IL CAPO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Visto il decreto legislativo n. 149/2015 recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto l'art. 1, comma 2 del predetto decreto, secondo il quale «l'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge»; Visto altresi' l'art. 7, comma 2, del predetto decreto, secondo il quale «al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' ispettiva, con i decreti di cui all'art. 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonche' di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalita' di accertamento»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato; Visto l'art. 25 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo il quale «in attesa della adozione del codice di comportamento dell'Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 gennaio 2014 recante il «codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro» ed in particolare l'art. 6 del citato codice, secondo il quale «il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l'acceso non puo' avere luogo»; Dispone: Art. 1 Istituzione del logo E' istituito il logo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, d'ora in avanti denominato «il logo», raffigurato nel documento di identita' visiva di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento e che contiene le specifiche grafiche e tecniche del logo.