IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici; Visto il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009, recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico; Visto il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita' e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009 recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori; Visto il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico; Visto il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita' e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade; Visto il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico; Visto il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico; Visto il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori; Visto il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico; Visto il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature; Vista la comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 della Commissione recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico; Visto il regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici; Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 dell'8 luglio 2013 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere; Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti; Visto il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009 emendato dal Regolamento (UE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014 recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici; Visto il regolamento (UE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico; Visto l'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'articolo 5; Viste le specifiche misure previste per i RAEE dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»; Considerato che la progettazione e la produzione ecocompatibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e' fondamentale al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonche' le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali; Considerato che il Centro di coordinamento RAEE ha predisposto una banca dati contenente le informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato fornite dai produttori di AEE, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota n. 29097 del 18 dicembre 2015; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 233/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1079/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2016; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. GAB/10142/2016 del 9 maggio 2016; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le misure dirette a: a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE), al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE); c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - La direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285. - La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197. - Il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2009, n. L 36. - Il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 76 - Il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009 della Commissione, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita' e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 76. - Il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191. - Il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191. - Il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita' e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 aprile 2010, n. L 104. - Il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 della Commissione, recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293. - Il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 della Commissione, recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293. - Il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 della Commissione, recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori, e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 marzo 2012, n. L 72. - Il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 della Commissione, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2012, n. L 278. - Il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 della Commissione, recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 342. - Il regolamento (CE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175. - Il regolamento (CE) n. 666/2013 del 8 luglio 2013 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175. - Il regolamento (CE) n. 813/2013 dell' 8 luglio 2013 della Commissione, recante modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L 239. - Il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009 della Commissione (recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici), e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191. - Il regolamento (CE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 gennaio 2014, n. L 2. - Il regolamento (CE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2014, n. L 29. - Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96: «Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti). - (Omissis). 1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticita' registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. (Omissis).». - Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 (Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2011, n. 55. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O. : «Art. 5 (Progettazione dei prodotti). - 1. In coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a: a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonche' le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita; c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. 2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonche' ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli stessi presentino vantaggi di primaria importanza in relazione ad interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione dell'ambiente e la sicurezza. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti.». - Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 27 (Informazione agli impianti di trattamento). - 1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonche' la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonche' ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato. 2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato. 3. Per i consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonche' il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose. 4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 180, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.