(Allegato 6)
                                                           Allegato 6 
 
Criteri per la notifica di un incidente  rilevante  alla  Commissione
                        (di cui all'art. 26) 
 
 
                               PARTE I 
 
Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una  delle
conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e  5  deve  essere  notificato
alla Commissione. 
 
  1. Sostanze pericolose coinvolte: 
    Ogni incendio o esplosione o emissione  accidentale  di  sostanza
pericolosa  implicante  un  quantitativo  almeno  pari  al  5%  della
quantita' limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna
3 della parte 2 dell'allegato 1. 
 
  2. Conseguenze per le persone o i beni: 
    a) un decesso; 
    b) sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate
in ospedale per almeno 24 ore; 
    c) una  persona  all'esterno  dello  stabilimento  ricoverata  in
ospedale per almeno 24 ore; 
    d) abitazione/i all'esterno dello  stabilimento  danneggiata/e  e
inagibile/i a causa dell'incidente; 
    e) l'evacuazione o il confinamento di persone  per  oltre  2  ore
(persone moltiplicate per le ore): il risultato e' almeno pari a 500; 
    f) l'interruzione dei servizi di  acqua  potabile,  elettricita',
gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore):  il
risultato e' almeno pari a 1.000. 
 
  3. Conseguenze immediate per l'ambiente: 
    a) danni permanenti  o  a  lungo  termine  causati  agli  habitat
terrestri: 
      i. 0,5 ha o piu' di un habitat importante dal  punto  di  vista
dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla normativa; 
      ii. 10 ha o piu' di un habitat piu' esteso, compresi i  terreni
agricoli; 
    b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat  di  acqua
superficiale o marini: 
      i. 10 km o piu' di un fiume o canale; 
      ii. 1 ha o piu' di un lago o stagno; 
      iii. 2 ha o piu' di un delta; 
      iv. 2 ha o piu' di una zona costiera o di mare; 
    c) danni rilevanti causati a  una  falda  acquifera  o  ad  acque
sotterranee: 
      1 ha o piu'. 
 
  4. Danni materiali: 
    a) danni materiali nello stabilimento: a partire da 2.000.000  di
EUR; 
    b) danni materiali all'esterno dello stabilimento: a  partire  da
500.000 EUR. 
 
  5. Danni transfrontalieri 
    Ogni incidente rilevante connesso direttamente con  una  sostanza
pericolosa che determini effetti  all'esterno  del  territorio  dello
Stato membro interessato. 
 
 
                              PARTE II 
 
Dovrebbero essere notificati  alla  Commissione  gli  incidenti  e  i
«quasi incidenti»1 che, a parere degli Stati  membri,  presentano  un
interesse tecnico particolare  per  la  prevenzione  degli  incidenti
rilevanti e per la limitazione delle loro  conseguenze,  ma  che  non
rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati. 
 
 
 
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 1 Per la definizione di "quasi incidente" si puo'  fare  riferimento
alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore  emanata
da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.