IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, come emendato con la risoluzione 1 del 1° luglio 2010 (emendamenti Manila); Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, adottato con la risoluzione 2 del 3 agosto 2010 (emendamenti Manila); Vista la regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/2 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale che prestino servizio su navi passeggeri; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro»; Visto il decreto direttoriale 21 aprile 2010 «Istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft)»; Visti gli IMO Model Courses 1.28 e 1.29 relativi rispettivamente «Gestione della folla, sicurezza passeggeri ed addestramento di sicurezza al personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri» e «Addestramento in gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano includendo sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo»; Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla sopra citata regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/2 del codice STCW; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con nota prot. n. 4050 del 10 febbraio 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unita' veloci da passeggeri e unita' veloci passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi) indipendentemente dalla navigazione effettuata, di seguito denominate navi passeggeri di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/2 del relativo codice.