(Allegato L)
                                                 Allegato L (art. 31) 
 
Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di
                          soglia superiore 
 
Il presente allegato e' cosi' costituito: 
 
 
1. FINALITA' 
2. NULLA OSTA DI FATTIBILITA' E VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDI 
3. PARERE TECNICO CONCLUSIVO,  CONTROLLI  DI  PREVENZIONE  INCENDI  E
RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 
 
4. RIESAME PERIODICO DEL RAPPORTO DI  SICUREZZA  ED  ATTESTAZIONE  DI
RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO 
 
5. MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO AI SENSI DELL'ALLEGATO D. 
 
6. DEROGHE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 
 
7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
1. Finalita' 
 
Il presente allegato disciplina le  modalita'  di  svolgimento  delle
verifiche di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'allegato
I del Decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto  2011,  n.151
presenti all'interno di stabilimenti di soglia superiore. 
 
2. Nulla osta di fattibilita' e valutazione del progetto antincendi 
 
2.1 L'istruttoria per il rilascio  del  nulla  osta  di  fattibilita'
effettuata ai sensi dell'art. 17 del presente  decreto  comprende  la
valutazione del  progetto  di  tutte  le  attivita'  di  cui  al  DPR
151/2011. Le  conclusioni  del  CTR  vengono  acquisite  dal  Comando
provinciale dei  Vigili  del  Fuoco  (di  seguito  Comando)  ai  fini
dell'emissione del parere  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  del  DPR
151/2011. 
 
2.2  Le  attivita'  di  cui  all'allegato  I  del  DPR  151/2011  non
individuabili come impianti o depositi di cui all'art.  3,  e  quindi
non oggetto dell'analisi  di  rischio  nel  Rapporto  preliminare  di
Sicurezza, dovranno essere  documentate  ai  sensi  del  decreto  del
Ministero dell'interno 7 agosto 2012. 
 
2.3 Le attivita' di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili
come impianti  o  depositi  di  cui  all'art.  3,  e  quindi  oggetto
dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di  Sicurezza,  sono
documentate, cosi' come previsto all'allegato C. 
 
2.4 La documentazione di cui al punto 2.2 deve essere presentata alla
Direzione Regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato  di
versamento degli oneri di prevenzione  incendi,  relativi  alle  sole
attivita' di cui al precedente punto 2.2. 
 
3. Parere tecnico conclusivo,  controlli  di  prevenzione  incendi  e
rilascio certificato di prevenzione incendi 
 
3.1 I controlli di prevenzione incendi di  cui  all'art.  4  del  DPR
151/11 vengono effettuati nell'ambito  dell'attivita'  istruttoria  e
dei sopralluoghi previsti dall'art. 17 del presente decreto. 
 
3.2 L'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'art. 4  del  DPR
151/11 e' assolto con la presentazione del Rapporto di  sicurezza  di
cui all'art. 15 del presente decreto, nella versione definitiva. 
 
3.3 Le attivita' di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili
come  impianti  o  depositi  di  cui  all'art.3,  e  quindi   oggetto
dell'analisi di rischio nel  Rapporto  di  Sicurezza  nella  versione
definitiva, sono documentate, cosi' come previsto nell'allegato C. 
 
3.4 Il gestore, unitamente al Rapporto di  sicurezza  nella  versione
definitiva,  presenta  le  certificazioni  e  dichiarazioni  di   cui
all'Allegato II del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012,
per le attivita' soggette al  controllo  dei  Vigili  del  Fuoco  non
individuabili come impianto o deposito. Per queste  ultime  attivita'
il  gestore  presenta  l'attestato  di  versamento  degli  oneri   di
prevenzione incendi. 
 
3.5 Il Comando rilascia il certificato di prevenzione  incendi  entro
15 giorni dal ricevimento del parere tecnico conclusivo espresso  dal
Comitato tecnico regionale ai sensi dell'art. 17. 
 
3.6 Nel caso in cui il parere tecnico conclusivo di cui  all'art.  17
contenga  prescrizioni,  il  Comando  rilascia  il   certificato   di
prevenzione  incendi  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione, da parte del Comitato  tecnico  regionale,  dell'esito
positivo del sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti. 
 
4. Riesame periodico del Rapporto di  sicurezza  ed  attestazione  di
rinnovo periodico di conformita' antincendio 
 
4.1 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di
conformita' antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/2011,  per  le
attivita' individuabili come impianto o  deposito,  in  possesso  del
Certificato di prevenzione incendi, e' assolto con  la  presentazione
del Rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell'art. 15. 
 
4.2 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di
conformita' antincendio, di cui all'art. 5 del  DPR  151/11,  per  le
attivita' non individuabili come impianto o deposito, in possesso del
Certificato di prevenzione incendi, deve essere assolto con: 
a)  dichiarazione  di  assenza  di  variazione  delle  condizioni  di
sicurezza antincendio di cui all'art. 5  del  decreto  del  Ministero
dell'Interno 7 agosto 2012; 
b)  asseverazione  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Ministero
dell'Interno 7 agosto 2012. 
 
4.3  La  documentazione  di  cui  al  punto  precedente  deve  essere
presentata alla Direzione regionale dei Vigili del  fuoco  unitamente
all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi. 
 
5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D 
 
5.1 Le  modifiche  alle  attivita',  individuabili  come  impianti  o
depositi, di cui all'allegato I del DPR  151/11,  senza  aggravio  di
rischio ai sensi dell'allegato D punto 2 del presente  decreto,  sono
progettate ed eseguite a regola  d'arte  cosi'  come  previsto  nello
stesso allegato D punto 2. 
 
Per tali modifiche l'obbligo di presentazione della Scia  e'  assolto
con la presentazione della dichiarazione di non aggravio  di  rischio
di cui all'allegato D punto 2. 
Alla suddetta dichiarazione sono allegati: 
a) la documentazione di cui agli allegati I e II al DM 7.8.2012; 
b) l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi. 
 
Nel caso delle modifiche di seguito elencate, il gestore e' tenuto  a
richiedere al Comando Provinciale dei vigili del  fuoco  l'esame  del
progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011: 
 
a) modifiche dei parametri significativi per la determinazione  della
classe minima di resistenza  al  fuoco  dei  compartimenti,  tali  da
determinare un incremento della classe esistente; 
b)  modifiche  di  impianti  di  processo,  ausiliari  e  tecnologici
dell'attivita', significativi ai fini  della  sicurezza  antincendio,
che comportino una modifica sostanziale della tipologia o  layout  di
un impianto; 
c)  modifiche  funzionali  significative  ai  fini  della   sicurezza
antincendio: 
 
- modifica sostanziale della destinazione  d'uso  o  del  layout  dei
locali dell'attivita'; 
- modifica sostanziale della  tipologia  o  del  layout  del  sistema
produttivo; 
- incremento del volume complessivo degli edifici in  cui  si  svolge
l'attivita'; 
- modifiche che riducono le caratteristiche di  resistenza  al  fuoco
degli   elementi   portanti   e   separanti   dell'edificio   o    le
caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali; 
- modifica  sostanziale  della  compartimentazione  antincendio,  dei
sistemi  di  ventilazione  naturale  o  meccanica,  dei  sistemi   di
protezione attiva contro l'incendio. 
 
d) modifica delle misure  di  protezione  per  le  persone:  modifica
sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei  sistemi  di  protezione
degli occupanti e dei soccorritori,  dei  sistemi  di  rivelazione  e
segnalazione  di   allarme   incendio,   dell'accesso   all'area   ed
accostamento dei mezzi di soccorso. 
 
5.2  Le  modifiche  alle  attivita'  di  cui  al  DPR  151/2011,  non
individuabili  come  impianti  o   depositi,   sono   soggette   alle
disposizioni dello stesso DPR 151/2011. 
 
5.3 Le modifiche di cui all'allegato  D  punto  3,  sono  documentate
nell'ambito delle procedure previste al punto 4. 
 
5.4 Il Comando trasmette  al  Comitato  tecnico  regionale  (CTR)  le
proprie determinazioni,  per  le  opportune  valutazioni  nell'ambito
delle procedure di riesame periodico del Rapporto di sicurezza di cui
all'art. 15. 
 
6. Deroghe alle norme di prevenzione incendi 
 
6.1 Qualora venga avanzata richiesta di deroga ai sensi  dell'art.  7
del DPR 151/2011, questa viene valutata nell'ambito  dell'istruttoria
di cui all'art. 17 e le determinazioni espresse dal  CTR  al  termine
della stessa valgono anche come  pronuncia  del  Direttore  regionale
prevista dall'art. 7 del DPR 151/11. 
 
6.2 Le regole tecniche alle quali si intende  derogare  e  le  misure
alternative,  di   cui   al   punto   precedente,   dovranno   essere
espressamente  indicate  dal  gestore  in  un  apposito  allegato  al
Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15. 
 
7. Adempimenti amministrativi 
 
7.1 I corrispettivi per i  servizi  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' non individuabili come impianto o deposito sono determinati
ai sensi del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012. 
 
8. Disposizioni transitorie 
 
8.1 Il presente allegato  si  applica  anche  per  le  attivita'  con
istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza  in  corso  alla
data dell'entrata in vigore del presente decreto.  Per  le  attivita'
per  le  quali  necessiti  integrare  gli  atti  gia'  prodotti,  con
documentazione specifica per la prevenzione  incendi,  questa  dovra'
essere presentata entro sei mesi dalla richiesta del CTR. 
 
8.2 Per le attivita' con istruttoria di valutazione del  Rapporto  di
sicurezza conclusa, il  Comitato  tecnico  regionale,  ove  non  gia'
provveduto ai sensi del DM 19.03.2001,  nomina  apposita  commissione
composta da almeno tre componenti, compreso il Comandante dei  vigili
del fuoco competente per territorio o il  suo  delegato.  Il  Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  rilascia  il   certificato   di
prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento  della  relazione
di  sopralluogo  conclusivo,  con  esito  favorevole,  redatta  dalla
commissione suddetta. 
 
8.3 Le attivita', che al  momento  della  presentazione  del  Riesame
periodico  del  rapporto  di  sicurezza  non  sono  in  possesso  del
certificato di prevenzione incendi, sono soggette alla  procedura  di
cui al punto 3 del presente allegato.