IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
in qualita' di  presidente  del  Comitato  interministeriale  per  il
                       credito ed il risparmio 
 
  Visto l'art. 120, comma 2, del decreto  legislativo.  1°  settembre
1993, n. 385 (Testo unico bancario - TUB), come modificato  dall'art.
17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,  convertito  nella
legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce  al  CICR  il  potere  di
stabilire modalita' e criteri per la produzione  di  interessi  nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria; 
  Visto l'art. 114-quinquies.3 del TUB, che prevede  l'applicabilita'
agli istituti di moneta elettronica delle norme contenute nel  Titolo
VI del medesimo TUB; 
  Visto l'art. 114-undecies del Testo  Unico  Bancario,  che  prevede
l'applicabilita' agli istituti di pagamento delle norme contenute nel
Titolo VI del medesimo TUB; 
  Visto l'art. 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme  in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni
e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I  del  Titolo  VI
del medesimo TUB, si applicano alle attivita' svolte  nel  territorio
della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; 
  Visto l'art. 119, comma 1, del TUB,  che  attribuisce  al  CICR  il
compito di indicare il contenuto e la modalita'  delle  comunicazioni
relative allo svolgimento del rapporto che,  ai  sensi  del  medesimo
comma, i soggetti di cui all'art.  115  del  TUB  devono  fornire  al
cliente nei contratti di durata; 
  Visto  l'art.  127,  comma  3,  del  TUB,  che   prevede   che   le
deliberazioni di competenza del  CICR  previste  nel  Titolo  VI  del
medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca  d'Italia,
d'intesa con la Consob; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio
2012,  n.  155,  recante   Disciplina   della   remunerazione   degli
affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del
Testo unico bancario; 
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; 
  Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 3, comma 2, del TUB; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si definisce: 
  - «cliente», qualsiasi  soggetto  che  ha  in  essere  un  rapporto
contrattuale con un intermediario. Non sono  clienti  le  banche,  le
societa'  finanziarie,  gli  istituti  di  moneta  elettronica,   gli
istituti di pagamento, le imprese di  assicurazione,  le  imprese  di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
i fondi di investimento alternativi,  le  societa'  di  gestione  del
risparmio,  le  societa'  di   gestione   accentrata   di   strumenti
finanziari,  i  fondi  pensione,  Poste  Italiane  s.p.a.,  la  Cassa
depositi e prestiti e ogni altro soggetto  che  svolge  attivita'  di
intermediazione finanziaria. Non si considerano  clienti  nemmeno  le
societa'  aventi  natura  finanziaria  controllanti,  controllate   o
sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati; 
    - «intermediario», le banche, gli intermediari finanziari di  cui
all'art. 106 del TUB e gli  altri  soggetti  abilitati  a  erogare  a
titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il  titolo  VI
del TUB; 
    - «conto di pagamento», il conto come definito all'art. 1,  comma
1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11.