(Allegato C)
                                                 Allegato C (art. 15) 
 
Criteri, dati e informazioni per la redazione e  la  valutazione  del
    Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza 
 
  Il presente allegato e' cosi' costituito: 
 
  PREMESSA 
  ASPETTI GENERALI 
 
  PARTE 1 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA 
      A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO 
      B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO 
      C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO 
      D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI 
      E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI 
      F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE 
    ALLEGATI 
 
  PARTE 2 -  CONTENUTI  RICHIESTI  PER  IL  RAPPORTO  PRELIMINARE  DI
SICUREZZA 
      A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO 
      B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO 
      C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO 
      D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI 
      E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI 
    ALLEGATI 
 
  PARTE 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI  FINI
DELLE VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITA' ED
EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE  MISURE
DI SICUREZZA ADOTTATE 
 
  Premessa 
  Il presente allegato definisce i criteri, i dati e le  informazioni
per la redazione del Rapporto di Sicurezza  (nel  seguito  denominato
"Rapporto"), di cui agli artt.  15  e  16  del  presente  decreto  in
accordo con quanto indicato nell'allegato 2, nonche' i criteri per la
valutazione del Rapporto medesimo. 
  Nella redazione del Rapporto il gestore fornisce  gli  elementi  di
seguito richiesti. Per quanto attiene il Sistema  di  Gestione  della
Sicurezza, le informazioni fornite devono essere tali  da  consentire
all'autorita' competente, nel corso dell'istruttoria di cui  all'art.
17 del presente decreto, il riscontro in  merito  alla  esistenza  ed
adeguatezza  del  Sistema  di  Gestione  medesimo,  con   particolare
riferimento agli  aspetti  evidenziati  dalle  analisi  di  sicurezza
effettuate e riportate nel Rapporto. Le ispezioni di cui all'art.  27
del  presente  decreto,  saranno  invece  organizzate  in   modo   da
consentire il riscontro esteso ed approfondito  dell'adeguatezza  del
Sistema di Gestione della Sicurezza e della sua effettiva  attuazione
in stabilimento. 
  Aspetti Generali 
  1. Modalita' di redazione del Rapporto di sicurezza 
  Il Rapporto e' sottoscritto dal gestore  e  contiene  gli  elementi
informativi indicati nella successiva Parte 1 del presente allegato. 
  Dal  Rapporto  deve  risultare  in  maniera  completa  ed   univoca
l'indicazione della/delle persona/e fisica/che  e/o  giuridica/che  e
delle organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del  Rapporto
medesimo. 
  Nella redazione di  ogni  aggiornamento  del  Rapporto  il  gestore
indica, in premessa, se sono state introdotte modifiche rispetto alla
versione precedente e specifica, all'interno dei  singoli  paragrafi,
le modifiche apportate. 
  2. Reperimento dei dati e delle informazioni 
  Il gestore, qualora non disponga di tutti i dati e le  informazioni
necessari alle analisi di cui al punto C.3 della successiva  Parte  1
del presente  allegato,  relativi  ad  eventi  naturali  esterni  che
possono causare un incidente rilevante, ovvero  dati,  relativi  alla
zona dello stabilimento, su  perturbazioni  geofisiche,  meteomarine,
cerauniche,  meteorologia,  idrogeologia,  elementi  territoriali  ed
ambientali vulnerabili e sensibili, allega quelli disponibili  presso
le Amministrazioni Pubbliche con indicazione esplicita della fonte. 
  3. Presentazione del Rapporto di sicurezza 
  Il Rapporto e' presentato anche su  supporto  digitale  per  quanto
riguarda sia le parti testuali sia gli elaborati grafici. 
  Nel  caso  degli  scali  merci  terminali  di  ferrovia,   per   la
presentazione del relativo Rapporto, si  fa  riferimento,  in  quanto
applicabile, al decreto ministeriale 5 novembre 1997. 
  4. Modalita' di redazione del Rapporto preliminare di sicurezza 
  Ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita' di cui all'art.
17 comma 2 del presente decreto, il Rapporto preliminare di sicurezza
contiene  le  informazioni  indicate  nella  Parte  2  del   presente
allegato. 
  5. Valutazione del Rapporto di sicurezza 
  L'istruttoria tecnica, ai fini della valutazione  del  Rapporto  di
cui all'art. 17 del presente decreto, ha le seguenti finalita': 
  a) la verifica della conformita'  della  documentazione  presentata
alle disposizioni del presente decreto; 
  b) la verifica  dell'idoneita'  e  dell'efficacia  dell'analisi  di
sicurezza presentata nel Rapporto e delle  relative  misure  adottate
per la prevenzione degli eventi  incidentali  e  per  la  limitazione
delle loro conseguenze; 
  c)  la  verifica,  attraverso  sopralluoghi,  che  i  dati   e   le
informazioni contenuti  nel  Rapporto  descrivono  in  modo  adeguato
l'effettiva situazione dello stabilimento. 
  Ai  fini  della  effettuazione   delle   richieste   verifiche   di
conformita'  della  documentazione  e  di  idoneita'   ed   efficacia
dell'analisi di sicurezza e delle  relative  misure  adottate,  nella
Parte 3 del presente allegato si propongono  alcuni  criteri  tecnici
utilizzabili per la valutazione dei Rapporti. 
  Per gli scali merci terminali di ferrovia  si  fa  riferimento,  in
quanto  applicabile,  all'allegato  A  del  decreto  ministeriale   5
novembre 1997. 
 
  PARTE 1 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA 
 
  A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO 
 
  Il gestore fornisce i seguenti  elementi  utili  a  identificare  e
descrivere lo stabilimento e la sua collocazione territoriale. 
 
 
  A.1 DATI GENERALI 
  A.1.1 Indicare il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo (sede
legale) del gestore,  allegando  la  documentazione  che  attesta  la
qualifica posseduta  (ad  es.  delega  o  procura  della  proprieta',
autocertificazione nel caso di gestore proprietario, ecc.). 
  A.1.2 Indicare la denominazione, l'ubicazione dello stabilimento ed
il nominativo del Direttore responsabile. 
  Allegare la planimetria dei confini  dello  stabilimento,  completa
dei contorni delle unita' logiche interne, in scala adeguata. 
  A.1.3 Indicare i responsabili della progettazione esecutiva e della
realizzazione degli impianti e dei  depositi  in  cui  sono  presenti
sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, segnalandone
il tipo di qualificazione professionale e le esperienze possedute nel
campo. Per gli impianti esistenti, il gestore fornisce  anche,  sulla
base dei dati e delle informazioni  disponibili,  una  sintesi  della
"storia" degli impianti e  dei  depositi  in  cui  sono  presenti  le
sostanze riportate nell'allegato  1,  dal  loro  start-up  alle  piu'
recenti modifiche. 
  A.1.4 Indicare il responsabile della stesura del Rapporto,  la  sua
qualificazione professionale e le sue esperienze nel  campo,  nonche'
la/le persone fisiche e/o giuridiche e le  organizzazioni  che  hanno
partecipato alla stesura del Rapporto medesimo. 
 
  A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 
  Le corografie, le mappe,  le  planimetrie,  i  disegni  in  genere,
richiesti nei punti seguenti, sono presentati a corredo del Rapporto,
aggiornati  alla  data  della  loro  presentazione  e  corredati   da
opportuna   descrizione    (legenda)    che    consenta    l'adeguata
individuazione, nel sistema di riferimento cartografico indicato, dei
dettagli rappresentati, in particolar  modo  dei  siti  di  attivita'
industriali  che  non  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del
presente decreto e delle aree e sviluppi urbanistici  che  potrebbero
essere all'origine  o  aumentare  il  rischio  o  le  conseguenze  di
incidenti rilevanti e di effetti domino. 
  La documentazione cartografica di cui al presente punto e'  fornita
anche in strati  informativi  georeferenziati  in  formato  digitale,
raster  o  vettoriali,  georiferito   nel   sistema   di   coordinate
geografiche ETRF2000/WGS84. Le  informazioni  relative  al  perimetro
dello stabilimento ed alla sua planimetria generale di cui  al  punto
A.2.3. sono in ogni caso fornite in strati informativi  distinti,  in
formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile *.shp). 
  Qualora  sia  gia'  operativo  un   sistema   di   gestione   della
documentazione di  cui  ai  punti  A.1  e  A.2  codificato  su  scala
nazionale o regionale, il gestore si uniformera'  alle  procedure  in
esso specificate. 
  A.2.1 Corografia della zona in scala a  1:10.000,  o  comunque  non
inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro  dello
stabilimento. Tale mappa comprende un'area significativa di almeno  2
km intorno allo stabilimento, in relazione alle tipologie incidentali
individuate nell'ambito dell'analisi di sicurezza  di  cui  al  punto
C.4, attorno all'installazione. Sulla mappa  stessa  e'  indicata  la
destinazione d'uso degli edifici principali e, per quanto riguarda le
industrie presenti, siano esse assoggettate o meno agli  obblighi  di
cui al presente decreto, e' precisato, se noto, il tipo di  attivita'
industriale. E', inoltre, indicata la presenza di linee  ferroviarie,
strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di  atterraggio
e decollo;  sono  evidenziate  tutte  le  strutture  e  gli  elementi
territoriali ed ambientali particolarmente vulnerabili e/o sensibili,
quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici  pubblici,  fiumi,  laghi,
habitat  terrestri  e  acquatici,  zone  di   particolare   interesse
naturale, ecc., in modo coerente con quanto richiesto dal decreto  di
cui all'art. 22, comma 31 . Per i  depositi  di  GPL  e  di  sostanze
facilmente infiammabili e/o tossiche si fa riferimento agli  elementi
individuati ai sensi dei decreti del Ministro  dell'ambiente  del  15
maggio 1996 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 159 del 9 luglio 1996) e del 20
ottobre 1998 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998). 
  A.2.2 Riportare  la  posizione  dello  stabilimento  su  una  mappa
dettagliata in scala non inferiore  a  1:5.000  della  localita'  che
rappresenta la zona circostante  lo  stabilimento  con  una  distanza
minima di 500 m dai confini dell'attivita' e, comunque, non inferiore
alla distanza massima di danno individuata dal  gestore  nell'analisi
di sicurezza di cui al punto C.4. 
  A.2.3 Fornire la planimetria  generale,  in  scala  collegata  alle
dimensioni dello stabilimento e, comunque, non inferiore a 1:500, con
l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono  presenti  le
sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto e delle parti
critiche di cui al successivo punto C.4.1. Di quest'ultime il gestore
fornisce le planimetrie di dettaglio. Ove necessario e' richiesto che
vengano fornite piante e sezioni degli  impianti  e/o  depositi,  con
eventuali particolari significativi. 
 
  B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO 
  Il gestore fornisce i  seguenti  elementi  utili  a  descrivere  la
politica di prevenzione  degli  incidenti  rilevanti  adottata  nello
stabilimento, la struttura organizzativa e le  attivita'  effettuate,
nonche' a identificare tutte le sostanze  pericolose  presenti  nello
stabilimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n). 
  B.1 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 
  B.1.1 Riportare in allegato I.3 del  Rapporto  il  documento  sulla
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14,
comma  1,  del  presente  decreto,   che   include   la   descrizione
dell'articolazione del Sistema di Gestione della  Sicurezza,  tramite
il quale e'  attuata  la  politica  di  prevenzione,  in  conformita'
all'allegato 3 e all'allegato B del presente decreto. 
  Allegare l'elenco delle procedure del  sistema  di  gestione  della
sicurezza (se e' applicato un sistema di gestione integrato  allegare
l'elenco delle sole procedure attinenti gli aspetti di sicurezza). 
  B.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
  B.2.1 Indicare la struttura organizzativa  in  forma  grafica,  con
diagrammi a blocchi.  Nel  grafico  saranno  mostrate  le  dipendenze
gerarchiche  e  funzionali,  nonche'  le  linee  di  comunicazione  e
interazione tra le persone incaricate della conduzione degli impianti
e  dei  depositi,  dal  direttore  dell'installazione  fino  al  capo
reparto. 
  Sara'  indicato  il  Rapporto  funzionale  specifico  tra  i   vari
dipartimenti da porre in relazione alla prevenzione  degli  incidenti
rilevanti  (quali,  a  titolo   di   esempio,   la   produzione,   la
manutenzione,  l'ispezione,  la  sorveglianza,   la   sicurezza,   la
progettazione e la costruzione). 
  B.2.2 Precisare l'entita' del personale di ciascun  dipartimento  e
il numero di persone normalmente presenti in ciascun reparto. 
  B.2.3 Precisare quali siano i programmi di informazione, formazione
ed addestramento per il personale direttivo e per  gli  addetti  alle
operazioni, alla  manutenzione  e  alla  sicurezza,  con  particolare
riferimento a quanto previsto nell'allegato B del presente decreto. 
 
  B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
  B.3.1 Fornire  una  descrizione  dettagliata  delle  attivita'  con
riferimento a: 
  - qualsiasi operazione e/o  processo  effettuati  in  impianti  che
comportino o possano comportare la presenza di  sostanze  pericolose,
reale o prevista, ovvero che si reputa possano  essere  generate,  in
caso di perdita del controllo di un processo industriale, nonche'  il
trasporto  effettuato  all'interno  dello  stabilimento  per  ragioni
interne ed il deposito connesso a tale operazione e/o processo; 
  - qualsiasi altro deposito  che  comporti  o  possa  comportare  la
presenza di sostanze pericolose, reale o prevista; 
  - per ogni impianto o deposito indicare la  tipologia  costruttiva,
la  capacita',  nonche'  le  caratteristiche   dei   sistemi,   delle
apparecchiature e delle strutture ad essi asserviti o connessi. 
  B.3.2 Descrivere le tecnologie di base adottate nella progettazione
dei processi.  Nel  caso  di  processo  tecnologico  di  tipo  nuovo,
precisare  l'organismo   che   lo   ha   sviluppato,   le   eventuali
sperimentazioni eseguite, lo stato attuale delle conoscenze  tecnico-
scientifiche al riguardo e gli studi effettuati al  fine  di  rendere
minimi i rischi comportati dal  processo  stesso.  Specificare  se  i
progettisti  hanno  gia'  sviluppato   processi   simili.   In   caso
affermativo precisare quando, dove e in che numero. 
  B.3.3 Fornire lo schema a blocchi per le materie prime che  entrano
e dei prodotti che escono dai  vari  impianti,  con  la  precisazione
delle modalita' di trasporto e dei relativi  regimi  di  temperatura,
pressione e  portata.  Fornire  le  modalita'  di  trasferimento  dei
prodotti all'interno dello stabilimento  con  i  relativi  regimi  di
temperatura, pressione e  portata.  Fornire  inoltre  gli  schemi  di
processo  semplificati  in  cui   siano   riportate   le   principali
apparecchiature (serbatoi, reattori, colonne, scambiatori di  calore,
pompe, compressori, ecc.), i collegamenti tra le stesse e la relativa
strumentazione  di  controllo  e  sicurezza  (indicatori,  allarmi  e
blocchi, valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.). 
  Fornire una descrizione delle  modalita'  di  gestione  all'interno
dello stabilimento dei rifiuti che presentano o  possono  presentare,
nelle condizioni esistenti nello stabilimento,  proprieta'  analoghe,
per quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, a  quelle
delle sostanze pericolose di cui all'art. 3 comma 1  lettera  l)  del
presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla  nota  5
dell'allegato 1 del decreto. 
  B.3.4  Indicare  la  capacita'   produttiva   dello   stabilimento.
Indicare,  inoltre,  i  flussi  annui  in  entrata  ed  uscita  dallo
stabilimento delle sostanze presenti e riportate nell'allegato 1  del
presente decreto suddivise per tipologia di trasporto, precisando  il
numero dei vettori annui interessati, ovvero le portate. 
  B.3.5 Fornire informazioni relative alle sostanze pericolose, cosi'
come definite nell'art. 3, comma 1, lettera l), del presente decreto. 
  B.3.5.1 Fornire la Classificazione notificata o armonizzata di  cui
all'allegato VI, tabelle 3.1  e  3.2,  del  regolamento  1272/2008/CE
delle sostanze pericolose e le relative Schede di dati  di  sicurezza
(rif. regolamento 1907/2006/CE e s.m.i.), integrate, ove  necessario,
dalle opportune indicazioni tecnico-scientifiche disponibili quali ad
esempio: 
  a) Metodi di individuazione e di determinazione disponibili  presso
lo stabilimento (descrizione dei metodi  seguiti  o  indicazione  dei
riferimenti di letteratura scientifica); 
  b) Metodi e precauzioni aggiuntivi relativi alla manipolazione,  al
deposito e all'incendio o altre modalita'  incidentali  previsti  dal
gestore; 
  c) Misure di emergenza previste dal gestore in caso di  dispersione
accidentale; 
  d) Mezzi a disposizione del  gestore  per  rendere  inoffensiva  la
sostanza. 
  B.3.5.2  Indicare  le  fasi  dell'attivita'  in  cui  le   sostanze
pericolose intervengono o possono intervenire. 
  B.3.5.3 Indicare la quantita' effettiva massima  prevista  espressa
in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa. La  quantita'  massima
dichiarata dal gestore per ciascuna sostanza e' computata come valore
massimo della somma delle quantita' contemporaneamente  presenti  nei
serbatoi, nelle apparecchiature, nelle  tubazioni  e  nei  recipienti
mobili. Si dovranno anche precisare  separatamente  i  dati  relativi
alle quantita' delle predette sostanze  in  stoccaggio  e  quelle  di
hold-up,  cioe'   contemporaneamente   contenute   nell'impianto   in
condizioni operative. Il computo deve includere tutte le quantita' di
ciascuna sostanza pericolosa presente allo stato puro o di miscela  o
di sottoprodotto, nonche' quelle quantita' di sostanze pericolose che
possano significativamente prodursi a causa di una condizione anomala
del processo tecnicamente  prevedibile.  Ai  fini  del  computo  ogni
sostanza deve comunque trovarsi nello stato  chimico-fisico  e  nelle
concentrazioni eventualmente specificate nell'allegato 1 del presente
decreto, ovvero in uno stato suscettibile di provocare un rischio  di
incidente rilevante, laddove specificato nell'allegato stesso. 
  Riportare  l'inventario  aggiornato  delle  sostanze,   miscele   e
preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto  e  le  relative
quantita'  massime  previste   nello   stabilimento   nella   tabella
riepilogativa riportata nell'allegato I.4 del Rapporto. 
  B.3.5.4 Descrivere  il  comportamento  chimico  e/o  fisico,  nelle
condizioni  normali  e/o  anomale  prevedibili  di  stoccaggio  o  di
utilizzazione, con particolare  riferimento  alla  suscettibilita'  a
dare origine a fenomeni di  instabilita',  riportando  la  fonte  del
dato/informazione. 
  B.3.5.5  Descrivere  le  sostanze  che   possono   originarsi   per
modificazione o trasformazione della sostanza considerata a causa  di
anomalie prevedibili  nell'esercizio  dello  stabilimento,  quali  ad
esempio  le  variazioni  di  condizioni  di  processo   (temperatura,
pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti,  imperfetto
dosaggio del catalizzatore,  presenza  di  impurezze  o  prodotti  di
corrosione, ecc.). Indicare i meccanismi  di  reazione,  la  cinetica
chimica e  le  condizioni  termodinamiche  (calori  di  reazione,  ΔT
adiabatici, ecc.). Riportare la fonte dei dati/informazioni. 
  B.3.5.6  Evidenziare  le  situazioni  di  incompatibilita'  tra  le
sostanze presenti, ovvero con quelle utilizzabili  in  emergenza,  in
grado di dare origine a violente reazioni,  a  prodotti  di  reazione
pericolosi, oppure di rendere  piu'  difficoltose  le  operazioni  di
intervento in emergenza. 
 
  C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO 
  Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare  che  la
progettazione, la costruzione, l'esercizio e  la  manutenzione  siano
sufficientemente sicuri ed affidabili. 
  C.1 ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE 
  C.1.1 Specificare qualsiasi problema noto  di  salute  e  sicurezza
generalmente connesso con il tipo  di  installazioni  presente  nello
stabilimento, riportando la fonte del dato/informazione. 
  C.1.2 Specificare l'esperienza storica e le fonti  di  informazione
relative alla sicurezza di installazioni  similari,  con  riferimento
alla possibilita' di insorgenza di incendi, esplosioni  ed  emissioni
di sostanze pericolose, indicando  al  contempo  le  modalita'  ed  i
criteri di ricerca utilizzati, garantendo la possibilita' di verifica
da parte dell'autorita' competente. 
  In particolare,  fornire  le  informazioni  su  incidenti  o  quasi
incidenti  verificatisi  nello  stabilimento,   o   in   stabilimenti
similari, almeno negli ultimi  10  anni,  riportando,  in  forma  non
aggregata ma puntuale, i dati di seguito indicati: 
  a) data, luogo dell'incidente  o  quasi  incidente,  nonche'  fonte
dell'informazione; 
  b) localizzazione (unita' lavorativa, apparecchiatura,  descrizione
delle attivita' svolte, ecc.); 
  c) sostanze coinvolte; 
  d)   informazioni   sulle   sostanze   coinvolte   (stato   fisico,
caratteristiche di pericolosita', quantita', ecc.); 
  e) tipo di incidente; 
  f) cause dell'evento; 
  g) danni alle persone verificatisi nell'ambito dello  stabilimento,
specificando il numero dei morti e dei  feriti;  danni  alle  persone
verificatisi all'esterno dello stabilimento, specificando  il  numero
dei morti, dei feriti e degli evacuati; 
  h) danni all'ambiente e danni  materiali  secondo  quanto  previsto
dall'allegato 6 al presente decreto, nonche' eventuali  attivita'  in
corso o previste (risanamento/ripristino ambientale, bonifica, ecc.); 
  i) estensione degli effetti (estensione delle aree  in  cui  si  e'
risentito   l'effetto,   indicazione   dei   danni    ad    ambiente,
infrastrutture, ecc.); 
  j) relativamente ad incidenti verificatisi in stabilimenti similari
riportare la sintesi dell'analisi  di  comparazione  con  il  proprio
stabilimento, con l'indicazione dei  possibili  fattori  migliorativi
impiantistici e gestionali precisando quali sono stati effettivamente
adottati e le relative motivazioni. 
  Per ogni evento storico  considerato  nell'analisi  e  ipotizzabile
nello stabilimento in esame, riportare puntualmente le precauzioni  e
gli interventi impiantistici e/o gestionali  intrapresi  al  fine  di
prevenirne l'accadimento  nello  stabilimento  in  esame,  ovvero  di
mitigare le conseguenze di un eventuale accadimento, anche ai fini di
quanto precisato al successivo punto C.6.1. 
 
  C.2 REAZIONI INCONTROLLATE 
  C.2.1 Fornire informazioni atte a  dimostrare  che  il  gestore  ha
identificato i pericoli di incidente rilevante  connessi  a  reazioni
esotermiche  e/o  difficili  da  controllare  a  causa   dell'elevata
velocita' di reazione, specificando le  condizioni  alle  quali  esse
possono divergere, desunte da conoscenze storiche e/o da  letteratura
o preferibilmente in  base  all'applicazione  di  metodi  predittivi,
ovvero dei risultati sperimentali di specifici metodi  calorimetrici.
Indicare le cinetiche di reazione,  le  necessita'  di  efflusso,  le
sostanze secondarie prodotte ed i loro quantitativi,  anche  ai  fini
delle analisi di cui  al  successivo  punto  C.4.1,  evidenziando  le
azioni impiantistiche e gestionali adottate al fine di  garantire  la
sicurezza. 
 
  C.3  EVENTI  METEOROLOGICI,  GEOFISICI,  METEOMARINI,  CERAUNICI  E
DISSESTI IDROGEOLOGICI 
  Riportare le informazioni anche in relazione a quanto richiesto  al
successivo punto C.7 e  alle  precauzioni  conseguentemente  adottate
nello stabilimento. 
  C.3.1  Fornire  dati  aggiornati  sulle  condizioni  meteorologiche
prevalenti per la zona con particolare riferimento alla  velocita'  e
alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilita'  atmosferica
e, ove disponibili, dati storici relativi ad un periodo di  almeno  5
anni, evidenziando eventuali ripercussioni sulla sicurezza, motivando
inoltre la scelta delle condizioni  meteorologiche  utilizzate  nella
valutazione delle conseguenze di cui al punto C.4.1. 
  C.3.2 Specificare, ove disponibile,  una  cronologia  degli  eventi
geofisici, meteo marini, ceraunici e dei dissesti  idrogeologici  del
luogo,  quali  ad  esempio  terremoti,  inondazioni,  trombe  d'aria,
fulmini, evidenziando le eventuali ripercussioni sulla sicurezza, con
riferimento all'individuazione di eventuali  scenari  incidentali  di
cui  al  punto   C.4.1,   ovvero   all'esclusione   effettiva   della
possibilita' di incidente indotto. 
  C.3.2.1Relativamente agli eventi di cui al  punto  precedente  fare
riferimento alle classificazioni di legge vigenti,  ovvero  a  quelle
tecniche. 
 
  C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI 
  C.4.1  Individuare,   descrivere,   analizzare   e   caratterizzare
quantitativamente le sequenze incidentali  che  possono  generare  un
incidente rilevante e gli scenari ragionevolmente prevedibili che  ne
possono evolvere, in termini di conseguenze  e  probabilita'.  Ognuno
degli scenari incidentali individuati dovra' essere corredato da  una
sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nel loro innesco, con
cause interne o esterne allo stabilimento: 
  - cause operative, 
  - cause esterne, quali quelle connesse con  effetti  domino  o  con
siti di attivita' non  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del
presente decreto  o  con  aree  e  sviluppi  urbanistici/insediamenti
situati in prossimita' dello stesso, 
  - cause naturali, come terremoti o inondazioni. 
  Il gestore effettua la  scelta  della  metodologia  di  analisi  da
adottare con riferimento allo stato  dell'arte  in  materia  ed  alle
specifiche caratteristiche del proprio stabilimento e dei suoi rischi
intrinseci, nonche' alla luce delle  informazioni  di  cui  al  punto
C.1.2 e delle indicazioni riportate ai punti C.4.2 e C.4.4. 
  In particolare, tale analisi  e'  preceduta  dall'effettuazione  di
un'analisi preliminare per  l'individuazione  delle  unita'  critiche
dello stabilimento, finalizzata  all'individuazione  dei  livelli  di
approfondimento ed alla selezione delle metodologie da impiegare. 
  In ogni caso l'analisi degli eventi incidentali prevede le seguenti
fasi: 
  a) identificazione  degli  incidenti  possibili  e  delle  relative
sequenze, ivi compresi quelli conseguenti ad effetti domino,  di  cui
al punto D.2; 
  b) valutazione della probabilita'/frequenza attesa  di  accadimento
degli incidenti, tenendo conto dell'affidabilita' delle  attrezzature
e dei  sistemi  di  controllo  ed  evoluzione  dei  relativi  scenari
incidentali associati ad eventualita' verosimilmente prevedibili; 
  c) individuazione degli eventi incidentali; 
  d)  valutazione  delle  conseguenze   degli   scenari   incidentali
sull'uomo e sull'ambiente antropico e naturale. 
  Elementi sui requisiti di idoneita' ed efficacia dell'analisi degli
eventi incidentali, utili anche per il gestore, sono riportati  nella
parte 3 del presente allegato. 
  C.4.2 Valutare le conseguenze degli  scenari  incidentali  in  base
alle condizioni meteorologiche caratteristiche dell'area  in  cui  e'
insediato lo stabilimento, con particolare riferimento a quelle  piu'
conservative. Nel caso in cui  non  siano  reperibili  da  parte  del
gestore dati meteo rappresentativi delle condizioni meteo  dell'area,
le valutazioni  delle  conseguenze  sono  effettuate  almeno  per  le
condizioni F2 e D5. 
  C.4.3 Fornire la rappresentazione cartografica in scala 1:2.000  (o
scala  adeguata)  delle  aree  di  danno  interne  ed  esterne   allo
stabilimento (o del loro inviluppo), per ciascuna tipologia di  danno
identificata al precedente  punto  C.4.1.  d).  In  tale  cartografia
evidenziare le strutture e gli elementi territoriali  particolarmente
vulnerabili e/o sensibili presenti nelle aree di danno  esterne  allo
stabilimento, quali ad esempio: ospedali,  scuole,  uffici  pubblici,
edifici residenziali,  luoghi  di  ritrovo,  strade,  altri  impianti
industriali presenti, ecc. 
  Le informazioni relative alle aree di danno,  di  cui  sopra,  sono
fornite, in strati informativi distinti, anche in formato  vettoriale
georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile *.shp). 
  C.4.4 Valutare l'entita' delle conseguenze ambientali degli scenari
incidentali in grado di procurare un deterioramento rilevante di  una
risorsa naturale, cosi' come definita all'art.  302,  comma  10,  del
decreto legislativo n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e con riferimento  ai
criteri di cui all'allegato 6 del presente decreto. 
  Fornire idonea documentazione tecnica, corredata di planimetrie  in
scala non inferiore a 1:5000, contenente almeno: 
  -  la  descrizione   dettagliata   dell'ambiente   circostante   lo
stabilimento/impianto  (ubicazione  e  distanze   da   corpi   idrici
superficiali e  sotterranei,  specie  e  habitat  naturali  protetti,
captazioni  idriche  superficiali  e   sotterranee,   ubicazione   di
eventuali pozzi in connessione con acquiferi  profondi,  nonche'  per
uso antincendio a servizio dello stabilimento); 
  - un  modello  idrogeologico-idrologico  di  sito  volto  sia  alla
individuazione delle vie di migrazione (dirette  e  indirette)  delle
sostanze pericolose nel suolo, in acque superficiali e sotterranee in
relazione alla possibilita' di coinvolgere risorse naturali lungo  le
principali direzioni di  deflusso,  sia  alla  stima  dell'estensione
della contaminazione in relazione alle velocita' di propagazione  nel
comparto idrico superficiale e sotterraneo (verticali e orizzontali),
alle eventuali misure di protezione adottate ed alle  tempistiche  di
intervento; 
  - il riferimento a dati di letteratura/cartografia tematica e/o  ad
eventuali risultanze di indagini  geognostiche  effettuate  nel  sito
aggiornati e le informazioni sui modelli/procedure e le  metodologie,
anche semplificati, consolidati a  livello  nazionale/internazionale,
utilizzati  dal  gestore  per  la   valutazione   delle   conseguenze
ambientali degli incidenti rilevanti. 
  Le planimetrie di cui sopra, sono fornite,  in  strati  informativi
distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato  editabile  (ad
esempio: shapefile *.shp). 
  C.4.5  Descrivere  il  comportamento  dell'impianto  in   caso   di
indisponibilita' parziale o  totale  delle  reti  di  servizio  quali
elettricita',  acqua,  vapor  d'acqua,  azoto   o   aria   compressa.
Descrivere inoltre le misure per  garantire  il  funzionamento  delle
apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza. 
 
  C.5  SINTESI  DEGLI  EVENTI  INCIDENTALI  ED  INFORMAZIONI  PER  LA
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
  C.5.1  Riassumere  le   risultanze   qualitative   e   quantitative
dell'analisi degli eventi incidentali in una specifica tabella  o  in
un opportuno  quadro  sinottico  del  tipo  di  quello  riportato  in
allegato I.5, che riporti almeno le informazioni di cui ai precedenti
punti a, b, c, d del punto  C.4.1,  esplicitando  la  congruenza  dei
risultati  con  i  criteri  e  i  requisiti  di  sicurezza  presi   a
riferimento  dal  gestore  nel  proprio  Sistema  di  Gestione  della
Sicurezza. 
  C.5.2  Riportare  le  altre  informazioni  di  cui  al  punto   7.1
dell'allegato al decreto del Ministero  dei  lavori  pubblici  del  9
maggio 20012 (Suppl. Ord. G.U. del  10  giugno  2001,  n.  138),  ivi
comprese piante o  descrizioni  delle  zone  suscettibili  di  essere
interessate dagli scenari incidentali individuati. 
 
  C.6 DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE O  MITIGARE
GLI INCIDENTI 
  C.6.1 Indicare le precauzioni adottate  per  prevenire  gli  eventi
incidentali rilevanti o quanto meno per minimizzarne la  possibilita'
di accadimento e l'entita' delle  relative  conseguenze  e  porle  in
relazione puntuale alle risultanze dell'analisi di cui ai  precedenti
punti C.1.2 e C.4. 
  C.6.1.1 Precauzioni dal punto di vista  impiantistico:  dispositivi
di  blocco  e  allarme,  strumentazione  di  sicurezza,  valvole   di
sezionamento telecomandate, sistemi di  abbattimento,  ecc.,  nonche'
eventuali misure tecniche complementari di cui al comma  2  dell'art.
22 del presente decreto. 
  C.6.1.2 Precauzioni dal punto di vista gestionale: in relazione  al
documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti  ed
all'articolazione del Sistema di Gestione della  Sicurezza  (allegato
I.3 del Rapporto) individuare la rilevanza di ogni elemento  del  SGS
nei riguardi  della  sicurezza  dello  stabilimento,  gli  interventi
pianificati ed i miglioramenti, ottenuti o previsti, sia  in  termini
puntuali ed analitici, sia  ricorrendo  ad  eventuali  indicatori  di
prestazioni; in particolare evidenziare, nei termini  essenziali  gli
elementi gestionali critici risultanti  dalle  analisi  di  sicurezza
effettuate e riportate nel Rapporto ed utili  alla  conduzione  delle
ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto. 
  C.6.1.3 Riportare informazioni su controlli sistematici delle  zone
critiche, programmi di manutenzione e ispezione  periodica,  verifica
di sistemi di sicurezza e blocchi, ecc., evidenziandone la congruenza
con le risultanze dell'analisi di  sicurezza  di  cui  al  precedente
punto C.4. 
  C.6.1.4 Indicare i  criteri  e  gli  strumenti  utilizzati  per  la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di  sicurezza  e  per  la
valutazione costante delle prestazioni, precisando gli indicatori  di
prestazione utilizzati per il SGS, anche alla  luce  dell'allegato  B
del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le  risultanze
dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4. 
  C.6.1.5 Indicare i criteri utilizzati per l'adozione e l'attuazione
delle procedure di valutazione periodica e sistematica della politica
di  prevenzione  degli  incidenti  rilevanti   e   dell'efficacia   e
adeguatezza del Sistema di Gestione  della  Sicurezza,  in  relazione
agli obiettivi di sicurezza prefissati, anche alla luce dell'allegato
B  del  presente  decreto,  evidenziandone  la  congruenza   con   le
risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4. 
  C.6.2 Descrivere gli accorgimenti previsti per prevenire  i  rischi
dovuti ad errore umano in aree critiche. 
  C.6.3 Precisare se la sicurezza degli impianti e dei  depositi,  in
cui sono presenti sostanze riportate  nell'allegato  1  del  presente
decreto, e'  stata  valutata  separatamente  in  condizioni  normali,
anomale, di prova, di  avviamento,  di  fermata  e  per  la  fase  di
dismissione  degli  impianti,  ed  indicare  i  relativi   interventi
impiantistici e gestionali adottati in relazione alla  risultanze  di
tali valutazioni. Indicare se  si  e'  provveduto  alla  salvaguardia
delle utenze vitali, precisando i criteri di  dimensionamento,  anche
alla luce dell'analisi di cui al precedente punto C.4.1,  nonche'  la
capacita'  di  garantire,  se  necessario,  il  funzionamento   delle
apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza. 
 
  C.7 CRITERI PROGETTUALI E COSTRUTTIVI 
  Debbono essere riportate le informazioni relative agli standard  di
sicurezza adottati ed ai criteri  di  dimensionamento  di  strutture,
sistemi e componenti. 
  C.7.1 Descrivere le  precauzioni  e  i  coefficienti  di  sicurezza
assunti nella progettazione  delle  strutture  con  riferimento  agli
eventi e  alle  perturbazioni  descritti  al  precedente  punto  C.3,
nonche' i criteri di progettazione assunti per i  componenti  critici
degli impianti e per le sale controllo per far fronte ad eventi quali
esplosioni,   irraggiamenti   termici   e   rilasci   tossici    che,
verosimilmente,  possono  originarsi  nell'impianto  in  esame  o  in
impianti ad esso limitrofi. In particolare, devono essere indicate le
precauzioni e i coefficienti di sicurezza adottati anche  sulla  base
di leggi, regolamenti  o  norme  di  buona  tecnica,  riguardanti  ad
esempio: 
  - le precauzioni adottate per garantire la  sicurezza  in  caso  di
eventi sismici; 
  - gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche; 
  -  i  rivestimenti  di   protezione   delle   strutture   e   delle
apparecchiature ai fini dei requisiti di resistenza al fuoco; 
  - le sale di controllo a prova di esplosione esterna; 
  -  le  precauzioni  adottate  per  garantire  il  mantenimento,  in
occasione degli eventi di cui al punto C.3, della  funzionalita'  e/o
messa in sicurezza delle apparecchiature critiche; 
  -  le  precauzioni  adottate  per  resistere  ad  eventuali  spinte
idrostatiche sulle apparecchiature e sulle parti d'impianto. 
  C.7.2  Indicare  le  norme  e/o  i  criteri   utilizzati   per   la
progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione
di controllo e  degli  impianti  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche e le cariche elettrostatiche. 
  C.7.3 Indicare, relativamente ai recipienti ed  apparecchiature  di
processo, ai serbatoi ed alle tubazioni, che compaiono nelle sequenze
incidentali che possono generare gli incidenti rilevanti  individuati
dall'analisi di cui al precedente punto C.4, le norme e/o  i  criteri
utilizzati per la progettazione (quali ad es. ISPESL, API, ASME, DIN,
UNI, ASTM, ANSI, ecc.). Indicare le norme e/o i criteri  dei  sistemi
utilizzati per il progetto dei sistemi  di  scarico  della  pressione
(valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita e simili) e dei
sistemi di convogliamento ed eventuale abbattimento. 
  C.7.4 Indicare la posizione sulla planimetria delle torce  e  degli
scarichi  d'emergenza   all'atmosfera   di   prodotti   tossici   e/o
infiammabili, indicando  quali  possono  dare  luogo  agli  incidenti
individuati ai sensi dell'analisi di cui al precedente punto C.4. 
  C.7.5 Indicare le modalita' e  la  periodicita'  di  controllo  del
funzionamento delle valvole di  sicurezza,  dei  sistemi  di  blocco,
nonche' di tutti i componenti critici per la sicurezza in  attesa  di
intervento e se tali controlli  possono  essere  effettuati  con  gli
impianti in marcia senza compromettere la  sicurezza  degli  impianti
stessi. 
  C.7.6   Indicare   i   criteri   di   protezione    di    serbatoi,
apparecchiature, tubazioni, ecc. contenenti  sostanze  pericolose  da
possibili azioni di corrosione esterna. 
  C.7.7 Indicare sulla planimetria le zone in cui sono  immagazzinate
sostanze corrosive  o  altre  sostanze,  diverse  da  quelle  di  cui
all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, la cui perdita di
contenimento,  puo'  avere  ripercussioni   sull'operativita'   degli
impianti. 
  C.7.8 Qualora le sostanze  presenti  nell'attivita'  industriale  e
comprese nel campo di applicazione del  presente  decreto  possiedano
proprieta'   corrosive,   specificare   il   ricorso   ad   eventuale
rivestimento   interno,   ovvero   precisare   i   criteri   per   la
determinazione dei sovraspessori di corrosione per le apparecchiature
potenzialmente interessate. Specificare la frequenza e  le  modalita'
previste  per  le  ispezioni  tendenti  a  valutare   lo   stato   di
conservazione delle suddette apparecchiature. 
  C.7.9  Specificare  le  procedure  di  controllo  adottate  per  la
fabbricazione, l'installazione e le operazioni di preavviamento delle
apparecchiature critiche ai fini della  sicurezza  degli  impianti  e
della loro  rispondenza  ai  criteri  e  ai  requisiti  di  sicurezza
adottati. 
  C.7.10 Descrivere i sistemi di blocco  di  sicurezza  dell'impianto
indicando   i   criteri   seguiti    nella    determinazione    delle
caratteristiche costruttive e funzionali e delle frequenze  di  prova
previste, anche in relazione all'esperienza  operativa  sugli  stessi
impianti o su impianti similari, tali da garantire le caratteristiche
di disponibilita' ed affidabilita' assunte  a  base  dell'analisi  di
sicurezza di cui al precedente punto C.4. 
  C.7.11 Indicare i luoghi dello stabilimento in cui e'  presente  il
pericolo di formazione e  persistenza  di  miscele  infiammabili  e/o
esplosive e/o tossiche e le misure conseguentemente  adottate,  anche
con riferimento, ove pertinente, agli obblighi  imposti  dalla  norme
vigenti (artt. 293 e 294 del decreto legislativo n. 81/08). 
  C.7.12  Descrivere  le  precauzioni  adottate  per  evitare  che  i
serbatoi  e  le  tubazioni  di  trasferimento  e  le  apparecchiature
contenenti materie tossiche o infiammabili possano essere danneggiate
a  seguito  di  impatti  meccanici   od   urti   con   mezzi   mobili
(movimentazioni interne di mezzi su gomma, carrelli elevatori,  mezzi
speciali per manutenzione, ecc.). 
 
  C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO 
  C.8.1 Descrivere i sistemi adottati per la rilevazione di  sostanze
pericolose, infiammabili e tossiche, nonche' per  la  rilevazione  di
incendi, indicando inoltre il loro posizionamento,  le  modalita'  di
prova ed i criteri adottati per la loro scelta. 
 
  D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI 
  Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di  aver
dovutamente considerato le possibili situazioni di impianto e di aver
messo  in  atto  soluzioni  idonee  ed  efficaci  per   limitare   le
conseguenze degli incidenti sia in relazione alla  salute  umana  che
per  l'ambiente,  comprendendo  sistemi  di   rilevazione/protezione,
dispositivi tecnici per limitare l'entita' di rilasci  accidentali  e
procedure per la gestione delle situazioni di emergenza. 
 
  D.1 SOSTANZE PERICOLOSE EMESSE 
  D.1.1 Specificare le sostanze pericolose di cui all'allegato 1  del
presente decreto, emesse in condizioni anomale di funzionamento e  in
caso di incidente e quasi incidente. In particolare, sia nell'ipotesi
di incendio, sia nel caso di convogliamento a torce, si  specifichino
i prodotti di  combustione  generabili.  Si  descrivano  gli  effetti
dell'azione   delle   sostanze   emesse   nell'area    potenzialmente
interessata. 
 
  D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE
RILEVANTE 
  D.2.1  Indicare  i  possibili  effetti  di  incendi  o   esplosioni
determinati da incidenti ipotizzabili all'interno dello  stabilimento
(sulle parti di stabilimento ove siano presenti sostanze  pericolose)
o all'esterno dello stesso, precisando i criteri adottati per la loro
individuazione. 
  D.2.2 Specificare gli effetti degli incidenti indotti,  di  cui  al
punto precedente, evidenziando le ripercussioni sulle analisi di  cui
al punto C.4. 
  D.2.3 Descrivere, alla  luce  degli  eventi  individuati  ai  punti
precedenti, le misure previste per evitare, in caso di  incendio  e/o
esplosione,  il  danneggiamento  di  strutture,   di   serbatoi,   di
apparecchiature e di condotte contenenti  sostanze  infiammabili  e/o
tossiche. Sulla base delle ipotesi di incidente considerate  e  della
stima delle relative conseguenze (irraggiamento e/o  sovrappressione)
occorre  verificare  se   le   strutture   interessate   (contenitori
metallici, edifici, ecc.) resistono  di  per  se'  o  necessitino  di
provvedimenti aggiuntivi (rivestimenti per la  resistenza  al  fuoco,
raffreddamento con acqua, muri antiesplosione, travi  di  ancoraggio,
ecc.) qualora il loro coinvolgimento possa aggravare  le  conseguenze
dell'incidente. 
 
  D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO 
  D.3.1 Descrivere  i  sistemi  adottati  per  contenere  sversamenti
rilevanti di sostanze infiammabili sul suolo e/o nei sistemi fognanti
e nei corpi idrici (valvole  di  intercettazione,  barriere  d'acqua,
barriere di vapore, versatori di  schiuma,  bacini  di  contenimento,
panne galleggianti) al fine di limitare, in  caso  di  spandimento  e
successivo  incendio,  l'estensione  della   superficie   incendiata.
Descrivere i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione  ed
il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta.  Si
specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali  sistemi,
anche in concomitanza con i pertinenti eventi di  cui  al  precedente
punto C.3 e le procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza. 
  D.3.2 Descrivere i sistemi adottati per contenere  gli  sversamenti
rilevanti sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei  corpi  idrici  di
liquidi tossici o pericolosi per l'ambiente e i sistemi eventualmente
previsti  per  l'intercettazione  ed  il  successivo  contenimento  e
convogliamento a  volumi  di  raccolta.  Si  specifichino  i  criteri
adottati nella progettazione di tali sistemi, anche  in  concomitanza
con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3. 
  D.3.3  Descrivere  i  sistemi  adottati  per  contenere  i  rilasci
rilevanti  all'atmosfera  di  gas  o  vapori  tossici  e  i   sistemi
eventualmente previsti per il loro abbattimento  e  convogliamento  a
sistemi  di  raccolta.  Si  specifichino  i  criteri  adottati  nella
progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti
eventi di cui al precedente punto C.3. 
 
  D.4 CONTROLLO OPERATIVO 
  D.4.1 Indicare i criteri di  predisposizione,  delle  procedure  ed
istruzioni per il controllo operativo del processo e delle  attivita'
dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza, anche alla luce
dell'allegato B del presente decreto,  evidenziandone  la  congruenza
con le risultanze dell'analisi di  sicurezza  di  cui  al  precedente
punto C.4. 
  D.4.2 Riportare la struttura e gli  indici  dei  manuali  operativi
specificando se considerino tutte le fasi di attivita' degli impianti
e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate  nell'allegato
1 del presente decreto, quali l'avviamento, l'esercizio  normale,  le
fermate programmate, le fermate di emergenza, le procedure  di  messa
in sicurezza,  le  fermate  di  prova  e  le  condizioni  anomale  di
esercizio. 
 
  D.5 SEGNALETICA DI EMERGENZA 
  D.5.1  Precisare  quali  criteri  e  sistemi  sono  impiegati   per
identificare e segnalare le fonti di pericolo,  quali  ad  esempio  i
depositi di sostanze infiammabili, i serbatoi  di  gas  tossici,  gli
apparecchi a pressione, le tubazioni, i punti di carico e scarico  di
sostanze pericolose. 
 
  D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI 
  D.6.1 Descrivere  le  eventuali  fonti  di  rischio  che  non  sono
indicate sulla planimetria,  quali  ad  esempio  mezzi  di  trasporto
(autobotti, ferrocisterne, portacontainer, navi,  ecc.),  o  serbatoi
mobili utilizzati per il trasporto interno  di  sostanze  pericolose,
vie di percorrenza, punti di carico e  scarico  e  stazionamento.  Si
specifichino, inoltre, gli eventuali sistemi di neutralizzazione o di
limitazione della velocita' di  evaporazione  da  pozza  in  caso  di
perdita di contenimento. 
  D.6.2 Definire le precauzioni adottate  al  fine  di  prevenire  il
rischio associato alle fonti di rischio mobili sopra indicate. 
 
  D.7 RESTRIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI E PER LA PREVENZIONE DI
ATTI DELIBERATI 
  D.7.1 Specificare i dispositivi, le attrezzature, i sistemi e/o  le
procedure finalizzati ad impedire l'accesso all'interno delle aree di
attivita' alle persone ed agli  automezzi  non  autorizzati  ed  alla
prevenzione di possibili azioni di tipo doloso che possono comportare
il  coinvolgimento  di  sostanze,  miscele  e  preparati   pericolosi
presenti nello stabilimento/deposito. 
 
  D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO 
  D.8.1 Descrivere gli impianti, le attrezzature  e  l'organizzazione
per la  prevenzione  e  l'estinzione  degli  incendi,  precisando  la
periodicita' delle  relative  verifiche,  evidenziano  i  criteri  di
dimensionamento  degli  stessi,   nonche'   le   caratteristiche   di
affidabilita' e disponibilita', anche in riferimento alle  risultanze
dell'analisi di cui al precedente punto C.4. 
  D.8.2 Precisare se la progettazione del  sistema  di  drenaggio  ha
previsto di far fronte all'aumento  del  flusso  d'acqua  durante  la
lotta contro il fuoco e se e' prevista l'intercettazione di flussi ed
il successivo convogliamento a  volumi  di  raccolta,  evidenziano  i
criteri di dimensionamento di questi  ultimi,  anche  in  riferimento
alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4. 
  D.8.3 Indicare le fonti di approvvigionamento idrico da  utilizzare
in caso di incendio e la quantita' d'acqua  disponibile  per  il  suo
spegnimento. Precisare anche la  quantita'  ed  il  tipo  di  liquido
schiumogeno, di polveri e altri estinguenti  eventualmente  presenti,
evidenziando i criteri di scelta e di individuazione  delle  suddette
quantita'  degli  stessi,  anche  in  riferimento   alle   risultanze
dell'analisi di cui  al  precedente  punto  C.4.  Indicare,  inoltre,
l'eventuale presenza di sistemi di estinzione con  gas  inerte  o  di
spegnimento con vapore. 
  D.8.4  Descrivere  le  autorizzazioni  concernenti  la  prevenzione
incendi richieste e/o ottenute, anche in relazione a modifiche  senza
aggravio del preesistente livello di  rischio,  ovvero  deroghe  alla
normativa antincendio ottenute. 
 
  D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI 
  D.9.1 Con riferimento alla planimetria dell'installazione, indicare
la  dislocazione  di   sale   di   controllo,   uffici,   laboratori,
apparecchiature  principali.  Illustrare  i  criteri  seguiti   nella
progettazione e nella  localizzazione  con  specifico  riguardo  alla
sicurezza e alle situazioni di emergenza. 
  D.9.2  Descrivere  i  mezzi  di  comunicazione  all'interno   dello
stabilimento e con  l'esterno,  precisando  i  criteri  adottati  per
garantirne le funzioni e  l'accessibilita'  anche  in  situazione  di
emergenza. 
  D.9.3 Indicare  l'ubicazione  dei  servizi  di  emergenza  e  degli
eventuali presidi sanitari previsti. 
  D.9.4 Descrivere il programma di addestramento per gli operatori  e
gli addetti all'attuazione del Piano di emergenza  interna,  e  delle
relative esercitazioni, nonche' le  modalita'  di  consultazione  del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici messe in atto  nell'ambito  dell'elaborazione
del Piano di emergenza interno e dei suoi aggiornamenti. 
  D.9.5 Allegare il Piano di  emergenza  interna  (allegato  I.6  del
Rapporto), che deve essere predisposto  secondo  i  criteri  indicati
negli  allegati  4  (punto  1)  e  B  del  presente  decreto,  e   le
informazioni necessarie per la predisposizione dei Piani di emergenza
esterna forniti alle autorita'  competenti  ai  sensi  dell'art.  20,
comma 4, del presente decreto. 
  Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 e all'allegato  4
del presente decreto, il  Piano  di  emergenza  interna  deve  essere
riferito ai singoli impianti e a tutto  lo  stabilimento.  In  quello
relativo al singolo impianto vengono precisate le funzioni necessarie
a condurre le operazioni di intervento in  caso  di  incidente  e  ad
effettuare le operazioni di messa in sicurezza. In  quello  generale,
relativo a tutto lo stabilimento, vengono descritte le azioni che  le
varie funzioni indicate nel piano debbono attuare per gestire ai fini
della  sicurezza  tutte   le   situazioni   previste   attinenti   lo
stabilimento nel suo complesso, anche non connesse agli impianti veri
e propri, assicurando il collegamento con il Prefetto. In particolare
il  Piano  di  emergenza  interna  deve  essere   coerente   con   le
informazioni fornite dal gestore, in adempimento all'art. 20, comma 4
del presente decreto, al Prefetto. 
  Il Piano di emergenza interna deve includere le misure da  adottare
per far fronte e limitare le conseguenze di azioni di tipo doloso che
possono comportare il coinvolgimento di sostanze, miscele e preparati
pericolosi presenti nello stabilimento/deposito. 
  D.9.6 Notificare i nomi o le funzioni delle persone e dei sostituti
o degli uffici autorizzati ad attivare  le  procedure  di  emergenza,
responsabili dell'applicazione e del coordinamento  delle  misure  di
intervento  all'interno  del  sito  nonche'  degli   incaricati   del
collegamento con il Prefetto. 
 
  E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI 
  Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che sono
state considerate  le  problematiche  relative  alla  generazione  di
rifiuti ed al loro trattamento anche in relazione alla loro eventuale
pericolosita'. 
  E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI 
  E.1.1 Segnalare gli  impianti  di  trattamento  e  depurazione  dei
reflui installati, evidenziando in particolare se idonei a ricevere e
trattare  le  acque  di  spegnimento   e/o   acque   contaminate   da
sversamenti. 
  E.1.2 Fornire una planimetria delle vasche di raccolta e delle reti
fognarie,  indicandone  l'eventuale  segregazione  dal   sistema   di
raccolta delle acque piovane. Indicare  nella  planimetria  anche  la
posizione delle risorse idriche, quali i corsi e specchi d'acqua e  i
punti di prelievo. 
  E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 
  E.2.1 Precisare gli adempimenti effettuati ai sensi della normativa
vigente per la gestione all'interno dello  stabilimento  dei  rifiuti
che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello
stabilimento,   proprieta'   analoghe,   per   quanto   riguarda   la
possibilita'  di  incidenti  rilevanti,  a  quelle   delle   sostanze
pericolose di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  l)  del  presente
decreto,  anche  in  relazione  a  quanto  previsto  dalla   nota   5
dell'allegato 1 al medesimo decreto legislativo. 
  E.2.2   Allegare   la   planimetria    dello    stabilimento    con
l'evidenziazione delle aree  in  cui  i  rifiuti  sono  eventualmente
presenti.  La  planimetria  deve  essere  fornita  anche  in  formato
vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile *.shp). 
 
  F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE 
  Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di  aver
ottemperato a tutti gli obblighi previsti per l'attivita' lavorativa,
la realizzazione delle opere  e  per  la  messa  in  esercizio  degli
impianti. Sono forniti, inoltre, a titolo informativo, le  risultanze
di adesioni a  programmi  volontari  attinenti  le  problematiche  di
sicurezza per la salute umana e l'ambiente. 
  F.1 CERTIFICAZIONI 
  F.1.1 Allegare copia delle certificazioni o autorizzazioni previste
dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto
altro eventualmente predisposto  in  base  a  regolamenti  comunitari
volontari, come ad esempio il  regolamento  (CEE)  n.  1221/2009  del
Parlamento  Europeo  e  del   Consiglio   del   25   novembre   2009,
sull'adesione  volontaria   delle   organizzazioni   a   un   sistema
comunitario di ecogestione e audit, e a norme tecniche internazionali
ed altre iniziative. 
  F.2 MISURE ASSICURATIVE 
  F.2.1 Allegare copia della  documentazione  relativa  alle  polizze
assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose  e
all'ambiente  stipulate  in   relazione   all'attivita'   industriale
esercitata, specificando in particolare l'eventuale copertura per gli
incidenti rilevanti, nonche' specificando le eventuali variazioni del
premio e della copertura assicurativa negli ultimi 5 anni. 
 
 
  ---------- 
   1 Nelle  more  dell'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  3
dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dal decreto del Ministero dei  lavori  pubblici
del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del  16
giugno 2001 (S.O. n. 151). 
   2 Nelle  more  dell'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  3
dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dal decreto del Ministero dei  lavori  pubblici
del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del  16
giugno 2001 (S.O. n. 151). 
 
 
 
                                                             ALLEGATI 
 
  Debbono far parte integrante del Rapporto i seguenti allegati: 
  - All. I.1 Sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 (rif.  art.  23
del presente decreto) 
  - All. I.2 Schede di dati di sicurezza  delle  sostanze  pericolose
(rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.) 
  - All. I.3 Documento sulla politica di prevenzione degli  incidenti
rilevanti (rif. comma 1, art. 14 del presente decreto) 
  -  All.  I.4  Tabella  riepilogativa  delle  sostanze,  miscele   e
preparati di  cui  all'allegato  1  del  presente  decreto,  e  delle
relative quantita' massime previste 
  - All. I.5 Tabella riepilogativa  delle  risultanze  delle  analisi
degli eventi incidentali 
  - All. I.6 Piano di emergenza interna 
  - All. I.7 Elenco delle certificazioni  o  autorizzazioni  previste
dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza comprese
quelle in materia antincendio, o  relative  alle  eventuali  adesioni
volontarie a iniziative,  norme  e  programmi  di  certificazione  in
materia ambientale, di sicurezza e qualita' 
  - All.I.8 Elenco delle polizze assicurative e  di  garanzia  per  i
rischi di danni  a  persone,  a  cose  e  all'ambiente  stipulate  in
relazione  all'attivita'  industriale  esercitata,  specificando   in
particolare  l'eventuale  copertura  per  gli  incidenti   rilevanti,
nonche' specificando le  eventuali  variazioni  del  premio  e  della
copertura assicurativa negli ultimi 5 anni 
  - All. I.9 Elenco delle attivita' soggette al controllo  del  Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR  151/2011  e  s.m.i.;
tali attivita' devono  essere  individuate  nella  planimetria  dello
stabilimento di cui al  punto  A.2.3  (oppure  in  altra  planimetria
tematica) 
  - All. I.10 Certificazioni e dichiarazioni di cui  all'allegato  II
del decreto del Ministero dell'interno del 7  Agosto  2012,  ove  non
gia' acquisite  dal  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  o
Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, relative alle attivita'  di
cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
PARTE  2  -  CONTENUTI  RICHIESTI  PER  IL  RAPPORTO  PRELIMINARE  DI
SICUREZZA 
 
Il  Rapporto  Preliminare  di  Sicurezza  deve  contenere  almeno  le
informazioni  di  cui  ai  seguenti  paragrafi  e  punti,  come  gia'
descritti nella Parte 1 del presente allegato. Tutte le  informazioni
dovranno essere fornite sulla base  delle  conoscenze  progettuali  e
realizzative disponibili al momento della presentazione del Rapporto. 
 
  A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO 
  (Relativamente ai seguenti punti) 
 
  A.1 DATI GENERALI 
  A.1.1 
  A.1.2 
  A.1.3 
  A.1.4 
  A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 
  A.2.1 
  A.2.2 
  A.2.3 
 
  B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO 
  (Relativamente ai seguenti punti) 
 
  B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
  B.3.1 
  B.3.2 
  B.3.3 
  B.3.4 
  B.3.5 
  B.3.5.1 
  B.3.5.2 
  B.3.5.3 
  B.3.5.4 
  B.3.5.5 
  B.3.5.6 
 
  C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO 
  (Relativamente ai seguenti punti) 
 
  C.1 
  ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE 
  C.1.1 
  C.1.2 
  C.2 REAZIONI INCONTROLLATE 
  C.2.1 
  C.3 EVENTI  METEOROLOGICI,  GEOFISICI,  METEOMARINI,  CERAUNICI;  E
DISSESTI IDROGEOLOGICI 
  C.3.1 
  C.3.2 
  C.3.2.1 
  C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI 
  C.4.1 
  C.4.2 
  C.4.3 
  C.4.4 
  C.5 SINTESI DELL'ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI  ED  INFORMAZIONI
PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
  C.5.1 
  C.5.2 
  C.6  DESCRIZIONE  DELLE  PRECAUZIONI  ASSUNTE  PER  PREVENIRE   GLI
INCIDENTI 
  C.6.1 
  C.6.1.1 
  C.6.3 
  C.7 PRECAUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE 
  C.7.1 
  C.7.2 
  C.7.3 
  C.7.4 
  C.7.5 
  C.7.6 
  C.7.7 
  C.7.8 
  C.7.9 
  C.7.10 
  C.7.11 
  C.7.12 
  C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO 
  C.8.1 
 
  D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI 
  (Relativamente ai seguenti punti) 
 
  D.1 SOSTANZE PERICOLOSE EMESSE 
  D.1.1 
  D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI
RILEVANTI 
  D.2.1 
  D.2.2 
  D.2.3 
  D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO 
  D.3.1 
  D.3.2 
  D.3.3 
  D.4 CONTROLLO OPERATIVO 
  (Relativamente ai nuovi stabilimenti  fornire  almeno  la  versione
preliminare) 
  D.4.1 
  D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI 
  D.6.1 
  D.6.2 
  D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO 
  D.8.1 
  D.8.2 
  D.8.3 
  D.8.4 
  D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI 
  D.9.1 
  D.9.3 
 
  E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI 
  E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI 
  E.1.1 
  E.1.2 
  E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 
  E.2.1 
 
                                                             ALLEGATI 
 
  Devono inoltre far  parte  integrante  del  Rapporto  di  Sicurezza
Preliminare per la fase NOF i seguenti allegati: 
  - All.I.2 Schede di dati di  sicurezza  delle  sostanze  pericolose
(rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.); 
  - All.I.4 Tabella riepilogativa delle sostanze, miscele e preparati
di cui all'allegato 1 del presente decreto e delle relative quantita'
massime previste; 
  - All.I.5 Tabella  riepilogativa  delle  risultanze  delle  analisi
degli eventi incidentali; 
  - All.I.9 Elenco delle attivita' soggette al  controllo  del  Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente; tali
attivita'  devono  essere   individuate   nella   planimetria   dello
stabilimento di cui al  punto  A.2.3  (oppure  in  altra  planimetria
tematica); 
  - All.I.11 Documentazione, di cui all'allegato I  del  decreto  del
Ministero dell'interno del 7 Agosto  2012,  relativa  alle  attivita'
soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui
all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio. 
 
  PARTE 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI  FINI
DELLE VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITA' ED
EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE  MISURE
DI SICUREZZA ADOTTATE 
 
  1. Scopo del Rapporto di Sicurezza 
  Ai sensi dell'art. 15 del presente decreto, lo scopo  del  Rapporto
e' quello di dimostrare che: 
  • e' stata stabilita una politica  di  prevenzione  dei  rischi  di
incidente rilevante ed e' stato conseguentemente attuato  un  sistema
di gestione della sicurezza; 
  • sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante  e  sono
state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; 
  • nella realizzazione  del  progetto  dello  stabilimento,  nonche'
nelle fasi di costruzione, esercizio, manutenzione, ecc., sono  state
adottate misure idonee ed efficaci che ne garantiscono la sicurezza e
l'affidabilita'; 
  • sono stati predisposti i piani per la  gestione  delle  possibili
situazioni di emergenza interne allo stabilimento e sono  stati  resi
disponibili gli elementi utili per l'elaborazione del  piano  per  la
gestione di tali situazioni all'esterno dello stabilimento; 
  •  sono  state  fornite  le  informazioni  utili  ai   fini   della
pianificazione delle attivita' nelle aree limitrofe allo stabilimento
(pianificazione dell'uso del territorio). 
  In sintesi: il Rapporto rappresenta il documento tramite  il  quale
il gestore dimostra di aver  attuato  idonee  misure  per  prevenire,
controllare e limitare  le  conseguenze  di  un  eventuale  incidente
rilevante (obbligo generale di cui all'art. 12 del presente decreto). 
  a. Dimostrare 
  Il termine "dimostrare", secondo l'interpretazione coerente con  le
finalita' della Direttiva europea 2012/18/CE e del presente  decreto,
deve essere inteso nel senso di "giustificare adeguatamente", ovvero:
devono essere fornite "idonee evidenze"  che  le  attivita'  previste
nello  stabilimento  sono  svolte  con   un   adeguato   livello   di
consapevolezza dei rischi connessi all'attivita'  e  di  garanzia  di
sicurezza per l'uomo e per l'ambiente. 
  L'approccio adottato dal gestore per le analisi di  sicurezza  deve
essere proporzionato al rischio associato all'attivita' e allo stesso
tempo adeguatamente argomentato. Dal  Rapporto  devono  risultare  la
completezza della individuazione dei  rischi  e  l'adeguatezza  delle
conseguenti misure adottate, e in esso devono essere fornite tutte le
informazioni prese  in  considerazione  ai  fini  dell'individuazione
degli scenari incidentali ipotizzati e  delle  relative  conseguenze.
Devono essere fornite le evidenze che  le  valutazioni  svolte  hanno
consentito un esame sistematico delle  diverse  condizioni  operative
dello stabilimento. 
  b. Misure idonee ed efficaci 
  Nel  Rapporto  devono  essere  riportate  le  evidenze  che   hanno
comportato l'adozione delle misure per la prevenzione, il controllo e
la limitazione delle conseguenze dei possibili  incidenti  rilevanti.
In particolare deve emergere come i possibili rischi  rilevanti  sono
stati opportunamente ridotti dall'adozione di tali  misure.  Ai  fini
della valutazione  dei  rischi  residui  dello  stabilimento  per  il
territorio e l'ambiente circostante, in seguito alla  adozione  delle
suddette misure di riduzione,  puo'  essere  utile  fare  riferimento
(oltre che, ove applicabile, a norme di legge specifiche) ai seguenti
principi generali: 
  • l'efficienza e l'efficacia  delle  misure  adottate  deve  essere
proporzionale all'obiettivo di riduzione del rischio (piu' alto e' il
rischio, maggiore dovra' essere la riduzione da perseguire); 
  • deve essere reso evidente l'uso di tecnologie  che  rappresentano
lo  stato  dell'arte  in  materia  (l'uso  di  tecnologie  innovative
dovrebbe essere limitato a quelle effettivamente validate); 
  • deve essere evidente il collegamento tra gli scenari  incidentali
e le misure idonee per essi adottate; 
  • ove possibile deve sempre essere data preferenza  alle  soluzioni
che perseguano il  criterio  di  sicurezza  intrinseca  (intesa  come
rimozione o comunque riduzione all'origine dei pericoli). 
  c. Prevenire, controllare e limitare 
  I termini "prevenire", "controllare" e "limitare" sono generalmente
associati ai diversi tipi di misure che possono essere  adottate  per
garantire adeguati livelli di sicurezza: 
  • prevenire: ridurre la probabilita' di accadimento dello  scenario
di riferimento (ad es. il  sistema  di  controllo  per  prevenire  il
sovrariempimento,  la  tumulazione   dei   serbatoi   per   prevenire
l'ingolfamento in fiamma); 
  •  controllare:  ridurre  al  minimo  l'evoluzione   dei   fenomeni
pericolosi (ad es. il sistema  di  rilevazione  di  gas  infiammabili
riduce i tempi di intervento e puo' evitare  rilasci  massicci  della
sostanza pericolosa); 
  • limitare: ridurre le conseguenze di un  incidente  rilevante  (ad
es. l'adozione di procedure  per  la  gestione  delle  emergenze,  di
confinamenti per limitare lo spandimento della sostanza pericolosa  o
per limitare l'irraggiamento). 
  d. Incidente rilevante 
  L'art. 3 del presente decreto  definisce  incidente  rilevante  "un
evento quale un'emissione, un  incendio  o  un'esplosione  di  grande
entita', dovuto a sviluppi incontrollati .... .... e che dia luogo ad
un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana  o  per
l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento,  e  in  cui
intervengano una o piu' sostanze pericolose". 
  Per qualificare un incidente come "rilevante" devono essere  quindi
soddisfatte tre condizioni: 
  • l'incidente deve essere dovuto a sviluppi incontrollati; 
  • devono essere coinvolte una o piu' sostanze pericolose; 
  • l'incidente deve essere di grande  entita'  e  dar  luogo  ad  un
pericolo grave, immediato o differito, per  la  salute  umana  o  per
l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento. 
  Mentre le prime due condizioni  sono  sufficientemente  chiare,  la
terza si presta ad interpretazioni non univoche. 
  Qualche   indicazione   chiarificatrice   puo'   essere    ricavata
dall'allegato 6 del presente  decreto  che  fornisce  i  criteri  per
l'identificazione  degli  incidenti  rilevanti   per   i   quali   e'
obbligatoria la notifica  alla  Commissione  Europea,  che  associano
l'incidente rilevante con determinati danni. Da  questo  allegato  e'
quindi possibile desumere elementi utili  per  la  definizione  della
condizione di cui sopra, in funzione delle possibili conseguenze,  di
seguito sintetizzate: 
  • pericolo potenziale per la vita umana (all'interno o  all'esterno
dello stabilimento); 
  • pericolo potenziale per  la  salute  di  piu'  persone  (disturbo
sociale); 
  • pericolo potenziale ambientale (danno per l'ambiente); 
  • pericolo potenziale materiale (danno grave materiale  all'interno
o all'esterno dello stabilimento). 
 
  2. Criteri generali nella valutazione dei Rapporti di Sicurezza 
  L'autorita' competente in sede di  valutazione  del  Rapporto  deve
accertare che: 
  • nel Rapporto il gestore ha adeguatamente descritto e giustificato
l'approccio generale seguito per definirne i contenuti; 
  • l'approccio adottato dal gestore per le analisi di  sicurezza  e'
proporzionato alla complessita' delle  installazioni/processi/sistemi
coinvolti ed alla estensione delle potenziali conseguenze ; 
  • nel  Rapporto  sono  stati  definiti  e  analizzati  gli  scenari
incidentali di riferimento, che rappresentano le basi per  dimostrare
l'adeguatezza delle misure previste. Per  questo  motivo  l'autorita'
competente deve  accertare  che  la  descrizione  di  ogni  scenario,
completo delle evidenze a  supporto,  sia  formulata  in  maniera  da
evidenziare la congruenza tra lo scenario  individuato  e  le  misure
adottate. Per  scenario  incidentale  si  deve  intendere  un  evento
indesiderabile o una sequenza di tali eventi  caratterizzati  da  una
perdita della capacita' di contenimento della sostanza pericolosa,  o
la perdita dell'integrita' fisica delle strutture che la  contengono,
da cui derivano conseguenze immediate o differite. 
  A  seguito  delle  suddette  valutazioni   l'autorita'   competente
esplicita le ragioni  sulla  base  delle  quali  le  conclusioni  del
Rapporto si ritengono  o  meno  condivisibili,  indica  le  eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure  adottate  dal  gestore
per la prevenzione e la riduzione  degli  incidenti  rilevanti  siano
considerate nettamente insufficienti, stabilisce la limitazione o  il
divieto di esercizio. 
 
  3. Procedura di valutazione dei contenuti del Rapporto di Sicurezza 
  La procedura di valutazione del contenuto del Rapporto (istruttoria
tecnica di cui all'art. 17 del presente decreto), come sinteticamente
riportato nella fig. 1, deve prevedere lo svolgimento delle  seguenti
fasi: 
  1) verifica di conformita' attraverso l'analisi  di  completezza  e
adeguatezza formale dei contenuti; 
  2) verifica dell'idoneita' ed efficacia attraverso  la  valutazione
dei contenuti e dell'adeguatezza delle evidenze fornite  dal  gestore
ai fini dell'individuazione  degli  eventi  incidentali  (associabili
alla tipologia, alle caratteristiche  tecnologiche  ed  agli  aspetti
gestionali degli impianti dello  stabilimento)  e  delle  analisi  di
sicurezza conseguentemente svolte; 
  3) verifica  in  campo  dei  contenuti  attraverso  sopralluoghi  e
individuazione degli elementi utili ai  fini  della  valutazione  del
contesto territoriale e ambientale; 
  4) individuazione da parte dell'autorita' competente, a conclusione
dell'istruttoria tecnica, degli eventuali interventi migliorativi  da
prescrivere al gestore, ovvero, qualora le misure adottate da  questi
per la prevenzione  e  la  riduzione  di  incidenti  rilevanti  siano
ritenute nettamente insufficienti, previsione della limitazione o del
divieto di esercizio o, per i nuovi stabilimenti o per  le  modifiche
con aggravio del preesistente  livello  di  rischio  (allegato  D  al
presente decreto), del divieto di costruzione e di inizio attivita'. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
       Fig. 1 Schema di valutazione del Rapporto di Sicurezza 
 
  3.1 Verifica di conformita' 
  L'analisi  di  completezza  ed   adeguatezza   delle   informazioni
contenute nel Rapporto si svolge sulla base  della  ripartizione  per
capitoli e capoversi di cui  alla  Parte  1  del  presente  allegato,
(Parte 2 in caso di nuovo stabilimento o di modifica con aggravio del
preesistente livello di rischio), a cui il gestore si  attiene  nella
stesura del Rapporto. 
  L'attivita' di verifica consiste nella lettura  dei  contenuti  del
Rapporto e, per ogni voce di cui  alla  Parte  1,  (Parte  2),  sopra
menzionata: 
  • nell'accertamento dell'esistenza delle informazioni richieste e 
  • nella  valutazione  della  loro  adeguatezza  rispetto  a  quanto
esplicitamente indicato nei punti precedenti. 
  Nel caso  in  cui  si  rilevi  l'assenza  o  l'inadeguatezza  delle
informazioni  fornite  vanno  richieste  al   gestore   le   relative
integrazioni.  Nel  caso  di  numerose  omissioni   o   inadeguatezze
significative puo'  essere  eventualmente  richiesta  al  gestore  la
rielaborazione  del  Rapporto.  Ulteriori   riferimenti   utili   per
l'effettuazione della verifica di conformita' possono essere reperiti
in: 
  - decreto del Ministro dell'ambiente 15  maggio  1996,  Criteri  di
analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai  depositi
di gas di petrolio liquefatto (GPL) -  Appendice  I  (G.U.  9  luglio
1996, n. 159) 
  - decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre  1998,  Criteri
di analisi e  valutazione  dei  rapporti  di  sicurezza  relativi  ai
depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici - Appendice I
(G.U. 9 novembre 1998, n. 262) 
  - decreto ministeriale 5 novembre 1997, Modalita' di  presentazione
e  di  valutazione  dei  rapporti  di  sicurezza  degli  scali  merci
terminali di ferrovia (G.U. 23 gennaio 1998, n. 18 - S.O. n. 16) 
  -  UK  HSE  "The  Safety  Report  Assessment  Manual",  section   4
(www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm) 
  3.2 Verifica di idoneita' ed efficacia dell'analisi di sicurezza 
  La scheda seguente ripercorre per sezioni  principali  i  contenuti
del Rapporto e fornisce alcune  indicazioni  circa  le  modalita'  di
valutazione  dei  contenuti  tecnici  del  Rapporto,  ai  fini  della
verifica di idoneita' ed efficacia dell'analisi di sicurezza. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3.3 Verifica in campo dei contenuti 
  L'autorita'  competente  deve  procedere,  attraverso  sopralluoghi
presso lo stabilimento, alla verifica che i dati  e  le  informazioni
contenuti  nel  Rapporto  descrivano  in  modo  adeguato  l'effettiva
situazione dello stabilimento, come  puntualmente  evidenziato  nella
scheda precedente, cio' anche per  quanto  riguarda  le  informazioni
sugli  elementi  territoriali   e   ambientali   presenti   nell'area
circostante,  utilizzabili  per   l'applicazione   dei   criteri   di
compatibilita' riportati nelle norme applicabili al caso specifico  o
alla tipologia di stabilimento in istruttoria. 
  3.4 Conclusione dell'istruttoria 
  Per quanto attiene alle modalita' di  redazione  delle  conclusioni
tecniche dell'attivita' di istruttoria del Rapporto, il  parere  puo'
risultare  maggiormente  efficace  se  formulato  con  riferimento  a
ciascun aspetto significativo oggetto di  valutazione,  tenuto  conto
delle finalita' generali  del  rapporto  conclusivo  dell'istruttoria
svolta. A titolo  di  esempio  si  riporta  un  possibile  elenco  di
tipologie di conclusioni da riportare nel rapporto: 
  a) indicare se il Rapporto riporta le informazioni  previste  nella
Parte 1 del presente allegato; 
  b)  esprimere  un  giudizio  generale  circa  l'esaustivita'  delle
informazioni fornite ai fini della dimostrazione di quanto  richiesto
all'art. 15, comma 2 del presente decreto; 
  c) indicare, sulla base delle informazioni contenute nel Rapporto ,
se il gestore ha stabilito una politica per la gestione in  sicurezza
dello stabilimento coerente con i  pericoli  di  incidente  rilevante
individuati e con la complessita' dell'organizzazione definita per la
gestione delle attivita', e se il sistema di gestione della sicurezza
adottato rispetta i criteri  indicati  nell'allegato  B  al  presente
decreto; 
  d) indicare se nel Rapporto sono contenute le evidenze  sufficienti
per poter considerare sistematico ed  esaustivo  l'approccio  seguito
dal gestore per l'individuazione degli incidenti rilevanti; 
  e) indicare se, sulla base  della  individuazione  degli  incidenti
rilevanti,  nel  Rapporto  il   gestore   ha   fornito   informazioni
sufficienti per l'identificazione sistematica, e l'adozione,  tenendo
dovutamente conto delle incertezze  associate  alle  valutazioni,  di
misure idonee ed efficaci per la prevenzione e la  limitazione  delle
conseguenze degli incidenti rilevanti; 
  f) indicare il grado di congruenza tra le  risultanze  dell'analisi
di sicurezza presentata nel Rapporto e gli elementi  tecnici  critici
individuati, le attivita' di controllo e manutenzione e  la  gestione
delle situazioni di emergenza; 
  g)  indicare  se  il  Rapporto  dimostra  che,  sulla  base   delle
risultanze  dell'analisi  di  sicurezza,  per  le   attivita'   dello
stabilimento sono state adottate dal gestore soluzioni che comportano
un adeguato livello di sicurezza ed affidabilita' sia  a  livello  di
progetto, sia di realizzazione, sia per il controllo  operativo,  sia
per le attivita' di manutenzione; 
  h)  indicare  se  le  informazioni  contenute  nel  Rapporto   sono
sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri  di  compatibilita'
territoriale dello stabilimento  (per  depositi  GPL  e  depositi  di
liquidi infiammabili e/o tossici)  o  dell'eventuale  espressione  di
parere  tecnico  per  gli  aspetti  di  pianificazione  dell'uso  del
territorio nelle aree circostanti lo stabilimento. 
  i) indicare se, in caso di  prossimita'  ad  altri  stabilimenti  a
rischio  di  incidente  rilevante,  le  informazioni  contenute   nel
Rapporto si ritengono sufficienti ai  fini  della  individuazione  di
possibili effetti domino. 
  Per ognuno dei punti di  cui  sopra,  in  caso  di  parere  tecnico
negativo, si devono riportare le motivazioni  che  hanno  condotto  a
tale valutazione, facendo  riferimento  ai  contenuti  specifici  del
Rapporto. 
  La conclusione del  procedimento  istruttorio  deve  consentire  di
poter stabilire se, a seguito dell'esame del Rapporto: 
  1) sono state individuate carenze nelle misure adottate dal gestore
per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti,  anche  con
riferimento  al  contesto  territoriale  ed  ambientale  in  cui   si
inserisce lo stabilimento; ad es.: lo stabilimento non  e'  risultato
compatibile con il territorio e l'ambiente  circostante,  sulla  base
dei criteri stabiliti nelle norme pertinenti  (decreto  del  Ministro
dell'ambiente del 15  maggio  1996  per  depositi  GPL,  decreto  del
Ministro dell'ambiente del  20  ottobre  1998  per  depositi  liquidi
tossici e/o infiammabili, decreto del Ministero dei  lavori  pubblici
del 9 maggio 2001 per nuovi stabilimenti, modifiche con  aggravio  di
rischio  o  nuovi  insediamenti   o   infrastrutture   attorno   agli
stabilimenti esistenti 6 ); 
  2)  le  informazioni  contenute  nel  Rapporto  non  consentono  di
stabilire  che  il  gestore  abbia  fornito  tutte  le  dimostrazioni
richieste (incompletezza o insufficienza delle informazioni); 
  3) le informazioni contenute nel Rapporto consentono  di  stabilire
che il gestore ha fornito le dimostrazioni richieste. 
  Nei primi due casi  e'  necessario  stabilire  se  l'entita'  delle
lacune riscontrate sia tale da richiedere una nuova elaborazione  del
Rapporto (espressione di parere tecnico negativo),  oppure  si  possa
accettare il Rapporto  presentato  con  richiesta  di  attuazione  di
misure di completamento/miglioramento/limitazione/divieto  attraverso
prescrizioni quali: integrazione delle informazioni, effettuazione di
valutazioni dimostrative  aggiuntive,  limitazione  temporanea  delle
attivita' di stabilimento, adozione di misure tecniche impiantistiche
o gestionali, ecc. 
  In questi casi e' necessario fornire al gestore indicazioni  chiare
ed  univoche  affinche'  sia  possibile  rimuovere  le  carenze,   le
incompletezze o le insufficienze riscontrate. 
 
 
  --------- 
   6 Nelle  more  dell'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  3
dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dal decreto del Ministero dei  lavori  pubblici
del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del  16
giugno 2001 (S.O. n. 151).