(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  24
                         GIUGNO 2016, N. 113 
 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 1-bis (Semplificazione del processo di determinazione delle
capacita' fiscali). - 1.  Al  comma  5-quater  dell'articolo  43  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la  nota  metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali
per  singolo  comune  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  di  cui
all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e successive modificazioni; lo schema di  decreto  e'  trasmesso
alla Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  per  l'intesa;
qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il  decreto  medesimo  e'
comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del  presente
comma.  Nel  caso  di  adozione   delle   sole   capacita'   fiscali,
rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi  e
di  tenere  progressivamente  conto  del  tax   gap   nonche'   della
variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto  e'
inviato  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali   per
l'intesa;  qualora  ricorra  la  condizione  di  cui   al   comma   3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  il
decreto medesimo e' comunque adottato"; 
    b) al secondo  periodo,  le  parole:  "periodo  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "primo periodo"  e  le  parole:  "dopo  la
conclusione dell'intesa" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dopo  la
conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa"; 
    c) al terzo periodo, le parole: "secondo periodo" sono sostituite
dalle seguenti: "terzo periodo". 
    Art. 1-ter (Misure straordinarie  di  accoglienza  per  i  minori
stranieri  non  accompagnati).  -  1.  All'articolo  19  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3  e'  inserito  il
seguente: 
    "3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori
non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa  essere  assicurata
dai comuni ai sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto,  ai  sensi
dell'articolo 11, l'attivazione  di  strutture  ricettive  temporanee
esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una  capienza
massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in
ogni caso i servizi indicati nel  decreto  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee
non puo' essere disposta nei confronti del minore di  eta'  inferiore
agli anni quattordici ed e' limitata al tempo strettamente necessario
al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3  del  presente
articolo.  Dell'accoglienza  del  minore   non   accompagnato   nelle
strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo
e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui
si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi  del
territorio". 
    2. All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio  allo  scopo
previsti a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina  del  dissesto  delle
amministrazioni provinciali).  -  1.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 255, comma 10,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   per   le   amministrazioni
provinciali in  stato  di  dissesto,  l'amministrazione  dei  residui
attivi e passivi relativi  ai  fondi  a  gestione  vincolata  compete
all'organo straordinario di liquidazione». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, capoverso,  le  parole:  «afferenti  agli  esercizi
precedenti al 2016» sono soppresse; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il
contestuale  trasferimento  al  patrimonio  comunale  dell'abitazione
distrutta ovvero dei diritti di cui  al  quarto  comma  dell'articolo
1128 del codice civile. Se la volumetria  dell'edificio  ricostruito,
in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte  di
alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella  del  fabbricato
demolito, i diritti di cui al quarto  comma  dell'articolo  1128  del
codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri
condomini; se tuttavia l'edificio  e'  ricostruito  con  l'originaria
volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al  citato  quarto
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti  a  coloro
che hanno sostenuto tali spese. Gli  atti  pubblici  e  le  scritture
private  autenticate  ricognitivi  dei  trasferimenti  al  patrimonio
comunale ovvero agli altri condomini di cui  ai  periodi  precedenti,
nonche' quelli con i quali vengono comunque  riassegnate  pro  diviso
agli originari condomini o loro aventi causa  le  unita'  immobiliari
facenti parte dei fabbricati ricostruiti,  costituiscono  titolo  per
trasferire sugli immobili ricostruiti,  riacquistati  o  riassegnati,
con le modalita' di cui  al  secondo  comma  dell'articolo  2825  del
codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti
su quelli distrutti o demoliti.  Non  sono  soggetti  all'imposta  di
successione ne' alle imposte  e  tasse  ipotecarie  e  catastali  gli
immobili  demoliti  o  dichiarati  inagibili  costituenti  abitazione
principale del de cuius"; 
    b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo e'  sostituito
dal seguente: "La ricostruzione degli edifici civili privati  di  cui
al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3". 
    1-ter.  All'articolo  67-quater,  comma  2,   lettera   a),   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo  e'  sostituito
dal  seguente:  "Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  comune  si
sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione  temporanea
degli  immobili,  affida,  con  i  procedimenti  in  essere  per   la
ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in
danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri". 
    1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi»; 
      al comma 2, le parole:  «pari  a  1,5  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 2,5 milioni di  euro,  comprensivo
di una quota pari a  500.000  euro  finalizzata  alle  spese  per  il
personale  impiegato  presso   gli   uffici   territoriali   per   la
ricostruzione (UTR) per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai
comuni fuori del cratere»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle
risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi
1  e  2,  destinatari  dei  contributi  straordinari  ivi   previsti,
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale  le  modalita'  di
utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal  sisma
del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 1, comma 441, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2016". 
    2.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  delle  attivita'
connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del  sisma
del 20  e  29  maggio  2012,  i  commissari  delegati  delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i  comuni  colpiti
dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  citato
decreto-legge  n.  74  del  2012  e  dell'articolo   67-septies   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,   e   le   prefetture-uffici
territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di
lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai  commi  557  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  di  cui  al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per le annualita' 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa  previsti
per le annualita' 2015 e 2016 e con le modalita' di cui  al  comma  8
dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo
delle  risorse  gia'  disponibili  sulle  contabilita'  speciali  dei
Presidenti delle regioni in qualita' di commissari  delegati  per  la
ricostruzione, senza pregiudicare interventi  e  risorse  finanziarie
gia' programmati e da programmare di cui al  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122». 
    All'articolo 4: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie  di
cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dal comma 2,
per l'anno 2016 i termini  per  l'approvazione  della  variazione  di
assestamento generale di cui all'articolo 175,  comma  8,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli  equilibri
generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2,  del  medesimo
testo unico sono fissati al 30 settembre 2016»; 
      al comma 2,  dopo  le  parole:  «di  entrata  in  vigore»  sono
inserite le seguenti: «della legge di conversione». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, lettera b), capoverso 463, le parole:  «di  cui  al
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  al  comma
462»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e  2017,
il Ministro dell'interno presenta alle Camere  un'apposita  relazione
che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis (Disposizioni in favore delle famiglie delle  vittime
del disastro ferroviario di Andria-Corato). - 1.  E'  autorizzata  la
spesa  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  ai  fini   della
corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle
vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio  2016
e in favore di coloro  che  a  causa  del  disastro  hanno  riportato
lesioni gravi e gravissime. 
    2. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  i
sindaci dei comuni di residenza delle  vittime  e  dei  soggetti  che
hanno riportato lesioni gravi e  gravissime,  individua  le  famiglie
beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma
spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. 
    3. A ciascuna delle famiglie  delle  vittime  e'  attribuita  una
somma non inferiore ad euro 200.000, che e' determinata tenuto  conto
anche dello stato di effettiva necessita'. 
    4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime  e'
attribuita una somma determinata, nell'ambito  del  limite  di  spesa
complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e tenuto conto dello stato  di  effettiva  necessita'.
All'attribuzione  delle  speciali  elargizioni  di  cui  al  presente
articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui
al comma 1. 
    5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: 
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
    c) ai genitori; 
    d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico; 
    e) a  conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento; 
    f) al convivente more uxorio. 
    6. In presenza di figli a carico della vittima nati  da  rapporti
di convivenza more  uxorio,  l'elargizione  di  cui  al  comma  3  e'
assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'
previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5. 
    7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri.  Le  medesime  elargizioni
sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in  aggiunta  ad
ogni altra  somma  cui  i  soggetti  beneficiari  abbiano  diritto  a
qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. 
    8. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    9. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 6, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  dall'articolo  3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  dall'articolo  67-octies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  si  applicano,  ove  risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune  di  Offlaga,  in
provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo le parole: "del 20 e 29 maggio 2012"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", nonche' per gli scopi di  cui  alle  lettere  a),  b)  e
b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122"». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art.  6-bis  (Misure  urgenti  per   la   funzionalita'   e   il
potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -  1.  Per
assicurare la  piena  efficienza  organizzativa  del  dispositivo  di
soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche  in
occasione  di  situazioni  emergenziali,  e'  autorizzata,   in   via
eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere
sulle facolta' assunzionali  del  2017,  previste  dall'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga  al
comma 10 del medesimo articolo 66, con  decorrenza  dal  31  dicembre
2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo
8  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125.  In  caso  di
incapienza della graduatoria relativa alla procedura  selettiva,  per
titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria,  indetta  con  decreto
ministeriale 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla  sola
graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di  vigile  del
fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 90 del 18  novembre
2008.  Le  residue  facolta'  assunzionali  relative  all'anno   2017
previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente
comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre
2017. Al relativo onere, pari ad euro  21.000  per  l'anno  2016,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77. 
    2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in  relazione
alla crescente richiesta  di  sicurezza  proveniente  dal  territorio
nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del  fuoco
del predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'. Conseguentemente la
dotazione organica del ruolo  dei  vigili  del  fuoco,  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e
successive modificazioni, e'  incrementata  di  400  unita'.  Per  la
copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile  del
fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata l'assunzione  di  un
corrispondente numero di unita' mediante il ricorso, in parti uguali,
alle graduatorie di cui all'articolo 8 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla  presente  disposizione  sono
determinati nel limite massimo  complessivo  di  euro  5.203.860  per
l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro  16.023.022
a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di   spesa   per   la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco,  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". L'impiego
del personale  volontario,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e  successive  modificazioni,  e'
disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro
25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per  l'anno  2017  e  a
euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018. 
    3. Al fine di potenziare la capacita'  di  intervento  del  Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco,  garantendo  ottimali  livelli  di
protezione e  sicurezza  del  personale  operativo,  e'  autorizzata,
nell'ambito  della  missione  "Soccorso  civile"   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno, la  spesa  complessiva  di  10
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2018,  per
provvedere  all'ammodernamento  dei  mezzi  e  dei   dispositivi   di
protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,  pari  a  10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno». 
    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  7  (Rideterminazione  delle   sanzioni   per   le   citta'
metropolitane, le province e i comuni che  non  hanno  rispettato  il
patto di stabilita' interno nell'anno 2015). - 1. La sanzione di  cui
al comma 26, lettera a), dell'articolo 31  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione  nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non  hanno
rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015. 
    2. Nel 2016, ai comuni che  non  hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2015, la sanzione di cui  alla  lettera
a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni,  ferme  restando   le   rimanenti
sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento  della  differenza
tra il saldo obiettivo del 2015 e  il  saldo  finanziario  conseguito
nello stesso anno. 
    3. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26  dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni,
da applicare nell'anno 2016 ai comuni che  non  hanno  rispettato  il
patto di stabilita' interno per l'anno 2015, e' ridotta di un importo
pari  alla  spesa  per  l'edilizia  scolastica  sostenuta  nel  corso
dell'anno 2015, purche' non gia'  oggetto  di  esclusione  dal  saldo
valido ai fini della verifica del rispetto del  patto  di  stabilita'
interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il  patto  di
stabilita'   interno   nell'anno   2015   comunicano   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il  sistema  web   della
Ragioneria generale dello  Stato,  entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le spese sostenute  nell'anno  2015
per l'edilizia scolastica. 
    4. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26  dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni,
non trova  applicazione  nei  confronti  dei  comuni  che  non  hanno
rispettato il patto  di  stabilita'  interno  nell'anno  2015  e  che
nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione. 
    5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo  e'  inserito
il seguente: "Con riferimento all'anno  2015,  nel  caso  in  cui  la
certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31  marzo
e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, la sanzione di
cui al comma 26, lettera d), del presente  articolo  non  si  applica
purche' la certificazione sia stata  trasmessa  entro  il  30  aprile
2016"». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis  (Finanziamento  delle  funzioni  fondamentali  delle
province). - 1. Per l'anno 2016,  nel  rispetto  degli  equilibri  di
finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di  cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56,  e'  attribuito  un
contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a  48
milioni di euro. Agli  oneri  derivanti  dal  periodo  precedente  si
provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 nel
Fondo per il federalismo amministrativo di  parte  corrente,  di  cui
alla legge 15 marzo 1997,  n.  59,  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    2.  Nel   rispetto   degli   equilibri   di   finanza   pubblica,
limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1,  comma
656, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  assegnate  alle
province  delle  regioni  a  statuto  ordinario  per  l'attivita'  di
manutenzione straordinaria della relativa rete  viaria.  Al  relativo
onere, pari a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
    3. Le risorse di cui ai  commi  1  e  2  sono  ripartite  secondo
criteri e importi da definire previa intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016». 
    All'articolo 8, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della  spesa
corrente  che  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana   deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'  stabilito  negli
importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
    1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare  del  contributo  di  cui  al
comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  a
favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle  regioni  a
statuto ordinario e' stabilito negli importi indicati nella tabella 2
allegata al presente decreto. 
    1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della  quota  del  66  per
cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a
statuto ordinario e' stabilito negli importi indicati nella tabella 3
allegata al presente decreto». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  le  parole:  «e'  inserito  il  seguente»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
    «712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di  cui  al  comma  710  non
rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati
dagli  utilizzi  del  risultato  di  amministrazione  relativo   alla
gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13,  comma  1,  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  relativamente  alla  comunicazione
delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali
e non territoriali. 
    1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno  2011,  n.
118, le parole: ", le relative variazioni" sono soppresse. 
    1-quater. All'articolo 24, comma 2, del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91,  le  parole:  ",  le  relative  variazioni"  sono
soppresse. 
    1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per
l'approvazione dei  bilanci  di  previsione,  dei  rendiconti  e  del
bilancio consolidato e  del  termine  di  trenta  giorni  dalla  loro
approvazione per l'invio dei relativi  dati  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce  del  piano
dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma  restando  per  gli
enti locali che non  rispettano  i  termini  per  l'approvazione  dei
bilanci  di  previsione  e  dei  rendiconti  la  procedura   prevista
dall'articolo 141 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto, fino a  quando  non  abbiano  adempiuto.  E'
fatto  altresi'  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti privati che si configurino come elusivi  della  disposizione
del precedente periodo. 
    1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si  applica  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano  in  caso  di
ritardo  oltre  il  30  aprile   nell'approvazione   preventiva   del
rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011,  n.  118;  essa  non  si  applica  in  caso  di  ritardo
nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio. 
    1-septies. Per le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies si applica sia in caso
di  ritardo  nella  trasmissione  dei  dati  relativi  al  rendiconto
approvato dalla Giunta  per  consentire  la  parifica  delle  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di  ritardo
nella trasmissione dei dati relativi  al  rendiconto  definitivamente
approvato dal Consiglio. 
    1-octies. La  prima  applicazione  dei  commi  da  1-quinquies  a
1-septies e' effettuata con riferimento  al  bilancio  di  previsione
2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio  consolidato  2016.  Alle
autonomie  speciali  e  ai  loro  enti  che  applicano   il   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio  2016,
la sanzione  per  il  ritardo  dell'invio  dei  bilanci  e  dei  dati
aggregati per voce del piano dei  conti  integrato  alla  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorre,  rispettivamente,  dall'esercizio  in
cui sono  tenuti  all'adozione  dei  nuovi  schemi  di  bilancio  con
funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato  e  del  piano  dei
conti integrato»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e norme
sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita». 
    Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  9-bis  (Modifiche  al  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia  di  approvazione  dei
bilanci degli enti locali e delle loro variazioni).  -  1.  Al  testo
unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 174, comma 1: 
    1) le parole: "ed alla relazione dell'organo di  revisione"  sono
soppresse; 
    2) dopo le parole: "entro il  15  novembre  di  ogni  anno"  sono
aggiunte le seguenti: "secondo quanto stabilito  dal  regolamento  di
contabilita'"; 
      b) all'articolo  175,  comma  5-bis,  dopo  la  lettera  e)  e'
aggiunta la seguente: 
      "e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso
programma all'interno della stessa missione"; 
      c) all'articolo 175, comma 5-quater,  dopo  la  lettera  e)  e'
aggiunta la seguente: 
      "e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della  spesa,  le
variazioni  relative  a  stanziamenti  riferiti   a   operazioni   di
indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, e  le  variazioni  a  stanziamenti
correlati ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118.   Le   suddette   variazioni   di   bilancio   sono   comunicate
trimestralmente alla giunta". 
    2. All'articolo 51, comma 4, del decreto  legislativo  23  giugno
2011,  n.  118,  dopo  le  parole:  "dall'articolo  3,  comma  4,  di
competenza della giunta" sono inserite le  seguenti:  ",  nonche'  le
variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative
a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione
o  riferiti  a  operazioni  di  indebitamento  gia'   autorizzate   o
perfezionate,  contabilizzate  secondo  l'andamento  della  correlata
spesa, necessarie a seguito delle variazioni  di  esigibilita'  della
spesa stessa". 
    Art.  9-ter  (Attenuazione  degli  indennizzi  per   l'estinzione
anticipata dei  mutui  dei  comuni).  -  1.  Al  fine  di  consentire
l'erogazione di contributi  per  l'estinzione  anticipata,  totale  o
parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
    2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web
del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il  31  ottobre
2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, con  criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da emanare entro il 30 settembre 2016. 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14  milioni  di  euro
per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e, per ciascuno degli anni  2017  e  2018,  mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59. 
    4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma  1  e'
ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro,
con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della  sanzione
di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato,  al
30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della  legge  n.
183 del 2011, e a tal fine mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di  cui  all'articolo
1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis (Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno  2003,
n. 131, in materia di pareri della Corte dei  conti  alle  regioni  e
agli enti locali). - 1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno
2003, n. 131, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Richieste
di parere nella medesima materia possono essere rivolte  direttamente
alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per  le  Regioni,
dalla Conferenza delle Regioni e  delle  Province  autonome  e  dalla
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome; per  i  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
metropolitane,   dalle    rispettive    componenti    rappresentative
nell'ambito della Conferenza unificata"». 
    Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 13-bis (Dilazione del pagamento). - 1. Il debitore decaduto
alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione  prevista
dall'articolo 19, commi 1,  1-bis  e  1-quinquies,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  concessa  in
data antecedente o successiva a  quella  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo  24  settembre  2015,  n.  159,  puo'  nuovamente
rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate,  fatti  salvi  i
piani di rateazione con  un  numero  di  rate  superiore  a  72  gia'
precedentemente approvati, anche  se,  all'atto  della  presentazione
della richiesta, le rate scadute alla stessa  data  non  siano  state
integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione  deve  essere
presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Si  decade  dalla  rateazione  di  cui  al
presente  comma  al  mancato  pagamento  di  due  rate,   anche   non
consecutive. 
    2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi  titolo,
in data antecedente  a  quella  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 
    3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre  2015  e
fino alla data del 1° luglio 2016  dai  piani  di  rateazione,  nelle
ipotesi  di  definizione  degli  accertamenti  di  cui   al   decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di  omessa  impugnazione  degli
stessi, puo' ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un
nuovo piano di rateazione  anche  se,  all'atto  della  presentazione
della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state
saldate. 
    4. All'articolo 19, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, le parole: "di importo superiore a cinquantamila euro"
sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 60.000 euro". 
    Art. 13-ter (Riduzione dell'addizionale comunale sui  diritti  di
imbarco per l'anno 2016). - 1. Al fine di sostenere le prospettive di
crescita del settore aereo e  di  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei
passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale  comunale
sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sospesa dal  1°
settembre al 31 dicembre 2016. 
    2. All'onere derivante dal comma 1, pari  complessivamente  a  60
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di  euro
per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione  del
Fondo di solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del
sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del  decreto-legge  5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2004, n. 291, e, per 35 milioni di  euro  per  l'anno  2016,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Alla  compensazione  in  termini  di
indebitamento netto per  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  si
provvede mediante riduzione del  Fondo  per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
    3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, nel cui stato di previsione e' iscritto  l'importo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti  d'imbarco
di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e' incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante
dal predetto incremento e' acquisito a patrimonio netto dal Fondo  di
solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
2004, n. 291. 
    6. L'incremento di cui al comma 5 potra' essere rideterminato  in
riduzione,  tenuto  conto  dell'andamento  delle  entrate   e   delle
prestazioni del Fondo di solidarieta' per il  settore  del  trasporto
aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine,  l'INPS,  per  ciascuno
degli esercizi 2016, 2017 e  2018,  trasmette,  entro  il  31  luglio
dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  una   relazione
contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del
predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, dopo la parola:  «comuni»,  ovunque  ricorre,  sono
inserite le seguenti: «, alle province e alle citta' metropolitane»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Per le province  e  le  citta'  metropolitane,  l'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato  in  20  euro
per abitante. 
    1-ter. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  le
parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "cinque
anni"». 
    All'articolo 15, comma 1,  dopo  le  parole:  «comma  714,»  sono
inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "del 2013  o  del
2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013  al  2015"
e, al». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto). -  1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 256, comma 12, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  "Tra  le  misure  straordinarie  e'  data  la  possibilita'
all'ente  di  aderire  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dall'articolo 243-bis"; 
    b) all'articolo 258, comma 3,  dopo  le  parole:  "puo'  definire
transattivamente le pretese dei relativi creditori," sono inserite le
seguenti: "ivi compreso l'erario,"». 
    All'articolo 16: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Ferme
restando le facolta' assunzionali  previste  dall'articolo  1,  comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno
2015 non erano sottoposti alla disciplina  del  patto  di  stabilita'
interno,  qualora  il   rapporto   dipendenti-popolazione   dell'anno
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per
classe demografica, come definito triennalmente con  il  decreto  del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,  comma  2,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  la
percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata  al  75  per
cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti". 
    1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nelle  regioni  in  cui  sia  stato
ricollocato il 90  per  cento  del  personale  soprannumerario  delle
province, i comuni e le citta' metropolitane  possono  riattivare  le
procedure di mobilita'. 
    1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "Sono in
ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
spese sostenute per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 110, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
    1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a),  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "che  abbiano  un  rapporto  tra
spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per  cento"  sono
soppresse»; 
      la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di personale». 
    All'articolo 17: 
    al capoverso comma 228-ter, al primo  periodo,  le  parole:  «nel
triennio 2016-2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nel  triennio
scolastico 2016-2019» e, all'ultimo periodo, le parole: «31  dicembre
2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»; 
    dopo il capoverso comma 228-ter sono aggiunti i seguenti: 
    «228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non
oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e  le  istituzioni  locali
possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,  esperire
procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze
professionali maturate all'interno dei medesimi  enti  e  istituzioni
locali  che  gestiscono  servizi  per  l'infanzia.  Gli  enti  e   le
istituzioni di cui al periodo  precedente  possono  valorizzare  tali
esperienze  prevedendo,  anche  contestualmente,  la  proroga   delle
graduatorie vigenti per un massimo di  tre  anni  a  partire  dal  1°
settembre 2016 e il superamento della fase  preselettiva  per  coloro
che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno  centocinquanta
giorni di lavoro nell'amministrazione che  bandisce  il  concorso  ai
sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e in applicazione dell'articolo 1, comma  558,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
    228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e  228-ter
si applicano anche ai comuni che non hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' interno nell'anno 2015». 
    All'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico  regionale  e
locale e' consentito il ricorso alla  riscossione  coattiva  mediante
ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di  irregolarita'  di
viaggio  accertate  a  carico  degli  utenti   e   dalla   successiva
irrogazione delle previste sanzioni». 
    All'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Ai fini  dell'effettiva  razionalizzazione  ed  efficacia
della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del Servizio
sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute
per gli anni 2014-2016  e'  attuato  entro  le  scadenze  programmate
dall'Agenda  digitale,  con  particolare  riferimento  al   fascicolo
sanitario    elettronico,     alle     ricette     digitali,     alla
dematerializzazione  di  referti   e   cartelle   cliniche   e   alle
prenotazioni e ai pagamenti on line». 
    All'articolo 21: 
    al comma 5, dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'istanza di rettifica e' pubblicata nei siti internet istituzionali
della regione interessata e dell'AIFA»; 
    al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «scadenza del  termine
di cui al comma 5,» sono inserite le seguenti: «dopo avere effettuato
le opportune verifiche,»; 
    al comma 10, le parole: «legge 24 dicembre  2012,  n.  537»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre  1993,  n.  537»  e  le
parole: «agli anni 2013  e  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'anno 2013»; 
    al comma 15, ultimo periodo, dopo  le  parole:  «non  innovativi»
sono inserite le seguenti: «coperti da brevetto»; 
    al comma 22 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «L'AIFA
rende pubblici i dati raccolti nei registri di  monitoraggio  di  cui
all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilita' condizionata»; 
    dopo il comma 23 e' aggiunto il seguente: 
    «23-bis. L'AIFA e' altresi' tenuta a concludere entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto le negoziazioni  relative  a  contenziosi  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 21-bis (Semplificazione delle procedure  autorizzative  per
le apparecchiature a risonanza magnetica). - 1. Al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8  agosto  1994,  n.  542,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; 
    b) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; 
    c) all'articolo 6: 
    1) il comma 1 e' abrogato; 
    2) al comma 2, la lettera a) e' abrogata; 
    3) al comma 3, la lettera f) e' abrogata; 
    4) il comma 4 e' abrogato. 
    2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM)  con  valore  di
campo statico di induzione magnetica non superiore  a  4  tesla  sono
soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o
della provincia autonoma. 
    3. Le apparecchiature  a  RM  con  valore  di  campo  statico  di
induzione   magnetica   superiore   a   4   tesla    sono    soggette
all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero
della salute, sentiti il Consiglio superiore di  sanita',  l'Istituto
superiore di  sanita'  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a
RM con valore di campo statico superiore  a  4  tesla  e'  consentita
presso  grandi  complessi  di  ricerca  e  studio  di  alto   livello
scientifico, quali  universita'  ed  enti  di  ricerca,  policlinici,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  ai  fini  della
validazione clinica di metodologie di RM innovative.  La  domanda  di
autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al
progetto  di  ricerca  scientifica  o  clinica  programmata,  da  cui
risultino le  motivazioni  che  rendono  necessario  l'uso  di  campi
magnetici superiori a  4  tesla.  L'autorizzazione  ha  validita'  di
cinque anni e puo' essere rinnovata. 
    4. Il Ministro della salute, con regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel  rispetto
delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del  14
giugno 1993, disciplina le modalita' per l'installazione,  l'utilizzo
e la gestione delle apparecchiature a  RM  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo da parte  delle  strutture  sanitarie,  assicurando
l'adeguamento  allo  sviluppo  tecnologico  e  all'evoluzione   delle
conoscenze scientifiche, con particolare riferimento  alla  sicurezza
d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione
all'intensita' del campo magnetico statico espressa in tesla. 
    5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
    Art. 21-ter (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore
delle persone affette da sindrome da talidomide). -  1.  L'indennizzo
di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, riconosciuto, ai sensi del  comma  1-bis  dell'articolo  31  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  ai  soggetti
affetti  da  sindrome  da   talidomide   nelle   forme   dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal
1959 al  1965,  e'  riconosciuto  anche  ai  nati  nell'anno  1958  e
nell'anno 1966, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
    2. L'indennizzo di cui al comma 1 e'  riconosciuto,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, anche ai soggetti che, ancorche' nati al  di  fuori
del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la
sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del  nesso  causale
tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni  o
l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente nelle forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia  e  della  micromelia,  i
predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti  al  giudizio
sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  2
ottobre 2009, n. 163. 
    3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresi',  a
definire i criteri di inclusione e di esclusione delle  malformazioni
ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per  i  soggetti
di cui al comma  2,  tenendo  conto  degli  studi  medico-scientifici
maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche  da
talidomide. 
    4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  proprio  regolamento,   il
Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo  salvi
gli indennizzi gia' erogati e le procedure in corso,  al  regolamento
di cui al decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163. 
    5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi
1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui  a  decorrere  dal  2016,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  3.285.000  euro
annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia e delle finanze  e,  quanto  a  675.000  euro  annui  a
decorrere dal 2016,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
salute. 
    6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentito il  Ministro  della  salute,  provvede  con  proprio
decreto  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte  corrente  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute"  dello
stato di previsione del Ministero della salute. 
    7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6. 
    8. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 22: 
    al comma 1, le  parole:  «n.  2003/2007»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 2003/2077»; 
    al comma 5, dopo le parole: «al Comitato interministeriale per la
programmazione  economica»  sono  inserite  le  seguenti:   «e   alle
Commissioni parlamentari competenti»; 
    al comma 6, le parole: «, annualmente, al Ministero dell'economia
e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:  «semestralmente  al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del  mare  nonche'  alle  Commissioni
parlamentari competenti»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  e  presenta  un  dettagliato  rapporto  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori concernenti la  messa  a  norma  di  tutte  le
discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma
1»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di  infrazione
comunitaria n. 2003/2077"; 
    b) al secondo periodo: 
    1) dopo le  parole:  "dell'11  luglio  2012,"  sono  inserite  le
seguenti: "e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012,  n.  87/2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012,"; 
    2) le parole da: "destinate ad interventi"  fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinate ad interventi  nel
settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti  non
oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per  i
quali, alla data del 30  giugno  2016,  non  risultino  essere  stati
ancora assunti atti giuridicamente vincolanti"; 
    c) al terzo periodo, le parole: "della stessa delibera  del  CIPE
n. 60/2012  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  delle  stesse
delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonche'"; 
    d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi. 
    7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al fine di  garantire  la  massima  conoscenza  degli  atti
conseguenti alla procedura di  infrazione  comunitaria  n.  2003/2077
ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio
sito  internet  istituzionale  un'apposita  sezione  con  il   titolo
"Discariche abusive", dove sono riportate le seguenti informazioni: 
    a) l'elenco  delle  discariche  abusive  oggetto  della  condanna
ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e
inviato al Governo italiano; 
    b) l'ammontare della multa forfetaria e  delle  multe  semestrali
comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano; 
    c) l'attuazione del procedimento di  rivalsa,  di  cui  al  comma
9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico
delle  amministrazioni  responsabili  delle  violazioni   che   hanno
determinato le sentenze di condanna; 
    d)  lo  stato  delle  bonifiche  aggiornato  ad   ogni   semestre
successivo alla sentenza; 
    e) le risorse finanziarie impegnate per  ogni  discarica  abusiva
oggetto  della  sentenza,  in  quanto  utilizzate   dal   commissario
straordinario di cui al presente articolo. 
    7-quater. Le informazioni di cui al comma 7-ter  sono  aggiornate
almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto e sono riportate nei  siti  internet
istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono  ubicate
le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea»; 
      alla rubrica, le parole: «n. 2003/2007» sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 2003/2077». 
    All'articolo 23, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con  decreto
adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza
e favorire la ripresa economica, alle imprese  operanti  nei  settori
suinicolo e  della  produzione  del  latte  bovino,  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la  concessione
di un contributo destinato alla copertura  dei  costi  sostenuti  per
interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016". 
    6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente  rappresentative
a    livello    nazionale    nella    produzione,     trasformazione,
commercializzazione e  distribuzione  nel  settore  lattiero  possono
stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno  loro  conferito
apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere  il
latte a cooperative od organizzazioni di produttori  riconosciute  ai
sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi
ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione  di  latte  crudo,
definendone le condizioni  contrattuali  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 5 maggio  2015,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  luglio  2015,  n.  91.  Si  considerano
maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni  che
svolgono  le  proprie  attivita'  in  almeno  cinque  regioni  e  che
rappresentano una quota delle  attivita'  economiche,  riferita  alle
suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore. 
    6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. In applicazione  dell'articolo  15,  paragrafo  1,  primo
capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30
marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare  sul
latte  bovino,  di  cui  all'articolo  79  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per  il  periodo
1°  aprile  2014-31  marzo  2015,  fermo  restando  quanto   disposto
all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28  marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2003,  n.  119,  e'  effettuato  a   favore   dell'AGEA   in   misura
corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato  del
5 per cento. 
    4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione  di  cui
al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016  ed
entro il 31 dicembre 2016,  la  restituzione  di  quanto  versato  in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono  tenuti
al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai
sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. 
    4-quater. I produttori che non hanno aderito  alla  rateizzazione
di cui al comma 1 e hanno gia'  provveduto  al  versamento  integrale
dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque  in
misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a  quanto
disposto dal comma 4-bis. 
    4-quinquies.  I   produttori   che   non   hanno   aderito   alla
rateizzazione di cui al comma 1 e non  hanno  versato  l'importo  del
prelievo supplementare loro imputato, o  comunque  hanno  versato  un
importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano
all'AGEA quanto dovuto entro il 1°  ottobre  2016.  I  produttori  di
latte che non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000. 
    4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di
latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le
restituzioni previste dai commi 4-ter  e  4-quater  e  quelli  ancora
tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e  ne
da' comunicazione alle competenti  amministrazioni  regionali  per  i
conseguenti adempimenti"; 
    b) al comma 5, le parole: ", per effetto della  rateizzazione  di
cui al presente articolo," sono soppresse; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. Il fondo di rotazione di cui al  comma  5  viene  reintegrato
dall'AGEA delle  anticipazioni  effettuate  a  valere  sulle  risorse
derivanti dai versamenti del prelievo  supplementare  effettuati  dai
produttori e non oggetto di restituzione"». 
    Nel capo IV, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 23-bis (Misure per la competitivita'  della  filiera  e  il
miglioramento   della   qualita'   dei   prodotti    cerealicoli    e
lattiero-caseari). - 1. Al fine di superare l'emergenza  del  mercato
del   frumento   e   di   migliorare   la   qualita'   dei   prodotti
lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame  basata  su
cereali, e' istituito nello stato di previsione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto  a  favorire
la qualita'  e  la  competitivita'  delle  produzioni  delle  imprese
agricole  cerealicole  e  dell'intero  comparto  cerealicolo,   anche
attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di  filiera,  alla
ricerca,   al   trasferimento   tecnologico   e    agli    interventi
infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro
per l'anno 2016 e  a  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  ripartizione
delle risorse del Fondo. 
    2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di  cui  al
comma 1 devono soddisfare le  condizioni  stabilite  dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis,   dal
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108  del  Trattato,  e  dal  regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
Commissione, del 25 giugno 2014,  che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti nei settori agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  e  che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede: 
    a) quanto a  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499; 
    b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7  milioni  di  euro
per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  49,
comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 24: 
    al comma 1, lettera d), le  parole:  «il  pareggio  economico  e,
entro l'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il  pareggio
economico e, entro l'esercizio 2018»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis.  Al  fine   di   garantire   il   consolidamento   e   la
stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma
1, nonche' di prevenire il verificarsi  di  ulteriori  condizioni  di
crisi  gestionale  e  di  bilancio  nel  settore,  con  uno  o   piu'
regolamenti  da  adottare,  entro  il  30  giugno  2017,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, il Governo provvede, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  alla  revisione  dell'assetto   ordinamentale   e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di  cui  al  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003,  n.  310,  anche  modificando  o  abrogando   le   disposizioni
legislative  vigenti  in  materia,  secondo  i  seguenti  criteri   e
principi: 
    a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci,
idonei a garantire la stabilita' economico-finanziaria; 
    b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine
dell'inquadramento di tali enti, alternativamente,  come  "fondazione
lirico-sinfonica"  o  "teatro  lirico-sinfonico",   con   conseguente
revisione   delle   modalita'   di   organizzazione,    gestione    e
funzionamento,   secondo   principi   di    efficienza,    efficacia,
sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita'; 
    c) previsione, tra i requisiti di  cui  alla  lettera  b),  anche
della    dimostrazione     del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario, della  capacita'  di  autofinanziamento  e  di
reperimento di  risorse  private  a  sostegno  dell'attivita',  della
realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del
livello di internazionalizzazione, della specificita' nella storia  e
nella cultura operistica e sinfonica italiana; 
    d)  definizione  delle  modalita'  attraverso  le   quali   viene
accertato il possesso dei requisiti e disposta  l'attribuzione  della
qualifica conseguente; 
    e)  previsione  che,  nell'attuazione  di  quanto  previsto  alla
lettera b), l'eventuale mantenimento  della  partecipazione  e  della
vigilanza dello Stato  nelle  forme  e  nei  limiti  stabiliti  dalla
legislazione vigente con riferimento agli  enti  di  cui  al  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, trovi applicazione  esclusivamente  con  riguardo  alle
fondazioni lirico-sinfoniche. 
    3-ter. Sugli schemi di regolamento  di  cui  al  comma  3-bis  e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo  8
della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di  Stato  e  delle
competenti Commissioni parlamentari. I  pareri  sono  espressi  entro
sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento
e' comunque emanato. Dalla data di  entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari di cui al comma 3-bis  sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti,  anche  di  legge,  con   esse   incompatibili,   alla   cui
ricognizione si procede in sede di emanazione  delle  medesime  norme
regolamentari. 
    3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e
organizzativo  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,   al   fine   di
perseguire l'obiettivo della sostenibilita' economico-finanziaria  di
tali enti, sono previste le seguenti  misure  di  contenimento  della
spesa e risanamento: 
    a) al personale, anche direttivo, delle  fondazioni,  ove  queste
non raggiungano  il  pareggio  di  bilancio,  non  sono  riconosciuti
eventuali  contributi  o  premi  di  risultato  e  altri  trattamenti
economici  aggiuntivi  previsti  dalla  contrattazione   di   secondo
livello; 
    b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono
tenute a prevedere opportune riduzioni  dell'attivita',  comprese  la
chiusura temporanea o  stagionale  e  la  conseguente  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo,  da
tempo pieno a tempo parziale, allo scopo  di  assicurare,  a  partire
dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il
conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario; 
    c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le
missioni    all'estero    dei     dipendenti     delle     fondazioni
lirico-sinfoniche,  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   6,   del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e' ridotto nella  misura  del  50
per cento; 
    d) all'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      "d-bis)  alle   collaborazioni   prestate   nell'ambito   della
produzione  e  della  realizzazione  di  spettacoli  da  parte  delle
fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367". 
    3-quinquies. All'articolo 1, comma 420, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, dopo le parole:  "non  si  applica"  sono  inserite  le
seguenti: "alle istituzioni culturali, nonche'". 
    3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei  beni  e
delle  attivita'  culturali  e  del   turismo,   ivi   previsto,   di
rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle  modalita'  per
la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo finanziati a valere sul Fondo unico per  lo  spettacolo  di  cui
alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  ha  la  stessa  natura  non
regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  18
febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  15
novembre 2005, n. 239, nonche' nel senso che le  regole  tecniche  di
riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi  programmi  di
attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli  organismi  dello
spettacolo e possono  definire  apposite  categorie  tipologiche  dei
soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle
attivita'  di  danza,  delle  attivita'  musicali,  delle   attivita'
teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante. 
    3-septies. Nelle  more  della  revisione  e  del  riordino  della
materia in  conformita'  ai  principi  di  derivazione  europea,  per
garantire certezza alle situazioni giuridiche in  atto  e  assicurare
l'interesse  pubblico  all'ordinata  gestione   del   demanio   senza
soluzione  di  continuita',  conservano  validita'  i  rapporti  gia'
instaurati  e  pendenti  in  base  all'articolo  1,  comma  18,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
    3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, le parole:  "alla  data  del  30  settembre
2016, entro la quale si provvede" e le parole:  "il  rilascio,"  sono
soppresse»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
turistiche». 
    Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle: 
 
 
                                                           «Tabella 1 
                                            (articolo 8, comma 1-bis) 
 
 
=====================================================================
|                                      |   RIDUZIONI DELLA SPESA    |
|                                      | CORRENTE CHE CIASCUN ENTE  |
|                                      | DEVE CONSEGUIRE PER L'ANNO |
|                                      |2016 AI SENSI DEL COMMA 418 |
|                                      |DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE |
|                                      |      N. 190 DEL 2014       |
+======================================+============================+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|REGIONI A STATUTO ORDINARIO           |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|ALESSANDRIA                           |               24.350.615,95|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ANCONA                                |               10.459.334,54|
+--------------------------------------+----------------------------+
|AREZZO                                |               12.843.506,15|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ASCOLI PICENO                         |                7.134.097,51|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ASTI                                  |               11.877.480,33|
+--------------------------------------+----------------------------+
|AVELLINO                              |               18.049.353,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI                 |               14.058.210,41|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BELLUNO                               |               21.001.824,35|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BENEVENTO                             |               13.796.372,24|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BERGAMO                               |               31.728.085,41|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BRESCIA                               |               45.820.456,38|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BRINDISI                              |                18.780.07E23|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CAMPOBASSO                            |               10.421.147,37|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CASERTA                               |               41,581.176,99|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CATANZARO                             |               21.317.276,31|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CHIETI                                |                9.815.940,03|
+--------------------------------------+----------------------------+
|COMO                                  |              19.512.8.02,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|COSENZA                               |               20.133.633,13|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CREMONA                               |               17.557.519,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CROTONE                               |                8.808.227,24|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CUNEO                                 |               12.937.040,99|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FERMO                                 |                7.744.644,53|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FERRARA                               |               19.096.861,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FOGGIA                                |               15.929.163,11|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FORLI-CESENA                          |               15.354.624,05|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FROSINONE                             |               14.458.221,46|
+--------------------------------------+----------------------------+
|GROSSETO                              |               20.136.983,13|
+--------------------------------------+----------------------------+
|IMPERIA                               |               11,635,164,66|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ISERNIA                               |                6.875.921,31|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LA SPEZIA                             |               14.195.412,94|
+--------------------------------------+----------------------------+
|L'AQUILA                              |               16.156.782,19|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LATINA                                |               24.971.549,84|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LECCE                                 |               36.632.207,64|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LECCO                                 |               10.488.071,98|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LIVORNO                               |               16.428.942,11|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LODI                                  |                9.337.058,12|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LUCCA                                 |               19,314,049,61|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MACERATA                              |               15.207.946,86|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MANTOVA                               |               19.611.097,39|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MASSA E CARRARA                       |                8.913.247,33|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MATERA                                |               16.681.723,40|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MODENA                                |               23.050.241,40|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MONZA E BRIANZA                       |               30.824.799,82|
+--------------------------------------+----------------------------+
|NOVARA                                |                6.954.505,38|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PADOVA                                |               22.828.453,95|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PARMA                                 |               14.791.211,63|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PAVIA                                 |               24.606.488,57|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PERUGIA                               |               22.003.683,10|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PESARO E URBINO                       |               12.462.557,09|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PESCARA                               |               12.805.317,49|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PIACENZA                              |               10.413.058,08|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PISA                                  |               18.844.678,36|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PISTOIA                               |               19.880.406,35|
+--------------------------------------+----------------------------+
|POTENZA                               |                9.960.536,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PRATO                                 |               14.090.938,08|
+--------------------------------------+----------------------------+
|RAVENNA                               |               19.478.167,84|
+--------------------------------------+----------------------------+
|REGGIO NELL'EMILIA                    |               19.726.419,38|
+--------------------------------------+----------------------------+
|RIETI                                 |               10.808.304,17|
+--------------------------------------+----------------------------+
|RIMINI                                |               15.371.191,98|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ROVIGO                                |               11.468.548,95|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SALERNO                               |               61.944.612,25|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SAVONA                                |               14.692.257,12|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SIENA                                 |               13.536.286,93|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SONDRIO                               |                6.490.720,90|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TARANTO                               |               23.543.309,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TERAMO                                |               12.774.580,00|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TERNI                                 |               12.766.843,54|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TREVISO                               |               29.514.452,19|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VARESE                                |                5,074.177,01|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VERBANO-CUSIO-OSSOLA                  |                4.687.209,64|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VERCELLI                              |                7.909.756,22|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VERONA                                |               32.189.340,36|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VICENZA                               |               27.359.829,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VITERBO                               |               11.899.388,60|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|TOTALE PROVINCE                       |            1.295.906.117,63|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|BARI                                  |               39.663.448,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BOLOGNA                               |               23.516.906,22|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FIRENZE                               |               30.869.914,47|
+--------------------------------------+----------------------------+
|GENOVA                                |               17.259.894,56|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MILANO                                |               43.613.645,05|
+--------------------------------------+----------------------------+
|NAPOLI                                |              113.626.626,67|
+--------------------------------------+----------------------------+
|REGGIO CALABRIA                       |               23.700.015,18|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ROMA                                  |              132.387.780,41|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TORINO                                |               52.558.137,86|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VENEZIA                               |               26.897.512,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|TOTALE CITTA' METROPOLITANE           |              504.093.882,37|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|REGIONI SICILIANA E SARDEGNA          |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|AGRIGENNTO                            |               11.759.494,12|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CALTANISSETTA                         |                8.134.563,22|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CATANIA                               |               26.757.857,94|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ENNA                                  |                6.670.783,16|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MESSINA                               |               17.124.226,22|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PALERMO                               |               29.156.122,68|
+--------------------------------------+----------------------------+
|RAGUSA                                |                9.147.941,60|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SIRACUSA                              |               11.776.981,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TRAPANI                               |               11.110.660,90|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CAGLIARI                              |               19.905.798,82|
+--------------------------------------+----------------------------+
|NUORO                                 |                8.094.880,52|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SASSARI                               |               13.373.397,36|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ORISTANO                              |                8.639.322,04|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CARBONIA-IGLESIAS                     |                13.708313,78|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MEDIO CAMPIDANO                       |                4.763.814,02|
+--------------------------------------+----------------------------+
|OGLIASTRA                             |                3.546.373,14|
+--------------------------------------+----------------------------+
|OLBIA-TEMPIO                          |                6.329.409,20|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|TOTALE SICILIA E SARDEGNA             |              200.000.000,00|
+--------------------------------------+----------------------------+
 
 
 
 
                                                            Tabella 2 
                                            (articolo 8, comma 1-ter) 
 
 
=====================================================================
|                                        |CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA|
|                                        |754 DELL'ARTICOLO 1 DELLA |
|                                        |  LEGGE N. 208 DEL 2015   |
+========================================+==========================+
|ALESSANDRIA                             |              6.335.067,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ANCONA                                  |              1.363.338,74|
+----------------------------------------+--------------------------+
|AREZZO                                  |              2.446.848,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ASCOLI PICENO                           |              1.801.876,88|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ASTI                                    |              1.423.628,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|AVELLINO                                |              2.148.320,65|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI                   |              2.764.415,34|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BELLUNO                                 |              5.896.344,26|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BENEVENTO                               |              2.532.900,98|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BERGAMO                                 |              5.175.932,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BIELLA                                  |                193.065,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BRESCIA                                 |              8.529,721,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BRINDISI                                |              4.395.601,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CAMPOBASSO                              |              2.705.461,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CASERTA                                 |              4.122.468,86|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CATANZARO                               |              5.710.245,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CHIETI                                  |              2.555.865,39|
+----------------------------------------+--------------------------+
|COMO                                    |              3.601.332,79|
+----------------------------------------+--------------------------+
|COSENZA                                 |              4.577.140,72|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CREMONA                                 |              3.274.142,92|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CROTONE                                 |              1.840.711,92|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CUNEO                                   |              1.533.240,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FERMO                                   |              1.331.858,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FERRARA                                 |              4.562.836,68|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FOGGIA                                  |              2.946.676,35|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FORLI-CESENA                            |              2.303.544,71|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FROSINONE                               |              3.358.063,98|
+----------------------------------------+--------------------------+
|GROSSETO                                |              4.677.561,05|
+----------------------------------------+--------------------------+
|IMPERIA                                 |              2.353.585,03|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ISERNIA                                 |              2.044.050,43|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LA SPEZIA                               |              2.387.195,83|
+----------------------------------------+--------------------------+
|L'AQUILA                                |              4.423.616,69|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LATINA                                  |              2.743.995,12|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LECCE                                   |              4.893.077,54|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LECCO                                   |              2.474.890,27|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LIVORNO                                 |              3.430.056,45|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LODI                                    |              2.212.440,63|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LUCCA                                   |              4.208.975,67|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MACERATA                                |              2.388.061,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MANTOVA                                 |              3.149.241,34|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MASSA E CARRARA                         |              2.258.897,26|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MATERA                                  |              3.768.511,05|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MODENA                                  |              3.489.084,17|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MONZA E BRIANZA                         |              4.085.676,45|
+----------------------------------------+--------------------------+
|NOVARA                                  |              1.479.664,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PADOVA                                  |              2.412.473,44|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PARMA                                   |              3.510.156,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PAVIA                                   |              4.333.325,53|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PERUGIA                                 |              3.885.032,68|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PESARO E URBINO                         |              2.455.339,42|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PESCARA                                 |              2.416.577,58|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PIACENZA                                |              3.121.400,07|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PISA                                    |              5.727.514,39|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PISTOIA                                 |              4.006.979,63|
+----------------------------------------+--------------------------+
|POTENZA                                 |              2.492.895,80|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PRATO                                   |              2.567.937,69|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RAVENNA                                 |              3.504.887,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|REGGIO NELL'EMILIA                      |              4.118.373,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RIETI                                   |              3.112.537,99|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RIMINI                                  |              2.211.390,42|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ROVIGO                                  |              1.989.701,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SALERNO                                 |             13.716.086,24|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SAVONA                                  |              2.195.442,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SIENA                                   |              3.679.401,88|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SONDRIO                                 |              1.686.280,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TARANTO                                 |              3.416.293,16|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TERAMO                                  |              2.278.213,85|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TERNI                                   |              2.173.097,17|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TREVISO                                 |              4.063.385,79|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VARESE                                  |                554.820,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERBANO-CUSIO-OSSOLA                    |              1.440.745,07|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERCELLI                                |              2.326.024,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERONA                                  |              3.427.484,44|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VIBO VALENTIA                           |                128.463,41|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VICENZA                                 |              4.540.898,92|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VITERBO                                 |              1.607.605,70|
+----------------------------------------+--------------------------+
|                                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|TOTALE PROVINCE                         |            245.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|                                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|BARI                                    |             25.222.815,53|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BOLOGNA                                 |             14.845 737,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FIRENZE                                 |              9.039.740,42|
+----------------------------------------+--------------------------+
|GENOVA                                  |              8.908.368,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MILANO                                  |             15.915.158,06|
+----------------------------------------+--------------------------+
|NAPOLI                                  |             67.212.680,90|
+----------------------------------------+--------------------------+
|REGGIO CALABRIA                         |             14.580.203,88|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ROMA                                    |             53.254.807,18|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TORINO                                  |             24.617.035,53|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VENEZIA                                 |             16.403.452,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TOTALE CITTA' METROPOLITANE             |            250.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
 
 
 
 
                                                            Tabella 3 
                                         (articolo 8, comma 1-quater) 
 
 
=====================================================================
|                                        |QUOTA DEL 66 PER CENTO DEL|
|                                        |FONDO DI CUI AL COMMA 764 |
|                                        |  DELL'ARTICOLO 1 DELLA   |
|                                        |  LEGGE N. 208 DEL 2015   |
+========================================+==========================+
|ALESSANDRIA                             |              1.031.844,05|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ANCONA                                  |              1.243.712,69|
+----------------------------------------+--------------------------+
|AREZZO                                  |                463.340,50|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ASCOLI PICENO                           |                698.688,66|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ASTI                                    |              1.296.939,44|
+----------------------------------------+--------------------------+
|AVELLINO                                |                435.191,15|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BELLUNO                                 |                625.914,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BRESCIA                                 |              1.888.151,19|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CATANZARO                               |              1.205.715,47|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CHIETI                                  |                  7.597,03|
+----------------------------------------+--------------------------+
|COMO                                    |                130.124,27|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CROTONE                                 |              2.149.026,02|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CUNEO                                   |              1.212.539,22|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FERMO                                   |              1.153.721,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FORLI-CESENA                            |                419.960,78|
+----------------------------------------+--------------------------+
|IMPERIA                                 |                906.184,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ISERNIA                                 |                429.815,98|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LA SPEZIA                               |              1.845.377,93|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LECCO                                   |                 83.882,96|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LIVORNO                                 |                517.355,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LODI                                    |                307.589,51|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LUCCA                                   |              1.822.638,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MACERATA                                |                200.956,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MASSA E CARRARA                         |                612.936,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MATERA                                  |                532.699,17|
+----------------------------------------+--------------------------+
|NOVARA                                  |              1.131.568,91|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PADOVA                                  |                305.078,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PAVIA                                   |                389.270,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PESARO E URBINO                         |                147.636,27|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PESCARA                                 |                101.633,21|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PISA                                    |              2.059.547,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PISTOIA                                 |                582.916,93|
+----------------------------------------+--------------------------+
|POTENZA                                 |              1.519.381,68|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RAVENNA                                 |              1.780.608,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RIMINI                                  |                298.003,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ROVIGO                                  |                661.877,54|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SALERNO                                 |                971.952,85|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SAVONA                                  |              1.227.510,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SIENA                                   |                491.762,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SONDRIO                                 |                829.329,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TERAMO                                  |                251.126,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TERNI                                   |                913.000,51|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VARESE                                  |              2.335.516,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERBANO-CUSIO-OSSOLA                    |              1.127.764,51|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERCELLI                                |                229.666,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VITERBO                                 |              1.022.945,64|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TOTALE PROVINCE                         |             39.600.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
 
                                                                   ».