(Allegato A)
 
                                                           Allegato A 
                                       (Art. 1, comma 1, lettera cc)) 
 
                                                          «Allegato I 
                                                    (Art. 7, comma 1) 
 
                        REQUISITI ESSENZIALI 
 
1. Requisiti generali 
    Le apparecchiature sono progettate e fabbricate tenendo conto del
progresso tecnologico, in modo tale che: 
      a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino  il
livello  al  di  sopra  del  quale  le  apparecchiature  radio  e  di
telecomunicazione o  altre  apparecchiature  non  possono  funzionare
normalmente; 
      b)  presentino  un  livello  di  immunita'  alle  perturbazioni
elettromagnetiche prevedibili in base all'uso al quale sono destinate
che  ne  consenta  il  normale  funzionamento  senza   deterioramenti
inaccettabili. 
1. Requisiti specifici per gli impianti fissi 
    Installazione dei componenti e uso al quale sono destinati. 
    Gli impianti fissi sono installati secondo  le  buone  prassi  di
ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni  sull'uso  al
quale i loro componenti sono  destinati,  al  fine  di  soddisfare  i
requisiti essenziali di cui al punto 1. 
 
                                ---- 
 
                                                          Allegato II 
                                        (Art. 9, comma 1, lettera a)) 
 
                     MODULO A: CONTROLLO INTERNO 
                          DELLA PRODUZIONE 
 
1. Il  controllo  interno  della  produzione  e'  la   procedura   di
  valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera  agli
  obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del  presente  allegato  e  si
  accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli
  apparecchi in questione soddisfano i requisiti del presente decreto
  ad essi applicabili. 
2. Valutazione della compatibilita' elettromagnetica 
    Il fabbricante  effettua  una  valutazione  della  compatibilita'
elettromagnetica  degli  apparecchi,  sulla   base   dei   pertinenti
fenomeni, al fine di soddisfare i  requisiti  essenziali  di  cui  al
punto 1 dell'allegato I. 
    La valutazione della compatibilita' elettromagnetica tiene  conto
di tutte le normali condizioni di funzionamento  cui  gli  apparecchi
sono  destinati.   Se   gli   apparecchi   possono   assumere   varie
configurazioni, la valutazione della compatibilita'  elettromagnetica
accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti essenziali  di  cui
al punto 1 dell'allegato I,  in  tutte  le  configurazioni  possibili
identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso  al  quale
gli apparecchi sono destinati. 
3. Documentazione tecnica 
    Il   fabbricante   compila   la   documentazione   tecnica.    La
documentazione permette di valutare la  conformita'  dell'apparecchio
ai requisiti pertinenti e  comprende  un'analisi  e  una  valutazione
adeguate dei rischi. 
    La documentazione tecnica precisa le prescrizioni  applicabili  e
include, se necessario ai fini della  valutazione,  il  progetto,  la
fabbricazione e il funzionamento dell'apparecchio. La  documentazione
tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
    a) una descrizione generale dell'apparecchio; 
    b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli  schemi
di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
    c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie  alla  comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchio; 
    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto,  compreso  un
elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
    e) i risultati dei calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.; 
    f) le relazioni sulle prove effettuate. 
4. Produzione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli apparecchi prodotti alla documentazione tecnica  di
cui al punto 3 del presente allegato e ai requisiti essenziali di cui
al punto 1 dell'allegato I. 
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
apparecchio conforme alle prescrizioni del presente decreto  ad  esso
applicabili. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  un  modello  dell'apparecchio  e  la  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali, insieme  alla  documentazione
tecnica, per dieci anni dalla data  in  cui  l'apparecchio  e'  stato
immesso sul mercato. La dichiarazione di  conformita'  UE  identifica
l'apparecchio per cui e' stata compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
6. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 5  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato. 
 
                                ---- 
 
                                                         Allegato III 
                                        (Art. 9, comma 1, lettera b)) 
 
                               Parte A 
                     MODULO B: ESAME UE DEL TIPO 
 
    1.  L'esame  UE  del  tipo  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina
il progetto tecnico di un apparecchio, nonche' verifica  e  certifica
che il progetto tecnico di  tale  apparecchio  rispetta  i  requisiti
essenziali di cui al punto 1 dell'allegato I. 
    2. L'esame UE del tipo e'  effettuato  mediante  una  valutazione
dell'adeguatezza del  progetto  tecnico  dell'apparecchio  effettuata
esaminando la documentazione tecnica di cui al punto 3,  senza  esame
di un campione (tipo di progetto). Puo'  essere  limitato  ad  alcuni
aspetti dei requisiti essenziali quali precisati  dal  fabbricante  o
dal suo rappresentante autorizzato. 
    3. Il fabbricante presenta una domanda di esame UE del tipo a  un
unico organismo notificato di sua scelta. 
    La  domanda  deve  specificare  nel  dettaglio  gli  aspetti  dei
requisiti essenziali per i quali e' richiesto un esame e contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal  rappresentante  autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la
conformita'  dell'apparecchio  alle  prescrizioni   applicabili   del
presente decreto e comprende un'analisi e  una  valutazione  adeguate
dei  rischi.  La  documentazione  tecnica  precisa  le   prescrizioni
applicabili e include, se necessario ai fini  della  valutazione,  il
progetto,  la  fabbricazione  e  il  funzionamento  dell'apparecchio.
Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
      i) una descrizione generale dell'apparecchio; 
      ii) i disegni di  progettazione  e  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
      iii)  le  descrizioni  e   le   spiegazioni   necessarie   alla
comprensione  di  tali  disegni  e   schemi   e   del   funzionamento
dell'apparecchio; 
      iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente
o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto,  compreso  un
elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
      v) i risultati dei calcoli di progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.; 
      vi) le relazioni sulle prove effettuate. 
    4. L'organismo notificato esamina la documentazione  tecnica  per
valutare  l'adeguatezza  del  progetto  tecnico  dell'apparecchio  in
relazione agli aspetti  dei  requisiti  essenziali  per  i  quali  e'
richiesto un esame. 
    5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante. 
    6. Se il tipo risulta conforme  alle  prescrizioni  del  presente
decreto  applicabili  all'apparecchio   in   questione,   l'organismo
notificato rilascia al fabbricante un certificato  di  esame  UE  del
tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante,
le conclusioni  dell'esame,  gli  aspetti  dei  requisiti  essenziali
oggetto di esame, le eventuali  condizioni  di  validita'  e  i  dati
necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di
esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati. 
    Il certificato di esame UE del tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita'  degli  apparecchi  fabbricati  al   tipo   esaminato   e
consentire il controllo del prodotto in funzione. 
    Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
    7.  L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 
    Il fabbricante informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla  conformita'  dell'apparecchio  ai  requisiti  essenziali   del
presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale certificato.
Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto  forma  di  un
supplemento al certificato di esame UE del tipo. 
    8. Ogni organismo notificato  informa  la  propria  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di  esame  UE  del  tipo  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo  e/o  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati. 
    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati  membri
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica  e
dei  risultati  degli  esami  effettuati  dall'organismo  notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE
del tipo, degli allegati e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo
tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino
alla scadenza della validita' di tale certificato. 
    9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla
data in cui l'apparecchio e' stato immesso sul mercato. 
    10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare
la domanda di cui al punto 3 ed adempiere agli  obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. 
 
                               Parte B 
                MODULO C: CONFORMITA' AL TIPO BASATA 
               SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE  
 
1. La  conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno   della
  produzione e' la  parte  di  una  procedura  di  valutazione  della
  conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi  di  cui
  ai punti  2  e  3  e  garantisce  e  dichiara  che  gli  apparecchi
  interessati sono conformi al  tipo  descritto  nel  certificato  di
  esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto  ad
  essi applicabili. 
2. Produzione 
      Il fabbricante prende tutte le misure necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli apparecchi prodotti al tipo approvato  oggetto  del
certificato di esame UE  e  ai  requisiti  applicabili  del  presente
decreto. 
3. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    3.1. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
apparecchio conforme al tipo descritto nel certificato  di  esame  UE
del  tipo  e  alle  prescrizioni  del  presente   decreto   ad   esso
applicabili. 
    3.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE  per  ogni  modello  dell'apparecchio  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui l'apparecchio e' stato immesso sul mercato. La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica l'apparecchio per cui e' stata compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
4. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 3  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato. 
 
                                ---- 
 
                                                          Allegato IV 
                                                (Art. 9-bis, comma 2) 
 
                   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE 
                           (N. XXXX) (1 ) 
 
    1. Modello di apparecchio/Prodotto  (numero  di  prodotto,  tipo,
lotto o serie). 
    2. Nome e indirizzo del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
autorizzato. 
    3. La presente dichiarazione di conformita' e'  rilasciata  sotto
la responsabilita' esclusiva del fabbricante. 
    4. Oggetto della dichiarazione (identificazione  dell'apparecchio
che ne consenta la rintracciabilita'; puo' comprendere un'immagine  a
colori   di   chiarezza   sufficiente    laddove    necessario    per
l'identificazione dell'apparecchio). 
    5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra  e'  conforme  alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. 
    6. Riferimento  alle  pertinenti  norme  armonizzate  utilizzate,
compresa la data delle norme, o  riferimenti  alle  altre  specifiche
tecniche in  relazione  alle  quali  e'  dichiarata  la  conformita',
compresa la data delle specifiche. 
    7.  Se  del  caso,  l'organismo  notificato  ...  (denominazione,
numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e  rilasciato
il certificato: 
    8. Informazioni supplementari: 
      firmato a nome e per conto di: 
      (luogo e data del rilascio): 
      (nome, funzione) (firma): 
____ 
  (1 )  L'assegnazione di un numero, da parte del  fabbricante,  alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale.» 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico