IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualita' di presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio Visto l'art. 120, comma 2, del decreto legislativo. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario - TUB), come modificato dall'art. 17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria; Visto l'art. 114-quinquies.3 del TUB, che prevede l'applicabilita' agli istituti di moneta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB; Visto l'art. 114-undecies del Testo Unico Bancario, che prevede l'applicabilita' agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB; Visto l'art. 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; Visto l'art. 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il compito di indicare il contenuto e la modalita' delle comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto che, ai sensi del medesimo comma, i soggetti di cui all'art. 115 del TUB devono fornire al cliente nei contratti di durata; Visto l'art. 127, comma 3, del TUB, che prevede che le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo VI del medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si definisce: - «cliente», qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le societa' finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attivita' di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le societa' aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati; - «intermediario», le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB; - «conto di pagamento», il conto come definito all'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11.