IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», nel seguito legge n. 107 del 2015, ed in particolare l'art. 1, comma 148, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalita' con cui i contribuenti debbono effettuare il versamento ad apposito capitolo delle entrate dello Stato delle erogazioni liberali agli istituti del sistema nazionale di istruzione, per aver diritto al credito di imposta previsto dall'art. 1, comma 145, della predetta legge; Premesso che l'art. 1, comma 145, della gia' vista legge n. 107 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 231, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti; Visto che l'art. 1, comma 146, della legge n. 107 del 2015 prevede che il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 145 sia riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non sia cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese; Visto che l'art. 1, comma 147, della citata legge n. 107 del 2015 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 145 sia ripartito in tre quote annuali di pari importo, che le spese di cui al comma 145 siano ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta e che per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Considerato che il gia' visto art. 1, comma 148, della legge n. 107 del 2015 prevede altresi' che le somme versate all'entrata del bilancio dello stato da parte dei contribuenti siano riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la successiva erogazione alle scuole beneficiarie destinandone una quota pari al 10 per cento alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalita' definite con il presente decreto; Visto che l'art. 1, comma 149, della citata legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina: a) le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti al fine del conseguente riconoscimento del credito di imposta; b) le modalita' di assegnazione alle istituzioni scolastiche, che risultino destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, del 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul Fondo di cui all'art. 3, comma 4.