Allegato G (art. 21) Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza esterna Il presente allegato e' cosi' costituito: PREMESSA 1. DEFINIZIONI 2. FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE Premessa Il presente allegato disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di emergenza esterna, come previsto dall'art. 21, commi 1 e 6, del presente decreto. 1. Definizioni Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si intendono le persone fisiche, singole e associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna. 2. Forme di consultazione della popolazione Il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 1, del presente decreto, nel corso della predisposizione del Piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita' idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. Con le medesime modalita', il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 6, del presente decreto, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del Piano di emergenza esterna. Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita', anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a: - la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione; - la natura dei rischi; - le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; - le autorita' pubbliche coinvolte; - le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione; - le azioni previste dal Piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare. Le informazioni di cui sopra sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni prima dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo, la popolazione puo' presentare al Prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell'ambito stesso di applicazione del presente allegato