(Allegato F)
                                                 Allegato F (art. 20) 
 
Disciplina delle forme di  consultazione  del  personale  che  lavora
          nello stabilimento sui Piani di emergenza interna 
 
 
  Il presente allegato e' cosi' costituito: 
  PREMESSA 
  1.  FORME  DI  CONSULTAZIONE  DEL  PERSONALE   CHE   LAVORA   NELLO
STABILIMENTO 
 
 
  Premessa 
 
  Il presente allegato, in attuazione  dell'art.  20,  comma  3,  del
decreto, disciplina le  forme  di  consultazione  del  personale  che
lavora negli  stabilimenti  di  soglia  superiore,  ivi  compreso  il
personale di imprese subappaltatrici a lungo  termine,  relativamente
alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di
Emergenza Interna (di seguito PEI). 
  L'obbligo  di  consultazione  del  personale   che   lavora   nello
stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici  a
lungo termine si estende non solo alla  prima  stesura  del  PEI,  ma
anche a tutte le successive revisioni e/o aggiornamenti. 
  Ai fini del presente allegato,  per  "personale  che  lavora  nello
stabilimento" si intende il personale  che,  indipendentemente  dalla
tipologia contrattuale, svolge  un'attivita'  lavorativa  nell'ambito
dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o  privato,  con  o
senza retribuzione, anche al solo fine  di  apprendere  un  mestiere,
un'arte  o  una  professione,  all'interno  dello  stabilimento.   Al
lavoratore cosi' definito e' equiparato il personale alle  dipendenze
di terzi o autonomo preposto,  anche  occasionalmente  all'esercizio,
alla  manutenzione,  ai  servizi   generali   e/o   agli   interventi
d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attivita' o che  accede
allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro. 
 
  1.  Forme  di  consultazione  del  personale   che   lavora   nello
stabilimento 
 
  1.1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento
tramite i rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza,  di  cui
all'art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
  1.2. Ai fini della consultazione, il gestore mette  a  disposizione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,  almeno  quindici
giorni prima  dell'incontro  di  cui  al  successivo  punto  1.3,  le
seguenti informazioni: 
a)  gli  elementi  dell'analisi  dei   rischi   utilizzati   per   la
predisposizione del PEI; 
b) la versione in bozza del PEI; 
c) le azioni  previste  per  la  formazione  specifica  di  tutto  il
  personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che  lavora
  nello stabilimento, compreso il personale  interessato  di  imprese
  subappaltatrici; 
d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI  e,  comunque,
ogni documento rilevante. 
  1.3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore  o
i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori  per
la sicurezza.  Dell'incontro  e'  redatto  apposito  verbale  che  e'
depositato presso lo  stabilimento  a  disposizione  delle  autorita'
competenti di cui agli artt. 10 e 27 del presente decreto ed e' parte
integrante del PEI. 
  1.4. I rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza,  nel  corso
dell'incontro di cui al punto 1.3, possono formulare  osservazioni  o
proposte sulla versione in bozza del  PEI,  delle  quali  il  gestore
tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale  di  cui
al punto 1.3.