Allegato II Controlli delle sostanze radioattive 1. Principi generali Tutti i parametri per i quali sono fissati dei valori di parametro, riportati in Allegato I, sono soggetti a controllo, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto, a seguito del verificarsi delle condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, e con le modalita' stabilite nel presente allegato e nell'allegato III. Non e' richiesto il controllo, per un determinato periodo, di un parametro specifico nelle acque destinate al consumo umano qualora non si verifichino le condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, cioe' quando si possa stabilire, tramite valutazioni preliminari effettuate sulla base di indagini rappresentative, informazioni sulle fonti di radioattivita', risultati di analisi di radioattivita' o altre informazioni attendibili, che e' improbabile che tale parametro superi il corrispondente valore di parametro. La regione o provincia autonoma determina il periodo, non superiore a 5 anni, per il quale non e' richiesto il controllo del parametro, e comunica i motivi di tale decisione al Ministero della salute, cui fornisce tutta la documentazione a sostegno di tale decisione, compresi i risultati di eventuali indagini, controlli o verifiche effettuati. Il Ministero della salute effettua, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanita', le necessarie valutazioni, e provvede ad informare la Commissione Europea, inviando la documentazione di sostegno. 2. Radon Le regioni e province autonome assicurano che siano effettuate indagini rappresentative dei livelli di concentrazione di radon nelle acque destinate al consumo umano provenienti in tutto o in parte da fonti sotterranee situate in diverse aree geologiche o da bacini superficiali di origine vulcanica, e assicurano che nell'ambito di tali indagini siano raccolte informazioni su elementi quali le caratteristiche geologiche e idrologiche della zona, la radioattivita' della roccia o del terreno e del tipo di captazione, che possano risultare utili per l'identificazione successiva delle aree con possibili livelli elevati di concentrazione di attivita' di radon nelle acque. Il controllo della concentrazione di attivita' di radon nelle acque destinate al consumo umano e' attivato allorche', in base ai risultati delle suddette indagini rappresentative e di eventuali altre informazioni attendibili, vi sono motivi di temere il superamento del valore di parametro fissato nell'allegato I. Tale controllo e' effettuato con le frequenze minime di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato. 3. Trizio Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della concentrazione di trizio nelle acque destinate al consumo umano sia attivato in caso di possibile presenza di fonti antropogeniche di trizio nell'area di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello di trizio si attesta al di sotto del suo valore di parametro riportato nell'allegato I. Tale controllo e' effettuato con le frequenze di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato. Qualora la concentrazione di attivita' di trizio superi il valore di parametro, occorre effettuare ulteriori indagini analitiche per valutare l'eventuale presenza di altri radionuclidi artificiali, utilizzando le stesse modalita' previste per la valutazione della dose indicativa in presenza di fonti di radioattivita' artificiale. 4. Dose indicativa Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della dose indicativa nelle acque destinate al consumo umano sia attivato in caso di presenza di una o piu' possibili fonti di radioattivita' artificiale, o di radioattivita' naturale elevata o di NORM nell'area di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello della dose indicativa si attesta al di sotto del suo valore di parametro riportato nell'allegato I. Tale controllo e' effettuato, per quel che riguarda i radionuclidi artificiali e i NORM, con le frequenze minime di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato e, per quel che riguarda i radionuclidi naturali, con una frequenza - stabilita dalla regione o provincia autonoma - anche inferiore ai valori riportati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato, ma con un minimo di una volta all'anno per volumi d'acqua superiori a 100 m³/d. Nei casi in cui sia prevista una frequenza di controllo di 1 campione all'anno o meno, e' necessario procedere a un ulteriore controllo nel caso di cambiamenti dell'approvvigionamento tali da influire potenzialmente sulle concentrazioni di radionuclidi nell'acqua destinata al consumo umano. 5. Trattamento delle acque In caso di trattamento volto a ridurre la concentrazione di radionuclidi nelle acque destinate al consumo umano, i controlli sono in ogni caso effettuati con le frequenze minime indicate nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato, al fine di verificare il mantenimento dell'efficacia di tale trattamento. 6. Frequenze minime di campionamento e analisi La frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli delle acque destinate al consumo umano e' stabilita nella seguente tabella: Tabella 1 Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli sulle acque destinate al consumo umano distribuite ogni giorno dalla rete di distribuzione o da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari =================================== | Volume di | Numero di | |acqua (in m³/d)|campioni all'anno| | (Nota 1) | (Nota 2) | +===============+=================+ |volume ≤ 100 |(Nota 3) | +---------------+-----------------+ |100 < volume | | |≤ 1 000 |1 | +---------------+-----------------+ | |1 + 1 per ogni 3 | | |300 m³/d del | | |volume totale e | |1 000 < volume |relativa frazione| |≤ 10 000 |(min=2, max=4) | +---------------+-----------------+ | |3 + 1 per ogni 10| | |000 m³/d del | | |volume totale e | |10 000 < volume|relativa frazione| |≤ 100 000 |(min=5, max=13) | +---------------+-----------------+ | |10 + 1 per ogni | | |25 000 m³/d del | | |volume totale e | |volume ˃ 100 |relativa frazione| |000 |(min=15) | +---------------+-----------------+ Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima e' possibile basarsi sul numero di abitanti serviti dalla rete di distribuzione invece che sul volume d'acqua distribuito, assumendo un consumo di 0,2 m³ pro capite al giorno. Nota 2: il numero di campioni deve essere uniformemente distribuito nell'arco dell'anno. Nota 3: la frequenza viene stabilita dalla regione o provincia autonoma secondo le indicazioni a carattere tecnico-scientifico contenute nel provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto; tale frequenza non puo' essere inferiore a 1 campione ogni 3 anni per volumi d'acqua superiori a 10 m³/d. Tabella 2 Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o altri contenitori ============================================= | Volume di acqua | | |confezionato ogni giorno | Numero di | | (in m³/d) |campioni all'anno| +=========================+=================+ | volume ≤ 1 | 1 | +-------------------------+-----------------+ | 1 < volume ≤ 10 | 1 | +-------------------------+-----------------+ | |1 + 1 per ogni 33| | | m³/d del volume | | |totale e relativa| | |frazione (min=2, | | 10 < volume ≤ 100 | max=4) | +-------------------------+-----------------+ | | 3 + 1 per ogni | | | 100 m³/d del | | | volume totale e | | |relativa frazione| | 100 < volume ≤ 1000 | (min=5, max=13) | +-------------------------+-----------------+ | | 10 + 1 per ogni | | | 250 m³/d del | | | volume totale e | | |relativa frazione| | volume ˃1000 | (min=15) | +-------------------------+-----------------+ 7. Verifica del superamento su base annua del valore di parametro Allorche' un valore di parametro e' superato in un dato campione, l'azienda sanitaria locale interessata, ovvero altro ente pubblico individuato da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA, effettua le verifiche del caso sulle misure effettuate su quel campione e, tenendo conto della frequenza di campionamento e dell'entita' del superamento del valore di parametro, procede ad effettuare ulteriori campionamenti delle acque al fine di garantire che l'insieme dei valori misurati fornisca un valore rappresentativo e adeguatamente preciso della concentrazione di attivita' media durante l'anno civile in corso.