(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma
2,   relative   al   sistema   di   gestione   della   sicurezza    e
all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli
incidenti rilevanti 
 
 
Ai fini dell'attuazione  del  sistema  di  gestione  della  sicurezza
elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi: 
  a) il sistema di  gestione  della  sicurezza  e'  proporzionato  ai
pericoli,   alle   attivita'   industriali   e   alla    complessita'
dell'organizzazione nello stabilimento ed e' basato sulla valutazione
dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di  gestione
generale  che  comprende  struttura  organizzativa,  responsabilita',
prassi, procedure, procedimenti e risorse  per  la  determinazione  e
l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti  rilevanti
(PPIR); 
  b) i seguenti aspetti sono  trattati  nell'ambito  del  sistema  di
gestione della sicurezza: 
    i.  organizzazione  e  personale:  ruoli  e  responsabilita'  del
personale addetto alla gestione dei pericoli di incidente rilevante a
ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle misure adottate per
sensibilizzare  sulla  necessita'  di  un   continuo   miglioramento.
Identificazione  delle  necessita'  in  materia  di  formazione   del
personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e  del
personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello  stabilimento
che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza; 
    ii.  identificazione  e  valutazione  dei   pericoli   rilevanti:
adozione  e   applicazione   di   procedure   per   l'identificazione
sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attivita' normale o
anomala  comprese,  se  del  caso,  le   attivita'   subappaltate   e
valutazione della relativa probabilita' e gravita'; 
    iii. controllo operativo: adozione e applicazione di procedure  e
istruzioni per il funzionamento in condizioni di  sicurezza,  inclusa
la manutenzione dell'impianto, dei processi e delle apparecchiature e
per la gestione degli allarmi e le fermate temporanee; tenendo  conto
delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia  di
monitoraggio  e  controllo  al  fine  di  ridurre   il   rischio   di
malfunzionamento del sistema; monitoraggio  e  controllo  dei  rischi
legati  all'invecchiamento  delle   attrezzature   installate   nello
stabilimento e alla corrosione; inventario delle  attrezzature  dello
stabilimento, strategia  e  metodologia  per  il  monitoraggio  e  il
controllo delle condizioni delle  attrezzature;  adeguate  azioni  di
follow-up e contromisure necessarie; 
    iv.  gestione  delle  modifiche:  adozione  e   applicazione   di
procedure per  la  programmazione  di  modifiche  da  apportare  agli
impianti, ai processi o ai depositi esistenti o per la  progettazione
di nuovi impianti, processi o depositi; 
    v.  pianificazione  di  emergenza:  adozione  e  applicazione  di
procedure  per  identificare   le   emergenze   prevedibili   tramite
un'analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e riesaminare  i
piani di emergenza per poter far fronte a tali emergenze, e impartire
una formazione ad  hoc  al  personale  interessato.  Tale  formazione
riguarda tutto il personale che lavora nello  stabilimento,  compreso
il personale interessato di imprese subappaltatrici; 
    vi. controllo  delle  prestazioni:  adozione  e  applicazione  di
procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi
fissati nella PPIR e nel sistema di gestione della sicurezza adottati
dal gestore nonche' di meccanismi per la sorveglianza e l'adozione di
azioni correttive in caso di inosservanza. Le  procedure  comprendono
il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti  rilevanti  o
di «quasi incidenti»1 , soprattutto se dovuti a carenze delle  misure
di protezione, la loro analisi e  le  azioni  conseguenti  intraprese
sulla base dell'esperienza  acquisita.  Le  procedure  possono  anche
includere indicatori di prestazione, come indicatori  di  prestazione
in materia di sicurezza e altri indicatori pertinenti; 
    vii. controllo e revisione: adozione e applicazione di  procedure
relative alla  valutazione  periodica  e  sistematica  della  PPIR  e
all'efficacia  e  all'adeguatezza  del  sistema  di  gestione   della
sicurezza;   revisione   documentata,   e   relativo   aggiornamento,
dell'efficacia della politica in questione e del sistema di  gestione
della sicurezza da  parte  della  direzione,  compresa  la  presa  in
considerazione e l'eventuale integrazione  delle  modifiche  indicate
dall'audit e dalla revisione. 
 
 
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 1 Per la definizione di "quasi incidente" si puo'  fare  riferimento
alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore  emanata
da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.