IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successive modificazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva «Glifosate»; Visto il decreto direttoriale 9 agosto 2016, recante revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Glifosate» in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016; Visto il decreto direttoriale 16 agosto 2016 recante la modifica dell'allegato al decreto 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016; Considerati i risultati delle ulteriori verifiche svolte dall'Amministrazione a seguito delle comunicazioni pervenute alla Direzione generale; Decreta: Art. 1 1. E' revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva GLIFOSATE ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) riportati nell'allegato al presente decreto. 2. La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel suddetto allegato sono consentiti, secondo le seguenti modalita': a) fino al 22 novembre 2016 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; b) fino al 22 febbraio 2017 per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 3. La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel suddetto allegato sono consentiti, previa rietichettatura, in conformita' all'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale 9 agosto 2016.