(( Art. 1 ter 
 
 
               Misure urgenti in materia di assunzioni 
        del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 
 
  1.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,  le  assunzioni   a   tempo
indeterminato  del  personale  docente  della  scuola  statale   sono
effettuate entro il 15 settembre 2016. La  decorrenza  economica  del
contratto di lavoro consegue alla  presa  di  servizio.  Le  funzioni
connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina  del  personale
docente  attribuite  ai  dirigenti  territorialmente  competenti  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016. 
  2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13
luglio 2015, n. 107, il triennio di validita' delle  graduatorie,  se
approvate entro il 15 settembre 2016,  decorre  dall'anno  scolastico
2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma
01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, e successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  114,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, ferma restando la procedura  autorizzatoria,
          bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli
          ed  esami  per  l'assunzione  a  tempo   indeterminato   di
          personale  docente  per  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  come
          modificato dal comma 113  del  presente  articolo,  per  la
          copertura,   nei   limiti   delle    risorse    finanziarie
          disponibili,  di  tutti  i  posti  vacanti  e   disponibili
          nell'organico dell'autonomia, nonche' per i  posti  che  si
          rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto  bando
          sono valorizzati, fra i titoli  valutabili  in  termini  di
          maggiore punteggio: 
                a)  il  titolo   di   abilitazione   all'insegnamento
          conseguito  a  seguito  sia  dell'accesso  ai  percorsi  di
          abilitazione  tramite  procedure  selettive  pubbliche  per
          titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica  laurea
          magistrale o a ciclo unico; 
                b) il servizio prestato a tempo determinato,  per  un
          periodo continuativo non inferiore  a  centottanta  giorni,
          nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
          grado.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  400,  comma  01,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  (Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio
          1994, n. 115, S.O.: 
              «Art. 400 (Concorsi per  titoli  ed  esami).  -  01.  I
          concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono  indetti
          su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti
          vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie
          disponibili, nonche' per i posti che si  rendano  tali  nel
          triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale
          a decorrere dall'anno scolastico  successivo  a  quello  di
          approvazione  delle  stesse  e  perdono  efficacia  con  la
          pubblicazione delle graduatorie del concorso  successivo  e
          comunque alla scadenza del predetto  triennio.  L'indizione
          dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi
          nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento,  di
          un'effettiva vacanza e  disponibilita'  di  cattedre  o  di
          posti di insegnamento,  tenuto  conto  di  quanto  previsto
          dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle  disposizioni  in
          materia di mobilita' professionale  del  personale  docente
          recate  dagli  specifici  contratti  collettivi   nazionali
          decentrati, nonche' del numero dei passaggi di  cattedra  o
          di ruolo attuati  a  seguito  dei  corsi  di  riconversione
          professionale. Per la scuola secondaria resta fermo  quanto
          disposto dall'art. 40, comma 10, della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449. 
              (Omissis).».