IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Visto l'accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014; Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020; Visto il Programma operativo nazionale (nel prosieguo PON) «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR», approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015; Visto, in particolare, l'asse IV «Efficienza energetica», azione 4.3.1 «Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle citta' e delle aree periurbane», del predetto PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR», che agisce nelle regioni meno sviluppate; Visti i Programmi operativi regionali «POR Basilicata 2014-2020 FESR», approvati rispettivamente con decisione della Commissione europea C(2015) 5901 final del 17 agosto 2015, «POR Campania 2014-2020 FESR», con decisione della Commissione europea C(2015) 8578 final del 1° dicembre 2015, «POR Puglia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della Commissione europea C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015, «POR Sicilia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della Commissione europea C(2015) 5904 final del 17 agosto 2015; Considerato che, nell'ambito dei suddetti POR, sono previste azioni finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti, in analogia con quella identificata nel PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR» sopra menzionata; Considerato, altresi', che la predetta azione del PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR» e dei POR indicati prevedono la definizione di un regime di aiuto diretto a sostenere la realizzazione di infrastrutture energetiche, relativamente all'energia elettrica; Considerato, inoltre, che la stessa realizzazione di reti intelligenti potra' essere prevista da altri programmi operativi ovvero da altri strumenti nazionali o regionali; Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto, in particolare, l'art. 48 del predetto regolamento n. 651/2014, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche; Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno specifico regime di aiuto, secondo i criteri fissati dal regolamento n. 651/2014; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «regolamento GBER»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria); c) «Zone assistite»: come definite dall'art. 2, punto 27, del regolamento (UE) n. 651/2014, ossia zone designate nella carta degli aiuti a finalita' regionale relativa per l'Italia al periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE; d) «infrastruttura elettrica»: una infrastruttura energetica che rientra nelle seguenti categorie, come individuate dall'art. 2, paragrafo 130, del regolamento GBER 651/2014: i. infrastruttura per la trasmissione, definita all'art. 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; ii. infrastruttura per la distribuzione, come definita all'art. 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE; iii. qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti i) e ii), per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; iv. reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo ed alla gestione interattivi ed intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia all'interno di una rete elettrica, in vista di uno sviluppo della rete stessa, che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori), al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualita' e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione; e) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate ed i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente decreto, i costi di ammortamento e di finanziamento, se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti; f) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione (direttiva 2009/72/CE, art. 2, punto 31); g) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo, nonche' le modalita' previste per assicurare la pubblicita' della valutazione; h) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento GBER 651/2014; i) «impresa in difficolta'»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di societa' a responsabilita' limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della societa') da' luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla meta' del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «societa' a responsabilita' limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa' (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati nei conti della societa', a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa'» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.