(Allegato I)
                                                  Allegato I (art.30) 
 
Modalita', anche contabili, e tariffe da applicare in relazione  alle
                     istruttorie e ai controlli 
 
Il presente allegato e' cosi' costituito: 
PREMESSA 
1. CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE TARIFFE 
 
2. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE TECNICHE 
 
3. TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI 
 
4. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE PER LE PROPOSTE  DI  VALUTAZIONE
DEI PERICOLI DI INCIDENTE  RILEVANTE  PER  UNA  PARTICOLARE  SOSTANZA
PERICOLOSA, DI CUI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO 
5. TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LE VERIFICHE  DELLE  INFORMAZIONI
INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART.  13  DEL  PRESENTE  DECRETO  E
FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO  DEGLI  STABILIMENTI
SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI, NONCHE'  ALL'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E) 
 
6. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 
 
APPENDICE 1 - TARIFFE 
 
Premessa 
 
Il presente allegato disciplina le tariffe da applicare in  relazione
alle istruttorie tecniche di cui agli artt.  17  e  18  del  presente
decreto, alle ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto, alle
istruttorie relative alle proposte di  valutazione  dei  pericoli  di
incidente rilevante per una particolare sostanza  pericolosa  di  cui
all'art. 4 del presente decreto, nonche' ai servizi connessi  con  la
verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13
e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti
suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all'art. 5, comma
3, nonche' l'art. 5, comma 2, lettera e)del presente decreto. 
 
1. Criteri di definizione delle tariffe 
 
1.1. Ai soli fini dell'applicazione delle tariffe,  gli  stabilimenti
si differenziano in 5 classi. I criteri in base ai quali si determina
l'appartenenza di uno stabilimento ad una classe sono i seguenti: 
a) presenza di una sola  sostanza  pericolosa,  tra  quelle  elencate
nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto,  o  di  una  sola
categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato; 
b)  svolgimento  della  sola  attivita'  di  deposito,  stoccaggio  o
movimentazione; 
c) appartenenza alla  piccola  e  media  impresa  (PMI),  cosi'  come
definita dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione  Europea
del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, nonche' con decreto  del  Ministero
delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta  Ufficiale
n.238 del 12 ottobre 2005). 
1.2. Gli stabilimenti, in base alla rispondenza  o  meno  ai  criteri
sopra elencati, si differenziano nelle seguenti cinque classi: 
- Classe 1: stabilimenti che rispondono  al  criterio  a)  oppure  al
criterio b); 
- Classe  2:  stabilimenti  che  appartengono  alla  categoria  delle
microimprese e non rientranti nella classe 1 
- Classe  3:  stabilimenti  che  appartengono  alla  categoria  delle
piccole imprese e non rientranti nella classe 1; 
- Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle  medie
imprese e non rientranti nella classe 1; 
-   Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria  delle
PMI e non rientranti nella classe 1. 
 
2. Tariffe relative alle Istruttorie Tecniche 
 
2.1. Le tariffe relative all'istruttoria di cui agli articoli 17 e 18
del presente decreto sono indicate nella tabella I in appendice 1 del
presente  allegato.  Ai  fini  della  determinazione  della   tariffa
relativa  alle  istruttorie  tecniche,  fanno  fede  le  informazioni
trasmesse dal gestore  con  il  Modulo  di  cui  all'allegato  5  del
presente decreto, sezione A2. 
 
2.2. Le tariffe previste per le istruttorie tecniche sono versate  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate    allo    stato    di    previsione    del     Ministero
dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
Gli importi derivanti  dalle  tariffe  versate  dai  gestori  per  lo
svolgimento delle istruttorie tecniche da parte dei gruppi di  lavoro
costituiti dai rappresentanti degli enti ed amministrazioni  presenti
nel CTR, sono ripartite  tra  questi  secondo  i  criteri  e  con  le
modalita'  stabiliti  con  successiva  determinazione  del  Ministero
dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
L'originale  della  quietanza  o  l'evidenza  informatica  attestante
l'avvenuto  versamento  delle  somme  sono  parte  integrante   della
documentazione necessaria all'avvio dell'istruttoria tecnica. 
 
3. Tariffe relative alle ispezioni 
3.1. Le tariffe relative  alle  ispezioni  di  cui  all'art.  27  del
presente decreto sono indicate nella tabella II in  appendice  1  del
presente allegato. 
3.2. Le tariffe si applicano  in  misura  ridotta  del  20%  per  gli
stabilimenti  soggetti  a  rilascio   di   Autorizzazione   Integrata
Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3  aprile  2006  n.152  e
s.m.i. che adottano un sistema di  certificazione  volontario  (EMAS,
ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza  per
la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla  UNI  10617  e
sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226. 
3.3.  Ai  fini  della  determinazione  della  tariffa  relativa  alle
ispezioni, di cui all'art. 27 del presente  decreto,  fanno  fede  le
informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui  all'allegato  5
del presente decreto, sezione A2. 
 
3.4. Per gli stabilimenti di soglia superiore, le  tariffe  applicate
sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione  del  Ministero
dell'interno-  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del   soccorso
pubblico e della difesa civile. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
Per gli stabilimenti di soglia superiore, gli importi derivanti dalle
tariffe versate dai gestori per le attivita' svolte  dagli  ispettori
degli enti  ed  amministrazioni  individuati  nell'allegato  H,  sono
ripartite tra questi secondo i criteri e con le  modalita'  stabiliti
con successiva determinazione del Ministero dell'interno, da  emanare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Per gli stabilimenti  di  soglia  inferiore  le  somme  sono  versate
secondo le modalita'  definite  dalle  Regioni  o  Province  Autonome
territorialmente competenti. 
 
3.5 I gestori degli stabilimenti devono versare  le  somme  entro  10
giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione  e
trasmettere all'autorita' competente l'originale  della  quietanza  o
l'evidenza  informatica  attestante   l'avvenuto   versamento   della
tariffa. 
 
4. Tariffe relative alle istruttorie per le proposte  di  valutazione
dei pericoli di incidente  rilevante  per  una  particolare  sostanza
pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto 
4.1. Le tariffe relative alle istruttorie effettuate per le  proposte
di  valutazione  dei  pericoli  di  incidente   rilevante   per   una
particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4  e  all'allegato  A
del presente decreto sono indicate nella tabella III in  appendice  1
del presente allegato. 
4.2. Le due fasi della procedura valutativa indicata  nella  parte  1
dell'allegato  A  al  presente   decreto,   ovvero   la   valutazione
preliminare di ammissibilita' della proposta, effettuata dall'ISPRA e
la successiva valutazione dei contenuti tecnici, effettuata da uno, o
piu', degli organi  tecnici  nazionali  di  cui  all'articolo  9  del
presente decreto, sono soggette a distinta tariffa. 
4.3. Per la valutazione preliminare di ammissibilita' della proposta,
la tariffa e' indicata in tabella III, colonna 1. Per  la  successiva
valutazione dei contenuti tecnici, la tariffa e' indicata in  tabella
III, colonna 2. Quest'ultima, ovvero la tariffa di cui  alla  tabella
III, colonna 2, e' corrisposta per ogni organo tecnico  che  effettua
l'istruttoria. 
 
4.4.  Al  fine  di   garantire   l'espletamento   della   valutazione
preliminare di ammissibilita'  di  cui  all'allegato  A,  punto  1.1,
l'importo della tariffa indicata nella  tabella  III,  colonna  1  e'
versato dal proponente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
esclusivamente per l'attivita' istruttoria di cui all'articolo 4  del
presente decreto.. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. A seguito della procedura di  riassegnazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
trasferisce  la  somma  pertinente  all'ISPRA,  per   l'effettuazione
dell'istruttoria. 
4.5. La trasmissione dell'originale della quietanza  o  dell'evidenza
informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per
la  valutazione  preliminare  di   ammissibilita'   dell'istanza   e'
condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria. 
 
4.6.  Nel  caso  in  cui  la  proposta,  a  seguito  dell'istruttoria
effettuata da ISPRA, sia stata giudicata  ammissibile,  il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  nella
comunicazione al proponente dell'esito della valutazione  preliminare
di ammissibilita' indica, al fine della determinazione della relativa
tariffa, gli organi tecnici nazionali ai quali la  suddetta  proposta
viene inoltrata per la successiva valutazione dei contenuti tecnici. 
 
4.7. Al  fine  di  garantire  l'espletamento  della  valutazione  dei
contenuti tecnici di cui all'allegato A, punto 1.2,  l'importo  della
tariffa  di  cui  alla  tabella  III,  colonna  2,  e'  versato   dal
proponente, per ciascun  organo  tecnico,  con  le  stesse  modalita'
previste al punto  4.4.per  essere  riassegnato  ,  con  la  medesima
procedura di cui al punto 4.4.,allo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare.  A  seguito
della procedura di  riassegnazione  in  bilancio  delle  entrate,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
trasferisce  la  somma  pertinente  agli  organi  tecnici   nazionali
interessati, per l'effettuazione delle  istruttorie,  fermo  restando
che la trasmissione dell'originale della  quietanza  o  dell'evidenza
informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per
la valutazione dei  contenuti  tecnici  dell'istanza,  e'  condizione
necessaria all'avvio della relativa istruttoria. 
 
5. Tariffe dei servizi connessi con le verifiche  delle  informazioni
inviate dai gestori ai sensi dell'art.  13  del  presente  decreto  e
finalizzate alla predisposizione dell'inventario  degli  stabilimenti
suscettibili di causare incidenti rilevanti  nonche'  all'adempimento
degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) 
 
5.1. Le tariffe dei servizi connessi con la verifica di completezza e
di conformita' delle  informazioni  inviate  dai  gestori,  ai  sensi
dell'art. 13,  comma  9  del  presente  decreto  e  finalizzate  alla
predisposizione dell'Inventario degli  stabilimenti  suscettibili  di
causare un incidente  rilevante  di  cui  all'articolo  5,  comma  3,
nonche' all'adempimento degli obblighi di cui all'art.  5,  comma  2,
lettera e), sono  indicate  nella  tabella  IV  in  appendice  1  del
presente  allegato.  Ai  fini  della  determinazione  della   tariffa
relativa ai servizi connessi con le sopra indicate  verifiche,  fanno
fede  le  informazioni  trasmesse  dal  gestore  col  Modulo  di  cui
all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2. 
5.2. Le tariffe si applicano: 
a) in misura integrale in occasione della prima notifica  inviata  ai
sensi dell'art.13, comma 1; 
b)  in  misura  ridotta  del  50%  in   occasione   degli   eventuali
aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative  del  modulo
di cui all'allegato 5 effettuati ai sensi dell'art.13  comma  7,  con
l'esclusione degli aggiornamenti comportanti la sola modifica di  una
o piu' delle sezioni F, G e N del modulo, per i quali non  e'  dovuta
la corresponsione di alcuna tariffa. 
5.3. Al  fine  di  garantire  l'espletamento  delle  verifiche  delle
informazioni di cui all'articolo 13, comma 9, del  presente  decreto,
l'importo delle tariffe di cui ai  punti  a)  e  b)  e'  versato  dai
gestori degli stabilimenti, prima dell'invio della documentazione  di
cui  all'art.  13  del  presente  decreto,   ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  riassegnato  allo
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, esclusivamente per  l'attivita'  di  cui  allo
stesso articolo 13,  comma  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di  bilancio.  A  seguito  della  procedura  di
riassegnazione,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA,  per
l'effettuazione  dell'istruttoria.  L'originale  della  quietanza   o
l'evidenza informatica attestante  l'avvenuto  pagamento  sono  parte
integrante  della  documentazione  allegata  alla  notifica   inviata
telematicamente dal gestore. 
 
6. Interessi per ritardato pagamento 
 
6.1. In caso di ritardo  nell'effettuazione  dei  versamenti  per  le
ispezioni di cui all'articolo 27 del  presente  decreto,  il  gestore
dello stabilimento e'  tenuto  al  pagamento  degli  interessi  nella
misura del tasso legale vigente,  con  decorrenza  dal  primo  giorno
successivo alla scadenza dei termini previsti al punto 3.5. 
 
                        APPENDICE 1 - Tariffe 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico