IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede lo svolgimento con cadenza annuale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei tempi di realizzazione del predetto censimento permanente, con cadenza annuale, della popolazione e delle abitazioni; Visto l'art. 3, comma 2 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dello stesso articolo la disciplina dei contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu), degli obblighi e delle modalita' di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, delle modalita' di accesso all'Anncsu da parte dei soggetti autorizzati, nonche' dei criteri di interoperabilita' dell'Archivio con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che «agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e proroga al 31 dicembre 2015 il termine di cui al comma 4 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente all'Istat, agli enti e agli organismi pubblici, indicati nel Piano generale di censimento, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate; Visto l'art. 15, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che individua, fra i compiti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), quello di provvedere all'esecuzione di censimenti e quello di predisporre le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale; Visto il regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008; Visto il regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013; Visto l'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; Visto l'art. 3, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2011; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici» e tenuto conto delle banche dati geotopografiche gia' costituite o in fase di realizzazione presso i comuni, le regioni e le province autonome; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016, concernente le modalita' di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui l'onorevole dott.ssa Maria Anna Madia e' stato nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014, con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»; Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Sentito l'Istituto nazionale di statistica; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 aprile 2016; Decreta: Art. 1 Tempi di realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 1. Al fine di definire la metodologia di indagine, i contenuti, le tempistiche e le modalita' di rilascio dei dati del censimento permanente, entro il 31 dicembre 2017 1'Istat effettua le attivita' preparatorie di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi comprese le indagini pilota e le sperimentazioni necessarie all'introduzione dello stesso censimento, nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Per lo svolgimento del censimento permanente, l'Istat utilizza metodi statistici in conformita' dei criteri tecnici previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Il primo ciclo di indagini campionarie e' completato dall'Istat per il rilascio dei dati relativi al 2021.