IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e, in particolare, il comma 29, che istituisce un  Fondo
speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente
di natura alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
dei  cittadini  meno  abbienti,  e  il  comma  32,  che  dispone   la
concessione, ai residenti di cittadinanza  italiana  che  versano  in
condizione di  maggior  disagio  economico,  di  una  carta  acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e  al  pagamento  delle
bollette energetiche e delle forniture di gas,  con  onere  a  carico
dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che  disciplina  le
modalita' attuative del Programma carta acquisti; 
  Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e,   in
particolare,  il   comma   1,   che   stabilisce   l'avvio   di   una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al  fine  di
favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art.  81,
comma 32, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  tra  le  fasce  di
popolazione in condizione di  maggiore  bisogno,  anche  al  fine  di
valutarne la possibile generalizzazione come strumento  di  contrasto
alla poverta' assoluta, e il comma 2, che affida ad  un  decreto  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da  adottare  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  il  compito
di stabilire i criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
tramite dei comuni; l'ammontare della  disponibilita'  sulle  singole
carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui
i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del  progetto
personalizzato   di   presa   in   carico;   la   decorrenza    della
sperimentazione, la cui durata non puo' superare  i  dodici  mesi;  i
flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio e' attivata
la sperimentazione; 
  Visto il decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, adottato ai sensi dell'art. 60, comma 2,  del  decreto-legge
n. 5 del  2012,  che  specifica  le  modalita'  di  attuazione  della
sperimentazione; 
  Visto il decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99  recante  «Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta  sul
valore aggiunto (IVA) e  altre  misure  finanziarie  urgenti»  e,  in
particolare, l'art. 3 che prevede,  al  comma  2,  l'estensione,  nei
limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro
per l'anno  2015,  della  sperimentazione  di  cui  all'art.  60  del
decreto-legge  n.  5  del  2012,  ai  territori  delle  regioni   del
Mezzogiorno  che  non  ne  siano  gia'  coperti,   a   valere   sulla
riprogrammazione delle risorse del Fondo di  rotazione  di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate  ai  Programmi  operativi
2007/2013, nonche' alla  rimodulazione  delle  risorse  del  medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al
precedente comma 2 al  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge  n.  112  del  2008.  Le  risorse  sono  ripartite  con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la coesione territoriale tra  gli  ambiti  territoriali,  di  cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge  n.  328  del  2000,  in
maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario
della sperimentazione, siano  attribuiti  contributi  per  un  valore
complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione  in
condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito; 
  Visto il decreto 24 dicembre 2013 del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, integrativo del decreto interministeriale 10 gennaio 2013; 
  Visto il decreto 14 febbraio 2014 del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro della coesione territoriale, adottato ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
che, al primo periodo, estende la carta acquisti di cui all'art.  81,
comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai  cittadini
residenti di Stati membri dell'Unione  europea  ovvero  familiari  di
cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea  non  aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri  in
possesso di permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
secondo periodo,  prevede  l'incremento,  per  l'anno  2014,  di  250
milioni di  euro  del  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
terzo periodo,  in  presenza  di  risorse  disponibili  in  relazione
all'effettivo numero  di  beneficiari,  prevede  la  possibilita'  di
determinare, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
una  quota  del  Fondo  da  riservare  all'estensione  su  tutto   il
territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di  cui
all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
prosecuzione del Programma carta acquisti di cui all'art.  81,  comma
29 e seguenti,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  in  funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in  corso,  nonche'  il  riparto
delle  risorse   ai   territori   coinvolti   nell'estensione   della
sperimentazione; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
quinto periodo, stabilisce  che  l'estensione  della  sperimentazione
avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi  3  e
4, del decreto-legge n. 76 del 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo  di  cui  all'art.  81,
comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40  milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2014-2016,  ai  fini  della   progressiva
estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto,  della
sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5  del  2012,
intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno  per
l'inclusione  attiva,  volto  al  superamento  della  condizione   di
poverta',   all'inserimento   e   al   reinserimento   lavorativo   e
all'inclusione sociale; 
  Visto il decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze concernente «Regolamento  recante  modalita'  attuative
del  Casellario   dell'assistenza,   a   norma   dell'art.   13   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che
prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del  decreto-legge
n. 112 del 2008, e' incrementato di  250  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.   22   recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014, n. 183»,  e,  in  particolare,  l'art.  16  che  ha
istituito l'assegno di disoccupazione (ASDI); 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, il  capo  II
che disciplina principi generali e comuni  in  materia  di  politiche
attive del lavoro; 
  Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, adottato  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 22 del 2015, che specifica le modalita' di  attuazione
dell'ASDI; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera b), in cui  si
quantificano in 80 milioni di euro le risorse che, sulla  base  dello
stanziamento del  Fondo  carta  acquisti  nel  biennio  2015-2016  in
relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si
rendono  disponibili  all'estensione  della  sperimentazione  di  cui
all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 su  tutto  il  territorio
nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 216, della legge  n.  147  del
2013; 
  Ritenuto che, in  esito  alle  sentenze  del  Consiglio  di  Stato,
sezione IV, n. 00838, 00841 e 00842  del  2016,  le  risorse  che  si
rendono disponibili all'estensione della  citata  sperimentazione  ai
sensi dell'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  debbano
essere ridefinite, in via prudenziale, in un ammontare non  superiore
a 70,325 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che,  al  comma
386, istituisce presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale  per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo  denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017  e,  al  comma  387,
lettera a), individua come priorita' del  citato  Piano,  per  l'anno
2016, l'avvio su tutto il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento  della  sperimentazione  di  cui   all'art.   60   del
decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione  del  Piano  di
cui al comma 386, all'avvio del Programma si  procede  con  rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del  decreto-legge
n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria  interventi  per  nuclei
familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili,
tenendo conto della presenza, all'interno del  nucleo  familiare,  di
donne in stato di gravidanza accertata, da definire con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015.  Nel  2016
al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando  a  tal
fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'art.  81,
comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse  gia'
destinate  alla   sperimentazione   dall'art.   3,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma  216,  della
legge n. 147 del 2013; 
  Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni
e province autonome di Trento e Bolzano e  le  autonomie  locali,  ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  sul  documento  recante  «Linee  guida  per  la
predisposizione e attuazione dei progetti  di  presa  in  carico  del
Sostegno per l'Inclusione Attiva»; 
  Considerata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 1,  comma
387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, i rinnovati  criteri  e
le procedure per l'avvio, nel 2016, su tutto il territorio  nazionale
di una misura di contrasto alla poverta' a valere anche sulle risorse
gia'  destinate  alla  sperimentazione  dall'art.  3,  comma  2,  del
decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma  216,  della
legge n. 147  del  2013,  e  ritenuto,  pertanto,  opportuno  di  non
perfezionare l'iter dei citati decreti interministeriali 14  febbraio
2014 e 22 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  soli  fini  del  presente  decreto  valgono   le   seguenti
definizioni: 
    a) «SIA»: la misura di contrasto  alla  poverta'  da  avviare  su
tutto il territorio  nazionale  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  387,
lettera a), della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  intesa  come
estensione, rafforzamento e consolidamento della  sperimentazione  di
cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1,
comma 216, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  gia'  denominata
«sostegno per l'inclusione attiva»  (SIA)  dall'art.  1,  comma  216,
della legge n. 147 del 2013; 
    b)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    c) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;  in  tutti  gli  altri  casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2  e
3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013; 
    d) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art.  9  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio; 
    f) «Carta SIA»: la  carta  acquisti,  di  cui  all'art.  60,  del
decreto-legge n.  5  del  2012,  con  le  specifiche  caratteristiche
definite dal presente decreto; 
    g) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta della  Carta
SIA; 
    h) «Nucleo  Familiare  Beneficiario»:  il  nucleo  familiare  del
Richiedente, come definito ai  fini  ISEE  e  risultante  nella  DSU,
selezionato quale beneficiario SIA; 
    i)  «Titolare»:  soggetto   componente   del   Nucleo   Familiare
Beneficiario cui e' intestata la carta SIA; 
    j) «Persona con disabilita'»: persona  per  la  quale  sia  stata
accertata una  condizione  di  disabilita'  media,  grave  o  di  non
autosufficienza, come definita  ai  fini  ISEE  dall'allegato  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    k) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia  il  primo  del
mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre; 
    l) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge  n.
208 del 2015; 
    m) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge n. 112 del 2008; 
    n) «Carta Acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui  all'art.
81,  comma  32,  del  decreto-legge  n.  112   del   2008,   con   le
caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni; 
    o) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale; 
    p) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi  di  cui  all'art.  81,  comma  35,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
    q) «Convenzione di gestione»: convenzione  per  la  gestione  del
servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui  all'art.  81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112  del  2008,  stipulata
tra il Dipartimento del tesoro del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Gestore del servizio.