Allegato H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni Il presente allegato e' cosi' costituito: PREMESSA 1. DEFINIZIONI 2. ISPEZIONI 3. COMMISSIONI ISPETTIVE 4. CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI 5. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI 6. RISULTANZE DELL'ISPEZIONE 7. REQUISITI DEL PERSONALE INCARICATO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI. APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO PARTE I - FASI PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI PARTE II - CRITERI, PROCEDURA E STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI - SEZIONE 1 - CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI - SEZIONE 2 - ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA - SEZIONE 3 - RISCONTRI SUGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA - SEZIONE 4 - ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI TECNICI - SEZIONE 5 - INDICE E CONTENUTI DEL RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR Premessa Il presente allegato stabilisce i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze. 1. Definizioni a) "evento significativo": qualunque incidente, quasi-incidente1 o anomalia di funzionamento o di gestione che metta in evidenza possibili carenze gestionali interessate dal verificarsi dell'evento e che permettano di focalizzare l'attenzione su possibilita' di miglioramento, sia in termini specifici di risposta puntuale all'evento, sia in termini generali di adeguamento dello stabilimento, nel suo insieme, e del suo sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR); b) "evidenza": informazione, documentazione qualitativa o quantitativa, constatazione attinente alle attivita' connesse alla sicurezza, ovvero verifica, tramite osservazioni, misure o prove dell'esistenza e dell'applicazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza; c) "non-conformita' maggiore": insieme delle evidenze relative al mancato rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il sistema di gestione della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella definizione del documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, nella stesura del Piano di emergenza interna); d) "non conformita' minore": insieme delle evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del Sistema di Gestione adottato ma mancante di adeguata documentazione a supporto); e) "prescrizione": una specifica azione correttiva, vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformita' maggiore; f) "raccomandazione": una specifica azione correttiva, non vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformita' minore e a migliorare il sistema di gestione della sicurezza. La mancata ottemperanza ad una raccomandazione puo' essere convertita in prescrizione dalle successive Commissioni ispettive; g) "rilievo": constatazione di un fatto rilevato durante la verifica ispettiva e supportato da evidenza oggettiva; h) "Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti" (SGS-PIR): struttura e sistemi organizzativi, responsabilita', procedure, procedimenti e risorse, messi in atto per la conduzione aziendale della sicurezza, ai sensi degli allegati 3 e B del presente decreto; i) "sistemi tecnici critici": apparecchiature, serbatoi, componenti e dispositivi di controllo, protezione e sicurezza coinvolti negli scenari incidentali ipotizzabili nello stabilimento o desunti dall'analisi dell'esperienza operativa. 2. Ispezioni 2.1. Le ispezioni di cui al presente allegato consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a: a) verificare la conformita' del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B del presente decreto; b) verificare la conformita' del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato B; c) verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonche' dei risultati effettivamente raggiunti; d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto e a quanto prescritto dall'autorita' competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva funzionalita' del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalita' di attuazione; e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del SGS-PIR, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere; f) accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla lettera e) nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; g) verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni; h) verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del presente decreto siano state trasmesse al Comune. 3 Commissioni ispettive 3.1. Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte dai soggetti individuati dal CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, e dalla regione o dal soggetto da essa designato per gli stabilimenti di soglia inferiore. 3.2. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA. Nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7, si fa ricorso a personale dell'ISPRA. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 2, comma 3, sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'ARPA e all'UNMIG. 3.3. Il soggetto che dispone le ispezioni conferisce apposito incarico ai componenti della Commissione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 7. 4 Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni 4.1. Le autorita' di cui all'art. 27, comma 3 predispongono il piano di ispezione ed i suoi aggiornamenti, con i contenuti definiti alle lettere da a) a h) dello stesso comma e provvedono a comunicarlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) entro il 28 febbraio di ogni anno 4.2. La programmazione delle ispezioni ordinarie e' stabilita dal Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla regione, o dal soggetto allo scopo incaricato, per gli stabilimenti di soglia inferiore, che provvedono a comunicare al MATTM il rispettivo programma annuale delle ispezioni ordinarie entro il 28 febbraio di ogni anno. La programmazione annuale si basa su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri: a) pericolosita' delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati; b) risultanze delle ispezioni precedenti; c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti; d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino); e) concentrazione di piu' stabilimenti a rischio di incidente rilevante; f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilita' del territorio circostante; g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilita' dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa. In appendice 1 sono riportati alcuni parametri di riferimento che specificano i criteri di valutazione generali sopra indicati e che, presi in considerazione separatamente o in combinazione possono fornire, ove applicabili, elementi utili per stabilire le priorita' per la programmazione delle ispezioni, ferma restando la facolta' dell'autorita' preposta alla programmazione di articolare ulteriormente i suddetti criteri, nonche' di attribuire a ciascuno di essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli, nell'analisi degli eventi occorsi negli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza e delle sue caratteristiche di vulnerabilita'. 4.3. I programmi annuali prevedono che l'intervallo tra due ispezioni presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli stabilimenti interessati di cui al punto 4.2; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due ispezioni non e', comunque, superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. 5. Criteri per l'effettuazione delle ispezioni 5.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, si applicano le disposizioni contenute nelle appendici 2 e 3 del presente allegato. Le indicazioni riportate nel presente allegato si riferiscono a tutte le fasi dell'attivita' ispettiva nella sua completezza (richieste, tipicamente, per una prima ispezione); il soggetto che dispone le ispezioni potra' valutare nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti) se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b di cui all'appendice 3), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che copra tutti gli aspetti del SGS-PIR. 5.2. I componenti della Commissione di cui al precedente punto 3 possono accedere a qualunque area dello stabilimento. 5.3. Il gestore dello stabilimento oggetto dell'ispezione e' tenuto a rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica, nonche' a fornire qualsiasi altra attivita' di assistenza che si renda necessaria. 5.4. Qualora il gestore non fornisca il supporto di cui al punto 5.3, la Commissione provvedera' a informare tempestivamente l'autorita' giudiziaria competente per territorio, dandone comunicazione al CTR o alla Regione, in base alle rispettive competenze di cui all'art. 27 del presente decreto. 5.5. Le ispezioni non comprendono le attivita' di valutazione tecnica della sicurezza e di controllo e di sopralluoghi, effettuati ai sensi dell'art. 17 del presente decreto. 6. Risultanze dell'ispezione 6.1. Le risultanze dell'ispezione sono contenute in un Rapporto finale d'ispezione (di seguito denominato "Rapporto"), predisposto dalla Commissione e da questa trasmesso al soggetto che ha disposto l'ispezione con le modalita' indicate in appendice 2. Il Rapporto deve riportare il giudizio della Commissione sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza adottato per raggiungere gli obiettivi della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti definita dal gestore nel documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto. 6.2. Il Rapporto, deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le verifiche compiute per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione. 6.3. Le attivita' di cui al punto 6.2 devono essere svolte in conformita' a quanto previsto dall'appendice 2. 6.4. Il soggetto che ha disposto l'ispezione, valutato il Rapporto, lo trasmette al gestore adottando gli atti conseguenti, dei quali e' data comunicazione al MATTM, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto e delle comunicazioni alla Commissione europea. Il soggetto che ha disposto l'ispezione, sulla base delle proposte formulate dal gestore, approva un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalita' e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto. 6.5. Il MATTM, al fine di predisporre le ispezioni straordinarie di cui all'art. 27, comma 7, del presente decreto, puo' richiedere all'autorita' competente informazioni ulteriori rispetto a quelle comunicate ai sensi del punto 6.5. 7. Requisiti del personale incaricato delle ispezioni 7.1 Il personale incaricato delle ispezioni e' scelto tra dirigenti e funzionari tecnici appartenenti: a) agli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto; b) alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente; c) alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente. d) all'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3. 7.2 Il personale incaricato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere effettuato un congruo numero di ispezioni ai sensi dell'art. 27 del presente decreto o ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334; b) essere in possesso di una comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbia incluso un periodo di addestramento sul campo con la partecipazione ad almeno due ispezioni in qualita' di uditore; c) avere partecipato ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo il relativo esame finale, con successivo addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad almeno tre ispezioni in qualita' di uditore. APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI. Criteri di riferimento a) pericolosita' delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati; ===================================================================== | Cat. | Tipo di pericolo | Tipo di stabilimento | +=========+========================+================================+ | | |a) Stabilimenti con impianti | | | |chimici per la produzione di gas| | 1 |Tossici |tossici liquefatti | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |b) Stabilimenti chimici con | | | |stoccaggio di gas tossici in | | | |serbatoi | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |c) Stabilimenti chimici con | | | |stoccaggio di gas tossici in | | | |fusti | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |d) Stabilimenti chimici con | | | |stoccaggi di sostanze tossiche | | | |in serbatoi | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |e) Stabilimenti chimici con | | | |stoccaggio di sostanze tossiche | | | |in fusti | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |a) Raffinerie e stabilimenti | | 2 |Infiammabili |petrolchimici | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |b) Stoccaggio e rigassificazione| | | |GNL | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |c) Stabilimenti chimici con | | | |processi che impiegano liquidi | | | |infiammabili | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |d) Stabilimenti chimici con | | | |stoccaggio di liquidi | | | |infiammabili in serbatoi | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |e) Stoccaggi sotterranei di gas | | | |naturale | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |f) Stoccaggio, movimentazione e | | | |imbottigliamento GPL | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |g) Depositi di prodotti | | | |petroliferi | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |a) Produzione e stoccaggio | | | |esplosivi di categoria UN/ADR | | 3 |Esplosivi |1.1 e 1.2 | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |b) Produzione e stoccaggio | | | |esplosivi di categoria UN/ADR | | | |1.3 | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |c) Produzione e stoccaggio | | | |esplosivi di categoria UN/ADR | | | |1.4 | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |d) Produzione e stoccaggio | | | |esplosivi di categoria UN/ADR | | | |1.5 e 1.6 | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |e) Stoccaggio di esplosivi di | | | |categoria UN/ADR 1.1-1.6 | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |a) Trattamento di metalli | | | |mediante processi elettrolitici | | 4 |Altro |o chimici | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |b) Produzione metalli non | | | |ferrosi | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |c) Lavorazione metalli | | | |ferrosi/non ferrosi | +---------+------------------------+--------------------------------+ | | |d) Centrali termoelettriche | +---------+------------------------+--------------------------------+ b) risultanze delle ispezioni precedenti; ===================================================================== | Cat. | Livello | Descrizione | +======+======================+=====================================+ | | |SGS-PIR al di sotto dei requisiti | | | |minimi di legge o standard del | | | |settore, molti aspetti del SGS-PIR | | | |non soddisfatti pienamente. Numerose | | 1 |Insufficiente |prescrizioni e raccomandazioni. | +------+----------------------+-------------------------------------+ | | |SGS-PIR quasi conforme ai requisiti | | | |minimi di legge o standard del | | | |settore, ma con diversi aspetti non | | | |pienamente soddisfatti. Significativo| | | |numero di prescrizioni e | | 2 |Mediocre |raccomandazioni. | +------+----------------------+-------------------------------------+ | | |SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi | | | |di legge o standard del settore, ma | | |Sostanzialmente |con alcuni aspetti non pienamente | | |conforme ma |soddisfatti. Alcune prescrizioni e | | 3 |migliorabile |molte raccomandazioni. | +------+----------------------+-------------------------------------+ | | |SGS-PIR al di sopra dei requisiti | | | |minimi di legge o standard di | | | |settore, la maggior parte degli | | | |aspetti del SGS-PIR sono pienamente | | | |soddisfatti. Efficaci procedure in | | | |molti aspetti dell'organizzazione | | | |aziendale. Poche prescrizioni e | | 4 |Buono |raccomandazioni. | +------+----------------------+-------------------------------------+ | | |Atteggiamento proattivo | | | |nell'individuare e attuare i | | | |possibili miglioramenti, tutti gli | | | |aspetti del SGS-PIR pienamente | | | |soddisfatti. Efficaci procedure in | | | |tutti gli aspetti dell'organizzazione| | 5 |Ottimo |aziendale. Poche raccomandazioni. | +------+----------------------+-------------------------------------+ c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti; ============================================= | Cat. | Descrizione | +=========+=================================+ | |Diverse evidenze di seri reclami | | |e segnalazioni, quasi-incidenti, | | |casi di non conformita' o di | | |almeno un grave incidente negli | | 1 |ultimi cinque anni. | +---------+---------------------------------+ | |Almeno un serio reclamo o | | |segnalazione, un quasi-incidente,| | |un incidente o un caso di non | | |conformita' negli ultimi cinque | | 2 |anni. | +---------+---------------------------------+ | |Non ci sono seri reclami o | | |segnalazioni, incidenti o | | |quasi-incidenti, e casi di non | | |conformita' negli ultimi cinque | | 3 |anni. | +---------+---------------------------------+ d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza tra loro e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino); =========================================================== | Cat. | Descrizione | +=========+===============================================+ | |Probabilita'/possibilita' di effetto domino con| | |altri stabilimenti limitrofi o presenza di | | |diverse condizioni che possono aggravare le | | 1 |conseguenze di un incidente rilevante. | +---------+-----------------------------------------------+ | |Probabilita'/possibilita' di effetto domino con| | |un altro stabilimento limitrofo o presenza di | | |condizioni che possono aggravare le conseguenze| | 2 |di un incidente rilevante. | +---------+-----------------------------------------------+ | |Nessuna probabilita'/possibilita' di effetti | | |domino con un altro stabilimento limitrofo e | | |assenza di condizioni che possono aggravare le | | 3 |conseguenze di un incidente rilevante. | +---------+-----------------------------------------------+ e) concentrazione di piu' stabilimenti a rischio di incidente rilevante; =========================================== | Cat. | Descrizione | +=========+===============================+ | |a) Assenza di scambio tra i | | |gestori degli stabilimenti di | | |soglia superiore e di soglia | | |inferiore delle informazioni | | |necessarie per accertare la | | |natura e l'entita' del pericolo| | |complessivo di incidenti | | 1 |rilevanti e | +---------+-------------------------------+ | |b) Assenza di predisposizione | | |di rapporti o studi di | | |sicurezza integrati | +---------+-------------------------------+ | |a) Scambio tra i gestori degli | | |stabilimenti di soglia | | |superiore e di soglia inferiore| | |delle informazioni necessarie | | |per accertare la natura e | | |l'entita' del pericolo | | |complessivo di incidenti | | 2 |rilevanti, ma | +---------+-------------------------------+ | |b) Assenza di predisposizione | | |di rapporti o studi di | | |sicurezza integrati | +---------+-------------------------------+ | |a) Scambio tra i gestori degli | | |stabilimenti di soglia | | |superiore e di soglia inferiore| | |delle informazioni necessarie | | |per accertare la natura e | | |l'entita' del pericolo | | |complessivo di incidenti | | 3 |rilevanti e | +---------+-------------------------------+ | |b) Predisposizione di rapporti | | |o studi di sicurezza integrati | +---------+-------------------------------+ f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilita' del territorio circostante; ========================================================= | |Presenza nella zona di attenzione individuata| | Cat. | nel Piano di Emergenza Esterna di: | +=========+=============================================+ | |Aree con destinazione residenziale, alta | | |densita'-ospedali, case di cura, ospizi, | | |asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 | | |persone presenti)-mercati stabili o altre | | |destinazioni commerciali (oltre 500 persone | | |presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 | | 1 |maggio 2001. | +---------+---------------------------------------------+ | |Aree con destinazione residenziale, media | | |densita'-ospedali, case di cura, ospizi, | | |asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 | | |persone presenti)-mercati stabili o altre | | |destinazioni commerciali (fino a 500 persone | | |presenti)-centri commerciali, strutture | | |ricettive, scuole superiori, universita', | | |ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di | | |pubblico spettacolo (oltre 100 persone | | |presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni| | |ferroviarie (movimento passeggeri superiore a| | |1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 | | 2 |maggio 2001. | +---------+---------------------------------------------+ | |Aree con destinazione residenziale, bassa | | |densita'-centri commerciali, strutture | | |ricettive, scuole superiori, universita', | | |ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di | | |pubblico spettacolo (oltre 100 persone | | |presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni| | |ferroviarie (movimento passeggeri superiore a| | |1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 | | 3 |maggio 2001. | +---------+---------------------------------------------+ | |Aree con destinazione residenziale, presenza | | |di insediamenti abitativi sparsi - Luoghi | | |soggetti ad affollamento rilevante, con | | |frequentazione al massimo mensile (fiere, | | |mercatini o altri eventi periodici)-categoria| | 4 |D ai sensi del DM 9 maggio 2001. | +---------+---------------------------------------------+ | |Aree con destinazione residenziale, rari | | |insediamenti abitativi - Insediamenti | | |industriali, artigianali, agricoli, e | | |zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 | | 5 |maggio 2001. | +---------+---------------------------------------------+ | |Area limitrofa allo stabilimento, entro la | | |quale non sono presenti manufatti o strutture| | |in cui sia prevista l'ordinaria presenza di | | |gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM| | 6 |9 maggio 2001. | +---------+---------------------------------------------+ g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilita' dei recettori presenti nell'area circostante ed alle vie di propagazione della sostanza pericolosa. ======================================= | |Presenza entro la distanza | | Cat. |di 100 m dallo stabilimento| +=========+===========================+ | |Recettore ad alta | | |vulnerabilita' quali aree | | |naturali o parchi destinati| | |alla conservazione delle | | 1 |specie animali e vegetali. | +---------+---------------------------+ | |Recettore sensibile quale | | |sito di particolare | | 2 |interesse. | +---------+---------------------------+ | |Recettore sensibile | | 3 |generico. | +---------+---------------------------+ | |Nessun recettore | | 4 |vulnerabile. | +---------+---------------------------+ ======================================= | Cat. | Vie di propagazione | +=========+===========================+ | |Percorsi, sia diretti che | | 1 |indiretti, identificati. | +---------+---------------------------+ | |Mancanza di specifici | | 2 |percorsi identificati. | +---------+---------------------------+ APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO. Parte I - Fasi delle ispezioni Le ispezioni devono essere condotte secondo le seguenti tre fasi: I Fase: La Commissione illustra al gestore le modalita' con le quali sara' condotta la verifica e prende visione almeno della documentazione elencata nel punto 3.1.3. della sezione 1, parte II del presente allegato. La Commissione acquisisce poi dal gestore: - le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla parte II - sezione 2 del presente allegato, basata sulla registrazione di eventi occorsi presso il proprio stabilimento e in impianti e stabilimenti analoghi nel corso degli ultimi 10 anni; - la lista di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato; - la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla parte II - sezione 4 del presente allegato. La Commissione congiuntamente con il gestore concorda il programma di massima delle ispezioni, anche alla luce dei primi elementi riscontrati. II Fase: La Commissione procede, congiuntamente con le funzioni responsabili dei settori coinvolti, all'analisi dell'esperienza operativa, sulla base delle schede di cui alla parte II - sezione 2 del presente allegato, opportunamente compilate dal gestore, al fine di individuare eventuali criticita' di carattere gestionale, che si aggiungono a quelle emerse nella fase precedente. La Commissione procede, quindi, all'analisi dei punti della lista di riscontro di cui all'appendice 3 o parti di essa sulla base degli obiettivi specifici dell'ispezione di cui al punto 5.1, ponendo particolare attenzione agli elementi critici individuati, effettuando se del caso anche interviste sul campo sia agli operatori dell'azienda sia a quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento. La Commissione, contestualmente all'esame dei punti di verifica previsti dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti 4.i e 4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi), procede poi con l'ausilio della tabella di cui alla sezione 4, parte II, opportunamente compilata dal gestore, all'individuazione e all'esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati in stabilimento, anche attraverso simulazioni di situazioni di emergenza. III Fase: La Commissione, concluse le attivita' di cui alla fase precedente, provvede alla stesura del rapporto finale di ispezione, che deve essere conforme alla struttura riportata nella parte II - sezione 5 del presente allegato e ad esporre al gestore le non conformita' rilevate. Il rapporto finale di ispezione e' trasmesso dalla Commissione al soggetto che ha disposto l'ispezione per le determinazioni del caso e per le conseguenti comunicazioni al MATTM, e ai Comuni, al fine degli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 13, del presente decreto. Parte II - Criteri, procedura e strumenti di supporto per la conduzione delle ispezioni Sezione 1- Criteri per la conduzione delle ispezioni Osservazione di carattere generale Preliminarmente alla definizione delle modalita' di svolgimento delle ispezioni, vengono fornite indicazioni per la Commissione riguardo agli obiettivi generali dell'attivita' ispettiva e i criteri di base per la sua organizzazione. 1. Obiettivi generali delle ispezioni 1.1. Obiettivo principale dell'ispezione e' l'accertamento dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza. 1.2. L'ispezione deve essere organizzata al fine di consentire l'effettuazione di un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, in particolare attraverso: a) la verifica della conformita' del sistema di gestione della sicurezza ai contenuti richiesti dall'allegato B del presente decreto; b) la verifica dell'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze: - dal punto di vista organizzativo e gestionale (es.: funzionalita' del sistema di gestione, modalita' di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del sistema); - dal punto di vista delle misure tecniche adottate (es.: verifiche documentali e in campo - anche effettuando simulazioni delle possibili emergenze - sulla corretta applicazione di quanto previsto dal SGS-PIR per la gestione della manutenzione, e della preventiva individuazione, da parte del gestore dei componenti critici per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti, nonche' del relativo inserimento nei piani di controllo e manutenzione con attribuzione delle periodicita' congruenti con le assunzioni fatte nell'analisi dei rischi). c) la verifica della conformita' delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni svolte ai sensi dell'art. 27 del presente decreto, ovvero in fase di prima applicazione, di ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99; 1.3. La Commissione espletera' il proprio mandato anche attraverso azioni di verifica delle specifiche informazioni acquisite dal gestore. 2. Criteri per lo svolgimento delle ispezioni La Commissione si attiene, nello svolgimento delle verifiche ispettive, ai seguenti criteri di base per l'individuazione della documentazione da acquisire e visionare e per l'identificazione, sulla base di questa, degli elementi necessari per l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza. 2.1. Criteri di individuazione della documentazione di interesse per la verifica ispettiva 2.1.1. Le informazioni necessarie per l'effettuazione della verifica ispettiva vengono acquisite dalla Commissione almeno attraverso: a. la presa visione, presso gli uffici del gestore o altra sede opportuna, della documentazione inerente lo stabilimento, come previsto nella fase I, e riportata al successivo punto 3.1.3 della presente sezione; b. l'acquisizione dei documenti di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della parte II del presente allegato. 2.2. Criteri per l'identificazione degli elementi gestionali critici e per l'esame pianificato e sistematico del SGS-PIR 2.2.1. Per gli stabilimenti di soglia superiore l'identificazione degli elementi gestionali critici di cui sopra dovra' essere condotta, oltreche' attraverso il confronto con il gestore, anche tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 17 del presente decreto, e in particolare: a) degli aspetti tecnici specifici della sicurezza dei suddetti stabilimenti, cosi' come valutati nel corso della relativa istruttoria, con particolare attenzione a quelli ivi ritenuti critici, al fine di individuare gli elementi gestionali che maggiormente influenzano il mantenimento dell'efficienza e della disponibilita' dei dispositivi di sicurezza implicati; b) del giudizio sull'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; c) delle valutazioni tecniche finali e delle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni. 2.2.2. Lo stato di attuazione delle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni finalizzate al miglioramento del SGS-PIR impartite dalle precedenti Commissioni ispettive di cui all'art. 27, ovvero a seguito di ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99 e dall'autorita' competente nelle attivita' di cui all'art. 17 del presente decreto, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione di eventuali criticita' durante l'esame del SGS-PIR. 2.2.3. L'ispezione prosegue, poi, con l'analisi dell'esperienza operativa dello stabilimento, effettuata congiuntamente con il gestore o un suo delegato, sulla base delle procedure di cui alla sezione 2 della parte II del presente allegato, al fine di individuare eventuali ulteriori elementi critici oltre a quelli gia' individuati ai sensi dei precedenti paragrafi. 2.2.4. Sulla base degli elementi critici individuati deve essere richiesta al gestore la predisposizione della documentazione necessaria per un'analisi di maggior dettaglio e deve essere concordato il programma della verifica ispettiva. 2.2.5. L'ispezione prosegue con l'effettuazione dei riscontri utilizzando le liste di riscontro 3a o 3b riportate nell'appendice 3 del presente allegato, tenendo conto in particolare degli elementi critici individuati ai sensi dei paragrafi precedenti. 2.3. Criteri per l'individuazione e l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici 2.3.1. Le informazioni fornite dal gestore attraverso la compilazione della tabella di cui alla sezione 4 della parte II del presente allegato, consentono alla Commissione di individuare in maniera sistematica i sistemi tecnici di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze presenti nello stabilimento. 2.3.2. La Commissione procede all'esame pianificato dei sistemi tecnici contestualmente all'esame dei punti di verifica previsti dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti 4.i e 4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi) di cui all'appendice 3 del presente allegato. 3. Procedura per lo svolgimento delle ispezioni 3.1. Avvio dell'ispezione 3.1.1. L'ispezione e' avviata con la prima riunione della Commissione presso la sede dello stabilimento o altra sede opportuna, al fine di prendere visione e acquisire la documentazione inerente lo stabilimento e di predisporre quindi il programma delle attivita'. 3.1.2. Nel corso della prima visita la Commissione provvedera' a: - illustrare al gestore o a un suo delegato finalita' e modalita' di esecuzione dell'ispezione; - precisare eventuali dettagli del piano delle attivita' non chiari per il gestore. 3.1.3. I documenti significativi per lo svolgimento dell'ispezione, di cui prendere preliminarmente visione, sono almeno: a) il Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; b) i documenti che descrivono e sostanziano il sistema di gestione della sicurezza PIR; c) i rapporti finali di eventuali precedenti ispezioni; d) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni impartite in precedenti ispezioni; e) il Rapporto di sicurezza, o un suo stralcio significativo, per gli stabilimenti di soglia superiore, ovvero la documentazione relativa alla valutazione dei rischi di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore; f) gli atti conclusivi dell'istruttoria tecnica sul Rapporto di sicurezza di cui all'art. 17 del presente decreto o la documentazione attestante lo stato di avanzamento; g) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito della conclusione dell'istruttoria, compresi i cronoprogrammi attuativi delle eventuali prescrizioni formulate; h) il Piano di Emergenza Interna; i) il Piano di Emergenza Esterna, o un suo stralcio significativo; j) una tabella riepilogativa sulla movimentazione delle sostanze pericolose, in entrata ed uscita dallo stabilimento. La Commissione acquisisce inoltre: a) le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla sezione 2 della parte II del presente allegato; b) la lista di riscontro 3a o 3b di cui all'appendice 3 del presente allegato; c) la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla sezione 4 della parte II - del presente allegato; preventivamente fornite al gestore, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'inizio delle attivita' e ne verifica la loro completezza formale e sostanziale. 3.1.4. L'acquisizione dei format di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della parte II del presente allegato deve essere documentata in occasione della stesura dei verbali giornalieri. 3.1.5. Quanto sopra citato costituisce la documentazione minima che deve essere valutata ed esaminata dalla Commissione ai fini di una esaustiva stesura del rapporto finale di ispezione. La Commissione puo' richiedere documentazione ulteriore o integrativa a quanto previsto se ritenuto utile al fine dell'assolvimento del mandato ricevuto. 3.2. Predisposizione del piano di ispezione e della documentazione 3.2.1. La pianificazione dell'ispezione deve tenere conto delle attivita' indicate ai punti precedenti, ed essere esplicitata, ove opportuno, dopo l'identificazione degli elementi critici. 3.2.2. I dettagli specifici delle attivita' possono essere comunicati al gestore solo nel corso dell'ispezione, se la loro rivelazione prematura puo' compromettere la raccolta di evidenze oggettive. 3.2.3. La Commissione deve documentare e registrare le azioni ed i risultati delle verifiche sulla base dei documenti di cui alle sezioni 2, 3, 4 e 5 della parte II del presente allegato. Solamente in casi particolari da motivare potra' essere necessario completare la documentazione mediante l'acquisizione di documenti a supporto delle evidenze raccolte, potendo in generale utilizzare il semplice riferimento, ovvero l'acquisizione di stralci significativi quali indici o altro. 3.3. Assegnazione delle criticita' ai diversi elementi del sistema di gestione sottoposti a verifica 3.3.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, gli elementi del SGS-PIR, di cui all'allegato B del presente decreto, sono articolati in punti specifici, cosi' come indicato nelle liste di riscontro 3.a e 3.b dell'appendice 3 del presente allegato. 3.3.2. L'analisi del sistema di gestione della sicurezza deve considerare tutti gli elementi indicati, ma con un grado di approfondimento che puo' essere diverso in funzione dell'importanza che essi rivestono nella prevenzione dei rischi di incidente rilevante per la specifica realta' aziendale. A tal fine e' necessario procedere preventivamente all'identificazione degli elementi critici secondo i criteri indicati al punto 2.2 della sezione 1 della parte II del presente allegato. 3.4. Riscontri sul sistema di gestione della sicurezza I riscontri sul SGS-PIR sono condotti secondo le modalita' e secondo il piano stabilito dalla Commissione, anche sulla base dell'identificazione degli elementi critici. Nel corso delle ispezioni possono essere apportate variazioni al piano di verifica, se cio' e' necessario a garantire il conseguimento ottimale degli obiettivi prefissati. 3.4.1. Raccolta delle evidenze Le evidenze devono essere raccolte mediante interviste (sia agli operatori dell'azienda, sia a quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento), esami di documenti, osservazione delle attivita' e delle condizioni nelle aree di interesse. Le informazioni ottenute mediante interviste devono essere possibilmente verificate attraverso altre fonti indipendenti, come osservazioni dirette, misure e registrazioni. 3.4.2. Rilievi risultanti dalle ispezioni 3.4.2.1. Tutti i rilievi emersi durante la verifica ispettiva devono essere portati all'attenzione del gestore all'atto del loro riscontro, e nella redazione del rapporto finale di ispezione si dovranno evidenziare, se possibile, i riferimenti documentali. A conclusione delle attivita' di raccolta dei dati, la Commissione deve riesaminare tutti i rilievi per stabilire la loro importanza anche ai fini della verbalizzazione. La Commissione deve in particolare assicurarsi che le non conformita' siano documentate in modo chiaro e conciso e siano supportate da evidenze. 3.4.2.2. In analogia a quanto attuato per la certificazione dei sistemi di gestione qualita', ambiente e sicurezza sul lavoro, da parte di Enti Certificatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, le "non conformita'" sono distinte in: - non conformita' maggiore: rientrano in questa definizione le evidenze di sostanziali mancanze del rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di gestione della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'ambito della definizione e del riesame del Documento di politica PIR, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine nella stesura del Piano di emergenza interna, ecc.). Possono divenire, a giudizio della Commissione, non conformita' maggiori tutte le non conformita' minori che si perpetuano nel tempo (ad esempio la mancata attuazione delle raccomandazioni formulate al gestore nel corso di precedenti ispezioni). Le carenze cosi' evidenziate devono essere comunicate al gestore al momento della loro rilevazione. La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza di una non conformita' "maggiore" nel rapporto finale di ispezione e formulare in proposito una chiara e specifica proposta di prescrizione. - non conformita' minore: rientrano in questa definizione le evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del sistema di gestione adottato ma mancante di una adeguata componente documentale a supporto, ecc.) La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza di una non conformita' "minore" nel rapporto finale di ispezione e formulare una raccomandazione in proposito, intesa come azione consigliata per il miglioramento del SGS-PIR. 3.4.2.3. Per "proposta di raccomandazione" si deve intendere una specifica azione correttiva che la Commissione ritiene opportuno formulare al gestore per superare la causa di una non conformita' minore e migliorare il SGS-PIR. 3.4.2.4. Per "proposta di prescrizione" si deve intendere una specifica azione correttiva che la Commissione formula per superare la causa di una non conformita' maggiore. 3.5. Esame pianificato dei sistemi tecnici 3.5.1. L'analisi e' condotta dalla Commissione avendo come riferimento la tabella "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla parte II - sezione 4 del presente allegato, compilata dal gestore. Essa puo' essere distinta in due fasi: - esame documentale, attraverso il quale la Commissione, sulla base della tabella sopra citata, accerta innanzitutto che nell'ambito del programma di manutenzione e controlli siano stati inseriti i componenti "critici" ai fini della prevenzione e protezione dai rischi di incidente rilevante e che per la definizione delle periodicita' delle ispezioni, delle manutenzioni e dei controlli siano stati definiti specifici criteri, quali ad esempio l'affidabilita' ad essi associata nell'analisi dei rischi riportata nel Rapporto di sicurezza, i consigli del costruttore, l'esperienza operativa; la Commissione procede, secondo le modalita' indicate nella sezione 4 della parte II del presente allegato, alla verifica che le manutenzioni e i controlli dei componenti critici siano effettuati dal gestore come da programma, in particolare per quanto concerne le periodicita'. - verifica in campo, anche attraverso la richiesta al gestore di predisporre almeno una simulazione di emergenza, al fine di accertare, oltre che aspetti piu' propriamente gestionali (quali la risposta della squadra di emergenza, l'aderenza alle procedure previste dal Piano di emergenza interna, la razionale ubicazione dei punti di raccolta e dei DPI, ecc.), il corretto funzionamento di componenti "critici" per la prevenzione/mitigazione degli incidenti (sistemi di rilevazione ed allarme e blocco, sistemi antincendio, DPI, ecc.). 3.5.2. Per la gestione degli eventuali rilievi e delle non-conformita' derivanti dall'esame dei sistemi tecnici ci si riferisce a quanto indicato ai precedenti punti 3.4.1 e 3.4.2. 3.6. Conclusione delle attivita' dell'ispezione 3.6.1. Al termine della verifica ispettiva, la Commissione ne presenta al gestore le risultanze e si accerta che siano state chiaramente comprese. 3.6.2. La Commissione redige, quindi, il rapporto finale di ispezione, che deve avere la struttura e contenere almeno le informazioni riportate nella parte II - sezione 5 del presente allegato. La Commissione, inoltre, compila la scheda riepilogativa, evidenziando gli elementi del sistema di gestione della sicurezza per i quali sono emersi rilievi e sono state formulate raccomandazioni e/o proposte di prescrizioni esaminati nel capitolo 7 del rapporto finale di ispezione. 3.6.3. Il rapporto finale di ispezione deve contenere le informazioni minime descritte al punto 1 della presente sezione, o le richieste specifiche del mandato ispettivo. Gli eventuali documenti ad esso allegati non possono ritenersi in ogni caso sostitutivi. 3.6.4. Per le ispezioni ordinarie e straordinarie, il rapporto finale e' trasmesso dalla Commissione al soggetto che ha disposto l'ispezione per le determinazioni del caso e per le conseguenti comunicazioni al MATTM. Sezione 2 - Analisi dell'esperienza operativa 1. Esecuzione dell'analisi 1.1. In termini preliminari rispetto all'effettuazione dei riscontri con l'ausilio delle liste di cui all'appendice 3 del presente decreto e a valle dell'individuazione degli elementi gestionali critici alla luce dell'analisi e delle valutazioni dei rischi, la Commissione dovra' condurre congiuntamente con il gestore o suo delegato, utilizzando il format di seguito riportato, un'analisi dell'esperienza operativa dello stabilimento, basata sulla storia almeno decennale degli incidenti, quasi incidenti e anomalie occorsi in stabilimento, con l'indicazione di quegli aspetti che hanno coinvolto o avrebbero potuto coinvolgere elementi del sistema di gestione della sicurezza. 1.2. Il gestore dello stabilimento dovra' predisporre, in termini preliminari, una esposizione sintetica ed una pre-analisi di tutti gli eventi significativi occorsi almeno nell'ultimo decennio, nello stabilimento o in stabilimenti similari, compilando per ognuno di essi il format allegato. A questo fine, per "evento significativo" si deve fare riferimento alla definizione riportata in questo allegato al paragrafo "1-Definizioni". 1.3. Le risultanze delle analisi sopra indicate hanno lo scopo di fornire indicatori significativi per la selezione degli elementi gestionali critici ai fini della successiva fase dell'ispezione. Eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici Parte di provvedimento in formato grafico Sezione 3 - Riscontri sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza 1. La verifica di completezza 1.1. La fase iniziale della verifica del sistema di gestione della sicurezza e' quella di completezza formale, ovvero la verifica che sia stato realizzato quanto previsto dalle norme applicabili ai SGS-PIR negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 1.2. La verifica di completezza dovra' tenere conto delle diverse necessita' attuative, che possono essere funzione della tipologia di impianto e di processo. 2. Contenuti delle ispezioni 2.1. Per ciascuno degli elementi fondamentali del SGS-PIR, come definiti nell'allegato B del presente decreto, sono stati individuati i punti specifici su cui fondare la verifica ispettiva. 2.2. Per ognuno di tali punti sono indicati i riscontri (indicativi) che, tipicamente, dovrebbero essere effettuati dalla Commissione al fine di formulare il giudizio specifico sul singolo punto. Tali riscontri debbono essere considerati indicativi e non esaustivi. La Commissione potra', se del caso, considerare l'opportunita' di individuare ulteriori riscontri ovvero considerare non applicabili alla realta' in esame alcuni di quelli indicati. 2.3. Il format deve essere fornito al gestore o suo delegato preliminarmente all'inizio della verifica ispettiva e successivamente analizzato e discusso con il gestore, con un grado di approfondimento maggiore per quegli elementi critici individuati ai sensi delle sezioni 1 e 2 della parte II del presente allegato. 2.4. Nella lista di riscontro 3.a in appendice 3 e' riportato il format base per le ispezioni. 2.5. Nella lista di riscontro 3.b in appendice 3 e' riportato il format per gli stabilimenti semplici e ad elevato livello di standardizzazione, quali ad es. depositi di GPL, di prodotti petroliferi, magazzini di fitofarmaci, ecc., e in generale nelle attivita' dove la manipolazione delle sostanze pericolose consiste esclusivamente nel carico/scarico, movimentazione, imbottigliamento o confezionamento, senza l'effettuazione di lavorazioni di processo o, in termini piu' generali, di trasformazioni chimico-fisiche. Sezione 4 - Esame pianificato dei sistemi tecnici 1. Svolgimento delle attivita' 1.1. Per meglio organizzare l'ispezione, il gestore dovra' predisporre e compilare la tabella "Eventi incidentali - misure adottate" riportata di seguito. 1.2. L'utilizzo di tale tabella costituisce il punto di partenza per individuare e per mettere in evidenza, in maniera puntuale, i sistemi di prevenzione e i mezzi tecnici e di monitoraggio, predisposti per limitare le conseguenze all'interno ed all'esterno del sito degli incidenti ipotizzati e valutati nel Rapporto di sicurezza o in altra documentazione pertinente, nel caso di stabilimenti di soglia inferiore, sui quali condurre l'esame pianificato e sistematico previsto dal mandato ispettivo della Commissione; tra gli eventi incidentali rilevanti, da riportare in tabella, dovranno essere inclusi anche quelli caratterizzati da basse frequenze di accadimento, laddove esse siano il risultato dell'adozione di specifiche misure e sistemi di prevenzione di cui sia comunque ipotizzabile il malfunzionamento. 1.3. La Commissione, sulla base dei dati riportati nella tabella, programmera' le verifiche documentali e in campo da effettuare nel corso dell'ispezione. 1.4. Nell'eventualita' di ispezioni presso impianti complessi, per i quali sono stati ipotizzati nel Rapporto di sicurezza numerosi eventi incidentali, la Commissione valutera' se ritenere esaustivo, nei confronti del mandato ispettivo della Commissione, effettuare verifiche solo su un campione rappresentativo di essi. 1.5. In tal caso dovranno essere chiaramente esplicitati i criteri di selezione del campione (ad es. eventi piu' gravosi per entita' delle conseguenze, eventi gia' occorsi nello stabilimento o in stabilimenti similari, ecc.) e la sua rappresentativita'; in ogni caso si ritiene comunque opportuno che vengano effettuate verifiche sugli impianti o unita' dello stabilimento per i quali sono stati ipotizzati nel Rapporto di sicurezza eventi incidentali e che vengano prese in esame le diverse tipologie di scenari incidentali ipotizzabili (rilasci, incendi, esplosioni, dispersioni tossiche, ecc.). 1.6. La procedura per l'individuazione dei sistemi tecnici da verificare nel corso dell'ispezione, a partire dagli eventi incidentali ipotizzati nel Rapporto di sicurezza, costituisce un importante punto di riferimento per la Commissione per le verifiche sugli impianti ed apparecchiature "critici" previste dalla lista di riscontro dell'attuazione del SGS-PIR (elementi relativi al "Controllo operativo" - punti 4.i e 4.iv - e alla "Pianificazione di emergenza" - punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi), che richiedono la presa visione di come e' stato stabilito e attuato dal gestore il criterio di "criticita'" e l'effettuazione di riscontri a campione, allo scopo di verificare che i controlli e le manutenzioni previsti per tali sistemi tecnici "critici" siano effettuati come da programma, in particolare per quanto concerne le periodicita' stabilite. 1.7. Nell'ambito delle verifiche in campo sui sistemi tecnici, dovra' inoltre essere dedicata una particolare attenzione agli esiti delle simulazioni di emergenza richieste dalla Commissione, per accertare, oltre quanto concerne gli aspetti piu' propriamente gestionali (quali la risposta della squadra di emergenza, l'aderenza alle procedure previste dal Piano di emergenza interna, la razionale ubicazione dei punti di raccolta e dei DPI, ecc.) la disponibilita' ed il corretto funzionamento di componenti "critici" per la prevenzione/mitigazione degli incidenti (quali ad es. i sistemi di rilevazione e allarme, i sistemi antincendio, i DPI, ecc.). Tabella Eventi incidentali - misure adottate Parte di provvedimento in formato grafico Sezione 5 - Indice e contenuti del rapporto finale di ispezione Il rapporto finale d'ispezione deve essere conforme alla struttura di seguito riportata e contenere gli elementi richiesti nel mandato ispettivo. Nel seguito viene riportato l'indice-tipo del rapporto finale d'ispezione con l'indicazione in corsivo, per ogni paragrafo, dei contenuti minimi e dell'elenco della documentazione da allegare. Eventuali scostamenti, ovvero l'eventuale assenza di alcuni elementi/informazioni, dovranno essere motivati dalla commissione, ferma restando la necessaria congruenza ed esaustivita' delle valutazioni e informazioni fornite rispetto a quanto richiesto nel decreto/delibera che predispone l'ispezione. PREMESSA In questo capitolo occorre indicare: - i riferimenti al decreto, disposizione, delibera di nomina della Commissione, compresi gli eventuali atti modificativi o sostitutivi; - i componenti della Commissione, compresi gli eventuali uditori con specificazione degli estremi delle comunicazioni di nomina; - le date relative ai giorni di verifica; - i nomi dei rappresentanti dell'azienda che hanno partecipato all'ispezione. 1. PROCEDURA GENERALE DELL'ISPEZIONE 1.1 MANDATO ISPETTIVO L'ispezione e' condotta con le seguenti finalita': - accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza; - condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze; - verificare la conformita' delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni. 1.2 MODALITA' OPERATIVE DELL'ISPEZIONE Lo svolgimento dell'ispezione e' stato effettuato tenendo conto delle procedure operative contenute nella parte II dell'allegato H del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Operativamente, l'ispezione si e' articolata secondo le seguenti fasi: 1- illustrazione da parte della Commissione dei contenuti del decreto/delibera di predisposizione dell'ispezione e acquisizione dal gestore: - dei format previsti dall'allegato H sopra citato (analisi dell'esperienza operativa, lista di riscontro sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza e tabella con la descrizione, per ogni evento incidentale ipotizzato nel Rapporto di sicurezza o di altra documentazione nel caso di stabilimenti di soglia inferiore, delle misure adottate per prevenirlo - sia tecniche che gestionali - e per limitarne le conseguenze); 2- presa visione della fisionomia generale del sito con particolare riguardo agli elementi territoriali vulnerabili, alle altre attivita' industriali e ai sistemi di viabilita' e trasporto; 3- esame dell'esperienza operativa ed effettuazione dei riscontri sul sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR) e sui sistemi tecnici adottati in stabilimento, avendo a riferimento i format di cui al punto 1; 4- interviste in campo agli operatori dello stabilimento e a dipendenti delle ditte terze; 5- effettuazione di simulazioni di emergenza; 6- commento dei dati raccolti e delle risultanze della verifica; 7- stesura della rapporto finale di ispezione e illustrazione delle risultanze al gestore. 2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEL SITO 2.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO Riportare in questo capitolo: - la denominazione e ubicazione della ragione sociale (sede dello stabilimento, sede legale ed amministrativa, ecc.); - la descrizione (sintetica) dell'attivita' produttiva dello stabilimento; - le eventuali modifiche ai sensi dell'art. 18 comma 1 del presente decreto, secondo i criteri definiti nell'allegato D intervenute dopo la presentazione del Rapporto di sicurezza; - le eventuali discordanze con quanto riportato nella planimetria allegata al Rapporto di sicurezza. Allegare planimetria dello stabilimento con evidenza degli impianti produttivi. 2.2 DESCRIZIONE DEL SITO Riportare in questo capitolo: - una descrizione della situazione territoriale in cui e' ubicato lo stabilimento, segnalando la presenza di eventuali elementi vulnerabili (evidenziando quelli che possono essere interessati dagli scenari incidentali); - l'eventuale presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Allegare planimetria del sito di ubicazione dello stabilimento. 2.2.1 MOVIMENTAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE Riportare in questo capitolo: - la movimentazione delle sostanze pericolose in entrata ed in uscita. Riportare le informazioni per tipologia di movimentazione (automezzi, ferrovia, navi, pipeline ed altro) come media mensile, evidenziando eventuali picchi (il periodo di riferimento da prendere in considerazione e' il precedente anno solare) ed eventuali criticita' connesse alle tipologie di trasporto utilizzate. 3. POSIZIONE AI SENSI DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE E ITER ISTRUTTORIO 3.1 INFORMAZIONI SUL CAMPO DI ASSOGGETTABILITA' DELLO STABILIMENTO AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE Riportare in questo capitolo: - le informazioni sul campo di assoggettabilita' dello stabilimento al presente decreto (soglia superiore o inferiore) con il dettaglio delle quantita' delle sostanze pericolose detenute, correlate alle rispettive soglie limite. 3.1.1 STATO DI AVANZAMENTO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DEL RAPPORTO DI SICUREZZA Riportare in questo capitolo: - lo stato di avanzamento delle istruttorie tecniche di cui all'art. 17 del presente decreto. 4. RISCHI PER L'AMBIENTE E LA POPOLAZIONE CONNESSI ALL'UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO 4.1 SCENARI INCIDENTALI - INCIDENTI CON IMPATTO SULL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO IPOTIZZATI E VALUTATI NEL RAPPORTO DI SICUREZZA Riportare in questo capitolo: - le tipologie degli scenari incidentali piu' significativi, con le relative distanze di danno (evidenziando quelli che hanno ripercussioni all'esterno dello stabilimento). Nota: Allegare le planimetrie dello stabilimento con l'evidenza delle distanze di danno stimate per gli scenari incidentali ipotizzati. 4.2 PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (PEE) Riportare in questo capitolo: - le informazioni acquisite tramite il gestore, il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o la competente Prefettura, relative alla data di predisposizione/aggiornamento del PEE da parte della competente Prefettura, evidenziando l'eventuale provvisorieta' o meno dello stesso; - la congruita' (o meno) dei contenuti del PEE con il Rapporto di sicurezza vigente e con il PEI; - la verifica dello stato di aggiornamento delle informazioni utili per l'elaborazione del PEE inviate alla Prefettura e alla Provincia; - le informazioni in merito alle azioni in materia intraprese dal gestore autonomamente o su richieste formulate da parte dell'autorita' preposta; - le informazioni relative ad eventuali esercitazioni specifiche finalizzate alla sperimentazione del PEE. Nota: Allegare la planimetria con le aree interessate dalla pianificazione dell'emergenza esterna. 4.3 INFORMAZIONI AL PUBBLICO Riportare in questo capitolo: - le informazioni in merito all'eventuale trasmissione da parte del gestore al Comune delle sezioni informative del Modulo di cui all'allegato 5 previste dall'art. 23 del presente decreto. Nota: allegare copia della lettera di trasmissione al Comune. 5. DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Riportare in questo capitolo: - la data dell'edizione del documento; - la valutazione della Commissione sul rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo; - informazioni sulla struttura adottata (allegato B del presente decreto, UNI 10617, ISO 14001, OHSAS 18001, altro). 6. ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA Riportare in questo capitolo: - le informazioni sul numero e arco temporale di accadimento degli eventi incidentali analizzati; - le eventuali presentazioni e analisi di eventi incidentali accaduti in impianti similari; - l'individuazione da parte della Commissione di eventuali criticita' di carattere gestionale, approfondite al momento della verifica puntuale del SGS-PIR. Nota: allegare le schede di cui all'appendice 2, sezione 2, del presente allegato, compilate dal gestore. 7. RISCONTRI, RILIEVI, RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA Riportare in questo capitolo: - l'esposizione puntuale dei riscontri e dei rilievi effettuati dalla Commissione, con riferimento agli elementi gestionali specificati nelle relative liste di riscontro 3a o 3b dell'appendice 3; se i rilievi hanno evidenziato "non conformita'" (vedi punto 3.4.2 della sezione 1) riportare le relative raccomandazioni o proposte di prescrizione; - gli eventuali specifici approfondimenti operati dalla Commissione alla luce delle criticita' riscontrate in occasione dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui al precedente punto 6. Nota: allegare le liste di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato, compilate dal gestore. 7.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA Parte di provvedimento in formato grafico 8. RISULTANZE DA PRECEDENTE ISPEZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE O DA SOPRALLUOGHI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 334/99 Riportare in questo capitolo: - i riferimenti della precedente verifica ispettiva; - le determinazioni dell'autorita' competente in merito; - lo stato di implementazione da parte del gestore delle raccomandazioni e/o proposte di prescrizione formulate nella precedente verifica ispettiva. Le Commissioni devono richiedere al gestore le motivazioni per le quali non e' stato dato seguito alle raccomandazioni formulate; nell'eventualita' che il rilievo, a valutazione della Commissione, sia ancora attuale ed importante e' opportuno formulare in proposito una proposta di prescrizione. Si procedera' analogamente con riferimento a raccomandazioni/prescrizioni riportate in eventuali relazioni finali di sopralluoghi effettuati ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99. Nota: allegare le relazioni del gestore. 9. ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI Riportare in questo capitolo: - i criteri adottati dalla Commissione per l'esame della documentazione predisposta dal gestore, ai sensi della sezione 4 della parte II del presente allegato; - gli scenari incidentali presi in esame e i relativi sistemi tecnici previsti per prevenirli o per mitigarne le conseguenze; - i risultati delle verifiche effettuate sui sistemi tecnici individuati al punto precedente, avendo a riferimento quanto previsto al riguardo nel SGS-PIR. Nota: allegare le schede di cui all'appendice 2, sezione 4, del presente allegato, compilate dal gestore. 10. INTERVISTE AGLI OPERATORI Riportare in questo capitolo: - le risultanze delle interviste effettuate ai dipendenti; - le risultanze delle interviste effettuate ai dipendenti delle ditte terze; - le risultanze delle verifiche in campo (rispetto dei permessi di lavoro, addestramento all'uso dei DPI, esiti simulazioni di emergenza, ecc. ). 11. CONCLUSIONI Devono essere riportate, in questo capitolo, le valutazioni della Commissione su quanto adottato dal gestore per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze. 11.1 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE Riportare in questo paragrafo: - la valutazione della Commissione sul Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e della sua conformita', in termini formali e sostanziali, alle norme vigenti, riportando eventualmente nei capitoli successivi le raccomandazioni e/o proposte di prescrizioni formulate a seguito di non conformita' riscontrate a seguito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi organizzativi e gestionali. 11.1.1 RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE Riportare in questo paragrafo: - eventuali raccomandazioni (vedi punto 3.4.2 della sezione 1 del presente allegato) specifiche che la commissione ritiene opportuno formulare al gestore per migliorare il SGS-PIR adottato con l'evidenza dell'elemento gestionale interessato, avendo a riferimento la specifica numerazione delle liste di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato. 11.1.2 PROPOSTE DI PRESCRIZIONE Riportare in questo paragrafo: - la proposta all'autorita' competente di formulare prescrizioni (vedi punto 3.4.2 sezione 1 del presente allegato) in seguito all'evidenza di non conformita' "maggiori" nell'attuazione del SGS-PIR, avendo cura di individuare lo specifico elemento gestionale secondo la numerazione delle liste di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato. In tal caso la proposta della Commissione deve essere formulata in maniera chiara e puntuale con l'indicazione delle evidenze che la supportano. 11.2 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI Riportare in questo paragrafo: - le valutazioni della Commissione su quanto attuato dal gestore per i sistemi tecnici con particolare attenzione a quelli strettamente connessi alla prevenzione degli incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze, incluse eventuali raccomandazioni e proposte di prescrizioni. 11.3 INVITI ALLE AUTORITA' Riportare inoltre in questo paragrafo: - eventuali indicazioni e inviti rivolti ad autorita' pubbliche per problematiche specifiche (ad esempio PEE, informazione alla popolazione, pianificazione territoriale, segnalazione di priorita' ai fini della programmazione dei successivi cicli ispettivi, altro). ELENCO ALLEGATI (indicativo) 1. Atto di nomina della Commissione ispettiva ed eventuali atti di modifica o di proroga; 2. Verbali delle visite ispettive; 3. Planimetria generale dello stabilimento; 4. Planimetria del sito con gli elementi territoriali al contorno; 5. Planimetria con aree di danno associate agli scenari incidentali ipotizzati al gestore o (se disponibile) planimetria con aree interessate da pianificazione di emergenza esterna; 6. Copia della lettera di trasmissione al Comune delle informazioni previste dall'art. 23 del presente decreto; 7. Schede di analisi dell'esperienza operativa; 8. Lista di riscontro sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza; 9. Tabella scenari incidentali - misure adottate; 10. Relazione sulle azioni correttive attuate a seguito di raccomandazioni/prescrizioni da precedente verifica ispettiva; 11. Relazione sugli interventi di miglioramento attuati a seguito di incidente rilevante (se applicabile); 12. Relazione sulla movimentazione delle sostanze pericolose. APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR Parte di provvedimento in formato grafico ----------------- 1 Per la definizione di "quasi incidente" si puo' fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.