La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli
  oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI 
 
  1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'indicazione  dell'origine  delle  miscele  di  oli  di  oliva
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione,  del  13
gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei  commi  2  e  3  del
presente articolo, in un punto evidente in modo da  essere  visibile,
chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve  essere  in  nessun
modo nascosta, oscurata, limitata o  separata  da  altre  indicazioni
scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»; 
    b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il termine minimo di conservazione entro il quale  gli  oli  di
oliva vergini mantengono le loro proprieta'  specifiche  in  adeguate
condizioni  di  conservazione  va  indicato  con  la  dicitura:   "da
consumarsi  preferibilmente  entro  il"  quando  la   data   comporta
l'indicazione del  giorno,  oppure:  "da  consumarsi  preferibilmente
entro fine" negli altri casi»; 
    c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto
di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  termine
minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte  del
produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'.  La
relativa dicitura va preceduta  dall'indicazione  della  campagna  di
raccolta, qualora il  100  per  cento  degli  oli  provenga  da  tale
raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna  di  raccolta
non  si  applica  agli  oli  di   oliva   vergini   prodotti   ovvero
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in
Turchia  ne'   ai   prodotti   fabbricati   in   uno   Stato   membro
dell'Associazione  europea  di  libero   scambio   (EFTA),   aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  punita   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000  e  la  confisca
del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (G.U.U.E.). 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo degli articoli 1 e 7  della  legge  n.  9/2013
          (Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera  degli
          oli di oliva vergini) pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 gennaio 2013, n. 26, modificati  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art. 1 (Modalita' per l'indicazione di origine). -  1.
          L'indicazione  dell'origine  degli  oli  di  oliva  vergini
          prevista  dall'art.  4  del  decreto  del  Ministro   delle
          politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12  del  16  gennaio
          2010,  deve  figurare  in  modo   facilmente   visibile   e
          chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore   del
          recipiente, in modo da  essere  distinguibile  dalle  altre
          indicazioni e dagli altri segni grafici. 
              2. L'indicazione dell'origine di  cui  al  comma  1  e'
          stampata sul recipiente o sull'etichetta ad  esso  apposta,
          in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2
          mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra
          i caratteri stampati e lo sfondo. 
              3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo
          comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli
          della denominazione di vendita dell'olio di oliva  vergine,
          nel  medesimo  campo  visivo  e  nella  medesima  rilevanza
          cromatica. 
              4. L'indicazione dell'origine delle miscele di  oli  di
          oliva originari di piu' di  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o di un Paese terzo, conforme all'art. 4, paragrafo
          2, lettera  b),  del  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.
          29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere
          stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del  presente  articolo,
          in  un  punto  evidente  in  modo   da   essere   visibile,
          chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in
          nessun modo nascosta,  oscurata,  limitata  o  separata  da
          altre indicazioni scritte o grafiche o  da  altri  elementi
          suscettibili di interferire. 
              5.   L'indicazione   di   cui   al   comma   4   lascia
          impregiudicata l'osservanza dell'art. 4, commi 3 e  4,  del
          citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.». 
              «Art.   7   (Termine   minimo   di   conservazione    e
          presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi).  -
          1. Il termine minimo di conservazione entro  il  quale  gli
          oli  di  oliva  vergini  mantengono  le   loro   proprieta'
          specifiche  in  adeguate  condizioni  di  conservazione  va
          indicato con la dicitura:  "da  consumarsi  preferibilmente
          entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno,
          oppure: "da consumarsi preferibilmente  entro  fine"  negli
          altri casi. 
              2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni  nei
          pubblici esercizi, fatti salvi  gli  usi  di  cucina  e  di
          preparazione  dei  pasti,  devono  essere   presentati   in
          contenitori  etichettati   conformemente   alla   normativa
          vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in  modo
          che il contenuto non possa essere modificato senza  che  la
          confezione sia aperta o alterata e provvisti di un  sistema
          di protezione  che  non  ne  permetta  il  riutilizzo  dopo
          l'esaurimento    del    contenuto    originale     indicato
          nell'etichetta. 
              3. Il termine minimo di conservazione, di cui al  comma
          1, e' indicato da parte del produttore o del confezionatore
          sotto la propria responsabilita'. La relativa  dicitura  va
          preceduta  dall'indicazione  della  campagna  di  raccolta,
          qualora il  100  per  cento  degli  oli  provenga  da  tale
          raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna  di
          raccolta non si applica agli oli di oliva vergini  prodotti
          ovvero  commercializzati   in   un   altro   Stato   membro
          dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati
          in uno Stato membro  dell'Associazione  europea  di  libero
          scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico
          europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del  prodotto.  La
          violazione  del  divieto  di  cui  al  comma   2   comporta
          l'applicazione al titolare del pubblico  esercizio  di  una
          sanzione amministrativa da euro 1.000 a  euro  8.000  e  la
          confisca del prodotto. 
              4. All'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.».