IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, nonche' del 13 settembre, n.  393,  recanti
ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione   civile   conseguenti
all'eccezionale evento sismico in rassegna; 
  Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al  soccorso
ed all'assistenza alla popolazione e  all'adozione  degli  interventi
provvisionali   strettamente   necessari   alle   prime   necessita',
individuate dall'art. 1, comma 2 della  sopra  citata  ordinanza  del
Capo del dipartimento della protezione civile n. 388/2016; 
  Vista la nota  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  prot.  n.
0130485 dell'8 settembre 2016; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Realizzazione delle strutture abitative di emergenza 
 
  1. Le Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  nei  rispettivi
ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la
realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di  cui
all'accordo quadro approvato con decreto del  Capo  del  dipartimento
della protezione civile n.  1239  del  25  maggio  2016.  Le  regioni
provvedono, a tal fine, all'esecuzione  delle  attivita'  connesse  e
delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle  centrali  uniche
di  committenza  regionali,  ove  esistenti,  o   nazionali,   ovvero
avvalendosi delle strutture operative del  Servizio  nazionale  della
protezione civile. 
  2.  I   Comuni   interessati   provvedono   alla   ricognizione   e
quantificazione dei fabbisogni considerando i  soli  edifici  situati
nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione  dei
danni di tipo  «E»  o  «F»,  questi  ultimi  qualora  non  di  rapida
soluzione.   Su   tali   basi,   i   suddetti    comuni    provvedono
all'elaborazione  delle  proposte  di   individuazione   delle   aree
utilizzabili, anche  tenendo  conto  delle  esigenze  di  natura  non
abitativa   di   cui   all'art.   2   della    presente    ordinanza.
L'individuazione delle  aree  destinate  ad  ospitare  le  S.A.E.  e'
definita dalla regione d'intesa con  il  Comune,  previo  esperimento
delle  necessarie  verifiche  di  idoneita'  svolte  dalle   medesime
regioni, nell'ambito del piu' generale coordinamento  e  del  modello
operativo di cui agli articoli 1  e  2  dell'ordinanza  n.  388/2016,
assicurando la preferenza delle  aree  pubbliche  rispetto  a  quelle
private oltre che il contenimento del  numero  delle  aree,  pur  nel
rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari. 
  3. Ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  1  dell'ordinanza  n.
388/2016, le  funzioni  regionali  di  cui  alla  presente  ordinanza
possono essere,  in  alternativa,  esercitate  dal  Presidente  della
regione, in qualita' di soggetto attuatore, avvalendosi della propria
struttura organizzativa.