(Disciplinare)
                                                             Allegato 
 
                        DISCIPLINARE TECNICO 
 
    1. Obiettivi del documento. 
    Il presente disciplinare tecnico definisce: 
      i dati necessari per la corretta identificazione dell'assistito
per l'alimentazione del FSE e i dati amministrativi necessari per  la
corretta individuazione della posizione amministrativa dell'assistito
nei confronti del SSN, in attuazione di quanto indicato nell'articolo
21 (Dati identificativi e amministrativi dell'assistito) del decreto; 
      le modalita' di  accesso  al  FSE,  i  profili  di  accesso  in
funzione dei ruoli professionali e le  modalita'  di  gestione  delle
politiche di accesso, in attuazione di quanto indicato negli articoli
22 (Accesso ai soggetti abilitati) e 23  (Misure  di  sicurezza)  del
decreto; 
      i formati standard per la rappresentazione delle  informazioni,
dei sistemi di  codifica  dei  dati  e  del  loro  corretto  utilizzo
all'interno del Fascicolo Sanitario  Elettronico,  in  attuazione  di
quanto indicato nell'art. 24  (Sistemi  di  codifica  dei  dati)  del
decreto; 
      i criteri di interoperabilita' tra le  soluzioni  di  Fascicolo
Sanitario Elettronico adottate dalle Regioni o Province Autonome,  in
attuazione di quanto indicato nell'articolo 25 (Interoperabilita' del
FSE) del decreto; 
      i dati essenziali che compongono il referto di laboratorio,  di
cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del decreto; 
      i  dati  essenziali  che  compongono   il   profilo   sanitario
sintetico, di cui all'articolo 3 del decreto. 
    2. Definizioni. 
    Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende per: 
      a)  "Codifica  dei  dati",  la  rappresentazione,  mediante  un
opportuno insieme di stringhe o di simboli, di un insieme di  oggetti
materiali o un insieme di informazioni tendenzialmente piu' complesse
delle stringhe o dei simboli che vengono usate per rappresentarle; 
      b)  "Sistema  di  codifica",  un   sistema   che   assegna   un
identificativo  univoco  (alfabetico,  numerico  o  alfanumerico)   a
ciascun oggetto di un dato insieme. La codifica puo' avere  finalita'
di classificazione; 
      c) "Sistema di classificazione", un sistema che ripartisce  gli
oggetti dati in classi o raggruppamenti ordinandoli sulla  scorta  di
un principio di ordinamento; 
      d) "Mapping o mappatura", il collegamento fra  i  contenuti  di
una terminologia o sistema di codifica di partenza e  quelli  di  una
terminologia  o  sistema  di  codifica  di  destinazione,   ai   fini
dell'interoperabilita' tra i sistemi. 
      e)  "Porta  di  Dominio",  componente  architetturale  del  SPC
attraverso   il   quale   si   accede    al    dominio    applicativo
dell'amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi; 
      f) "Asserzione", insieme di dati aggregati in modo  strutturato
trasferibile per lo scambio di informazioni di  sicurezza  rilasciato
da una autorita' competente,  che  puo'  contenere  informazioni  che
attestino l'identita', gli attributi e  le  informazioni  a  supporto
della decisione di autorizzazione; 
      g)  "Portafoglio  di   asserzioni",   insieme   di   asserzioni
logicamente correlate; 
      h) "Credenziali di autenticazione", i dati e i  dispositivi  in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa  univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; 
      i) "Profilo di autorizzazione", l'insieme  delle  informazioni,
univocamente associate a una persona, che consente di  individuare  a
quali  dati  essa  puo'  accedere,  nonche'  i  trattamenti  ad  essa
consentiti. 
      j) "ADT", Accettazione/Dimissione/Trasferimento, l'acronimo  si
riferisce alle  operazioni  di  gestione  dell'assistito  all'interno
delle strutture sanitarie. 
    3. Dati identificativi e amministrativi dell'assistito. 
    Come specificato nelle Linee guida  nazionali  sul  FSE,  i  dati
anagrafici non fanno  parte  del  FSE  ma  sono  gestiti  in  archivi
separati alimentati dalle anagrafi di cui all'articolo 21,  comma  1,
del decreto. 
    In particolare i dati necessari per la  corretta  identificazione
dell'assistito in fase di alimentazione del FSE sono i seguenti: 
    

                   +-----------------------------+
                   | Dati identificativi -       |
                   |Descrizione                  |
                   +-----------------------------+
                   | Codice Fiscale              |
                   +-----------------------------+
                   | Cognome (alla nascita)      |
                   +-----------------------------+
                   | Nome                        |
                   +-----------------------------+
                   | Sesso                       |
                   +-----------------------------+
                   | Data di Nascita             |
                   +-----------------------------+
                   | Comune di Nascita           |
                   +-----------------------------+
                   | Provincia di nascita        |
                   +-----------------------------+
                   | Indirizzo di Residenza      |
                   +-----------------------------+
                   | Indirizzo di Domicilio      |
                   +-----------------------------+
                   |Data di Decesso (data di     |
                   |chiusura del fascicolo)      |
                   +-----------------------------+
                          
    
    Per quanto  riguarda  i  dati  amministrativi  necessari  per  la
corretta individuazione della posizione amministrativa dell'assistito
nei confronti del SSN sono i seguenti: 
    

                   +-----------------------------+
                   | Dati amministrativi -       |
                   |Descrizione                  |
                   +-----------------------------+
                   | ASL Assistenza              |
                   +-----------------------------+
                   | Data Inizio del periodo di  |
                   |assistenza presso la ASL     |
                   +-----------------------------+
                   | Data scadenza del periodo di|
                   |assistenza presso la ASL     |
                   |(valorizzata solo se         |
                   |prevista)                    |
                   +-----------------------------+
                   | Codice Fiscale Medico       |
                   +-----------------------------+
                   | Cognome Medico              |
                   +-----------------------------+
                   | Nome Medico                 |
                   +-----------------------------+
                   | Data Inizio periodo di      |
                   |assistenza presso il medico  |
                   +-----------------------------+
                   | Data Fine periodo di        |
                   |assistenza presso il medico  |
                   |(valorizzata solo se         |
                   |prevista)                    |
                   +-----------------------------+
                   | Tipo Assistenza (generici / |
                   |pediatri, altro)             |
                   +-----------------------------+
                   |Recapiti medico (indirizzo,  |
                   |telefono, etc.)              |
                   +-----------------------------+
                   |Esenzioni per patologia e    |
                   |relative eventuali scadenze  |
                   +-----------------------------+
                                   
    
    4. Gestione degli accessi. 
    La gestione degli accessi alle  informazioni  presenti  nel  FSE,
richiede l'individuazione di  adeguati  livelli  di  visibilita'  per
ciascuna categoria di  professionisti  ed  operatori  sanitari.  Tali
livelli possono essere espressi definendo in dettaglio l'insieme  dei
profili da associare ai ruoli dei soggetti  che  si  prevede  possano
accedere al sistema di FSE (per esempio medico di medicina  generale,
farmacista, assistito, etc.). 
    L'attivita' di profilazione deve essere effettuata da un  sistema
di gestione dei privilegi di natura modulare che,  basandosi  su  una
preventiva  classificazione  delle  informazioni  presenti  nel  FSE,
attribuisca al soggetto autorizzazioni e diritti di  accesso  adatti.
Tale sistema di gestione  dei  privilegi  puo'  prevedere  a  livello
regionale, in correlazione ai ruoli,  l'abbinamento  con  i  contesti
applicativi  di  esercizio  del  ruolo  (es.  emergenza,  continuita'
assistenziale,  etc.)  tali  da  garantire  un  livello  maggiormente
specifico di accesso ai dati. 
    Ciascuna Regione e Provincia Autonoma  puo'  specificare  profili
piu' specifici rispetto a quelli indicati nel presente  disciplinare,
tuttavia e' essenziale che, in caso di comunicazione con i sistemi di
altre Regioni o Province Autonome, un soggetto venga associato  a  un
profilo  di  accesso  univocamente  definito  a  livello   nazionale,
attraverso tecniche di mappatura. 
    L'operazione   di    profilazione    deve    essere    effettuata
preventivamente all'accesso alle funzionalita' del FSE, in modo  tale
da rendere disponibili tali funzionalita' a chine abbia  il  diritto,
derivante dal ruolo ricoperto. 
    I soggetti che accedono al FSE sono tenuti ad  utilizzare  idonee
modalita' di accesso al FSE per essere autenticati dal sistema. 
    Infine, la verifica dei diritti di autorizzazione per l'accesso a
specifiche  informazioni  presenti  nel  FSE   deve   essere   svolta
analizzando  politiche  di  accesso  opportunamente  predefinite  che
tengano conto anche del consenso indicato dal paziente. 
    4.1. Modalita' di accesso al FSE. 
    L'accesso al FSE prevede le seguenti fasi sequenziali: 
      1.  preliminare  registrazione  del  soggetto,  che   comprende
l'identificazione personale e i contesti operativi; 
      2. attribuzione delle credenziali e profilazione; 
      3. autenticazione del soggetto nel FSE, attraverso le modalita'
di accesso definite. 
    Una volta completati i passi 1 e 2 il soggetto puo'  accedere  al
FSE. Gli impatti  derivanti  da  eventuali  variazioni  dei  contesti
operativi  e  di  ruolo  del  soggetto  vengono  gestite   attraverso
procedure di modifica dei dati definiti nei passi 1 e 2. 
    Un soggetto che intende accedere  alle  informazioni  disponibili
nel FSE deve in primo  luogo  essere  registrato  a  sistema.  Questa
operazione richiede l'individuazione della identita' del  soggetto  e
di  ulteriori   attributi   (quali   ad   esempio   il   suo   ruolo,
l'organizzazione a cui afferisce, ecc.). A valle di tale processo, il
soggetto riceve le credenziali di accesso e, preliminarmente  a  ogni
altra azione, deve essere  associato  ad  uno  specifico  profilo  di
accesso. 
    La  fase  di  autenticazione,  e  quindi   della   determinazione
dell'identita', del ruolo e degli attributi integrativi del soggetto,
deve essere svolta nella Regione o Provincia Autonoma di appartenenza
di quest'ultimo, adoperando esclusivamente le modalita' di accesso  e
gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD. 
    4.2. Profili di accesso. 
    Di seguito sono elencate  le  classi  di  dati,  necessarie  alla
definizione dei livelli di accesso per i soggetti abilitati: 
      Dati  anagrafici:   corrispondono   ai   dati   personali   che
identificano l'assistito. 
      Dati amministrativi: riguardano eventuali esenzioni  e  i  dati
che identificano il medico di base. 
      Dati prescrittivi:  sono  i  dati  relativi  alla  prescrizioni
mediche. 
      Dati clinici: corrispondono alle informazioni cliniche presenti
in documenti riguardanti l'assistito,  ivi  incluse,  a  mero  titolo
esemplificativo,  le  informazioni  relative  a  diagnosi,   terapie,
interventi, accessi, servizi, procedure, od ogni altro evento clinico
di interesse, nonche' i piani di cura riabilitativi o terapeutici. 
      Dati di consenso: sono le informazioni che  regolano  l'accesso
ai dati sulla base del consenso reso dal cittadino. 
    Laddove il documento che afferisce  al  FSE  non  e'  in  formato
strutturato, non e' possibile trattare in modo indipendente i dati in
esso contenuti. Ne consegue  che  le  politiche  di  accesso  saranno
applicate  all'intero  documento  a  seconda  della   tipologia   del
documento stesso. 
    Le disposizioni relative all'oscuramento dei dati e dei documenti
sanitari e socio-sanitari, di cui all'articolo  8,  sono  soddisfatte
attraverso la messa a disposizione di  funzionalita'  che  permettano
l'oscuramento dei dati di cui l'assistito  richiede  l'oscuramento  o
dell'intero documento che contiene i predetti dati. 
    Con riferimento alle finalita' di governo,  di  cui  all'articolo
20, comma 2, del decreto,  si  rimanda  alle  disposizioni  attuative
dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
per quanto concerne le specifiche disposizioni atte  a  garantire  la
tutela dei dati personali durante il trattamento dei dati. 
    I profili di accesso alle informazioni disponibili nel  FSE  sono
definiti in funzione del ruolo  che  ciascun  soggetto  assume.  Tali
ruoli, in sede di prima applicazione, sono elencati di seguito: 
      Farmacista: operatore sanitario della farmacia  abilitato  alla
professione. 
      Operatore Amministrativo: persona che opera presso le strutture
del sistema sanitario  e  socio-sanitario  (es.  AO,  ASL,  MMG)  con
mansioni amministrative. 
      Direttore Sanitario:  medico  che  svolge  attivita'  direttive
all'interno di una Direzione Sanitaria delle  strutture  del  sistema
sanitario e socio-sanitario. 
      Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta: medico
convenzionato con la ASL per svolgere attivita' di MMG/PLS. 
      Direttore  Amministrativo:   persona   che   svolge   attivita'
direttive all'interno della Direzione Amministrativa di strutture del
sistema sanitario e socio-sanitario. 
      Medico  ed  altri  dirigenti  sanitari   (biologo,   psicologo,
chimico, fisico): professionisti che operanonell'ambito  dei  servizi
sanitari delle strutture del sistema sanitario e socio-sanitario. 
      Medico RSA: medico che opera presso  una  struttura  che  eroga
assistenza di tipo residenziale. 
      Infermiere o  altro  Professionista  Sanitario:  professionista
sanitario che opera nell'ambito delle strutture del sistema sanitario
e socio-sanitario. 
      Medico Rete di Patologia: medico che opera nel contesto di  una
rete di patologia. 
      Professionista del sociale: professionista che  svolge  la  sua
attivita' sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi
di  tipo  socio-assistenziale  e  socio-sanitario,   residenziali   o
semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. 
      Assistito: cittadino  che  usufruisce  di  servizi  sanitari  e
socio-sanitari. 
    La matrice presentata di seguito indica le operazioni di  accesso
alle diverse classi di dati, in termini di lettura  e  scrittura,  da
parte dei soggetti  abilitati  sulla  base  del  ruolo  assunto.  Con
particolare riferimento all'operazione di scrittura, i  soggetti  che
concorrono all'alimentazione del FSE sono specificati all'articolo 12
del decreto. Eventuali variazioni e aggiornamenti dei ruoli  e  delle
operazioni di accesso alle diverse classi di dati, rispetto a  quanto
specificato  nel  presente  Disciplinare,  saranno  disciplinati  con
successivi decreti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 12, comma  7,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    In aggiunta,  l'assistito  puo'  inserire  nel  proprio  taccuino
personale dati, documenti ed informazioni  personali  e  relative  ai
propri percorsi di cura, cosi' come specificato  all'articolo  4  del
decreto. E' altresi' opportuno prevedere un meccanismo efficiente che
consenta all'assistito di esprimere o aggiornare i criteri di accesso
puntuali ad ogni informazione clinica presente nel FSE. 
    L'accesso al FSE, da parte di un operatore abilitato, deve essere
subordinato alle operazioni di ADT dello specifico assistito, per  la
durata della presa in carico, di cui si chiede la  consultazione  del
FSE; ove non possibile applicare la  precedente  prescrizione  e  nei
casi di accesso in emergenza, la consultazione del  FSE  deve  essere
subordinata   ad   un'autocertificazione    telematica    da    parte
dell'operatore, con compilazione del motivo codificato per  il  quale
l'operatore medesimo richiede la consultazione. 
    4.3. Gestione delle politiche di accesso. 
    A  valle  della  fase  di  autenticazione,  il   soggetto   viene
identificato ed associato ad un profilo di  accesso,  al  quale  sono
assegnati  specifici  privilegi  di  accesso  a  categorie  di   dati
coerentemente con le classificazioni descritte nel paragrafo 4.2.  In
tal modo, nella  successiva  fase  di  autorizzazione,  e'  possibile
verificare che il soggetto  acceda  solo  alle  informazioni  di  sua
competenza. Il processo  di  autorizzazione  deve  essere  effettuato
nella Regione o Provincia Autonoma che  detiene  le  informazioni  di
autorizzazione e, in particolare, consiste nel valutare se: 
      1. il soggetto che intende accedere alle informazioni  possiede
un profilo autorizzato dall'assistito; 
      2.  l'identita'  e  gli  attributi  relativi  ad  un   soggetto
soddisfano le politiche di accesso locali. 
    Con riferimento alle politiche di  accesso,  ciascuna  Regione  o
Provincia Autonoma puo' definire proprie politiche, le  quali  devono
essere federate con i gestori dei privilegi degli  altri  sistemi  di
FSE, attraverso operazioni di mappatura dei profili di accesso. 
    Al fine di garantire la tracciabilita'  delle  operazioni  svolte
sul  sistema  e  di  chi  le  ha  eseguite,  in  modo  da   abilitare
funzionalita' di auditing e di certificazione sulle attivita'  svolte
per le diverse finalita' previste, devono essere registrate tutte  le
operazioni, sia quelle andate a buon fine che quelle annullate. 
    5. Sistemi di codifica dei dati. 
    Ai  sensi  delle  disposizioni  dell'articolo  24  del   decreto,
ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha il  compito  di  redigere  i
documenti sanitari e socio-sanitari utilizzando i sistemi di codifica
definiti  nel  presente  decreto  per  rappresentare,  comunicare  ed
interpretare le informazioni scambiate tra i diversi  FSE  regionali,
assicurando in tal modo  l'interoperabilita'  semantica.  Per  quanto
concerne le strutture  informative  complesse  che  costituiscono  il
nucleo minimo del FSE si adotta lo standard HL7 (Health Level 7)  per
descrivere le  definizioni  dei  dati  da  scambiare  in  termini  di
messaggi  e  documenti  costituenti  il  FSE,  e  in  particolare  e'
prescritto  l'utilizzo  del  CDA  (Clinical  Document   Architecture)
release 2 (ISO/HL7 27932:2009). I sistemi di codifica adottati per  i
documenti di cui all'articolo  27,  comma  1,  lettere  d),  e),  del
decreto sono: 
      ICD 9-CM (International Classification of Diseases 9th revision
- Clinical Modification); 
      LOINC® (Logical Observation Identifiers Names and Codes); 
      AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco); 
      ATC (Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica). 
    Allo scopo di favorire il corretto  interscambio  dei  dati,  gli
stessi dovranno,  inoltre,  essere  trasmessi  secondo  le  modalita'
indicate nell'articolo 25 del decreto  e  nel  presente  disciplinare
tecnico. 
    Le procedure necessarie ad implementare  i  suddetti  sistemi  di
codifica, sia in termini di  formazione  all'utilizzo  da  parte  del
personale che di  predisposizione  dei  sistemi  informativi,  devono
essere espletate dalle Regioni e dalle Province Autonome, secondo  le
forme e le modalita' ritenute piu' idonee. 
    5.1. ICD-9-CM. 
    La International Classification of Diseases (ICD) e'  un  sistema
di classificazione internazionale che  organizza  le  malattie  ed  i
traumatismi   in   gruppi   sulla   base   di    criteri    definiti.
L'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita'  (OMS)  si  occupa   dello
sviluppo e della  diffusione  della  classificazione.  La  traduzione
italiana, inizialmente curata dall'ISTAT, e' dal  2010  demandata  al
Centro  Collaboratore  italiano  dell'Organizzazione  Mondiale  della
Sanita' per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali. 
    La classificazione ICD-9-CM adottata per i documenti del  FSE  e'
la versione 2007 in lingua italiana. 
    5.2. LOINC. 
    LOINC e' un sistema di nomi e codici universali che  identificano
in maniera univoca osservazioni cliniche e di laboratorio al fine  di
facilitare la condivisione e lo  scambio  di  risultati  di  indagini
diagnostiche  fra  sistemi   elettronici   di   strutture   sanitarie
differenti. Il Regenstrief  Institute  si  occupa  dell'aggiornamento
dello standard terminologico con release semestrali. 
    La classificazione LOINC adottata per i documenti del FSE  e'  la
versione 2.3.4 in lingua italiana. 
    5.3. AIC. 
    Nessun medicinale puo' essere immesso in commercio sul territorio
nazionale  senza  aver   ottenuto   un'autorizzazione   dell'AIFA   o
un'autorizzazione  comunitaria  a  norma  del  regolamento  (CE)   n.
726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007. 
    Le  attivita'  connesse  all'autorizzazione   all'immissione   in
commercio di farmaci con procedura  nazionale,  sono  finalizzate  ad
assicurare  l'assistenza  farmaceutica   su   tutto   il   territorio
nazionale, l'accesso ai farmaci innovativi e per le malattie rare. 
    Attualmente, in Italia, per  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  dei  medicinali  e'  prevista,  oltre  alla  modalita'  di
registrazione nazionale,  quella  comunitaria.  Quest'ultima  prevede
l'autorizzazione all'immissione in commercio dei  medicinali  secondo
procedure che coinvolgono tutti i Paesi  membri  dell'Unione  europea
(procedura  centralizzata)  o  parte  di  essi  (procedura  di  mutuo
riconoscimento e decentrata). 
    5.4. ATC. 
    Il sistema di classificazione ATC prevede  che  i  farmaci  siano
suddivisi in gruppi  sulla  base  degli  organi  o  apparati  su  cui
agiscono  e  delle  loro  proprieta'   chimiche,   farmacologiche   e
terapeutiche. La classificazione  e'  articolata  in  cinque  livelli
gerarchici. Al primo livello, i farmaci sono  divisi  in  quattordici
gruppi anatomici principali  e,  all'interno  di  questi,  in  gruppi
terapeutici  principali  (II  livello).  I  livelli  III  e  IV  sono
sottogruppi chimici/farmacologici/terapeutici, mentre al V  e  ultimo
livello sono classificati i singoli principi attivi. 
    Le prestazioni farmaceutiche aventi ad  oggetto  le  formulazioni
magistrali, le formule officinali, nonche' i  medicinali  esteri  non
autorizzati all'immissione in commercio in Italia  ed  utilizzati  ai
sensi del decreto del Ministro della salute 11 febbraio 1997, vengono
individuati attraverso il codice ATC al maggior livello di  dettaglio
possibile. 
    6. Criteri di interoperabilita'. 
    6.1. Modello di riferimento. 
    Ciascuna Regione o Provincia Autonoma ha il  compito  di  rendere
disponibili i documenti sanitari e  socio-sanitari  conservati  nella
propria infrastruttura di FSE, previo consenso  del  cittadino,  alle
persone autorizzate appartenenti anche a  domini  differenti  che  ne
fanno richiesta. 
    Allo scopo di  favorirne  la  ricerca,  la  localizzazione  e  la
selezione  dei  documenti  del  FSE,  devono  inoltre   essere   resi
disponibili specifici metadati che descrivono i documenti stessi. 
    Le richieste per la ricerca ed il recupero dei  documenti,  cosi'
come quelle per la comunicazione dei metadati di  indicizzazione  dei
documenti del FSE prodotti per gli  assistiti  provenienti  da  altre
Regioni o Province Autonome, devono  essere  espletate  da  specifici
servizi esposti da queste ultime.  Il  trasferimento  dei  dati  deve
avvenire  mediante  protocolli   di   comunicazione   sicuri   basati
sull'utilizzo di standard crittografici. Le interfacce  dei  servizi,
indicate nel paragrafo 6.3, devono essere esposte  tramite  Porta  di
Dominio nel rispetto delle regole tecniche del  Sistema  Pubblico  di
Connettivita' (SPC). 
    Le richieste  provenienti  da  domini  differenti  devono  essere
soddisfatte solo dopo aver verificato i diritti di accesso ai servizi
ed il consenso del cittadino. A tal proposito,  le  richieste  devono
contenere  un  portafoglio   di   asserzioni   digitalmente   firmate
attestanti specifici attributi, in maniera  conforme  al  modello  di
sicurezza illustrato nel paragrafo 6.4. 
    6.2. Contenuti  informativi  minimi  dei  documenti  al  fine  di
garantire l'interoperabilita'. 
    I documenti contenuti nel FSE devono contenere almeno le seguenti
informazioni: 
      Tipologia del documento: e' un codice derivato dal  sistema  di
classificazione LOINC che rappresenta il tipo di documento  descritto
(ad es. referto, lettera di dimissione, profilo sanitario sintetico). 
      Identificativo del paziente: rappresenta il codice univoco  del
paziente a cui il documento fa riferimento. 
      Data del  documento:  rappresenta  la  data  di  creazione  del
documento. 
      Stato del documento: indica lo stato corrente del documento. 
      Identificativo  della  Regione   o   Provincia   Autonoma:   e'
rappresentato dal codice a tre caratteri definito con DM 17 settembre
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre  1986,
e successive modificazioni,  utilizzato  anche  nei  modelli  per  le
rilevazioni delle attivita' gestionali ed  economiche  delle  Aziende
unita'  sanitarie  locali,  che  identifica,  univocamente  su   base
nazionale,  la  Regione  o  Provincia   Autonoma   responsabile   del
documento. 
      Identificativo della struttura sanitaria: e' rappresentato  dal
codice delle strutture sanitarie, di  cui  al  decreto  del  Ministro
della sanita' 23 dicembre 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 22 del 28 gennaio 1997  e  successive  modificazioni,  riguardante
modelli  di  rilevazione  dei  flussi  informativi  sulle   attivita'
gestionali ed economiche  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere (modelli HSP.11 e HSP.11bis, STS.11 e RIA.11) che
identifica, univocamente su base nazionale,  la  struttura  sanitaria
responsabile del documento. 
      Identificativo del documento: corrisponde ad un  codice  locale
che identifica il documento. 
    Tali informazioni devono essere codificate adottando  un  modello
condiviso. 
    6.3. Interfacce dei servizi. 
    La soluzione di FSE adottata  da  ciascuna  Regione  o  Provincia
Autonoma deve esporre i seguenti servizi: 
      servizio per la ricerca dei documenti del FSE  disponibili  nel
proprio dominio; 
      servizio per il recupero di uno specifico documento del FSE; 
      servizio per la comunicazione dei  metadati  di  indicizzazione
dei documenti del FSE prodotti per gli assistiti provenienti da altre
Regioni o Province Autonome. 
    6.3.1. Servizio per la ricerca dei documenti. 
    Il servizio  per  la  ricerca  dei  documenti  del  FSE,  la  cui
interfaccia e' illustrata in Tabella  1,  deve  essere  in  grado  di
ricevere  una  richiesta  contenente  un  nucleo  di  parametri   che
rappresentano i criteri di ricerca  specificati.  La  richiesta  deve
altresi' contenere un portafoglio di asserzioni per la  verifica  dei
diritti di accesso al servizio, cosi' come specificato nel  paragrafo
6.4. 
    Il servizio deve restituire l'elenco dei documenti corrispondenti
ai criteri di ricerca, ove  esistenti,  congiuntamente  ad  opportune
asserzioni di autorizzazione per il recupero dei documenti stessi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    6.3.2. Servizio per il recupero di un documento. 
    Il servizio per il recupero di  un  documento  del  FSE,  la  cui
interfaccia e' mostrata in Tabella 2, deve essere invocato dopo  aver
ottenuto dal servizio  per  la  ricerca  dei  documenti,  di  cui  al
paragrafo 6.3.1, i riferimenti  necessari  per  localizzazione  dello
stesso (quali gli identificativi della Regione o Provincia Autonoma e
della struttura sanitaria  in  cui  il  documento  e'  memorizzato  e
l'identificativo del documento) e  la  corrispondente  asserzione  di
autorizzazione. 
    Il servizio per il recupero di un documento deve essere  pertanto
in grado di ricevere una richiesta contenente i riferimenti necessari
alla localizzazione del documento e l'asserzione  di  autorizzazione,
cosi' come specificato nel paragrafo 6.4. 
    Il servizio deve restituire il documento richiesto. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    6.3.3. Servizio per la comunicazione dei metadati. 
    Il servizio per la comunicazione dei dati di  indicizzazione  dei
documenti del FSE, la cui  interfaccia  e'  mostrata  in  Tabella  3,
consente ad un'altra regione o provincia autonoma di comunicare  alla
Regione titolare del FSE l'elenco dei dati che descrivono i documenti
in essa prodotti. Il servizio deve restituire una risposta contenente
l'esito della richiesta. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    6.4. Modello di sicurezza. 
    Il modello di sicurezza prevede  le  fasi  di  autenticazione  ed
autorizzazione dell'utente. La fase  di  autenticazione  deve  essere
svolta nella Regione o Provincia  Autonoma  fruitrice  del  servizio,
mentre la fase di autorizzazione deve essere realizzata nella Regione
o Provincia Autonoma che eroga il servizio richiesto. 
    Per quanto riguarda i servizi per la ricerca dei documenti e  per
la comunicazione dei metadati, un  utente  che  intende  inviare  una
richiesta deve autenticarsi  adoperando  le  proprie  credenziali  di
autenticazione e gli strumenti  offerti  dalla  Regione  o  Provincia
Autonoma a cui appartiene. A  valle  della  fase  di  autenticazione,
devono essere prodotte opportune asserzioni digitalmente firmate, che
attestano l'identita', il ruolo e l'ente a  cui  l'utente  afferisce.
Ciascuna Regione o Provincia Autonoma deve quindi fungere da  garante
dell'identita' e degli attributi del proprio  utente.  Le  asserzioni
summenzionate devono essere allegate alle  richieste  di  accesso  ai
servizi, congiuntamente ad un'ulteriore asserzione prodotta e firmata
dall'utente contenente una serie di attributi contestuali,  quali  ad
esempio  l'indicazione  del  tipo  di  trattamento  (ordinario  o  in
emergenza) o il tipo di documento in esame. 
    Gli  attributi   contenuti   nelle   asserzioni   ricevute,   con
particolare  riferimento  al   ruolo   dell'utente,   devono   essere
analizzati dai servizi esposti per la  fase  di  autorizzazione,  che
consiste nel verificare se il profilo di  autorizzazione  dell'utente
fornisce a quest'ultimo il diritto di accesso al servizio  richiesto.
In particolare, l'accesso al servizio deve essere concesso all'utente
se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
      il cittadino ha espresso esplicito  consenso  all'accesso  alle
proprie informazioni; 
      la richiesta soddisfa le specifiche politiche locali. 
    Dopo aver verificato che l'utente possiede i diritti di accesso e
soddisfatto la richiesta, il servizio per la  ricerca  dei  documenti
deve restituire un'opportuna asserzione di autorizzazione,  la  quale
deve contenere specifici attributi, quali  l'identita'  ed  il  ruolo
dell'utente. 
    Per quanto concerne il servizio per il recupero di un  documento,
la richiesta deve contenere l'asserzione di autorizzazione rilasciata
dal servizio  per  la  ricerca  dei  documenti.  L'accesso  a  questo
servizio deve essere concesso se la richiesta soddisfa  le  politiche
locali. 
    7. Contenuti del profilo sanitario sintetico. 
    Ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,  del  decreto,  il  profilo
sanitario sintetico  e'  il  documento  socio  sanitario  informatico
redatto e aggiornato dal  medico  di  medicina  generale/pediatra  di
libera scelta, che riassume la storia clinica del paziente e  la  sua
situazione corrente conosciuta. 
    I contenuti informativi minimi del  profilo  sanitario  sintetico
sono descritti nella Tabella 4 che segue. 
    Note: 
      l'indicazione che l'informazione e' gestita come "testo libero"
si applica esclusivamente nei casi in cui nella regione  o  provincia
autonoma non siano  vigenti  disposizioni  che  disciplinano  per  le
medesime informazioni l'utilizzo di codifiche e/o classificazioni: in
tali casi le informazioni devono essere redatte in forma  codificata,
coerentemente con le disposizioni regionali; 
      nei  casi  in  cui  l'informazione  sia  obbligatoria  ma   non
applicabile o pertinente  per  lo  specifico  soggetto  (es.  nessuna
patologia, non appartenenza a reti  di  patologia,  nessuna  allergia
nota   riferita   dall'assistito,   etc.),   deve   essere   comunque
esplicitamente  registrata  tale  condizione,   che   nel   caso   di
informazioni codificate assume un valore  convenzionale  definito  ad
hoc (es. nessuno/a, non riferito/non riferita); 
      per  "fonte  di  riferimento"  si  intende  la  fonte  da   cui
l'informazione viene tratta,  intesa  sia  come  sistema  informativo
(Anagrafe assistiti) che come informazione  inserita  dal  medico  di
medicina generale/pediatra di libera scelta. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      8. Contenuti del referto di laboratorio. 
    Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera d), del  decreto,  il
referto di laboratorio e' il documento redatto dal medico di medicina
di laboratorio. 
    I contenuti informativi del referto di laboratorio sono descritti
nella Tabella 5 che segue. 
    Note: 
      per  "fonte  di  riferimento"  si  intende  la  fonte  da   cui
l'informazione viene fornita, intesa  sia  come  sistema  informativo
(Anagrafe assistiti) che come informazione  inserita  dal  medico  di
medicina di laboratorio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico