(Allegato M)
                                                  Allegato M (art. 2) 
 
Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello  stoccaggio
sotterraneo  sulla  terraferma  di  gas   in   giacimenti   naturali,
            acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite. 
 
Il presente allegato e' cosi' costituito: 
 
PREMESSA 
 
1. MODIFICHE DI UNO STABILIMENTO 
 
2. RACCORDO TRA GLI ADEMPIMENTI TECNICI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO
E DALLA NORMATIVA DI SETTORE 
2.1 INFORMAZIONI GENERALI 
2.2 PIANO DI EMERGENZA INTERNA 
2.3 PROCEDIMENTI IN SENO AL COMITATO TECNICO REGIONALE 
 
Premessa 
Il presente allegato fornisce contenuti tecnici integrativi utili per
l'applicazione del presente decreto agli stoccaggi sotterranei  sulla
terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o
miniere esaurite tenendo conto, altresi',  della  peculiarita'  delle
industrie di stoccaggio sotterraneo di  gas,  a  cui  si  applica  la
specifica normativa di settore  di  cui  al  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE  relativa
alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per
trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza  e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive  a  cielo  aperto  o
sotterranee". 
 
1. Modifiche di uno stabilimento 
Per tutte le modifiche degli stabilimenti si  deve  fare  riferimento
alle procedure di cui all'allegato D del presente decreto. 
 
2. Raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto
e dalla normativa di settore 
2.1 Informazioni generali 
Per quanto riguarda il raccordo tra gli adempimenti tecnici  previsti
dal presente decreto e quelli previsti  dal  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 624, si precisa che le informazioni da inserire nel
documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella
documentazione che illustra il sistema di gestione  della  sicurezza,
nel Rapporto di sicurezza e nel Piano di emergenza interna,  potranno
essere desunte, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del presente decreto  e
salvo le eventuali integrazioni necessarie, dall'analisi di  rischio,
dal "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS)  e  dalla  documentazione
progettuale presentata ai sensi del decreto legislativo  25  novembre
1996, n. 624, assicurando la necessaria coerenza di contenuti. 
2.2 Piano di emergenza interna 
Ai fini della redazione dei Piani di emergenza interna in materia  di
rischi di  incidenti  rilevanti,  si  precisa  che  i  gestori  degli
stoccaggi sotterranei di gas possono avvalersi in tutto  o  in  parte
dei dati e delle informazioni utilizzati per la  predisposizione  dei
Piani  di  emergenza  di  cui  all'art.  18,  comma  3,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ove rispondenti ai contenuti di
cui all'allegato 4, punto 1, del presente decreto. 
2.3 Procedimenti in seno al Comitato tecnico regionale 
In merito alla partecipazione dell'Ufficio  Nazionale  Minerario  per
gli  Idrocarburi  e  le  Georisorse  (UNMIG),  al  Comitato   tecnico
regionale di cui all'art. 10 del presente decreto, anche al  fine  di
raccordare le procedure minerarie con quelle del Comitato stesso,  si
rammenta quanto segue. 
Al fine di  non  duplicare  le  attivita'  di  verifica  e  controllo
conseguenti all'applicazione  del  presente  decreto  e  del  decreto
legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  i  Comitati  e  gli  UNMIG
competenti per territorio devono coordinarsi in modo da garantire che
tali attivita' vengano eseguite congiuntamente. 
Per i nuovi stabilimenti, ai fini dell'applicazione  delle  procedure
di prevenzione incendi, si attua quanto previsto dall'art. 31 comma 1
del presente decreto. I procedimenti indicati nel presente decreto ai
fini del rilascio del parere tecnico conclusivo, e quelli finalizzati
alla verifica e collaudo, di cui all'art. 85 del decreto  legislativo
25 novembre 1996, n. 624, vanno svolti in maniera contestuale.