Allegato M (art. 2) Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite. Il presente allegato e' cosi' costituito: PREMESSA 1. MODIFICHE DI UNO STABILIMENTO 2. RACCORDO TRA GLI ADEMPIMENTI TECNICI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO E DALLA NORMATIVA DI SETTORE 2.1 INFORMAZIONI GENERALI 2.2 PIANO DI EMERGENZA INTERNA 2.3 PROCEDIMENTI IN SENO AL COMITATO TECNICO REGIONALE Premessa Il presente allegato fornisce contenuti tecnici integrativi utili per l'applicazione del presente decreto agli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite tenendo conto, altresi', della peculiarita' delle industrie di stoccaggio sotterraneo di gas, a cui si applica la specifica normativa di settore di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee". 1. Modifiche di uno stabilimento Per tutte le modifiche degli stabilimenti si deve fare riferimento alle procedure di cui all'allegato D del presente decreto. 2. Raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e dalla normativa di settore 2.1 Informazioni generali Per quanto riguarda il raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e quelli previsti dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, si precisa che le informazioni da inserire nel documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella documentazione che illustra il sistema di gestione della sicurezza, nel Rapporto di sicurezza e nel Piano di emergenza interna, potranno essere desunte, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del presente decreto e salvo le eventuali integrazioni necessarie, dall'analisi di rischio, dal "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) e dalla documentazione progettuale presentata ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, assicurando la necessaria coerenza di contenuti. 2.2 Piano di emergenza interna Ai fini della redazione dei Piani di emergenza interna in materia di rischi di incidenti rilevanti, si precisa che i gestori degli stoccaggi sotterranei di gas possono avvalersi in tutto o in parte dei dati e delle informazioni utilizzati per la predisposizione dei Piani di emergenza di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ove rispondenti ai contenuti di cui all'allegato 4, punto 1, del presente decreto. 2.3 Procedimenti in seno al Comitato tecnico regionale In merito alla partecipazione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG), al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto, anche al fine di raccordare le procedure minerarie con quelle del Comitato stesso, si rammenta quanto segue. Al fine di non duplicare le attivita' di verifica e controllo conseguenti all'applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, i Comitati e gli UNMIG competenti per territorio devono coordinarsi in modo da garantire che tali attivita' vengano eseguite congiuntamente. Per i nuovi stabilimenti, ai fini dell'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, si attua quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del presente decreto. I procedimenti indicati nel presente decreto ai fini del rilascio del parere tecnico conclusivo, e quelli finalizzati alla verifica e collaudo, di cui all'art. 85 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, vanno svolti in maniera contestuale.