IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; 
  Vista  la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i  servizi  di  comunicazione  elettronica  (direttiva
quadro); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014; 
  Vista la direttiva 98/83/CE del  Consiglio  del  3  novembre  1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; 
  Visto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche, e in particolare gli  articoli  86,
88, 89, 91, 93 e 98; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive, e in particolare gli articoli 6 e 6-bis; 
  Vista la legge 1° agosto 2002,  n.  166,  recante  disposizioni  in
materia di infrastrutture e trasporti, in particolare l'articolo  40,
relativo    all'installazione    di    cavidotti    per    reti    di
telecomunicazioni; 
  Visto il documento approvato in data 19 giugno  2015  nel  contesto
delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia  Digitale  ai  fini
della definizione delle "Regole tecniche  per  la  definizione  delle
specifiche di contenuto per i data base delle Reti di  sottoservizi",
quale riferimento per l'individuazione degli elementi del  sottosuolo
del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile, e in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e  successive
modificazioni,   recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e di sviluppo; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia edilizia (Testo A),  e  in  particolare  gli
articoli 10 e 16; 
  Vista la legge quadro sulla protezione dalle  esposizioni  a  campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n.  36,  e
relativi provvedimenti di attuazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008,  n.  37,  regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli  edifici,
e in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, concernente regolamento di organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione della  direttiva  2014/61/UE,
definisce  norme  volte  a  facilitare  l'installazione  di  reti  di
comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita'   promuovendo   l'uso
condiviso  dell'infrastruttura  fisica  esistente  e  consentendo  un
dispiegamento piu' efficiente di  infrastrutture  fisiche  nuove,  in
modo  da  abbattere  i  costi  dell'installazione   di   tali   reti.
Stabilisce, inoltre, per  le  suddette  finalita',  requisiti  minimi
relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2014/61/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          23 maggio 2014, n. L 155. 
              - La direttiva 2002/21/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          24 aprile 2002, n. L 108. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3  ,
          cosi' recita: 
              "Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea) 
              1. In relazione alle deleghe legislative conferite  con
          la legge di delegazione europea per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
              "Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea) 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
              c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
              d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
              e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
              f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
              i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.". 
              - La legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2014), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 2015, n. 176. 
              - La direttiva 98/83/CE  pubblicata  nella  G.U.C.E.  5
          dicembre 1998, n. L 330. 
              - Il testo degli articoli 86, 88, 89, 91, 93 e  98  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice  delle
          comunicazioni  elettroniche),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. , cosi' recita: 
              "Art. 86. (Infrastrutture di comunicazione  elettronica
          e diritti di passaggio) 
              1. Le autorita'  competenti  alla  gestione  del  suolo
          pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro  sei
          mesi dalla richiesta, salvo per i casi  di  espropriazione,
          le occorrenti decisioni e  rispettano  procedure  semplici,
          efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie,  ai
          sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande
          per   la   concessione   del    diritto    di    installare
          infrastrutture: 
              a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra
          o al di sotto  di  esse,  ad  un  operatore  autorizzato  a
          fornire reti pubbliche di comunicazione; 
              b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o  al  di
          sotto di esse, ad un operatore autorizzato a  fornire  reti
          di comunicazione elettronica diverse da quelle  fornite  al
          pubblico. 
              2.  Sono,  in  ogni  caso,  fatti  salvi  gli   accordi
          stipulati tra gli Enti locali e gli operatori,  per  quanto
          attiene alla localizzazione,  coubicazione  e  condivisione
          delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 
              3.   Le   infrastrutture   di   reti    pubbliche    di
          comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere  di
          infrastrutturazione per  la  realizzazione  delle  reti  di
          comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
          in grado di fornire servizi di accesso a banda  ultralarga,
          effettuate anche all'interno degli edifici sono  assimilate
          ad ogni effetto alle opere di  urbanizzazione  primaria  di
          cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  pur  restando  di
          proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse  si  applica
          la normativa vigente in materia. 
              4. Restano ferme le  disposizioni  a  tutela  dei  beni
          ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n. 490,  nonche'  le  disposizioni  a  tutela
          delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro  II,
          del codice dell'ordinamento militare. 
              5. Si applicano, per la posa dei  cavi  sottomarini  di
          comunicazione  elettronica  e  dei  relativi  impianti,  le
          disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
          codice della navigazione. 
              6.   L'Autorita'   vigila   affinche',    laddove    le
          amministrazioni dello Stato, le  Regioni,  le  Province,  i
          Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi  dell'articolo  6,
          comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
          che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
          vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
          attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1  e
          le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo. 
              7.   Per   i   limiti   di   esposizione    ai    campi
          elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
          qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di  cui
          all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  22
          febbraio 2001, n. 36. 
              8. Gli operatori di reti radiomobili  di  comunicazione
          elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
          ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero  la
          descrizione di ciascun impianto installato, sulla base  dei
          modelli A e B dell'allegato n. 13. 
              9. I  soggetti  interessati  alla  realizzazione  delle
          opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero
          copia dei modelli C e D del predetto  allegato  n.  13.  Il
          Ministero puo' delegare  ad  altro  Ente  la  tenuta  degli
          archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli." 
              "Art. 88. (Opere civili, scavi ed occupazione di  suolo
          pubblico) 
              1.  Qualora  l'installazione   di   infrastrutture   di
          comunicazione elettronica presupponga la  realizzazione  di
          opere  civili  o,  comunque,  l'effettuazione  di  scavi  e
          l'occupazione di suolo  pubblico,  i  soggetti  interessati
          sono tenuti  a  presentare  apposita  istanza  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  Enti   locali   e,   ove   non
          predisposti, al  modello  C  di  cui  all'allegato  n.  13,
          all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva  pubblica
          proprietaria delle aree. 
              2. Il responsabile del  procedimento  puo'  richiedere,
          per una sola  volta,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni  e  la
          rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
          termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
          momento dell'avvenuta integrazione documentale. 
              3. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, il  responsabile  del  procedimento
          puo' convocare, con provvedimento motivato, una  conferenza
          di servizi, alla quale prendono parte le figure  soggettive
          direttamente interessate dall'installazione. 
              4. La conferenza di  servizi  deve  pronunciarsi  entro
          trenta giorni  dalla  prima  convocazione.  L'approvazione,
          adottata a maggioranza dei presenti,  sostituisce  ad  ogni
          effetto   gli   atti   di    competenza    delle    singole
          Amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 
              5. Qualora  il  motivato  dissenso,  a  fronte  di  una
          decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
          espresso  da  un'Amministrazione   preposta   alla   tutela
          ambientale, alla tutela della  salute  o  alla  tutela  del
          patrimonio storico-artistico, la decisione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri e trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili  con  il  Codice,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 14 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
          241 e successive modificazioni. 
              6.    Il    rilascio    dell'autorizzazione    comporta
          l'autorizzazione alla effettuazione  degli  scavi  indicati
          nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo
          pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
          Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente  o  per
          il tramite di una societa'  controllata,  infrastrutture  a
          condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 
              7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni  dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'Amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a quindici giorni. Nel caso di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei  su  infrastrutture  esistenti,  allacciamento
          utenti il termine e' ridotto a dieci giorni. 
              8.  Qualora  l'installazione  delle  infrastrutture  di
          comunicazione elettronica interessi aree di  proprieta'  di
          piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
          conforme al modello D di  cui  all'allegato  n.  13,  viene
          presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere
          valutata in una conferenza di servizi  per  ciascun  ambito
          regionale, convocata  dal  comune  di  maggiore  dimensione
          demografica. La conferenza puo' essere convocata  anche  su
          iniziativa del soggetto interessato. 
              9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
          deve  pronunciarsi  entro   trenta   giorni   dalla   prima
          convocazione. L'approvazione, adottata  a  maggioranza  dei
          presenti,  sostituisce  ad  ogni  effetto   gli   atti   di
          competenza delle singole amministrazioni  e  vale  altresi'
          come dichiarazione di pubblica  utilita',  indifferibilita'
          ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli  12  e
          seguenti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito  della
          conferenza viene tempestivamente  informato  il  Ministero.
          Qualora   il   motivato   dissenso    sia    espresso    da
          un'Amministrazione preposta alla  tutela  ambientale,  alla
          tutela  della  salute  o   alla   tutela   del   patrimonio
          storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
          ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili  con
          il  Codice,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive
          modificazioni. 
              10. Salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  93,
          nessuna altra indennita' e' dovuta  ai  soggetti  esercenti
          pubblici servizi o  proprietari,  ovvero  concessionari  di
          aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni  del
          suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
          le infrastrutture di comunicazione elettronica. 
              11. Le  figure  giuridiche  soggettive  alle  quali  e'
          affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
          con cadenza semestrale, i programmi relativi  a  lavori  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   al   fine   di
          consentire  ai  titolari  di  autorizzazione  generale  una
          corretta   pianificazione   delle   rispettive    attivita'
          strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
          delle  infrastrutture  di  comunicazione   elettronica.   I
          programmi  dei  lavori  di  manutenzione  dovranno   essere
          notificati in formato elettronico al Ministero,  ovvero  ad
          altro Ente all'uopo delegato, con le  stesse  modalita'  di
          cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
          in  un  apposito  archivio  telematico   consultabile   dai
          titolari dell'autorizzazione generale. 
              12. Le figure soggettive esercenti pubblici  servizi  o
          titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla  base
          di  accordi   commerciali   a   condizioni   eque   e   non
          discriminatorie,  di  consentire  l'accesso  alle   proprie
          infrastrutture civili disponibili,  a  condizione  che  non
          venga  turbato  l'esercizio  delle   rispettive   attivita'
          istituzionali." 
              "Art.   89.    (Coubicazione    e    condivisione    di
          infrastrutture) 
              1.  Quando  un   operatore   che   fornisce   reti   di
          comunicazione  elettronica  ha  il  diritto  di  installare
          infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero  al
          di sopra o al di sotto di esse, oppure  puo'  avvalersi  di
          disposizioni  in  materia  di  limitazioni   legali   della
          proprieta', servitu' ed espropriazione di cui  al  presente
          Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione  di  specifici
          regolamenti,  puo'  imporre   la   condivisione   di   tali
          infrastrutture  o  proprieta',  nel  pieno   rispetto   del
          principio di proporzionalita',  ivi  compresi  tra  l'altro
          edifici o  accesso  a  edifici,  cablaggio  degli  edifici,
          piloni, antenne,  torri  e  altre  strutture  di  supporto,
          condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. 
              2. Fermo quanto disposto in materia di  coubicazione  e
          condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori
          dalla legge 1° agosto 2002, n.  166,  e  dal  comma  3  del
          presente   articolo,   l'Autorita'   puo'   richiedere   ed
          eventualmente imporre ai titolari dei  diritti  di  cui  al
          comma 1  di  condividere  le  strutture  o  la  proprieta',
          compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte
          a  facilitare  il  coordinamento  di  lavori  pubblici  per
          tutelare  l'ambiente,  la  salute  pubblica,  la   pubblica
          sicurezza o  per  realizzare  obiettivi  di  pianificazione
          urbana o rurale e soltanto  dopo  un  adeguato  periodo  di
          pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel  corso
          del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere
          il proprio parere.  Tali  disposizioni  su  condivisione  o
          coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione
          dei  costi  della  condivisione  delle  strutture  o  delle
          proprieta'. 
              3.  Qualora  l'installazione  delle  infrastrutture  di
          comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi
          all'interno di centri abitati,  gli  operatori  interessati
          devono  provvedere  alla  comunicazione  del  progetto   in
          formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato,
          per consentire il suo inserimento in un  apposito  archivio
          telematico, affinche' sia agevolata la  condivisione  dello
          scavo con altri operatori e la  coubicazione  dei  cavi  di
          comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche  UNI
          e CEI. L'avvenuta comunicazione in  forma  elettronica  del
          progetto costituisce un presupposto per il  rilascio  delle
          autorizzazioni di cui all'articolo 88. 
              4. Entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni,  a
          decorrere dalla data di  presentazione  e  pubblicizzazione
          del progetto di cui al comma 3, gli  operatori  interessati
          alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei  cavi
          di  comunicazione  elettronica,  possono  concordare,   con
          l'operatore che ha  gia'  presentato  la  propria  istanza,
          l'elaborazione di un  piano  comune  degli  scavi  e  delle
          opere. In assenza di  accordo  tra  gli  operatori,  l'Ente
          pubblico competente rilascia  i  provvedimenti  abilitativi
          richiesti,  in  base  al  criterio  della  priorita'  delle
          domande. 
              5. Nei casi di cui ai  commi  3  e  4  si  adottano  le
          disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88. 
              5-bis.  L'Autorita',   previo   adeguato   periodo   di
          consultazione pubblica nel corso del quale tutte  le  parti
          interessate hanno la possibilita' di esprimere  le  proprie
          opinioni,  puo'  imporre   obblighi   in   relazione   alla
          condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino
          al  primo  punto  di  concentrazione  o  di  distribuzione,
          qualora  esso  si  trovi  al  di  fuori  dell'edificio,  ai
          titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di
          tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal  fatto  che  la
          duplicazione di tale infrastruttura sarebbe  economicamente
          inefficiente  o  fisicamente  impraticabile.   Tra   queste
          disposizioni in materia  di  condivisione  o  coordinamento
          possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi  della
          condivisione delle strutture o delle  proprieta',  adattate
          se del caso in funzione dei rischi. 
              5-ter. Il  Ministero,  tenendo  informata  l'Autorita',
          puo' richiedere alle imprese  di  fornire  le  informazioni
          necessarie per elaborare un  inventario  dettagliato  della
          natura,  disponibilita'  e  ubicazione   geografica   delle
          strutture di cui al comma  1,  e  metterlo  a  disposizione
          delle parti interessate e dell'Autorita' medesima. 
              5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal
          Ministero   conformemente   al   presente   articolo   sono
          obiettivi,    trasparenti,     non     discriminatori     e
          proporzionati." 
              "Art. 91. (Limitazioni legali della proprieta') 
              1. Negli impianti di reti di comunicazione  elettronica
          di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili  o  cavi  senza
          appoggio possono  passare,  anche  senza  il  consenso  del
          proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche  o
          private, sia dinanzi a quei lati  di  edifici  ove  non  vi
          siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 
              2. Il proprietario od il condominio  non  puo'  opporsi
          all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al  passaggio
          di   condutture,   fili   o   qualsiasi   altro   impianto,
          nell'immobile di sua proprieta' occorrente  per  soddisfare
          le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 
              3. I fili, cavi ed  ogni  altra  installazione  debbono
          essere collocati in guisa da non  impedire  il  libero  uso
          della cosa secondo la sua destinazione. 
              4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il  passaggio
          nell'immobile   di    sua    proprieta'    del    personale
          dell'esercente il servizio che dimostri  la  necessita'  di
          accedervi per l'installazione, riparazione  e  manutenzione
          degli impianti di cui sopra. 
              4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase  di
          sviluppo della rete in fibra ottica  puo',  in  ogni  caso,
          accedere a tutte le parti comuni degli edifici al  fine  di
          installare, collegare e manutenere gli  elementi  di  rete,
          cavi, fili, riparti,  linee  o  simili  apparati  privi  di
          emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
          accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
          e di nuova costruzione.  L'operatore  di  comunicazione  ha
          l'obbligo, d'intesa  con  le  proprieta'  condominiali,  di
          ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
          oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e  si
          accolla gli oneri per la  riparazione  di  eventuali  danni
          arrecati. 
              4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di
          sviluppo della rete in  fibra  ottica,  puo'  installare  a
          proprie  spese  gli   elementi   di   rete,   cavi,   fili,
          ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri  servizi
          di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e
          in appoggio ad essi, a condizione  che  sia  garantito  che
          l'installazione medesima  non  alteri  l'aspetto  esteriore
          dell'immobile ne' provochi alcun  danno  o  pregiudizio  al
          medesimo. Si applica in  ogni  caso  l'ultimo  periodo  del
          comma 4-bis 
              5.  Nei  casi  previsti  dal   presente   articolo   al
          proprietario non e' dovuta alcuna indennita'. 
              6.  L'operatore  incaricato  del  servizio  puo'  agire
          direttamente  in  giudizio  per   far   cessare   eventuali
          impedimenti e turbative al passaggio ed alla  installazione
          delle infrastrutture." 
              "Art. 93. (Divieto di imporre altri oneri) 
              1.  Le  Pubbliche  Amministrazioni,  le   Regioni,   le
          Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto  di
          reti  o  per  l'esercizio  dei  servizi  di   comunicazione
          elettronica, oneri o canoni che  non  siano  stabiliti  per
          legge. 
              1-bis.  Il   soggetto   che   presenta   l'istanza   di
          autorizzazione per l'installazione di nuove  infrastrutture
          per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo  87  del
          presente decreto e' tenuto al versamento di  un  contributo
          alle spese relative al rilascio del  parere  ambientale  da
          parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di
          cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,
          purche' questo sia reso nei  termini  previsti  dal  citato
          articolo 87, comma 4. 
              1-ter.  Il  soggetto  che  presenta   la   segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo  87-bis
          del presente decreto e' tenuto, all'atto del  rilascio  del
          motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo
          competente a effettuare i controlli di cui all'articolo  14
          della legge 22 febbraio 2001, n.  36,  purche'  questo  sia
          reso nei termini previsti dal citato  articolo  87-bis,  al
          versamento di un contributo per le spese. 
              1-quater. Il contributo previsto dal comma  1-bis,  per
          le attivita' che comprendono la stima del fondo  ambientale
          come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il
          contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a
          un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, anche  sulla
          base del principio del miglioramento dell'efficienza  della
          pubblica  amministrazione  tramite  l'analisi  degli  altri
          oneri applicati dalle agenzie ambientali  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  In  via
          transitoria, fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al primo periodo, i contributi  previsti  ai
          commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro. 
              1-quinquies. Le  disposizioni  dei  commi  da  1-bis  a
          1-quater non si applicano ai soggetti di  cui  all'articolo
          14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 
              2. Gli operatori che forniscono reti  di  comunicazione
          elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne  la  Pubblica
          Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente  proprietario
          o  gestore,  dalle  spese  necessarie  per  le   opere   di
          sistemazione delle aree pubbliche specificamente  coinvolte
          dagli interventi  di  installazione  e  manutenzione  e  di
          ripristinare a regola d'arte le  aree  medesime  nei  tempi
          stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario,
          reale o contributo  puo'  essere  imposto,  in  conseguenza
          dell'esecuzione  delle  opere  di  cui  al  Codice  o   per
          l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta
          salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
          15  novembre  1993,  n.  507,   oppure   del   canone   per
          l'occupazione  di  spazi   ed   aree   pubbliche   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive  modificazioni,  calcolato  secondo
          quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo
          articolo, ovvero dell'eventuale contributo una  tantum  per
          spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47,
          comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
          n. 507." 
              "Art. 98. (Sanzioni) 
              1. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle reti e servizi di  comunicazione  elettronica  ad  uso
          pubblico. 
              2. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il
          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00. 
              3. Se il fatto riguarda la installazione o  l'esercizio
          di impianti di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si
          applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
          e' ridotta alla  meta'  se  trattasi  di  impianti  per  la
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 
              4. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
              5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui  al  comma
          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
              6.   Indipendentemente   dai   provvedimenti    assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo. 
              7. Nel caso di reiterazione degli illeciti  di  cui  al
          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 
              8. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a
          quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25,  comma  4,  il
          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00. 
              9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
          soggetti che commettono violazioni gravi o  reiterate  piu'
          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  30.000,00  ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione
          dei documenti, dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal
          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  15.000,00   ad   euro
          1.150.000,00. 
              10. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621  del
          codice civile. 
              11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
          diffide, impartiti ai sensi  del  Codice  dal  Ministero  o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro  120.000,00  ad  euro  2.500.000,00.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce. 
              12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e  9,  e  nelle
          ipotesi di mancato pagamento dei diritti  amministrativi  e
          dei contributi di cui agli articoli 34 e  35,  nei  termini
          previsti dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e'  di
          particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte  in
          un quinquennio, il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive  competenze  e  previa  contestazione,   possono
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale e degli eventuali diritti  di  uso.  Nei  predetti
          casi, il Ministero o l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
              13. In caso di violazione delle disposizioni  contenute
          nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
          il  Ministero  o   l'Autorita',   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. 
              14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
          operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  170.000,00  ad
          euro  2.500.000,00.  Se  la  violazione   degli   anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo non  superiore  a
          due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In  caso
          di integrale inosservanza  della  condizione  n.  11  della
          parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la  revoca
          dell'autorizzazione generale. 
              15. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          ai commi 1, 4, 5 e 8  dell'articolo  95,  indipendentemente
          dalla sospensione dell'esercizio e salvo  il  promuovimento
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  1.500,00  a
          euro 5.000,00. 
              16. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          agli articoli 60, 61, 70,  71,  72  e  79  il  Ministero  o
          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 580.000,00. 
              17. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal
          Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
          e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              17-bis.   Alle   sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'articolo 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e successive modificazioni.". 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              - Il testo dell' articolo 10 della legge 6 luglio  2002
          , n. 137 (Delega per  la  riforma  dell'organizzazione  del
          Governo e della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          nonche'  di  enti  pubblici),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, cosi recita: 
              "Art. 10. (Delega per il riassetto e  la  codificazione
          in materia di  beni  culturali  e  ambientali,  spettacolo,
          sport, proprieta' letteraria e diritto d'autore) 
              1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1,  per
          quanto concerne il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,   entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il
          riassetto   e,   limitatamente   alla   lettera   a),    la
          codificazione delle disposizioni legislative in materia di: 
              a) beni culturali e ambientali ; 
              b) cinematografia; 
              c) teatro, musica, danza e altre  forme  di  spettacolo
          dal vivo ; 
              d) sport; 
              e) proprieta' letteraria e diritto d'autore. 
              2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1,  senza
          determinare nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello
          Stato,  si  attengono  ai  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  adeguamento  agli  articoli   117   e   118   della
          Costituzione; 
              b)  adeguamento  alla  normativa  comunitaria  e   agli
          accordi internazionali; 
              c)  miglioramento   dell'efficacia   degli   interventi
          concernenti i beni e le  attivita'  culturali,  anche  allo
          scopo  di   conseguire   l'ottimizzazione   delle   risorse
          assegnate e l'incremento delle entrate; chiara  indicazione
          delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di  una
          significativa  e  trasparente  impostazione  del  bilancio;
          snellimento e abbreviazione dei  procedimenti;  adeguamento
          delle procedure alle nuove tecnologie informatiche; 
              d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma
          1:   aggiornare   gli    strumenti    di    individuazione,
          conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
          anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte  alla
          partecipazione  di   regioni,   enti   locali,   fondazioni
          bancarie, soggetti pubblici e  privati,  senza  determinare
          ulteriori  restrizioni   alla   proprieta'   privata,   ne'
          l'abrogazione  degli   strumenti   attuali   e,   comunque,
          conformandosi   al   puntuale   rispetto   degli    accordi
          internazionali, soprattutto in materia di circolazione  dei
          beni  culturali;  riorganizzare  i  servizi  offerti  anche
          attraverso la concessione a soggetti  diversi  dallo  Stato
          mediante  la  costituzione  di   fondazioni   aperte   alla
          partecipazione  di   regioni,   enti   locali,   fondazioni
          bancarie, soggetti pubblici e  privati,  in  linea  con  le
          disposizioni  di  cui  alla  lettera  b-bis)  del  comma  1
          dell'articolo 10 del decreto legislativo 20  ottobre  1998,
          n. 368, e successive modificazioni; adeguare la  disciplina
          degli  appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i   beni
          culturali,  modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle
          diverse  procedure  di  individuazione  del  contraente  in
          maniera da consentire anche la  partecipazione  di  imprese
          artigiane di  comprovata  specializzazione  ed  esperienza,
          ridefinendo  i  livelli  di  progettazione  necessari   per
          l'affidamento  dei   lavori,   definendo   i   criteri   di
          aggiudicazione e prevedendo  la  possibilita'  di  varianti
          oltre i  limiti  percentuali  ordinariamente  previsti,  in
          relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
          tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
          costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
          intervengono  nelle  procedure  per   la   concessione   di
          contributi e agevolazioni in favore  di  enti  ed  istituti
          culturali,  al  fine  di  una  precisa  definizione   delle
          responsabilita' degli organi tecnici, secondo  principi  di
          separazione  fra   amministrazione   e   politica   e   con
          particolare  attenzione  ai  profili  di  incompatibilita';
          individuare    forme    di    collaborazione,    in    sede
          procedimentale, tra le amministrazioni  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
          opere destinate alla difesa militare; 
              e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)  del
          comma 1:  razionalizzare  gli  organismi  consultivi  e  le
          relative    funzioni,    anche    mediante    soppressione,
          accorpamento e  riduzione  del  numero  e  dei  componenti;
          snellire le procedure  di  liquidazione  dei  contributi  e
          ridefinire le modalita'  di  costituzione  e  funzionamento
          degli  organismi  che  intervengono  nelle   procedure   di
          individuazione  dei   soggetti   legittimati   a   ricevere
          contributi e  di  quantificazione  degli  stessi;  adeguare
          l'assetto organizzativo degli organismi  e  degli  enti  di
          settore; rivedere il  sistema  dei  controlli  sull'impiego
          delle risorse assegnate  e  sugli  effetti  prodotti  dagli
          interventi; 
              f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma
          1: armonizzare la legislazione ai principi generali  a  cui
          si ispirano gli Stati dell'Unione  europea  in  materia  di
          doping; riordinare i compiti dell'Istituto per  il  credito
          sportivo, assicurando negli organi anche la  rappresentanza
          delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
          di finanziamento anche a soggetti privati; 
              g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma
          1: riordinare, anche nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi indicati all'articolo 14, comma  1,  lettera  b),
          della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  la  Societa'  italiana
          degli autori ed  editori  (SIAE),  il  cui  statuto  dovra'
          assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
          e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
          massima  trasparenza  nella   ripartizione   dei   proventi
          derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
          diritto;  armonizzare   la   legislazione   relativa   alla
          produzione   e   diffusione   di   contenuti   digitali   e
          multimediali e di software ai principi generali  a  cui  si
          ispira l'Unione europea in materia di  diritto  d'autore  e
          diritti connessi. 
              3. I decreti legislativi di cui  al  comma  1  indicano
          esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge  in  generale  premesse  al  codice  civile.  I
          decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  previo  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          relativa  richiesta.  Decorso  tale  termine,   i   decreti
          legislativi possono essere comunque adottati . 
              4. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate,  nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime procedure  di  cui  al  presente  articolo,  entro
          quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.". 
              - Il testo degli articoli 6 e 6- bis del decreto  legge
          12 settembre 2014, n. 133 (Misure  urgenti  per  l'apertura
          dei cantieri, la realizzazione delle  opere  pubbliche,  la
          digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
          l'emergenza del dissesto idrogeologico  e  per  la  ripresa
          delle attivita' produttive) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  12  settembre  2014,  n.  212.  Si  riporta,  di
          seguito, il testo del suddetto articolo 6, come  modificato
          dal presente decreto che  abroga,  altresi',  il  succitato
          articolo 6-bis: 
              "Art. 6. (Agevolazioni per la realizzazione di reti  di
          comunicazione elettronica a banda  ultralarga  e  norme  di
          semplificazione per le procedure di scavo e di  posa  aerea
          dei cavi,  nonche'  per  la  realizzazione  delle  reti  di
          comunicazioni elettroniche) 
              1.  Dopo  il   comma   7-bis   dell'articolo   33   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono
          inseriti i seguenti: 
              «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre  2015,
          possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies
          interventi infrastrutturali, per i quali non sono  previsti
          contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla  rete
          a  banda  ultralarga,  relativi  alla   rete   di   accesso
          attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga
          all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi
          non gia' previsti in piani industriali o  finanziari  o  in
          altri idonei atti alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio
          a  banda  ultralarga  a  tutti  i  soggetti  potenzialmente
          interessati insistenti nell'area considerata; 
              b)  soddisfino  un  obiettivo  di  pubblico   interesse
          previsto  dall'Agenda  digitale  europea,   di   cui   alla
          comunicazione della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
          definitivo/2 del 26 agosto 2010; 
              c) prevedano un investimento privato non inferiore alle
          soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della
          rete a banda ultralarga: 
              1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000
          abitanti: investimento  non  inferiore  a  200.000  euro  e
          completamento degli interventi infrastrutturali entro  nove
          mesi  dalla  data  della  prenotazione  di  cui  al   comma
          7-septies; 
              2) nei comuni con  popolazione  compresa  tra  5.000  e
          10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000  euro
          e completamento  degli  interventi  infrastrutturali  entro
          dodici mesi dalla data della prenotazione di cui  al  comma
          7-septies; 
              3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000
          abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro  e
          completamento  degli  interventi   infrastrutturali   entro
          dodici mesi dalla data della prenotazione di cui  al  comma
          7-septies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a
          ventiquattro mesi per investimenti superiori a  10  milioni
          di euro e a trenta mesi per  investimenti  superiori  a  50
          milioni di euro, ma in tal caso deve essere  assicurata  la
          connessione  a  tutti  gli  edifici  scolastici   nell'area
          interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al
          secondo periodo, i benefici di cui al comma  7-sexies  sono
          estesi all'imposta  sul  reddito  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016; 
              d) le condizioni  del  mercato  siano  insufficienti  a
          garantire che l'investimento privato sia  realizzato  entro
          due anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.  Il  termine  e'  di  tre  anni  in  caso  di
          investimenti superiori a 50 milioni di euro. 
              7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per: 
              a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle
          infrastrutture e delle tecnologie in grado  di  erogare  un
          servizio di connettivita' con banda di download  di  almeno
          30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata
          area; 
              b) rete a banda  ultralarga  a  100  Mbit/s:  l'insieme
          delle infrastrutture e tecnologie in grado  di  erogare  un
          servizio di connettivita' con banda di download  di  almeno
          100  Mbit/s  e  di  upload  di  almeno  10  Mbit/s  su  una
          determinata area; 
              c)  servizio  a  banda  ultralarga:  un   servizio   di
          connettivita' con la banda di cui alle lettere a)  e  b)  e
          con l'obbligo di copertura di  tutti  i  potenziali  utenti
          (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese)  di  una
          determinata   area   geografica   con   un    fattore    di
          contemporaneita'  di  almeno  il   50   per   cento   della
          popolazione residente servita e assicurando la copertura di
          tutti gli edifici scolastici dell'area interessata. 
              7-quinquies.  Sono  ammessi  al  beneficio  tutti   gli
          interventi infrastrutturali  attraverso  cui  e'  possibile
          fornire il servizio  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma
          7-quater, purche' non ricadenti in aree  nelle  quali  gia'
          sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore
          di servizi di rete a banda ultralarga  con  caratteristiche
          di rete, di cui alle lettere a) e b)  del  comma  7-quater,
          eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e'
          richiesto  il  contributo.  E'  ammessa  al  beneficio   la
          costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica,  armadi  di
          terminazione ottica e tralicci. Non sono  ammessi  i  costi
          per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di
          cui al comma 7-sexies possono essere concessi  ad  un  solo
          soggetto nella stessa area. 
              7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche
          di  cui  al  comma  7-ter  possono  usufruire  del  credito
          d'imposta a valere sull'IRES e  sull'IRAP  complessivamente
          dovute    dall'impresa    che     realizza     l'intervento
          infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per  cento
          del  costo  dell'investimento.  Il  credito  d'imposta  non
          costituisce  ricavo  ai  fini  delle  imposte   dirette   e
          dell'IRAP ed e' utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive. 
              7-septies. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione e fino al 31  marzo  2015,  per
          ottenere i benefici di cui al comma  7-sexies,  l'operatore
          interessato alla realizzazione dell'investimento deve  dare
          evidenza  pubblica  all'impegno   che   intende   assumere,
          manifestando  il  proprio  interesse  per   ciascuna   area
          attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico.  Nel  sito  web   e'
          inserita un'apposita sezione con la  classificazione  delle
          aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga  in  cui
          sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e  a  100  Mbit/s.
          Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per  tutte  le
          aree in cui vi sia piu' di una prenotazione,  il  beneficio
          e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto  con
          una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio
          piu' elevati,  corredati  di  soluzioni  tecnologiche  piu'
          evolute. Entro il 31 maggio 2015  l'operatore,  a  pena  di
          decadenza, deve trasmettere un progetto  esecutivo  firmato
          digitalmente,  conformemente  a   quanto   previsto   dalla
          decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del
          18 dicembre 2012. Entro il  15  giugno  2015  il  Ministero
          dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le
          aree  oggetto  di  intervento  privato  con  richiesta   di
          contributo e di tutte le aree bianche  rimanenti.  Dopo  il
          completamento  dell'intervento  l'operatore  e'  tenuto  ad
          inviare una comunicazione certificata del collaudo  tecnico
          dell'intervento,    affinche'    l'amministrazione    possa
          verificare la  conformita'  dell'intervento  rispetto  agli
          impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli  altri
          operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo  le
          determinazioni  dell'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase  di
          gestione, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  la
          facolta' di predisporre ogni tipo di  controllo  necessario
          per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli
          impegni assunti. 
              7-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  sentiti,  per  quanto  di  loro  competenza,  i
          Ministeri competenti nonche' l'Agenzia  delle  entrate,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   sono   stabiliti
          condizioni, criteri, modalita' operative,  di  controllo  e
          attuative dei  commi  da  7-ter  a  7-septies,  nonche'  il
          procedimento,  analogo  e  congruente  rispetto  a   quello
          previsto dal comma 2, per l'individuazione,  da  parte  del
          CIPE, del limite degli interventi agevolabili.  Il  decreto
          di cui al primo periodo  definisce  altresi'  le  modalita'
          atte ad assicurare l'effettiva  sussistenza  del  carattere
          nuovo   e   aggiuntivo   dell'intervento   infrastrutturale
          proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del
          credito d'imposta di cui  lo  stesso  beneficia,  anche  in
          funzione delle specifiche condizioni di  mercato  dell'area
          interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per
          garantire  il  conseguimento  delle  finalita'  sottese  al
          beneficio concesso,  tenuto  conto  della  decisione  della
          Commissione europea C(2012) 9833  final,  del  18  dicembre
          2012». 
              2. All'articolo 6, comma 4-ter,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono
          inserite le seguenti: «nonche' la posa di cavi o tubi aerei
          su infrastrutture esistenti»; 
              b) dopo  le  parole:  «banda  larga  e  ultralarga  nel
          territorio nazionale» e' soppressa la parola: «anche». 
              3.   Dopo   l'articolo   87-bis   del   codice    delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
              «Art.  87-ter.  -  (Variazioni  non  sostanziali  degli
          impianti). - 1. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione
          degli investimenti  per  il  completamento  delle  reti  di
          comunicazione elettronica,  nel  caso  di  modifiche  delle
          caratteristiche degli impianti  gia'  provvisti  di  titolo
          abilitativo,  che  comportino  aumenti  delle  altezze  non
          superiori a 1 metro e aumenti della  superficie  di  sagoma
          non  superiori  a  1,5  metri  quadrati,   e'   sufficiente
          un'autocertificazione    descrittiva    della    variazione
          dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e  degli
          obiettivi   di   cui   all'articolo    87,    da    inviare
          contestualmente all'attuazione dell'intervento ai  medesimi
          organismi che hanno rilasciato i titoli». 
              3-bis. All'articolo 4,  primo  comma,  della  legge  29
          settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) e'  aggiunta  la
          seguente: 
              «g-bis)   infrastrutture   di   reti    pubbliche    di
          comunicazione, di cui agli articoli  87  e  88  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni,  e  opere  di  infrastrutturazione  per   la
          realizzazione delle reti di  comunicazione  elettronica  ad
          alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire  servizi
          di accesso a banda ultralarga effettuate anche  all'interno
          degli edifici». 
              4. In deroga  all'articolo  146  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  non  sono
          soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione  o
          la  modifica  di  impianti  delle  reti  di   comunicazione
          elettronica o di impianti radioelettrici,  da  eseguire  su
          edifici  e  tralicci  preesistenti,   che   comportino   la
          realizzazione di pali di supporto per  antenne  di  altezza
          non superiore a  1,5  metri  e  superficie  delle  medesime
          antenne non superiore a 0,5  metri  quadrati.  Resta  ferma
          l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del  codice  di
          cui al  citato  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  e
          successive modificazioni. 
              5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  le
          parole:  «degli  edifici  come  ambienti  abitativi»   sono
          soppresse e  dopo  le  parole:  «pertinenze  esterne»  sono
          inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili». 
              5-bis. Per la realizzazione  di  nuove  stazioni  radio
          base e le  modifiche  delle  medesime  che  non  comportino
          variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro  su
          infrastrutture dell'autorita' aeronautica  competente  deve
          essere esclusivamente inviata  una  comunicazione  all'Ente
          nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica  militare
          e  alla  societa'  ENAV  Spa  per  eventuali  accertamenti,
          contestualmente alla loro attivazione. 
              5-ter. Fuori dei casi di cui al  comma  5-bis,  per  le
          installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto
          di valutazione di compatibilita' per  ostacoli  e  pericoli
          alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta
          da parte dell'autorita' aeronautica competente si intendono
          conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87  e  87-bis
          del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
          259. 
              5-quater. (abrogato). 
              5-quinquies. All'articolo 86, comma 3,  del  codice  di
          cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo  le
          parole: «reti  pubbliche  di  comunicazione,  di  cui  agli
          articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e  le  opere
          di infrastrutturazione per la realizzazione delle  reti  di
          comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
          in grado di fornire servizi di accesso a banda  ultralarga,
          effettuate anche all'interno degli edifici». 
              5-sexies. All'articolo 1,  comma  97,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato  n.
          SA 33807 (2011/N) - Italia],» sono  inserite  le  seguenti:
          «nonche' per l'avvio del Progetto strategico nazionale  per
          la   banda   ultralarga   autorizzato   dalla   Commissione
          europea».". 
              - Il testo dell'articolo 40 della legge 1° agosto 2002,
          n.  166  (Disposizioni  in  materia  di  infrastrutture   e
          trasporti), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  3  agosto
          2002, n. 181, S.O., cosi recita: 
              "Art. 40.  (Installazione  di  cavidotti  per  reti  di
          telecomunicazioni) 
              1.  I  lavori  di   costruzione   e   di   manutenzione
          straordinaria  di  strade,  autostrade,   strade   ferrate,
          aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di  altri  beni
          immobili appartenenti allo Stato, alle  regioni  a  statuto
          ordinario, agli enti locali e  agli  altri  enti  pubblici,
          anche a struttura societaria, la  cui  esecuzione  comporta
          lavori di trincea  o  comunque  di  scavo  del  sottosuolo,
          purche'; previsti dai  programmi  degli  enti  proprietari,
          devono  comprendere  cavedi   multiservizi   o,   comunque,
          cavidotti  di  adeguata  dimensione,  conformi  alle  norme
          tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi  di
          telecomunicazioni e di altre infrastrutture  digitali,  nel
          rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza  e
          di tutela dell'ambiente  e  della  salute  pubblica.  Nelle
          nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere
          parimenti  previsti  cavedi   multiservizi   o,   comunque,
          cavidotti di adeguate  dimensioni  per  rendere  agevoli  i
          collegamenti delle singole unita' immobiliari. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          nel caso di realizzazione  di  beni  immobili  appartenenti
          alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31
          e 114 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, nonche'  alle  societa'  di  cui  agli
          articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120  del  medesimo  testo
          unico di cui al decreto legislativo  n.  267  del  2000,  e
          successive modificazioni. 
              3. Gli  organismi  di  telecomunicazioni,  titolari  di
          licenze individuali ai sensi  della  normativa  di  settore
          vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al  comma
          1  senza  oneri,  anche  economici  e  finanziari,  per  il
          soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria  e
          straordinaria manutenzione. 
              4.  I  soggetti  proprietari  sono  tenuti  ad  offrire
          l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino  al  limite  della
          capacita'  di  contenimento,  con  modalita'  eque  e   non
          discriminatorie, a tutti i  soggetti  titolari  di  licenze
          individuali rilasciate ai sensi della normativa di  settore
          vigente. Il  corrispettivo  complessivamente  richiesto  ai
          titolari di licenze individuali per l'accesso ai  cavedi  o
          ai cavidotti deve essere commisurato alle spese  aggiuntive
          sostenute dal soggetto proprietario  per  la  realizzazione
          dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque,  deve  essere
          tale da non  determinare  oneri  aggiuntivi  a  carico  dei
          soggetti proprietari. 
              5. La concessione, anche in condivisione,  dei  diritti
          di passaggio per  l'installazione  e  l'accesso  alle  reti
          pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui  ai
          commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore
          vigente. 
              6. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5  si
          applicano anche alle istituzioni pubbliche di  ricerca  per
          l'accesso  alla  rete  dell'universita'  e  della   ricerca
          scientifica  (rete  GARR),  nonche'  all'organismo  gestore
          della stessa. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono
          principi fondamentali, ai sensi  del  secondo  periodo  del
          terzo  comma  dell'articolo  117  della  Costituzione,  nei
          confronti  dell'attivita'  legislativa  delle   regioni   a
          statuto ordinario. 
              8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              9. All'articolo 16 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo
          il comma 7, e' inserito il seguente: 
              "7-bis. Tra gli interventi di  urbanizzazione  primaria
          di cui al comma 7  rientrano  i  cavedi  multiservizi  e  i
          cavidotti per il passaggio di  reti  di  telecomunicazioni,
          salvo nelle aree individuate  dai  comuni  sulla  base  dei
          criteri definiti dalle regioni". 
              10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  lavori  per  i  quali  l'individuazione  del
          soggetto affidatario sia  gia'  intervenuta  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.". 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 18 giugno  2009,
          n.  69  (Disposizioni  per  lo   sviluppo   economico,   la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          giugno 2009, n. 140, S.O., cosi recita: 
              "Art. 1. (Banda larga) 
              1.  Il  Governo,  nel   rispetto   delle   attribuzioni
          costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'  articolo
          4, comma 3, lettera  h),  del  codice  delle  comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n.   259,   individua   un    programma    di    interventi
          infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate  necessari  per
          facilitare  l'adeguamento  delle  reti   di   comunicazione
          elettronica pubbliche e private all'evoluzione  tecnologica
          e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e  di
          comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture
          di cui  al  presente  comma,  il  Governo  procede  secondo
          finalita' di riequilibrio socio-economico tra le  aree  del
          territorio nazionale. Il Governo individua e  sottopone  al
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)  per  l'approvazione  nel   programma   le   risorse
          necessarie,  che  integrano   i   finanziamenti   pubblici,
          comunitari e privati allo scopo  disponibili.  Al  relativo
          finanziamento si provvede con  una  dotazione  fino  ad  un
          massimo di 800 milioni di euro per il periodo  2007-2013  a
          valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate,
          di cui all' articolo 61 della legge 27  dicembre  2002,  n.
          289, e successive modificazioni.  In  ogni  caso  e'  fatta
          salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse  alle
          regioni del Mezzogiorno. 
              2.  La   progettazione   e   la   realizzazione   delle
          infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate
          possono avvenire mediante modalita' di finanza di  progetto
          ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12  aprile  2006,  n.  163.  Nell'ambito  dei  criteri   di
          valutazione delle proposte  o  delle  offerte  deve  essere
          indicata come prioritaria la  condizione  che  i  progetti,
          nelle soluzioni  tecniche  e  di  assetto  imprenditoriale,
          contribuiscano allo sviluppo di un sistema di  reti  aperto
          alla concorrenza, nel rispetto dei principi e  delle  norme
          comunitarie. 
              3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati
          gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino
          la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio  al  fine
          di favorire  l'accesso  radio  a  larghissima  banda  e  la
          completa digitalizzazione delle reti di diffusione,  a  tal
          fine   prevedendo   il   sostegno    ad    interventi    di
          ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento
          anche utilizzati dalle amministrazioni  civili  e  militari
          dello Stato, favorendo altresi' la liberazione delle  bande
          di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione. 
              4. E' attribuito al Ministero dello sviluppo  economico
          il coordinamento dei progetti  di  cui  al  comma  2  anche
          attraverso la previsione della stipulazione di  accordi  di
          programma con le regioni interessate.  Il  Ministero  dello
          sviluppo economico, nell'esercizio della  sua  funzione  di
          coordinamento, si avvale del parere dell'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni,  che  e'  rilasciato  avuto
          riguardo al rispetto degli obiettivi  di  cui  al  medesimo
          comma  2  e  degli  articoli  4  e  13  del  codice   delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259. 
              5. All' articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «15-bis. Per gli interventi di installazione di reti  e
          impianti di comunicazione elettronica in fibra  ottica,  la
          profondita' minima dei lavori di scavo, anche in  deroga  a
          quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente,  puo'  essere
          ridotta  previo  accordo  con  l'ente  proprietario   della
          strada» . 
              6. All' articolo 231, comma 3, del codice della strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  il
          primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «In  deroga  a
          quanto previsto dal capo I del titolo II, si  applicano  le
          disposizioni di cui al capo V  del  titolo  II  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni». 
              7. Le disposizioni dell' articolo 2-bis, comma 13,  del
          decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  si
          applicano anche alle innovazioni condominiali  relative  ai
          lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in
          fibra ottica.". 
              - Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni
          urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
          S.O. 
              - La legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
          recante disposizioni urgenti in materia di  semplificazione
          e di sviluppo) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          aprile 2012, n. 82, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 25  giugno
          2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno
          2008, n. 147, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 2. (Banda larga) 
              1. Gli interventi di installazione di reti  e  impianti
          di  comunicazione  elettronica   in   fibra   ottica   sono
          realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'. 
              2.  L'operatore  della  comunicazione  ha  facolta'  di
          utilizzare per la posa della  fibra  nei  cavidotti,  senza
          oneri,  le  infrastrutture   civili   gia'   esistenti   di
          proprieta'  a  qualsiasi  titolo  pubblica  o  comunque  in
          titolarita'    di    concessionari    pubblici.     Qualora
          dall'esecuzione dell'opera possa  derivare  un  pregiudizio
          alle infrastrutture civili esistenti le  parti,  senza  che
          cio' possa  cagionare  ritardo  alcuno  all'esecuzione  dei
          lavori, concordano un equo  indennizzo,  che,  in  caso  di
          dissenso, e' determinato dal giudice. 
              3. Nei casi di cui al comma 2  resta  salvo  il  potere
          regolamentare riconosciuto, in materia  di  coubicazione  e
          condivisione  di  infrastrutture,  all'Autorita'   per   le
          garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259.  All'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni compete altresi'  l'emanazione
          del regolamento in  materia  di  installazione  delle  reti
          dorsali. 
              4.  L'operatore  della  comunicazione,  almeno   trenta
          giorni prima dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta
          allo  sportello  unico  dell'Amministrazione   territoriale
          competente la denuncia,  accompagnata  da  una  dettagliata
          relazione e dagli elaborati progettuali,  che  asseveri  la
          conformita'  delle  opere  da  realizzare  alla   normativa
          vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche  al  gestore
          interessato, indica le infrastrutture civili  esistenti  di
          cui intenda avvalersi ai sensi del  comma  2  per  la  posa
          della fibra. 
              5. Le  infrastrutture  destinate  all'installazione  di
          reti e  impianti  di  comunicazione  elettronica  in  fibra
          ottica sono  assimilate  ad  ogni  effetto  alle  opere  di
          urbanizzazione primaria di cui all'articolo  16,  comma  7,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              6. La denuncia di inizio  attivita'  e'  sottoposta  al
          termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato  e'
          comunque tenuto a comunicare allo sportello unico  la  data
          di ultimazione dei lavori. 
              7. Qualora l'immobile interessato  dall'intervento  sia
          sottoposto ad un vincolo la cui tutela  compete,  anche  in
          via di delega, alla  stessa  amministrazione  comunale,  il
          termine di trenta giorni antecedente  l'inizio  dei  lavori
          decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
          atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              8.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del
          soggetto preposto alla tutela non sia stato  allegato  alla
          denuncia  il  competente  ufficio  comunale   convoca   una
          conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14,  14-bis,
          14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  4  decorre
          dall'esito  della  conferenza.  In  caso   di   esito   non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              9. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della denuncia di inizio attivita' da cui risulti  la  data
          di  ricevimento  della   denuncia,   l'elenco   di   quanto
          presentato a corredo  del  progetto  nonche'  gli  atti  di
          assenso eventualmente necessari. 
              10. Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma  4
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          legittimanti,  ovvero  qualora  esistano  specifici  motivi
          ostativi  di  sicurezza,  incolumita'  pubblica  o  salute,
          notifica   all'interessato   l'ordine   motivato   di   non
          effettuare   il   previsto   intervento,    contestualmente
          indicando  le  modifiche  che  si  rendono  necessarie  per
          conseguire  l'assenso  dell'Amministrazione.  E'   comunque
          salva la facolta' di ripresentare  la  denuncia  di  inizio
          attivita', con le modifiche e  le  integrazioni  necessarie
          per renderla conforme alla normativa vigente. 
              11. L'operatore della comunicazione decorso il  termine
          di cui al comma 4 e nel rispetto dei  commi  che  precedono
          da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune. 
              12. Ultimato l'intervento, il progettista o un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va
          presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          denuncia di inizio attivita'. 
              13. Per gli aspetti non regolati dal presente  articolo
          si applica l'articolo 23 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  nonche'  il  regime
          sanzionatorio  previsto  dal  medesimo   decreto.   Possono
          applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli  dal  richiedente,
          le disposizioni di cui all'articolo 45. 
              14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e  91
          del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i  soggetti
          pubblici non possono opporsi alla installazione nella  loro
          proprieta' di reti e impianti  interrati  di  comunicazione
          elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso  che  si
          tratti di beni facenti parte del  patrimonio  indisponibile
          dello Stato,  delle  province  e  dei  comuni  e  che  tale
          attivita' possa arrecare  concreta  turbativa  al  pubblico
          servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per
          i fini di  cui  alla  presente  norma  non  necessitano  di
          autonomo titolo abilitativo . 
              15. Gli articoli 90 e 91  del  decreto  legislativo  1°
          agosto  2003,  n.  259  si  applicano  anche   alle   opere
          occorrenti  per  la   realizzazione   degli   impianti   di
          comunicazione elettronica in fibra ottica  su  immobili  di
          proprieta'  privata,  senza   la   necessita'   di   alcuna
          preventiva richiesta di utenza. 
              15-bis. Per gli interventi di installazione di  reti  e
          impianti di comunicazione elettronica in fibra  ottica,  la
          profondita' minima dei lavori di scavo, anche in  deroga  a
          quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente,  puo'  essere
          ridotta,  salvo  che  l'ente  gestore   dell'infrastruttura
          civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta
          giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.". 
              - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 2008, n. 195, S.O. 
              - Il testo degli articolo  10  e  16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
              (Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia -  Testo  A),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O, cosi
          recita: 
              "Art. 10 (L).  Interventi  subordinati  a  permesso  di
          costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28  febbraio
          1985, n. 47, art. 25, comma 4) 
              1.   Costituiscono   interventi    di    trasformazione
          urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
          permesso di costruire: 
              a) gli interventi di nuova costruzione; 
              b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
              c) gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che
          portino ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal precedente e  che  comportino  modifiche  della
          volumetria  complessiva  degli  edifici  o  dei  prospetti,
          ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
          omogenee A, comportino mutamenti della destinazione  d'uso,
          nonche' gli interventi che comportino  modificazioni  della
          sagoma di  immobili  sottoposti  a  vincoli  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni. 
              2. Le regioni stabiliscono con legge  quali  mutamenti,
          connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,  dell'uso
          di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
          costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'. 
              3. Le regioni possono altresi'  individuare  con  legge
          ulteriori interventi che, in  relazione  all'incidenza  sul
          territorio e sul carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al
          preventivo  rilascio  del   permesso   di   costruire.   La
          violazione delle disposizioni regionali  emanate  ai  sensi
          del  presente  comma  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni di cui all'articolo 44." 
              "Art. 16 (L). Contributo per il rilascio  del  permesso
          di costruire (legge 28 gennaio 1977, n.  10,  articoli  35,
          comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge  5  agosto  1978,  n.
          457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
          29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere  b)  e
          c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44;  legge  11
          marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5  febbraio
          1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre  1998,  n.
          448, art. 61, comma 2) 
              1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3,  il
          rilascio   del   permesso   di   costruire   comporta    la
          corresponsione di un contributo  commisurato  all'incidenza
          degli  oneri  di  urbanizzazione  nonche'   al   costo   di
          costruzione, secondo le  modalita'  indicate  nel  presente
          articolo. 
              2. La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri  di
          urbanizzazione  e'  corrisposta  al  comune  all'atto   del
          rilascio  del  permesso  di  costruire  e,   su   richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o parziale della quota dovuta,  il  titolare  del  permesso
          puo' obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere  di
          urbanizzazione, nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5,
          della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
          modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
          comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
          al patrimonio indisponibile del comune. 
              2-bis. Nell'ambito degli strumenti  attuativi  e  degli
          atti  equivalenti   comunque   denominati   nonche'   degli
          interventi   in   diretta   attuazione   dello    strumento
          urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle  opere  di
          urbanizzazione primaria di  cui  al  comma  7,  di  importo
          inferiore alla soglia di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
          territorio, e'  a  carico  del  titolare  del  permesso  di
          costruire e non trova applicazione il  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. 
              3.  La  quota  di  contributo  relativa  al  costo   di
          costruzione,  determinata   all'atto   del   rilascio,   e'
          corrisposta  in  corso  d'opera,  con  le  modalita'  e  le
          garanzie stabilite dal comune, non  oltre  sessanta  giorni
          dalla ultimazione della costruzione. 
              4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
          secondaria e' stabilita  con  deliberazione  del  consiglio
          comunale in base alle tabelle parametriche che  la  regione
          definisce per classi di comuni in relazione: 
              a)  all'ampiezza  ed  all'andamento   demografico   dei
          comuni; 
              b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
              c) alle destinazioni di zona previste  negli  strumenti
          urbanistici vigenti; 
              d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati  in
          applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
          comma, della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  e  successive
          modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali; 
              d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine
          di incentivare, in modo particolare nelle aree  a  maggiore
          densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli
          di nuova costruzione; 
              d-ter) alla valutazione del maggior valore generato  da
          interventi su aree o immobili in variante  urbanistica,  in
          deroga o con cambio di  destinazione  d'uso.  Tale  maggior
          valore,   calcolato   dall'amministrazione   comunale,   e'
          suddiviso in misura non inferiore al 50 per  cento  tra  il
          comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima  al
          comune stesso sotto forma di contributo straordinario,  che
          attesta l'interesse pubblico,  in  versamento  finanziario,
          vincolato a specifico centro di costo per la  realizzazione
          di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto  in
          cui ricade l'intervento, cessione di  aree  o  immobili  da
          destinare  a  servizi  di   pubblica   utilita',   edilizia
          residenziale sociale od opere pubbliche. 
              4-bis. Con riferimento a quanto  previsto  dal  secondo
          periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte  salve
          le diverse  disposizioni  delle  legislazioni  regionali  e
          degli strumenti urbanistici generali comunali. 
              5.  Nel  caso  di  mancata  definizione  delle  tabelle
          parametriche da parte della regione e fino alla definizione
          delle  tabelle  stesse,  i  comuni   provvedono,   in   via
          provvisoria,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
          secondo i parametri di  cui  al  comma  4,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 4-bis. 
              6. Ogni cinque anni i comuni provvedono  ad  aggiornare
          gli oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  in
          conformita'  alle  relative  disposizioni   regionali,   in
          relazione ai riscontri e prevedibili costi delle  opere  di
          urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
              7. Gli oneri di urbanizzazione primaria  sono  relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o  di  parcheggio,  fognature,   rete   idrica,   rete   di
          distribuzione dell'energia elettrica e  del  gas,  pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
              7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
          cui  al  comma  7  rientrano  i  cavedi  multiservizi  e  i
          cavidotti per il passaggio di  reti  di  telecomunicazioni,
          salvo nelle aree individuate  dai  comuni  sulla  base  dei
          criteri definiti dalle regioni. 
              8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
          ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
          dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
          superiore all'obbligo, mercati  di  quartiere,  delegazioni
          comunali,  chiese  e  altri  edifici  religiosi,   impianti
          sportivi di quartiere,  aree  verdi  di  quartiere,  centri
          sociali  e  attrezzature  culturali  e   sanitarie.   Nelle
          attrezzature  sanitarie  sono  ricomprese  le   opere,   le
          costruzioni e gli impianti destinati allo  smaltimento,  al
          riciclaggio  o  alla  distruzione   dei   rifiuti   urbani,
          speciali, pericolosi, solidi e liquidi,  alla  bonifica  di
          aree inquinate. 
              9. Il costo di  costruzione  per  i  nuovi  edifici  e'
          determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
          costi  massimi  ammissibili   per   l'edilizia   agevolata,
          definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)  del
          primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457. Con lo stesso provvedimento  le  regioni  identificano
          classi di edifici con caratteristiche  superiori  a  quelle
          considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di   legge   per
          l'edilizia  agevolata,  per  le  quali   sono   determinate
          maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura  non
          superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
          determinazioni regionali, ovvero in  eventuale  assenza  di
          tali determinazioni, il costo di  costruzione  e'  adeguato
          annualmente, ed autonomamente, in ragione  dell'intervenuta
          variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
          permesso di costruire comprende una quota di  detto  costo,
          variabile dal 5 per  cento  al  20  per  cento,  che  viene
          determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
          e  delle  tipologie  delle   costruzioni   e   della   loro
          destinazione ed ubicazione. 
              10. Nel caso di  interventi  su  edifici  esistenti  il
          costo di costruzione e' determinato in relazione  al  costo
          degli interventi stessi, cosi' come individuati dal  comune
          in base ai progetti presentati per ottenere il permesso  di
          costruire.  Al  fine  di  incentivare   il   recupero   del
          patrimonio  edilizio  esistente,  per  gli  interventi   di
          ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la  facolta'   di
          deliberare che i costi  di  costruzione  ad  essi  relativi
          siano  inferiori  ai  valori  determinati  per   le   nuove
          costruzioni.". 
              - La legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro
          sulla  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,
          magnetici ed elettromagnetici) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55. 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  5
          dicembre 2008, n. 37 (Regolamento concernente  l'attuazione
          dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della
          legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante  riordino  delle
          disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
          impianti all'interno degli  edifici)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5 dicembre 2013, n. 158 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero dello sviluppo  economico)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per   i   riferimenti   normativi   alla   direttiva
          2014/61/UE, si veda nelle note alle premesse.