IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n.  910,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione  elettronica  e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23  dicembre
2005, n. 266; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.
177; 
  Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 maggio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del  2005
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima della lettera a), e' inserita la  seguente:  «0a)  AgID:
l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui   all'articolo   19   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;»; 
    b)  dopo  la  lettera  i-quinquies)  e'  inserita  la   seguente:
«i-sexies) dati territoriali: i dati che  attengono,  direttamente  o
indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;»; 
    c) dopo la  lettera  n-bis)  e'  inserita  la  seguente:  «n-ter)
domicilio digitale: l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  o
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui
al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio in materia di  identificazione  elettronica  e  servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che
abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento  eIDAS»,  che
consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici,  che
sia basato su standard o norme riconosciute  nell'ambito  dell'unione
europea;»; 
    d) la lettera p) e'  sostituita  dalla  seguente:  «p)  documento
informatico:   il   documento    elettronico    che    contiene    la
rappresentazione informatica di atti,  fatti  o  dati  giuridicamente
rilevanti;»; 
    e)  alla  lettera  s)  le  parole:  «elettronica  avanzata»  sono
sostituite dalla seguente: «qualificata» e  le  parole:  «certificato
qualificato e» sono soppresse; 
    f) dopo la lettera u-ter) e'  inserita  la  seguente:  «u-quater)
identita'   digitale:   la   rappresentazione    informatica    della
corrispondenza tra un  utente  e  i  suoi  attributi  identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e  registrati  in
forma digitale secondo le modalita'  fissate  nel  decreto  attuativo
dell'articolo 64;»; 
    g) dopo la lettera bb) sono inserite le seguenti: 
      «cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma  2,  che  ha  originariamente  formato  per   uso   proprio   o
commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,
o che ne ha la disponibilita'; 
      dd)   interoperabilita':   caratteristica   di    un    sistema
informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire
in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di
informazioni e l'erogazione di servizi; 
      ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico  di
Connettivita' finalizzata all'interazione tra i  sistemi  informatici
dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati,
delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.»; 
    h) le lettere a), b), e), f), g), h), i), l),  m),  n),  o),  q),
q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di  cui
all'articolo 3 del Regolamento eIDAS; 
  1-ter. Ove la legge consente  l'utilizzo  della  posta  elettronica
certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico
di recapito certificato.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
           Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   76   della
          Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
               -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   87   della
          Costituzione: 
               «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.» 
               - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  117,  secondo
          comma, lettera r), della Costituzione: 
              "(omissis) 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              (omissis) 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              (omissis)". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche": 
               «Art. 1. Carta della cittadinanza digitale 
              1. Al fine di garantire ai cittadini  e  alle  imprese,
          anche    attraverso     l'utilizzo     delle     tecnologie
          dell'informazione e  della  comunicazione,  il  diritto  di
          accedere a tutti i dati, i documenti e i  servizi  di  loro
          interesse  in  modalita'  digitale,  nonche'  al  fine   di
          garantire la semplificazione nell'accesso ai  servizi  alla
          persona, riducendo la necessita' dell'accesso  fisico  agli
          uffici pubblici, il Governo e' delegato ad adottare,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, con invarianza delle risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o  piu'
          decreti legislativi volti a modificare e  integrare,  anche
          disponendone     la     delegificazione,     il      codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  di  seguito  denominato
          «CAD»,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
              a) individuare strumenti per definire il livello minimo
          di  sicurezza,  qualita',  fruibilita',  accessibilita'   e
          tempestivita' dei servizi  on  line  delle  amministrazioni
          pubbliche;  prevedere,  a   tal   fine,   speciali   regimi
          sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse; 
              b)   ridefinire   e   semplificare    i    procedimenti
          amministrativi, in relazione alle  esigenze  di  celerita',
          certezza  dei  tempi  e  trasparenza  nei   confronti   dei
          cittadini e delle imprese, mediante una  disciplina  basata
          sulla loro digitalizzazione e per  la  piena  realizzazione
          del  principio  «innanzitutto  digitale»  (digital  first),
          nonche' l'organizzazione e le procedure interne a  ciascuna
          amministrazione; 
              c) garantire, in linea con  gli  obiettivi  dell'Agenda
          digitale europea,  la  disponibilita'  di  connettivita'  a
          banda larga e ultralarga e  l'accesso  alla  rete  internet
          presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la  loro
          funzione,   richiedono   le   suddette   dotazioni,   anche
          attribuendo carattere prioritario, nei bandi  per  accedere
          ai  finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione   della
          strategia    italiana    per    la    banda     ultralarga,
          all'infrastrutturazione con reti  a  banda  ultralarga  nei
          settori scolastico, sanitario e  turistico,  agevolando  in
          quest'ultimo settore  la  realizzazione  di  un'unica  rete
          wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema
          pubblico per la gestione  dell'identita'  digitale  (SPID),
          presente  in  tutti  i  luoghi  di  particolare   interesse
          turistico, e prevedendo la  possibilita'  di  estendere  il
          servizio  anche  ai  non  residenti  in   Italia,   nonche'
          prevedendo che la porzione di banda  non  utilizzata  dagli
          uffici pubblici sia  messa  a  disposizione  degli  utenti,
          anche   non   residenti,   attraverso   un    sistema    di
          autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso
          gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle
          amministrazioni    pubbliche     in     formato     aperto,
          l'alfabetizzazione   digitale,   la   partecipazione    con
          modalita'  telematiche  ai   processi   decisionali   delle
          istituzioni pubbliche, la piena disponibilita' dei  sistemi
          di pagamento elettronico nonche' la riduzione  del  divario
          digitale sviluppando le competenze digitali di base; 
              d) ridefinire il Sistema pubblico di  connettivita'  al
          fine di semplificare le regole di cooperazione  applicativa
          tra amministrazioni pubbliche e di favorire  l'adesione  al
          Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e  la
          resilienza dei sistemi; 
              e) definire i criteri di digitalizzazione del  processo
          di  misurazione  e  valutazione   della   performance   per
          permettere un coordinamento a livello nazionale; 
              f) coordinare e razionalizzare le vigenti  disposizioni
          di  legge  in  materia  di  strumenti  di  identificazione,
          comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di
          cui all'articolo 64 del CAD  e  la  relativa  normativa  di
          attuazione in materia di SPID, anche al fine di  promuovere
          l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche  e  dei
          privati al predetto SPID; 
              g) favorire l'elezione  di  un  domicilio  digitale  da
          parte di cittadini e imprese ai fini  dell'interazione  con
          le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione
          non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni  idonee
          a consentirne l'uso anche in caso  di  indisponibilita'  di
          adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di
          un inadeguato livello di alfabetizzazione  informatica,  in
          modo  da  assicurare,  altresi',  la  piena  accessibilita'
          mediante l'introduzione, compatibilmente con i  vincoli  di
          bilancio, di modalita' specifiche e peculiari,  quali,  tra
          le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni; 
              h) semplificare le condizioni di esercizio dei  diritti
          e  l'accesso  ai  servizi  di  interesse  dei  cittadini  e
          assicurare  la  conoscibilita'  della  normativa  e   degli
          strumenti   di   sostegno   della   maternita'   e    della
          genitorialita' corrispondenti al profilo  dei  richiedenti,
          attraverso  l'utilizzo  del  sito  internet   dell'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  collegato  con  i  siti
          delle amministrazioni regionali  e  locali,  attivabile  al
          momento  dell'iscrizione  anagrafica  della  figlia  o  del
          figlio nato o adottato, secondo modalita' e  procedure  che
          garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati; 
              i) razionalizzare  gli  strumenti  di  coordinamento  e
          collaborazione delle amministrazioni pubbliche al  fine  di
          conseguire obiettivi  di  ottimizzazione  della  spesa  nei
          processi di digitalizzazione favorendo  l'uso  di  software
          open source, tenendo  comunque  conto  di  una  valutazione
          tecnico-economica  delle  soluzioni  disponibili,   nonche'
          obiettivi di risparmio energetico; 
              l) razionalizzare i meccanismi e le strutture  deputati
          alla governance in materia di digitalizzazione, al fine  di
          semplificare i processi decisionali; 
              m) semplificare le modalita' di adozione  delle  regole
          tecniche e  assicurare  la  neutralita'  tecnologica  delle
          disposizioni del CAD, semplificando allo  stesso  tempo  il
          CAD medesimo in modo che contenga  esclusivamente  principi
          di carattere generale; 
              n) ridefinire le competenze  dell'ufficio  dirigenziale
          di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione
          della possibilita' di collocazione alle dirette  dipendenze
          dell'organo  politico  di  vertice   di   un   responsabile
          individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica  di
          fatto del medesimo ufficio, dotato di  adeguate  competenze
          tecnologiche  e  manageriali,  per  la   transizione   alla
          modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi  di
          riorganizzazione   finalizzati   alla   realizzazione    di
          un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
          utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una   maggiore
          efficienza ed economicita'; 
              o) adeguare il testo delle  disposizioni  vigenti  alle
          disposizioni  adottate  a  livello  europeo,  al  fine   di
          garantirne  la  coerenza,  e   coordinare   formalmente   e
          sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti,  anche
          contenute in provvedimenti diversi dal CAD,  apportando  le
          modifiche necessarie per garantire la  coerenza  giuridica,
          logica  e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
          aggiornare  e  semplificare  il  linguaggio   normativo   e
          coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al
          fine di garantirne la piena esplicazione; 
              p) adeguare l'ordinamento alla  disciplina  europea  in
          materia di identificazione elettronica e servizi  fiduciari
          per le transazioni elettroniche; 
              q) prevedere che i pagamenti  digitali  ed  elettronici
          effettuati  con  qualsiasi  modalita'  di  pagamento,   ivi
          incluso  l'utilizzo  per  i  micropagamenti   del   credito
          telefonico,  costituiscano  il  mezzo  principale   per   i
          pagamenti   dovuti    nei    confronti    della    pubblica
          amministrazione  e  degli  esercenti  servizi  di  pubblica
          utilita'; 
              r) indicare esplicitamente  le  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,   previa
          acquisizione del parere della Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
          termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
          di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
          il Governo puo' comunque procedere. Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  della  Commissione
          parlamentare per la  semplificazione  e  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive.» 
              -  il  regolamento  (UE)  N.  910/2014  del  Parlamento
          europeo e del consiglio del 23 
              Luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e
          servizi  fiduciari  per  le  transazioni  elettroniche  nel
          mercato interno e che abroga  la  direttiva  1999/93/CE  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 257/73 del 28.8.2014. 
               - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi", e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
               - il decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
          recante  "Norme   in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'articolo 2, comma  1,  lettera  mm),  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421",  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42; 
               - il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203; 
              - il decreto legislativo 30/03/2001,  n.  165,  recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche" e' 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  "Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          luglio 2003, n. 174; 
               - la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni
          per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
          informatici" e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          gennaio 2004, n. 13; 
               - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante
          "Codice dell'amministrazione digitale", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112; 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  368,
          lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)": 
               «(omissis) 
              368. Ai distretti produttivi si applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
              (omissis) 
              d) per la ricerca e lo sviluppo: 
              1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
          piccole  e  medie  imprese  e  dei  distretti  industriali,
          attraverso  la  diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle
          relative applicazioni industriali, e' costituita  l'Agenzia
          per la diffusione delle tecnologie  per  l'innovazione,  di
          seguito denominata «Agenzia»; 
              2) l'Agenzia promuove  l'integrazione  fra  il  sistema
          della  ricerca  ed   il   sistema   produttivo   attraverso
          l'individuazione,  valorizzazione  e  diffusione  di  nuove
          conoscenze,   tecnologie,    brevetti    ed    applicazioni
          industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale; 
              3)  l'Agenzia  stipula  convenzioni  e  contratti   con
          soggetti  pubblici  e  privati  che   ne   condividono   le
          finalita'; 
              4)  l'Agenzia  e'   soggetta   alla   vigilanza   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  che,  con  propri
          decreti di natura non regolamentare, sentiti  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
          attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
          la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie, se nominati, definisce criteri  e  modalita'
          per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali.   Lo
          statuto dell'Agenzia  e'  soggetto  all'approvazione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.» 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo   1°   dicembre   2009,   n.    177,    recante
          "Riorganizzazione del Centro  nazionale  per  l'informatica
          nella pubblica amministrazione, a  norma  dell'articolo  24
          della legge 18 giugno 2009, n. 69.": 
               « Art. 3 Funzioni 
              1.  Al  fine  di  conseguire  le   finalita'   di   cui
          all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle  direttive
          del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro
          delegato, ed in coerenza con il Piano  ICT  nella  pubblica
          amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma  1,
          sulla base di un Piano triennale per la  programmazione  di
          propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente,  nel
          quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento
          dei  risultati  attesi,  le  risorse  umane  e  finanziarie
          necessarie al fine. Il Piano  triennale  e'  approvato  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro   delegato,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti
          funzioni: 
              a) funzioni di consulenza e proposta.  L'Ente  fornisce
          assistenza tecnica, anche nella  elaborazione  di  studi  e
          schemi di atti normativi, al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri o al  Ministro  da  lui  delegato  in  materia  di
          amministrazione digitale; in coerenza  con  le  indicazioni
          della   Conferenza   unificata,   fornisce   collaborazioni
          tecniche e consulenza tecnica  alle  regioni  e  agli  enti
          locali  in  materia  di  innovazione   tecnologica   e   di
          informatizzazione,  anche  per  l'utilizzo  delle  relative
          risorse  finanziarie  pubbliche;  propone,  ai  fini  della
          pianificazione triennale dell'ICT,  iniziative  finalizzate
          alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT;
          svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attivita'
          di supporto, consulenza e  assistenza  per  amministrazioni
          pubbliche  ed  organismi   di   diritto   pubblico,   anche
          prevedendo il ristoro dei costi sostenuti; 
              b) funzioni di emanazione di regole, standard  e  guide
          tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto  di
          norme. L'Ente  fissa  regole  tecniche,  standard  e  guide
          tecniche, anche attraverso  atti  amministrativi  generali;
          rende  pareri  su  atti   normativi   nei   casi   previsti
          dall'ordinamento; opera come  autorita'  di  certificazione
          della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di  elenchi
          e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce
          all'attuazione  di  iniziative   volte   all'attivita'   di
          informatizzazione della normativa statale vigente; 
              c)  funzioni  di  valutazione,  di  monitoraggio  e  di
          coordinamento. L'Ente formula pareri  alle  amministrazioni
          sulla coerenza strategica e sulla  congruita'  economica  e
          tecnica  degli  interventi   e   dei   contratti   relativi
          all'acquisizione  di   beni   e   servizi   informatici   e
          telematici,  anche  ai  sensi  del  comma  3,  e   monitora
          l'esecuzione degli interventi  e  dei  contratti  suddetti;
          svolge attivita' di monitoraggio dell'attuazione dei  piani
          di  ICT  delle  pubbliche  amministrazioni;  coordina,  ove
          richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e  ne
          verifica i  risultati  sotto  il  profilo  dell'efficienza,
          efficacia e  qualita'  dei  sistemi  informativi;  effettua
          valutazioni,  preventive  e  successive,  sull'impatto   di
          iniziative innovative nel settore dell'ICT; 
              d)  funzioni  di   predisposizione,   realizzazione   e
          gestione di interventi e progetti di  innovazione.  DigitPA
          propone  progetti  in  tema  di  amministrazione  digitale;
          realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti
          terzi,  specifici  progetti  in  tema  di   amministrazione
          digitale   ad   esso   assegnati;   effettua,   anche    in
          partenariato, attivita'  di  studio,  ricerca,  sviluppo  e
          sperimentazione  in  materia  di   ICT,   relazionando   al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  al   Ministro
          delegato;   svolge   i   compiti   ad    esso    attribuiti
          dall'ordinamento  in  materia  di  reti  telematiche  delle
          pubbliche   amministrazioni,   di   Sistema   Pubblico   di
          Connettivita' (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica
          Amministrazione  (RIPA);  svolge,  secondo   le   modalita'
          previste  dall'ordinamento,  compiti  tecnico-operativi  in
          materia  di  formazione  informatica  del  personale  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              3. DigitPA esprime pareri tecnici,  obbligatori  e  non
          vincolanti,  sugli  schemi  di  contratti  stipulati  dalle
          pubbliche     amministrazioni     centrali      concernenti
          l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi  ai  sistemi
          informativi automatizzati per quanto concerne la congruita'
          tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo   di   detti
          contratti sia superiore a euro  1.000.000,00  nel  caso  di
          procedura negoziata e  a  euro  2.000.000,00  nel  caso  di
          procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono
          facoltativi  per  le  centrali  di  committenza  e  per  le
          amministrazioni che ad esse ricorrono per  le  acquisizioni
          di beni e servizi. Il parere dell'Ente  e'  reso  entro  il
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          relativa   richiesta.   Si   applicano   le    disposizioni
          dell'articolo 16 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive  modificazioni.   Copia   dei   pareri   tecnici
          attinenti a questioni di competenza dell'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'. 
              4. Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo  22,
          l'Ente svolge ogni  altra  funzione  prevista  da  leggi  e
          regolamenti gia' attribuita  al  CNIPA,  nell'ambito  delle
          direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del
          Ministro delegato.» 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'   articolo   19   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  recante
          "Misure urgenti per la crescita del Paese.": 
               «Art.  19  Istituzione   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale 
              1.  E'  istituita  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale,
          sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di principi di  autonomia
          organizzativa,    tecnico-operativa,     gestionale,     di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300.>> 
              -L'articolo 20 del citato d.l. n.83 del 2012,  abrogato
          dal presente decreto recava: 
              <<Art. 20 Funzioni>> 
              - il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo  A),  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.": 
               «8. Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 1 Definizioni 
              1. Ai fini del presente codice si intende per: 
              0a)  AgID:  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui
          all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo  1,
          comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134; 
              a) - b) (soppresse) 
              c)  carta   d'identita'   elettronica:   il   documento
          d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
          del  titolare  rilasciato  su  supporto  informatico  dalle
          amministrazioni comunali con  la  prevalente  finalita'  di
          dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
              d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
          su supporto informatico per consentire  l'accesso  per  via
          telematica   ai    servizi    erogati    dalle    pubbliche
          amministrazioni; 
              e) - f) - g) - h) - i) (soppresse) 
              i-bis) copia informatica  di  documento  analogico:  il
          documento informatico avente contenuto  identico  a  quello
          del documento analogico da cui e' tratto; 
              i-ter) copia per immagine su  supporto  informatico  di
          documento  analogico:  il  documento   informatico   avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto; 
              i-quater) copia informatica di  documento  informatico:
          il documento informatico avente contenuto identico a quello
          del documento da cui e' tratto su supporto informatico  con
          diversa sequenza di valori binari; 
              i-quinquies)  duplicato   informatico:   il   documento
          informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,  sullo
          stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
          sequenza di valori binari del documento originario; 
              i-sexies) dati  territoriali:  i  dati  che  attengono,
          direttamente o indirettamente, a una localita' o a  un'area
          geografica specifica; 
              l) - m) - n) (soppresse) 
              n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo  2,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  24  gennaio
          2006, n. 36; 
              n-ter)  domicilio  digitale:   l'indirizzo   di   posta
          elettronica certificata o  altro  servizio  elettronico  di
          recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE)
          23  luglio  2014  n.  910  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  in  materia  di  identificazione  elettronica  e
          servizi  fiduciari  per  le  transazioni  elettroniche  nel
          mercato interno e che abroga la  direttiva  1999/93/CE,  di
          seguito "Regolamento eIDAS",  che  consenta  la  prova  del
          momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di
          cui all'articolo 2, comma 2, e i  soggetti  giuridici,  che
          sia basato su standard  o  norme  riconosciute  nell'ambito
          dell'unione europea; 
              o)(soppressa) 
              p) documento informatico: il documento elettronico  che
          contiene la rappresentazione informatica di atti,  fatti  o
          dati giuridicamente rilevanti; 
              p-bis) documento  analogico:  la  rappresentazione  non
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
              q) - q-bis) - r)(soppresse) 
              s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di   firma
          qualificata basata su un sistema di chiavi  crittografiche,
          una  pubblica  e  una  privata,  correlate  tra  loro,  che
          consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
          destinatario tramite la chiave  pubblica,  rispettivamente,
          di rendere manifesta  e  di  verificare  la  provenienza  e
          l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
          documenti informatici; 
              t) - u) (soppresse) 
              u-bis) gestore di  posta  elettronica  certificata:  il
          soggetto che presta servizi di trasmissione  dei  documenti
          informatici mediante la posta elettronica certificata; 
              u-ter) (soppressa) 
              u-quater)  identita'  digitale:   la   rappresentazione
          informatica della corrispondenza tra un  utente  e  i  suoi
          attributi identificativi, verificata  attraverso  l'insieme
          dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le
          modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; 
              v) originali non unici: i documenti  per  i  quali  sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi; 
              v-bis)  posta  elettronica  certificata:   sistema   di
          comunicazione in grado di attestare  l'invio  e  l'avvenuta
          consegna di un messaggio di posta elettronica e di  fornire
          ricevute opponibili ai terzi; 
              z) (soppressa) 
              aa) titolare: la persona fisica cui  e'  attribuita  la
          firma elettronica e che ha accesso ai  dispositivi  per  la
          creazione della firma elettronica; 
              bb)(soppressa) 
              cc)  titolare  del  dato:  uno  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per
          uso proprio o commissionato ad altro soggetto il  documento
          che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'; 
              dd) interoperabilita':  caratteristica  di  un  sistema
          informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte,  di
          interagire  in  maniera  automatica   con   altri   sistemi
          informativi per lo scambio di informazioni  e  l'erogazione
          di servizi; 
              ee) cooperazione  applicativa:  la  parte  del  Sistema
          Pubblico di Connettivita' finalizzata, mediante  l'utilizzo
          di interfacce applicative, all'interazione  tra  i  sistemi
          informatici delle pubbliche amministrazioni, per  garantire
          l'integrazione  dei  metadati,  delle  informazioni  e  dei
          procedimenti amministrativi. 
              1-bis)  Ai  fini  del  presente  Codice,   valgono   le
          definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS. 
              1-ter) Ove la legge  consente  l'utilizzo  della  posta
          elettronica certificata  e'  ammesso  anche  l'utilizzo  di
          altro  servizio   elettronico   qualificato   di   recapito
          certificato.»