(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                Controlli delle sostanze radioattive 
 
1. Principi generali 
    Tutti i  parametri  per  i  quali  sono  fissati  dei  valori  di
parametro, riportati  in  Allegato  I,  sono  soggetti  a  controllo,
nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'art. 4, comma 1 del
presente  decreto,  a  seguito  del  verificarsi   delle   condizioni
riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del  presente  allegato,  e  con  le
modalita' stabilite nel presente allegato e nell'allegato III. 
    Non e' richiesto il controllo, per un determinato periodo, di  un
parametro specifico nelle acque destinate al  consumo  umano  qualora
non si verifichino le condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del
presente  allegato,  cioe'  quando  si   possa   stabilire,   tramite
valutazioni   preliminari   effettuate   sulla   base   di   indagini
rappresentative,  informazioni   sulle   fonti   di   radioattivita',
risultati  di  analisi  di  radioattivita'   o   altre   informazioni
attendibili,  che  e'  improbabile  che  tale  parametro  superi   il
corrispondente valore di parametro. La regione o  provincia  autonoma
determina il periodo, non superiore a 5 anni, per  il  quale  non  e'
richiesto il controllo del parametro, e comunica  i  motivi  di  tale
decisione  al  Ministero  della  salute,  cui   fornisce   tutta   la
documentazione a sostegno di tale decisione, compresi i risultati  di
eventuali indagini, controlli o verifiche  effettuati.  Il  Ministero
della salute effettua, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto
superiore di  sanita',  le  necessarie  valutazioni,  e  provvede  ad
informare la  Commissione  Europea,  inviando  la  documentazione  di
sostegno. 
2. Radon 
    Le regioni e province autonome assicurano  che  siano  effettuate
indagini rappresentative dei livelli di concentrazione di radon nelle
acque destinate al consumo umano provenienti in tutto o in  parte  da
fonti sotterranee situate in diverse  aree  geologiche  o  da  bacini
superficiali di origine vulcanica, e assicurano  che  nell'ambito  di
tali indagini  siano  raccolte  informazioni  su  elementi  quali  le
caratteristiche   geologiche   e   idrologiche   della    zona,    la
radioattivita' della roccia o del terreno e del tipo  di  captazione,
che possano risultare utili per  l'identificazione  successiva  delle
aree con possibili livelli elevati di concentrazione di attivita'  di
radon nelle acque. Il controllo della concentrazione di attivita'  di
radon nelle acque destinate al consumo umano e'  attivato  allorche',
in base ai risultati delle suddette  indagini  rappresentative  e  di
eventuali altre informazioni attendibili, vi sono motivi di temere il
superamento del valore di parametro fissato nell'allegato I. 
    Tale controllo e' effettuato con le frequenze minime di cui  alle
tabelle 1 e 2 del presente allegato. 
3. Trizio 
    Le regioni e province autonome assicurano che il controllo  della
concentrazione di trizio nelle acque destinate al consumo  umano  sia
attivato in caso di possibile presenza  di  fonti  antropogeniche  di
trizio  nell'area  di  approvvigionamento   e   non   sia   possibile
dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre  indagini
effettuate, che il livello di trizio si attesta al di sotto  del  suo
valore di parametro riportato nell'allegato I. 
    Tale controllo e' effettuato con le frequenze di cui alle tabelle
1 e 2 del presente allegato. 
    Qualora la concentrazione di attivita' di trizio superi il valore
di parametro, occorre effettuare ulteriori  indagini  analitiche  per
valutare l'eventuale  presenza  di  altri  radionuclidi  artificiali,
utilizzando le stesse modalita' previste  per  la  valutazione  della
dose indicativa in presenza di fonti di radioattivita' artificiale. 
4. Dose indicativa 
    Le regioni e province autonome assicurano che il controllo  della
dose indicativa nelle acque destinate al consumo umano  sia  attivato
in caso di presenza di una o piu' possibili fonti  di  radioattivita'
artificiale, o di radioattivita' naturale elevata o di NORM nell'area
di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla  base  di
programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello
della dose indicativa si attesta  al  di  sotto  del  suo  valore  di
parametro riportato nell'allegato I. 
    Tale  controllo  e'  effettuato,  per   quel   che   riguarda   i
radionuclidi artificiali e i NORM, con le  frequenze  minime  di  cui
alle tabelle 1 e 2 del presente allegato e, per quel che  riguarda  i
radionuclidi naturali, con una frequenza - stabilita dalla regione  o
provincia autonoma  -  anche  inferiore  ai  valori  riportati  nelle
tabelle 1 e 2 del presente allegato, ma con un minimo  di  una  volta
all'anno per volumi d'acqua superiori a 100 m³/d. Nei casi in cui sia
prevista una frequenza di controllo di 1 campione all'anno o meno, e'
necessario procedere a un ulteriore controllo nel caso di cambiamenti
dell'approvvigionamento  tali  da   influire   potenzialmente   sulle
concentrazioni di radionuclidi nell'acqua destinata al consumo umano. 
5. Trattamento delle acque 
    In caso di trattamento  volto  a  ridurre  la  concentrazione  di
radionuclidi nelle acque destinate al consumo umano, i controlli sono
in ogni caso  effettuati  con  le  frequenze  minime  indicate  nelle
tabelle 1 e 2  del  presente  allegato,  al  fine  di  verificare  il
mantenimento dell'efficacia di tale trattamento. 
6. Frequenze minime di campionamento e analisi 
    La frequenza minima di campionamento e analisi  per  i  controlli
delle acque destinate al consumo umano e'  stabilita  nella  seguente
tabella: 
 
                              Tabella 1 
 
    Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli sulle
acque destinate al consumo umano distribuite ogni giorno  dalla  rete
di distribuzione o da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari 
 
                 ===================================
                 |   Volume di   |    Numero di    |
                 |acqua (in m³/d)|campioni all'anno|
                 |   (Nota 1)    |    (Nota 2)     |
                 +===============+=================+
                 |volume ≤ 100   |(Nota 3)         |
                 +---------------+-----------------+
                 |100 < volume   |                 |
                 |≤ 1 000        |1                |
                 +---------------+-----------------+
                 |               |1 + 1 per ogni 3 |
                 |               |300 m³/d del     |
                 |               |volume totale e  |
                 |1 000 < volume |relativa frazione|
                 |≤ 10 000       |(min=2, max=4)   |
                 +---------------+-----------------+
                 |               |3 + 1 per ogni 10|
                 |               |000 m³/d del     |
                 |               |volume totale e  |
                 |10 000 < volume|relativa frazione|
                 |≤ 100 000      |(min=5, max=13)  |
                 +---------------+-----------------+
                 |               |10 + 1 per ogni  |
                 |               |25 000 m³/d del  |
                 |               |volume totale e  |
                 |volume ˃ 100   |relativa frazione|
                 |000            |(min=15)         |
                 +---------------+-----------------+
 
    Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una  media  su  un  anno
civile. Per determinare la frequenza minima e' possibile basarsi  sul
numero di abitanti serviti dalla rete di distribuzione invece che sul
volume d'acqua distribuito, assumendo un consumo di 0,2 m³ pro capite
al giorno. 
    Nota  2:  il  numero  di  campioni  deve   essere   uniformemente
distribuito nell'arco dell'anno. 
    Nota 3: la frequenza viene stabilita dalla  regione  o  provincia
autonoma  secondo  le  indicazioni  a  carattere  tecnico-scientifico
contenute nel provvedimento di cui all'art. 8 del  presente  decreto;
tale frequenza non puo' essere inferiore a 1 campione ogni 3 anni per
volumi d'acqua superiori a 10 m³/d. 
 
                              Tabella 2 
 
Frequenza minima di campionamento e analisi  per  i  controlli  delle
  acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o  altri
  contenitori 
 
            =============================================
            |     Volume di acqua     |                 |
            |confezionato ogni giorno |    Numero di    |
            |        (in m³/d)        |campioni all'anno|
            +=========================+=================+
            |       volume ≤ 1        |        1        |
            +-------------------------+-----------------+
            |     1 < volume ≤ 10     |        1        |
            +-------------------------+-----------------+
            |                         |1 + 1 per ogni 33|
            |                         | m³/d del volume |
            |                         |totale e relativa|
            |                         |frazione (min=2, |
            |    10 < volume ≤ 100    |     max=4)      |
            +-------------------------+-----------------+
            |                         | 3 + 1 per ogni  |
            |                         |  100 m³/d del   |
            |                         | volume totale e |
            |                         |relativa frazione|
            |   100 < volume ≤ 1000   | (min=5, max=13) |
            +-------------------------+-----------------+
            |                         | 10 + 1 per ogni |
            |                         |  250 m³/d del   |
            |                         | volume totale e |
            |                         |relativa frazione|
            |      volume ˃1000       |    (min=15)     |
            +-------------------------+-----------------+
 
7. Verifica del superamento su base annua del valore di parametro 
    Allorche' un valore di parametro e' superato in un dato campione,
l'azienda sanitaria locale interessata, ovvero  altro  ente  pubblico
individuato da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA, effettua
le verifiche del caso sulle misure effettuate  su  quel  campione  e,
tenendo conto della frequenza di  campionamento  e  dell'entita'  del
superamento del valore di parametro, procede ad effettuare  ulteriori
campionamenti delle acque al fine  di  garantire  che  l'insieme  dei
valori misurati fornisca un valore  rappresentativo  e  adeguatamente
preciso della concentrazione di attivita' media durante l'anno civile
in corso.