IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la definizione del contenzioso presso  la  Corte  di
cassazione  e  adottare  misure   per   l'efficienza   degli   uffici
giudiziari; 
  Considerata la finalita' di assicurare una  maggiore  funzionalita'
ed efficienza della giustizia civile  mediante  le  predette  urgenti
misure; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonche' in
materia  di  magistratura  amministrativa  e  di  organizzazione  dei
relativi uffici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e  del  ruolo
per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la
                     definizione del contenzioso 
 
  1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «Il  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione,  al  fine  di
assicurare la celere definizione dei  procedimenti  pendenti,  tenuto
conto delle esigenze  dell'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  e
secondo i criteri previsti  dalle  tabelle  di  organizzazione,  puo'
applicare  temporaneamente  i  magistrati  addetti  all'ufficio   del
massimario e del  ruolo  con  anzianita'  di  servizio  nel  predetto
ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni  della  Corte  per  lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'. 
  Il collegio giudicante della Corte non puo' essere composto da piu'
di un magistrato dell'ufficio del massimario e del  ruolo,  applicato
ai sensi del comma che precede.».