(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2015, N. 154 
 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis (Misure urgenti in materia  di  attivita'  di  pubblica
utilita').  -  1.  Allo  scopo  di  consentire  alle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuita'  nello
svolgimento delle attivita' di pubblica utilita' di cui agli articoli
7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,  all'articolo
26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  le
parole: "in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "che  hanno  avuto  inizio
prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma
2"». 
  All'articolo 2: 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio  1999,
n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1-bis. Ove in forza o per l'effetto  di  pronunce  giurisdizionali
sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si
applicano gli articoli 27 e da 54  a  66  in  quanto  compatibili;  i
termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27,
comma  2,  sono  ridotti  alla  meta'  e  decorrono  dalla  data   di
autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della
predetta  autorizzazione  il  decreto  di  cui  all'articolo  73,  se
adottato, cessa di avere efficacia". 
  1-ter. Le disposizioni del comma  1-bis  dell'articolo  65-bis  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal comma 1-bis
del  presente  articolo,  si  applicano  anche  alle   procedure   di
amministrazione straordinaria di cui  al  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b)  del  comma  2
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010,  n.
56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso  tra  la  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010,  n.
56, e la data di entrata  in  vigore  del  conseguente  provvedimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,
erano,  anche  limitatamente  a  una  parte  del  suddetto   periodo,
sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicita' del
soggetto giuridico titolare dell'unita' di produzione  e  dell'unita'
di consumo di energia  elettrica  e'  verificata  alla  data  del  1°
gennaio 2016»; 
    alla rubrica, le parole: «Misure  urgenti  per  l'esecuzione  dei
programmi di Amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
stato di insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Misure  urgenti
in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria». 
  All'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto  del
patto di stabilita' interno non sono considerate le  spese  sostenute
dagli enti locali, a  valere  sull'avanzo  di  amministrazione  e  su
risorse rivenienti dal ricorso al debito, per  far  fronte  ai  danni
causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i  quali
sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo  degli  spazi
finanziari che residuano dall'applicazione  del  comma  1.  Gli  enti
locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre  2015,
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
protezione civile, secondo modalita'  individuate  e  pubblicate  nel
sito internet istituzionale  del  medesimo  Dipartimento,  gli  spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al  primo
periodo. Gli enti  locali  beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro  il  16  dicembre  2015.
Qualora  la  richiesta  complessiva  risulti  superiore  agli   spazi
finanziari  disponibili,  gli  stessi  sono  attribuiti   agli   enti
richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste».