Allegato 4 Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21 1. Piani di emergenza interna (di cui all'art. 20) Le informazioni minime che devono essere contenute nei Piani di emergenza interna sono: a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito; b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorita' responsabile del Piano di emergenza esterna; c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili; d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme; e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorita' incaricata di attivare il Piano di emergenza esterna; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili; f) disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna; g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito. 2. Piani di emergenza esterna (di cui all'art. 21) Le informazioni minime che devono essere contenute nei Piani di emergenza esterna sono: a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all'esterno del sito; b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalita' di allarme e di richiesta di soccorsi; c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano di emergenza esterna; d) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'interno del sito; e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel Rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente; f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti di attivita' adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare; g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di la' delle frontiere.