggetto del SSIA, ovvero l'area complessiva di influenza
diretta degli stabilimenti, e' definita dall'insieme degli inviluppi
delle aree di danno relative ai singoli stabilimenti, cosi' come
identificate ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9
maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e rivalutate per tener
conto degli eventuali effetti domino ai sensi dell'art. 19 del
presente decreto. Tuttavia, per poter tenere conto dei contribuenti
indiretti alla determinazione del rischio d'area e, almeno in parte,
derivanti dalla presenza stessa degli stabilimenti, con particolare
riferimento al trasporto di sostanze pericolose (effetti domino fra
trasporti di sostanze pericolose e stabilimenti), l'area da
considerare per una prima individuazione degli oggetti dello studio
integrato e' quella, piu' ampia, relativa ai limiti amministrativi
dei comuni, i cui territori sono direttamente interessati. Cio' anche
allo scopo di agevolare:
- eventuali future esigenze di ampliamento dell'area sottoposta a
studio, in seguito a modifiche industriali e/o territoriali, con la
relativa diffusione esaustiva delle informazioni nei confronti della
popolazione e dei siti adiacenti,
- la predisposizione di piani di intervento e di sviluppo,
- la predisposizione del piano d'emergenza di area e, se
applicabile, del piano di sicurezza portuale.
Nel caso di comuni il cui territorio abbia un'estensione
significativamente piu' ampia dell'area di influenza diretta oppure
sia interessato solo marginalmente, la porzione di territorio da
includere nella perimetrazione preliminare dovrebbe essere definita
in modo da comprendere unicamente gli stabilimenti costituenti i
Gruppi domino e le vie di transito di merci pericolose entro una
distanza tale da conservare una significativita' di principio, in
ordine alla reciproca influenza per la determinazione dell'andamento
delle curve di rischio locale.
L'individuazione definitiva e' determinata a seguito della
caratterizzazione degli eventi incidentali ascrivibili alle sorgenti
di rischio, fisse e mobili, comprese nell'area delimitata dalla
perimetrazione preliminare e alla conseguente individuazione degli
effetti domino e rivalutazione degli eventi ipotizzabili, anche a
fronte della considerazione delle possibili interazioni tra
stabilimenti e trasporto di merci pericolose.
Essa delimita l'area entro la quale deve essere effettuato il
censimento degli elementi territoriali e i calcoli di ricomposizione
dei rischi. Essa e' determinata dall'insieme di:
a) inviluppo delle aree di impatto degli eventi incidentali
ascrivibili a tutte le sorgenti di rischio, fisse e mobili, ivi
compresi gli effetti domino;
b) porzioni territoriali nelle quali realta' locali, per specifica
situazione puntuale critica (ad es. prossimita' di via di transito
merci pericolose con centri di elevata vulnerabilita' o
attraversamento di centri abitati), possano contribuire in modo non
trascurabile al rischio, influenzando anche in termini
territorialmente delimitati l'andamento delle curve di rischio
locale e l'entita' del rischio collettivo.
Per una corretta determinazione dell'inviluppo di cui al punto a),
l'indagine e la valutazione relativa alle vie di trasporto, alle
condotte e agli elementi infrastrutturali lineari devono essere
estese a comprendere tutte le possibili aree di reciproca
interferenza per effetto domino, anche laddove si dovessero
travalicare i limiti amministrativi dei comuni interessati.
L'inclusione delle aree di cui al punto b) deve essere effettuata
anche se tali situazioni locali, significative, si collocano
all'esterno delle curve di rischio locale, dal momento che esse
costituiscono, comunque, un'indispensabile indicazione per la
corretta individuazione e valutazione degli interventi migliorativi
di tipo territoriale e infrastrutturale e per la pianificazione di
emergenza dell'area.
5. Oggetto e ambito di applicazione dello SSIA
Costituiscono specifico oggetto dello SSIA:
• stabilimenti;
• trasporti di sostanze pericolose in condotta, per strada,
ferrovia e nave nell'area, sia da/a stabilimenti, sia in transito;
• altre sorgenti di rischio, quali ad es. quelli derivanti da
stabilimenti non soggetti al presente decreto in cui sono presenti
significative quantita' di sostanze pericolose;
• popolazione residente e non residente, anche presente
occasionalmente e in transito;
* elementi territoriali infrastrutturali e ambientali vulnerabili,
con riferimento almeno alle tipologie indicate nel decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante".
6. Fasi, dati ed elementi di riferimento per la predisposizione
dello SSIA
Lo studio sara' realizzato attraverso le seguenti fasi:
A.Predisposizione degli strumenti per la gestione dei dati sui
rischi
1) Predisposizione delle basi cartografiche
2) Predisposizione di carte tematiche e della banca dati per la
mappatura del rischio industriale
B.Censimento, raccolta e validazione dei dati sui rischi
1) Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti di rischio
a. Censimento delle sorgenti connesse con installazioni fisse
b. Censimento delle sorgenti connesse con il trasporto di sostanze
pericolose
i. Trasporto stradale
ii. Trasporto ferroviario
iii. Trasporto marittimo (ove applicabile)
iv. Trasporto in condotta
2) Caratterizzazione meteo-climatica dell'area
3) Caratterizzazione demografica dell'area
4) Individuazione degli elementi infrastrutturali dell'area e degli
altri elementi territoriali vulnerabili
5) Individuazione degli elementi ambientali vulnerabili
C. Identificazione degli effetti domino secondo i criteri della
parte 1 del presente allegato
D.Selezione e applicazione degli strumenti di calcolo e di
ricomposizione dei rischi
1) Verifica del livello di completezza e di congruenza dei dati
inerenti a:
a. Stabilimenti di soglia superiore
b. Stabilimenti di soglia inferiore
c. Altre sorgenti di rischio
2) Per gli eventi incidentali con conseguenze per l'uomo e per le
strutture
a. Caratterizzazione delle sorgenti di rischio e degli scenari
incidentali connessi
i. Stima degli eventi incidentali connessi agli stabilimenti
ii. Stima degli eventi incidentali connessi al trasporto di
sostanze pericolose
b. Rivalutazione delle sorgenti di rischio per tener conto degli
effetto domino
c. Stima della vulnerabilita' per l'uomo (danni da irraggiamento, da
sovrappressione, da esposizione a tossici)
3) Per gli eventi incidentali con conseguenze per l'ambiente
a. Caratterizzazione delle sorgenti di rischio e degli scenari
incidentali connessi
b. Caratterizzazione degli elementi di criticita' ambientale
4) Conseguenze degli eventi incidentali sulle infrastrutture
5) Analisi degli scenari incidentali in corso di evento naturale
d'area (rischi NATECH)
6) Ricomposizione dei rischi
a. Applicazione del codice di calcolo scelto per la ricomposizione
dei rischi
b. Rappresentazione grafica dei risultati
E.Sintesi degli elementi utili emersi dallo studio ai fini della
pianificazione di emergenza, del controllo dell'urbanizzazione
nell'area e dell'informazione alla popolazione
--------
1 Per l'attuazione esaustiva di quanto indicato all'art. 19 del
presente decreto, si ritiene necessario che, oltre ai piu' probabili
e gravosi effetti domino diretti (immediati o differiti), siano prese
in considerazione, sulla base dei fattori specifici del sito (ad es.
presenza di sostanze di particolare tossicita' o reattivita',
presenza di strutture vulnerabili quali sale controllo non protette,
impianti non automatizzati che richiedono la presenza di personale in
campo per l'azionamento di sistemi di sicurezza e di controllo e
blocco, etc.), anche potenziali situazioni di effetto domino
indiretto e che esse siano analizzate dai gestori interessati
(informati e attivati dell'art. 19 del presente decreto) allo scopo
di verificare l'eventuale necessita' di adozione di misure aggiuntive
tecniche e/o gestionali (quali ad es. la predisposizione di un
protocollo di comunicazione delle emergenze tra stabilimenti
limitrofi che consenta di attivare tempestivamente le misure di
protezione e mitigazione identificate in via preventiva dai gestori)
e di aggiornamento dei rispettivi documenti relativi alla politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti, dei sistemi di gestione della
sicurezza, dei Rapporti di sicurezza, dei Piani di emergenza interna
e dei contenuti e delle modalita' di diffusione delle informazioni
alla popolazione e ai siti adiacenti.
Si evidenzia come, solitamente, nella valutazione quantitativa
degli effetti domino finalizzata ad es. alla ricomposizione dei
rischi in uno studio integrato di area (di cui alla parte 2 del
presente allegato), sono invece prese in considerazione solo le
situazioni di effetti domino di tipo diretto, in quanto considerati
piu' probabili e gravosi. In particolare, non viene di solito preso
in considerazione, tra le possibili cause iniziatrici di effetto
domino, il rilascio di sostanze tossiche, poiche', anche se tale
rilascio potrebbe determinare, in linea di principio, un ostacolo
alla corretta conduzione di uno stabilimento vicino da parte degli
operatori di questo, ostacoli analoghi e di egual effetto sono
comunque imputabili alle altre numerose cause, sempre presenti,
ascrivibili al fattore umano o a problemi di ordine gestionale, che
devono essere valutate da ogni gestore nell'ambito dell'analisi dei
rischi contenuta nel Rapporto di sicurezza, di cui all'art. 15 del
presente decreto, ovvero alla base del sistema di gestione della
sicurezza, di cui all'art. 14 del presente decreto, e opportunamente
trattate. Inoltre, nella quasi generalita' dei casi, l'insieme di
tali cause interne allo stesso stabilimento ("endogene") e'
caratterizzato da frequenze attese di gran lunga superiori a quelle
associate allo scenario di impatto originato dal rilascio di sostanza
tossica da uno stabilimento vicino. Nell'ambito della trattazione
degli effetti domino finalizzata alla ricomposizione dei rischi di
area, gli effetti domino indiretti, peraltro di complessa valutazione
in termini quantitativi, possono essere pertanto considerati
contribuenti trascurabili, venendo comunque la situazione
adeguatamente descritta e analizzata sulla sola base delle cause
endogene.
2 Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3
dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16
giugno 2001 (S.O. n. 151).
3 Il valore di soglia per i possibili danni alle strutture e
apparecchiature, in Tabella I, rappresenta un limite minimo
applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili, quali serbatoi
atmosferici, pannellature in laminato plastico, etc. e per
esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili potra'
essere necessario riferirsi a valori piu' appropriati alla situazione
specifica, tenendo conto anche della effettiva possibile durata
dell'esposizione.
4 Secondo la tipologia del serbatoio, per quanto riguarda i
danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto
domino diretto, si possono prendere a riferimento le tipiche distanze
entro cui si verifica la proiezione della maggior parte dei frammenti
di dimensioni significative, pari a 200 metri nel caso delle unita'
di imbombolamento e relativo immagazzinamento (NdR 100 m per parco
bombole GPL in DM 15/05/1996 e in DPCM 25/02/2005), 500 metri per
serbatoi di stoccaggio sferici (NdR 600 m per sfere GPL in DM
15/05/1996 ) e 800 metri per serbatoi di stoccaggio cilindrici
(orizzontali come ad es. GPL).
5 Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini
di un possibile effetto domino diretto, si puo' prendere a
riferimento il valore di soglia di 0,3 bar corrispondente al
possibile danneggiamento di strutture pesanti, di apparecchiatura di
processo, di serbatoi e tubazioni.
6 Ai fini della valutazione dell'area interessata da possibili
effetti domino indiretti per dispersione di gas o vapori tossici si
fa riferimento cautelativamente alle aree di danno associate all'IDLH
("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte NIOSH/OSHA):
concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano,
in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione
danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire
l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.
Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato
cautelativamente sulla base della massima durata presumibile di
rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In
condizioni impiantistiche favorevoli (ad es. sistema di rilevamento
di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in continuo, allarme e
pulsanti di emergenza per chiusura valvole, etc.) e a seguito
dell'adozione di appropriati sistemi di gestione della sicurezza,
come definiti nella normativa vigente, il gestore dello stabilimento
puo' responsabilmente assumere, nelle proprie valutazioni, tempi di
esposizione significativamente diversi; ne consegue la possibilita',
per la stima dell'area di effetti domino indiretti, di adottare
valori di soglia corrispondentemente diversi da quelli di Tabella II
(purche' ad esito di valutazione o comunque parere favorevole
dell'autorita' competente).
7 7 Le aree/distanze di danno da prendere in considerazione nei
documenti citati sono quelle riferite a scenari di incendio - escluso
flashfire e fireball - ed esplosione (ad es. le distanze riportate
nella col. "I zona" nella tabella della sez. M del Modulo di cui
all'allegato 5 del presente decreto) e di rilascio di gas/vapori
(tossici) (ad es. le distanze riportate nella col. "II zona" nella
tabella della medesima sez. M).
Nel caso in cui nei documenti citati le aree/distanze di danno
siano riferite a valori di soglia diversi da quelli di cui al punto
2, lettere j) e k) della presente parte 1, si assumeranno
cautelativamente le aree di danno riferite ai valori di soglia di
danno immediatamente piu' bassi in essi riportate.
Nel caso in cui il PEE non sia stato ancora predisposto, nemmeno
in versione provvisoria, si fara' riferimento alla sez. M del Modulo,
di cui all'allegato 5 del presente decreto, piu' recente trasmesso
dal gestore (prendendo in considerazione la massima distanza relativa
alla I zona per gli eventi di incendio - esclusi scenari di flashfire
e fireball - ed esplosione e la massima distanza relativa alla II
zona per i rilasci di gas/vapori).
Nel caso in cui le informazioni desunte dalla sez. M del Modulo
di cui all'allegato 5 del presente decreto o dal Rapporto di
sicurezza siano carenti nei contenuti, a titolo preliminare e
cautelativamente, sara' assunta, ai soli fini dell'applicazione del
presente allegato, una distanza convenzionale di danno di 1000 m dai
limiti dello StOED.
8 Le aree/distanze di danno da prendere in considerazione nei
documenti citati sono quelle riferite a scenari di incendio - escluso
flashfire e fireball - ed esplosione (ad es. quelle riportate nella
col. "I zona" nella tabella della s ez. M del M odulo di cui
all'allegato 5 del presente decreto) e di rilascio di gas/vapori
(tossici) (ad es. quelle riportate nella col. "II zona" nella tabella
della medesima sez. M).
Nel caso in cui nei documenti citati le aree di danno siano
riferite a valori di soglia diversi da quelli di cui al punto 2,
lettere j) e k) della presente parte 1, si assumeranno
cautelativamente le aree di danno riferite ai valori di soglia di
danno immediatamente piu' bassi in essi riportati.
Nel caso in cui il Piano di emergenza esterna non sia stato
ancora predisposto, nemmeno in versione provvisoria, si fara'
riferimento alla sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente
decreto piu' recente trasmesso dal gestore (prendendo in
considerazione la distanza relativa alla I zona per gli eventi di
incendio, esclusi scenari di flashfire e fireball, ed esplosione e la
distanza relativa alla II zona per i rilasci di gas/vapori).
Nel caso, infine, in cui le informazioni desunte dalla sez. M del
Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto o dalla
documentazione riportante l'analisi dei rischi di incidente rilevante
siano carenti nei contenuti, a titolo preliminare e cautelativamente,
sara' assunta una distanza convenzionale di danno di 1000 m dai
limiti dello StOED.
9 La ricomposizione dei rischi di area, a seconda delle esigenze
e delle necessita' specifiche dell'area oggetto di studio, puo'
prevedere la rappresentazione delle risultanze di calcolo mediante la
costruzione di "curve iso-rischio" e "curve F-N". Le curve
iso-rischio (con le relative aree iso-rischio sottese) rappresentano
l'andamento del "rischio locale", ovvero il rischio (frequenza attesa
di decesso) a cui sarebbe soggetto un individuo permanentemente
presente in un determinato luogo (24 ore su 24), in assenza di
protezioni o comportamenti auto-protettivi; il rischio locale e' una
stima del "rischio individuale" (quello a cui e' soggetto un
particolare individuo nelle vicinanze di una fonte di pericolo). Le
curve F-N (Frequenza-Numero di vittime) costituiscono una comune
forma di rappresentazione del "rischio collettivo", ossia la
frequenza complessiva degli incidenti considerati nell'area oggetto
di studio per la quale sia prevedibile il decesso di un numero di
persone maggiore o uguale a N ("rischio sociale").
10 In assenza di varianti urbanistiche, sono considerate come
categorie non compatibili con le condizioni di inizio letalita' anche
per eventi con frequenza inferiore a 10-6 occasioni/anno.