Allegato 6 Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione (di cui all'art. 26) PARTE I Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione. 1. Sostanze pericolose coinvolte: Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantita' limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1. 2. Conseguenze per le persone o i beni: a) un decesso; b) sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore; c) una persona all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore; d) abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente; e) l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato e' almeno pari a 500; f) l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricita', gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato e' almeno pari a 1.000. 3. Conseguenze immediate per l'ambiente: a) danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri: i. 0,5 ha o piu' di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla normativa; ii. 10 ha o piu' di un habitat piu' esteso, compresi i terreni agricoli; b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini: i. 10 km o piu' di un fiume o canale; ii. 1 ha o piu' di un lago o stagno; iii. 2 ha o piu' di un delta; iv. 2 ha o piu' di una zona costiera o di mare; c) danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee: 1 ha o piu'. 4. Danni materiali: a) danni materiali nello stabilimento: a partire da 2.000.000 di EUR; b) danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 500.000 EUR. 5. Danni transfrontalieri Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato. PARTE II Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti»1 che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati. --------------------- 1 Per la definizione di "quasi incidente" si puo' fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.