(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                        TARIFFARIO NAZIONALE 
 
    1.  Contributo  alle  spese  relative  al  rilascio  del   parere
ambientale di cui all'art. 93, comma 1-bis, del  decreto  legislativo
1°  agosto  2003,  n.  259,  da  parte  dell'organismo  competente  a
effettuare i controlli di cui all'art. 14  della  legge  22  febbraio
2001, n. 36, per impianti radioelettrici per telecomunicazioni: 
    1.1 Qualora il parere ambientale e'  reso  nei  termini  previsti
dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
259,  il  soggetto  che  presenta  l'istanza  di  autorizzazione  per
l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e
la modifica delle caratteristiche di emissione di  questi  ultimi  ai
sensi dell'art. 87 del sopra citato decreto e' tenuto  al  versamento
di un contributo alle spese pari a; 
        progetto singolo operatore: € 370; 
        progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 300; 
      1.2 Qualora il parere  ambientale  e'  reso  oltre  il  termine
indicato  al  punto  1.1  il  soggetto  che  presenta  l'istanza   di
autorizzazione  per  l'installazione  di  nuove  infrastrutture   per
impianti  radioelettrici  e  la  modifica  delle  caratteristiche  di
emissione  di  questi  ultimi  ai  sensi  dell'art.  87  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non e' tenuto  al  versamento  di
alcun contributo alle spese. 
    2. Contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere
positivo o negativo di cui all'art.  93,  comma  1-ter,  del  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  da   parte   dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36; 
      2.1. Qualora il parere ambientale e' reso nei termini  previsti
dall'art. 87-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  il
soggetto  che  presenta  la  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', conforme ai modelli  predisposti  dagli  enti  locali,  ai
sensi  dell'art.  87-bis  del  sopracitato  decreto  e'   tenuto   al
versamento di un contributo alle spese pari a; 
        progetto singolo operatore: € 315; 
        progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 270; 
      2.2 Qualora il parere  ambientale  e'  reso  oltre  il  termine
indicato al punto  2.1  il  soggetto  che  presenta  la  segnalazione
certificata di inizio attivita' per l'installazione di  apparati  con
tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su  infrastrutture
per  impianti  radioelettrici  preesistenti  o  di   modifica   delle
caratteristiche trasmissive ai sensi  dell'art.  87-bis  del  decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non e'  tenuto  al  versamento  di
alcun contributo alle spese. 
    3. Contributo per le misure del fondo elettromagnetico 
    I sopralluoghi con misure del fondo  elettromagnetico -  soggette
quindi a contributo da parte  del  gestore  -  sono  svolti  anche  a
campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze
inoltrate per ciascuna Regione e per ciascun operatore dall'organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14  della  legge
22 febbraio 2001, n. 36, nel caso  in  cui  le  valutazioni  teoriche
facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla
meta' dei valori limite vigenti. 
    Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 300. 
    Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito  tra
gli operatori partecipanti al progetto.