La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9,  21  e  33  della
Costituzione e nel quadro dei principi  stabiliti  dall'articolo  167
del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea   e   dalla
Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della  diversita'
delle  espressioni  culturali,  promuove  e  sostiene  il  cinema   e
l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione  artistica,  di
formazione culturale e di comunicazione sociale. 
  2.  In   attuazione   dell'articolo   117,   terzo   comma,   della
Costituzione,  la  presente  legge  detta  i  principi   fondamentali
dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo  in
quanto attivita' di rilevante interesse generale, che  contribuiscono
alla definizione dell'identita' nazionale  e  alla  crescita  civile,
culturale  ed  economica   del   Paese,   favoriscono   la   crescita
industriale,  promuovono  il  turismo  e  creano  occupazione,  anche
attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. 
  3.  La  presente   legge   disciplina   altresi',   in   attuazione
dell'articolo 117, secondo comma,  della  Costituzione,  l'intervento
dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede  alla
riforma, al riassetto  e  alla  razionalizzazione,  anche  attraverso
apposite deleghe legislative al Governo, della normativa  in  materia
di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle
opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
nonche' di rapporti di lavoro nel settore. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riportano i testi degli articoli 9, 21  e  33  della
          Costituzione della Repubblica  italiana,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.: 
              "Art. 9.  La  Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la  ricerca  scientifica  e  tecnica.  Tutela  il
          paesaggio  e  il  patrimonio  storico  e  artistico   della
          Nazione." 
              "Art. 21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
          il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni  altro
          mezzo di diffusione. 
              La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni  o
          censure. 
              Si  puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per   atto
          motivato  dell'Autorita'  giudiziaria  (24)  nel  caso   di
          delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
          autorizzi, o nel caso di  violazione  delle  norme  che  la
          legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
              In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non  sia
          possibile   il   tempestivo    intervento    dell'Autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere eseguito da ufficiali di  polizia  giudiziaria,  che
          devono immediatamente, e non mai  oltre  ventiquattro  ore,
          fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa  non  lo
          convalida nelle ventiquattro ore successive,  il  sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
              La  legge  puo'  stabilire,  con  norme  di   carattere
          generale, che siano resi  noti  i  mezzi  di  finanziamento
          della stampa periodica. 
              Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli  spettacoli
          e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon  costume.
          La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e  a
          reprimere le violazioni." 
              "Art. 33.L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
          l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.". 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali.