IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  1987,  n.  398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie  per  i  lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema  di  determinazione  delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da  fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con riferimento,
e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei; 
  Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  l'utilizzazione,  anche  ai  fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge  31
luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione  del  reddito  di  lavoro
dipendente prestato all'estero; 
  Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991,  n.  426,  concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive  al  fine  del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i  lavoratori
italiani rimpatriati; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2  settembre  1997,  n.  314
che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30  aprile  1969,
n. 153, ha confermato le  disposizioni  in  materia  di  retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la
determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi; 
  Considerato il decreto ministeriale  14  gennaio  2015,  pubblicato
nella GURI n. 17 del 22 gennaio 2015,  relativo  alla  determinazione
delle predette retribuzioni convenzionali  dal  periodo  di  paga  in
corso al 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga  in  corso
al 31 dicembre 2015; 
  Considerati i contratti collettivi nazionali di  lavoro  in  vigore
per le diverse categorie,  raggruppati  per  settori  di  riscontrata
omogeneita'; 
  Tenuto  conto  delle  proposte  formulate   dalle   parti   sociali
interessate nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota  del
25 settembre 2015, dall'ENPAIA con  nota  del  30  settembre  2015  e
dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, mentre INAIL e INPGI  non
hanno ritenuto di riscontrare la nota ministeriale; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  2016,  alla
determinazione delle retribuzioni  in  questione,  anche  sulla  base
delle risultanze della Conferenza  di  Servizi,  convocata  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 241 del  1990,  svoltasi  il  26  ottobre
2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Retribuzioni convenzionali 
 
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2016 e fino
a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2016,  le
retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei
contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi  del  decreto-legge  31  luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art.  51,  comma  8-bis,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  stabilite  nella
misura risultante, per ciascun  settore,  dalle  unite  tabelle,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto.