IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE" e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 112-quater concernente la vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto, in particolare, il comma 6 del predetto art. 122-quater che stabilisce che in conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea, il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune, che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale che metta in vendita medicinali al pubblico a distanza; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticita' la cui entrata in vigore e' prevista alla data del 1° luglio 2015; Visto il contratto di licenza per l'utilizzo del marchio combinato sottoscritto dal direttore generale dei dispositivi medici del servizio farmaceutico in data 10 febbraio 2015 e dal direttore generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea, in rappresentanza dell'Unione europea, in data 4 marzo 2015; Preso atto che il disegno del logo comune succitato e' un marchio registrato (TradeMark) con il numero 1162865; Decreta: Art. 1 1. Il disegno del logo identificativo nazionale di cui al comma 6, dell'art. 112-quater, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che identifica la farmacia o l'esercizio commerciale di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzati alla vendita di medicinali al pubblico a distanza, di seguito, logo identificativo nazionale, e' conforme al marchio combinato (Composite Mark) di cui all'allegato al presente decreto. 2. Il Ministero assegna un'unica copia digitale, non trasferibile, del logo di cui al comma 1, nonche' il collegamento ipertestuale di cui alla lettera c), comma 5, dell'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a ciascuna farmacia o esercizio commerciale autorizzati, dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome, a fornire medicinali a distanza al pubblico, previa istanza formulata secondo la procedura pubblicata sul portale del Ministero della salute. 3. Il logo identificativo nazionale di cui al comma 1, contenente il collegamento ipertestuale succitato, deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web dedicata alla vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione della farmacia o esercizio commerciale autorizzati. 4. L'utilizzo del logo identificativo nazionale, non conferisce nessun diritto di proprieta' intellettuale o altri diritti di proprieta' sullo stesso e sul logo comune di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, di seguito, logo comune.