IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
  IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno   1931,   n.   773,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza",  ed
il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  "Nuovo  ordinamento
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato"; 
  Vista la legge 6 febbraio 1985,  n.15,  recante  "Disciplina  delle
spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri"; 
  Visto il decreto-legge 18 gennaio  1993,  n.  8,  convertito  dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Disposizioni urgenti in  materia
di finanza derivata e di  contabilita'  pubblica"  e  in  particolare
l'articolo 10, comma 12-ter, che prevede l'applicazione di un diritto
fisso oltre a diritti di segreteria per il rilascio o  rinnovo  della
carta d'identita'; 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  1999,  n.  116,  recante
"Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) 2  agosto  2002,  n.  59,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre  2002,  n.  244,  concernente  la
trasformazione in societa' per  azioni  dell'Istituto  Poligrafico  e
Zecca dello Stato; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4
agosto 2003, recante "Istruzioni per la  disciplina  dei  servizi  di
vigilanza e controllo sulla  produzione  delle  carte  valori,  degli
stampati  a  rigoroso  rendiconto,  degli  stampati  comuni  e  delle
pubblicazioni  ufficiali,  nonche'   delle   ordinazioni,   consegne,
distribuzione e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A." e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'articolo 5,  comma
2, «Effettuazione di pagamenti con modalita'  informatiche»  che,  in
combinato disposto con l'articolo 15, comma 5-bis, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221, prevede che  le  pubbliche  amministrazioni
devono  avvalersi,  per  accettare  pagamenti  ad  esse  spettanti  a
qualsiasi titolo  dovuti  anche  con  l'uso  delle  tecnologie  della
informazione  e  della  comunicazione,  dei  servizi  erogati   dalla
piattaforma  tecnologica  messa  a  disposizione   dall'Agenzia   per
l'Italia digitale, attraverso il Sistema pubblico  di  connettivita',
per  l'interconnessione  e   interoperabilita'   tra   le   pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati; 
  Visto l'art. 7-vicies ter, comma 2, del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, il quale prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1°  gennaio
2006 "la  carta  d'identita'  su  supporto  cartaceo  e'  sostituita,
all'atto della  richiesta  del  primo  rilascio  o  del  rinnovo  del
documento, dalla carta di identita' elettronica,  classificata  carta
valori, prevista dall'art. 36 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; 
  Visto l'art. 7-vicies quater del medesimo decreto-legge n.  7/2005,
cosi' come  modificato  dall'art.  1,  comma  1305,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che tra l'altro: 
    - pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di  un
importo pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione  e
spedizione del documento,  nonche'  per  la  manutenzione  necessaria
all'espletamento dei servizi connessi; 
    - prevede  che  l'importo  e  le  modalita'  di  riscossione  dei
documenti elettronici  sono  determinati  con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno ed il Ministro per le riforme  e  le  innovazioni  della
pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  11  aprile  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2007 n. 113, recante "Modalita' di
riassegnazione delle somme derivanti  dal  rilascio  della  carta  di
identita' elettronica"; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme  e
le innovazioni nella pubblica amministrazione  del  22  aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio  2008  n.  107,  recante
"Determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a carico  dei
richiedenti per il rilascio della carta di identita' elettronica"; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71,  recante
"Ordinamento  e   funzioni   degli   uffici   consolari,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246"  ed
in particolare l'art. 64, relativo ai diritti consolari; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2013
n. 305, recante "Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art.
2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e
successive modificazioni e integrazioni"; 
  Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni industriali"; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 23  dicembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015 n. 302,  recante
"Modalita'   tecniche   di   emissione   della   Carta    d'identita'
elettronica"; 
  Visto il verbale n. 6 del 17 dicembre 2015 della Commissione per la
determinazione dei  prezzi  delle  forniture  eseguite  dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.,  istituita,  presso   il
Ministero dell'economia e delle finanze, in  attuazione  del  decreto
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  del   5   febbraio   2001,   concernente,   tra   l'altro,
l'approvazione, da parte della predetta Commissione, del prezzo della
carta di identita' elettronica nella misura unitaria di  euro  13,76,
IVA esclusa; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, comma  6,  del
citato decreto-legge n. 7/2005, non devono derivare nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica; 
  Sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la
carta d'identita' elettronica a titolo di rimborso delle spese di cui
all'art. 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, e' determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e
di segreteria, ove previsti. 
  2. L'importo totale di cui al comma 1, e'  riscosso  dai  comuni  o
dagli uffici diplomatico -  consolari  all'atto  della  presentazione
della richiesta di emissione della carta d'identita' elettronica. 
  3. L'importo totale di cui al  comma  1,  comprensivo  di  tutti  i
diritti spettanti, puo' essere riscosso  con  modalita'  informatiche
all'atto  della  richiesta  di  emissione  della  carta   d'identita'
elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.