(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  17
  OTTOBRE 2016, N. 189 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le  parole:  «eventi  sismici  del  24  agosto  2016,
ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1» sono sostituite dalle
seguenti: «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2.  Nei  Comuni  di
Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,  Fabriano  e  Spoleto  le
disposizioni di cui agli articoli  45,  46,  47  e  48  si  applicano
limitatamente  ai  singoli  soggetti   danneggiati   che   dichiarino
l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di   abitazione,   studio
professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate  e  dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti»; 
    al comma 2, le parole: «diversi da quelli indicati  nell'allegato
1,  su  richiesta  degli  interessati  che  dimostrino  il  nesso  di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi  sismici
del 24 agosto 2016, comprovato  da  apposita  perizia  giurata»  sono
sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli indicati negli allegati
1 e 2, su richiesta degli interessati  che  dimostrino  il  nesso  di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita
perizia asseverata»; 
    al comma 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al  presente
decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione  conseguente  agli
eventi sismici successivi  al  24  agosto  2016  con  riferimento  ai
territori di cui al comma 1.»; 
    al comma 6, primo periodo, le parole:  «di  cui  all'allegato  1»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, lettera g), le parole:  «istituisce  e  gestisce  gli
elenchi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «adotta e  gestisce
l'elenco speciale»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il Commissario straordinario, anche  avvalendosi  degli  uffici
speciali per la ricostruzione di cui  all'articolo  3,  coadiuva  gli
enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo  di
garantirne la qualita' e  il  raggiungimento  dei  risultati  attesi.
Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni e Stato  svolgono
nell'ambito della strategia nazionale  per  lo  sviluppo  delle  aree
interne del Paese»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Il  Commissario  straordinario  effettua  una  ricognizione
delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo o  in  ottimo  stato  e
classificato  agibile,  invenduto  e   di   cui   e'   accertata   la
disponibilita' alla vendita». 
  All'articolo 3, comma 1: 
    al primo periodo, le parole: «unitamente ai  Comuni  interessati»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «unitamente  agli   enti   locali
interessati»; 
    al terzo periodo, le parole: «a seguito di comandi o distacchi da
Regioni e Comuni interessati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
seguito  di  comandi  o  distacchi  da  Regioni,  Province  e  Comuni
interessati»; 
    al quarto periodo, le parole: «Le Regioni e i Comuni  interessati
possono  altresi'  assumere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
Regioni,  le  Province  e  i  Comuni  interessati  possono   altresi'
assumere». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, le parole:  «dal  sisma  del  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici di cui  all'articolo
1»; 
    al comma 3, terzo periodo, le parole: «dal sisma  del  24  agosto
2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1»; 
    al comma 5, le parole: «ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione  civile  26  agosto»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  28
agosto». 
  Al titolo I, dopo il capo I e' aggiunto il seguente: 
  «Capo I-bis - Strutture provvisorie di prima emergenza. 
  Art. 4-bis (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi
provvisori).  -  1.  Per  fronteggiare  l'aggravarsi  delle  esigenze
abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
colpiti dagli eventi sismici  di  cui  all'articolo  1,  individuando
soluzioni che consentano,  nelle  more  della  fornitura  di  diverse
soluzioni  abitative,  un'adeguata  sistemazione  alloggiativa  delle
popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a  supporto  che
garantiscano il  regolare  svolgimento  della  vita  della  comunita'
locale, assicurando anche il presidio di  sicurezza  del  territorio,
tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale,  i  Sindaci
dei Comuni interessati forniscono al  Dipartimento  della  protezione
civile  le  indicazioni  relative  alle  aree   da   destinare   agli
insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al  venir  meno
dell'esigenza.  In  assenza  di  indicazioni,  procede  il  Capo  del
Dipartimento della protezione civile d'intesa con i Presidenti  delle
Regioni competenti per territorio. Nella  individuazione  delle  aree
deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto  a
quelle private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti
di localizzazione su aree  private  comportano  la  dichiarazione  di
sussistenza di  grave  necessita'  pubblica  e  valgono  anche  quali
provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della
legge  20  marzo  1865,  n.  2248,  allegato  E.  Si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  2. La predisposizione delle aree, comprensiva  della  realizzazione
delle opere infrastrutturali strettamente necessarie  alla  immediata
fruizione degli insediamenti,  avviene  con  modalita'  definite  con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in
relazione   alla   effettiva   capacita'   operativa   dei   soggetti
individuati. 
  3.  Il  Dipartimento  della   protezione   civile   provvede   alla
installazione dei  moduli  di  cui  ai  contratti  stipulati  per  la
fornitura mediante noleggio  dei  container,  destinati  ad  esigenze
abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile,
in relazione all'avanzamento  dei  lavori  di  predisposizione  delle
aree. 
  4. Ritenute sussistenti le condizioni di  estrema  urgenza  di  cui
all'articolo 63, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile  procede,
anche  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.a.,   ad   effettuare   procedure
negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale  di  una
pluralita' di aggiudicatari, per la stipula di  contratti  aventi  ad
oggetto fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di  cui  al
comma 1, nonche' correlati servizi e beni strumentali. 
  5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte  in  deroga
agli articoli 40, comma 1, e 93 del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  nonche'  all'obbligo  di  utilizzo  della  banca  dati
AVCpass,  istituita  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
(ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di
cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  anche  in
relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura. 
  6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per
l'affidamento dei contratti di cui al comma 4  in  tempi  compatibili
con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze  abitative  della
popolazione interessata, la procedura negoziata di  cui  all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 puo' svolgersi con  l'unico
operatore  eventualmente  disponibile,  tenuto  anche   conto   della
possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in
appalto. 
  7. I  Comuni  provvedono  ad  assicurare  la  gestione  delle  aree
temporanee  di  cui  al  presente  articolo,  acquisendo  i   servizi
necessari con le  procedure  previste  con  ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed
il fabbisogno di tecnostrutture per stalle  e  fienili  destinate  al
ricovero invernale del bestiame nei territori  colpiti  dagli  eventi
sismici  di  cui  all'articolo  1  e  in  ragione   della   oggettiva
imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione  dei  contratti,
gia' stipulati ovvero  da  stipulare,  aventi  ad  oggetto  i  moduli
necessari  allo  scopo,  puo'  essere  richiesto  un  aumento   delle
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,
in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma  12,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta
comunque di  soddisfare  i  fabbisogni  di  assistenza  in  corso  di
quantificazione  speditiva,  in  deroga  alle  disposizioni   vigenti
possono essere interpellati in  ordine  progressivo  i  soggetti  che
hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire  a  nuove  ed
ulteriori  aggiudicazioni  delle   forniture   oggetto   delle   gare
espletate, alle medesime condizioni alle quali  e'  stata  effettuata
l'aggiudicazione originaria. Qualora  non  risultino  sufficienti  le
modalita' di cui al primo periodo e si renda necessario procedere  ad
una nuova procedura di affidamento, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure  di  cui  al
comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli  obiettivi
di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i  moduli
di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati  direttamente
dagli operatori danneggiati, con modalita' disciplinate con  apposite
ordinanze di protezione civile. 
  10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4,  nonche'
di quelli gia' conclusi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto in relazione ad altre  tipologie  di
moduli  abitativi  e   container,   possono   essere   applicate   le
disposizioni di cui al comma 8. 
  11. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo
il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono  avvalersi
anche delle componenti e strutture operative del  Servizio  nazionale
della protezione civile. 
  12. Le procedure contrattuali di  cui  al  presente  articolo  sono
effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita' e
i relativi atti sono trasmessi all'ANAC  ai  fini  dell'effettuazione
dei controlli di competenza. 
  13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse  stanziate  per   la   gestione
dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN)
di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies,  della  legge  n.  225  del
1992». 
  All'articolo 5,  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «degli
immobili di edilizia abitativa» e' inserita la seguente: «e». 
  All'articolo 6: 
    al comma 2, lettere a), b), d) e e), le parole: «alla data del 24
agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto
2016 con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  1,  ovvero  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2»; 
    al comma 3, secondo periodo, le parole: «del sisma del 24  agosto
2016» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1»; 
    al comma 6, le parole: «comunque percepiti dall'interessato» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «percepiti  dall'interessato   per   le
medesime finalita' di quelli di cui al presente decreto»; 
    il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Rientrano tra le spese ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 34, comma 5»; 
    al comma 9, dopo le parole: «ai sensi» sono inserite le seguenti:
«degli articoli 46 e 47». 
  All'articolo  7,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:   «"ad   uso
strategico", di cui al decreto del Presidente»sono  sostituite  dalle
seguenti: «"di interesse strategico", di cui al decreto del Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza». 
  All'articolo 8: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di favorire il rientro nelle unita'  immobiliari  e  il
ritorno alle normali condizioni  di  vita  e  di  lavoro  nei  Comuni
interessati dagli eventi sismici  di  cui  all'articolo  1,  per  gli
edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura
AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5
maggio 2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  8  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di
protezione  civile  e  che  necessitano  soltanto  di  interventi  di
immediata  riparazione,  i  soggetti  interessati   possono,   previa
presentazione di apposito progetto e asseverazione  da  parte  di  un
professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici di cui all'articolo 1  e  lo  stato  della  struttura,
oltre alla valutazione economica del  danno,  effettuare  l'immediato
ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture»; 
    al comma 2, le parole: «dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  presente  articolo  provvede   il   Commissario
straordinario, con proprio provvedimento, nel  limite  delle  risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 5». 
  All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «alla data del  24  agosto
2016» sono inserite le seguenti: «con riferimento ai  Comuni  di  cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2». 
  All'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: «alla data del sisma» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «alla  data  del  24  agosto  2016  con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del  26
ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2». 
  All'articolo 11: 
    al comma 7, le parole: «decreto legge 31 maggio 2014, n. 3»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83»; 
    al comma 8, primo periodo, le parole:  «di  cui  all'allegato  1»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2». 
  All'articolo 12, comma 1: 
    alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
anche da parte del  personale  tecnico  del  Comune  o  da  personale
tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente  formato,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica»; 
    alla lettera b), le parole: «all'evento  sismico  del  24  agosto
2016» sono sostituite dalle seguenti: «agli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1». 
  L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Interventi su  edifici  gia'  interessati  da  precedenti
eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli immobili  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella  Regione  Abruzzo,  nel
caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano  stati
concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico
del 2009 e per i quali  i  lavori  non  siano  conclusi,  le  istanze
finalizzate ad ottenere  il  riconoscimento  di  contributi  per  gli
ulteriori danni derivanti dagli eventi sismici di cui all'articolo  1
sono definite secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  previste  da
successivi provvedimenti adottati dal  Commissario  straordinario  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con
l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,
istituito ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
  2. Nel caso di danneggiamento ulteriore  di  immobili  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, per  i
quali  non  siano  ancora  stati  concessi  contributi  per  i  danni
riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le  istanze  tese  al
conseguimento di contributi  sono  presentate,  istruite  e  definite
secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  previste   da   successivi
provvedimenti  adottati  dal  Commissario  straordinario   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2,  del  presente  decreto,  di  concerto  con
l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui
al comma 1 del presente articolo. 
  3. Per le attivita'  di  sostegno  al  sistema  produttivo  e  allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi  precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese  nel  capo  II  del  presente
titolo, e secondo le modalita' ivi previste. 
  4. Per gli interventi su  immobili  danneggiati  o  resi  inagibili
dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati,  nel  caso
di ulteriore danneggiamento a  causa  degli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1, che  determini  una  inagibilita'  indotta  di  altri
edifici ovvero pericolo per la pubblica  incolumita',  si  applicano,
nel limite delle risorse disponibili anche  utilizzando  quelle  gia'
finalizzate  per  la  predetta  crisi  sismica,  le  modalita'  e  le
condizioni previste dal presente decreto». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1, alinea,  dopo  le  parole:  «patrimonio  artistico  e
culturale,» sono inserite le seguenti: «compresi quelli sottoposti  a
tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42,  che  devono  prevedere  anche  opere  di  miglioramento
sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita'
di resistenza delle strutture,»; 
    al comma 1, lettera  a),  le  parole:  «o  educativo  pubblici  o
paritari per la prima infanzia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «o
educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari,»; 
    al comma 1, lettera c),  dopo  le  parole:  «ivi  compresi»  sono
inserite le seguenti: «strutture sanitarie e socio-sanitarie,»; 
    al comma 2, lettera d), le parole: «di cui all'allegato  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»; 
    al comma 2, lettera e), le parole: «nell'articolo  32,  comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 28, comma 2»; 
    al comma 2, lettera f), le parole:  «del  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1»; 
    al comma 3, dopo le parole: «rete scolastica»  sono  inserite  le
seguenti: «o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018». 
  Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-bis (Interventi  sui  presidi  ospedalieri).  -  1.  Entro
diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei  territori  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016  le
verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonche'
la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento
sismico delle strutture medesime, ai fini dei necessari interventi da
adottare con apposita ordinanza di protezione civile a  valere  sulle
risorse stanziate per le emergenze a far data  dal  24  agosto  2016,
sulle quali gravano  altresi'  gli  oneri  per  le  citate  verifiche
tecniche». 
  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 15-bis (Interventi immediati sul patrimonio culturale). -  1.
Al fine  di  avviare  tempestivamente  gli  interventi  di  tutela  e
ricostruzione del  patrimonio  storico  e  artistico  danneggiato  in
conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano,
per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza  relativi  ai
beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  le
disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7,  e  163  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Con  riferimento  ai  servizi  di
progettazione inerenti la  messa  in  sicurezza  dei  beni  culturali
immobili,  nelle   more   della   definizione   e   dell'operativita'
dell'elenco  speciale  di   cui   all'articolo   34,   le   pubbliche
amministrazioni competenti, ivi  incluse  quelle  titolari  dei  beni
danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo  inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti  idonei,
senza ulteriori formalita'. 
  2. In applicazione degli articoli  27  e  149  del  citato  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche
in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni
interessati possono effettuare  gli  interventi  indispensabili,  ivi
inclusi quelli di messa  in  sicurezza  degli  edifici,  per  evitare
ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri
territori, dandone immediata comunicazione al Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo.  Ove  si  rendano  necessari
interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e  136,
comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c),  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni, si  applica  il  comma  4  del  presente  articolo.  I
progetti dei successivi interventi  definitivi  sono  trasmessi,  nel
piu' breve tempo possibile, al Ministero  ai  fini  delle  necessarie
autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali  di  cui  al
presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo trasmette le comunicazioni e  i  progetti  ricevuti  alle
eventuali altre amministrazioni competenti. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2  si  applicano  altresi'  agli
interventi di messa in sicurezza posti  in  essere  dai  proprietari,
possessori o  detentori  dei  beni  culturali  immobili  e  dei  beni
paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree
protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o  nelle  zone
di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE
del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre  2009,  nei  medesimi
Comuni. 
  4. Per il rilascio  delle  autorizzazioni  previste  dalla  vigente
disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a  interventi
urgenti  su  resti  di  beni   di   interesse   artistico,   storico,
architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma  2,  secondo
periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione  di  ruderi  o  di
edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica,  si
applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo. 
  5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 si applica l'articolo 8, comma  5.  I  professionisti  incaricati
della  progettazione  devono  produrre   dichiarazione   di   impegno
all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34. 
  6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di  tutela  del
patrimonio culturale  nei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto   2016,   l'ufficio   del
Soprintendente speciale di cui al decreto del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016: 
    a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione,
costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017,  presso
il Segretariato generale del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e composta da non piu'  di  venti  unita'  di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga  ai  limiti
finanziari  previsti  dalla  legislazione   vigente,   incarichi   di
collaborazione, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  la  durata  massima  di
ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai
componenti della segreteria tecnica possono essere altresi'  affidate
le funzioni di responsabile unico del procedimento; 
    b) puo' reclutare personale di supporto, fino  a  un  massimo  di
venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma
3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui,
per la durata di cinque anni a far data dal 2017. 
  7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi  dell'articolo
52. 
  Art. 15-ter (Misure urgenti per le infrastrutture viarie). - 1. Per
gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita'
delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella
competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi  sismici  di  cui
all'articolo  1,  ANAS  S.p.a.  provvede  in  qualita'  di   soggetto
attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione,
a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo  1,  comma  868,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875
del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui  all'articolo  5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento degli  interventi  di
messa  in  sicurezza  e  il   ripristino   della   viabilita'   delle
infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle  Regioni  e
degli enti locali, interessate dagli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24  agosto  2016,  ANAS  S.p.a.  opera  in  qualita'  di
soggetto attuatore della protezione civile e  provvede  direttamente,
ove necessario, anche in ragione della effettiva capacita'  operativa
degli enti interessati,  all'esecuzione  degli  interventi,  operando
sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con  le
medesime modalita' di cui al primo periodo. 
  2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo  la  parola:  "provinciali"  sono  inserite  le   seguenti:   "e
comunali"». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1»; 
    al comma 4, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1»; 
    al comma 5, le parole:  «progetti  preliminari»  sono  sostituite
dalle seguenti: «progetti di fattibilita'». 
  All'articolo 17,  comma  1,  le  parole:  «decreto  legislativo  24
gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «codice di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio». 
  Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
  «Art. 17-bis (Erogazioni liberali nei confronti dei comuni  colpiti
da sisma e da eventi calamitosi). - 1. All'articolo 100, comma 2, del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera m) e' inserita la seguente: 
    "m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato  e
dei comuni, per contributi volontari versati  in  seguito  ad  eventi
sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale  si
effettua il versamento. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla
base di criteri da definire sentita la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
individua gli enti che possono beneficiare delle predette  erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
soggetti  beneficiari;  vigila  sull'impiego   delle   erogazioni   e
comunica,  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,  all'Agenzia  delle  entrate   l'elenco   dei   soggetti
erogatori  e  l'ammontare   delle   erogazioni   liberali   da   essi
effettuate"». 
  Al titolo II, dopo il capo I e' inserito il seguente: 
  «Capo I-bis- Svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017. 
  Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico
2016/2017). - 1. Per l'anno scolastico 2016/2017  i  dirigenti  degli
Uffici scolastici regionali di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  con  riferimento  alle
istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti  nelle  aree
colpite dagli eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1,  sono  stati
dichiarati parzialmente o totalmente  inagibili  a  seguito  di  tali
eventi  sismici,  a  quelle  ospitate  in  strutture  temporanee   di
emergenza e a  quelle  che  ospitano  alunni  sfollati,  al  fine  di
consentire la regolare  prosecuzione  delle  attivita'  didattiche  e
amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni
per classe  previsto,  per  ciascun  tipo  e  grado  di  scuola,  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, comunque nei  limiti  delle  risorse  previste  al
comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono: 
    a) istituire con loro decreti, previa verifica  delle  necessita'
aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine
dell'attivita' didattica dell'anno  scolastico  2016/2017,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 69,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); 
    b) assegnare alle cattedre i docenti,  il  personale  ATA  e  gli
educatori o, per il personale in servizio presso  edifici  dichiarati
parzialmente  o  totalmente  inagibili,  modificare  le  assegnazioni
effettuate,  in  deroga  alle  procedure  e   ai   termini   previsti
dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015,  n.
107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  29   marzo   2016,   n.   42,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.  Tali  assegnazioni
sono regolate  con  contratto  collettivo  integrativo  regionale  di
lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  al  fine  di
salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica. 
  2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la
spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15  milioni  nell'anno
2017. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici  regionali
interessati    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa  per
le attivita' di cui  al  comma  1.  Per  l'adozione  del  decreto  di
riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a
sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso  fatto
salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di  cui
al comma 1 per il personale docente e ATA,  comunicando  le  relative
risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro il mese  successivo.  Nel
caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti  rispetto  al  fabbisogno
previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le
risorse iscritte in bilancio per  le  spese  di  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche e quelle relative al  pagamento  delle  spese
per il personale supplente. 
  4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i  dirigenti  scolastici  delle
istituzioni  scolastiche  autonome  di  cui  al   comma   1   possono
individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  fermo
restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la  priorita'
a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare  i
contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine  di  acquisire
la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al  presente
comma,  i  dirigenti  degli  Uffici  scolastici  regionali   di   cui
all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, pubblicano nel proprio sito  istituzionale  apposito  bando  con
specifica della tempistica di presentazione delle relative domande. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede: 
    a) quanto ad euro 5 milioni  nel  2016,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente  al
funzionamento; 
    b) quanto ad euro 15 milioni nel  2017,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «del 24 agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1»; 
    alla rubrica, le parole: «dal sisma  del  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici del 2016». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «verificatisi il 24  agosto
2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1»; 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui  all'allegato  1»
sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni di cui agli allegati 1  e
2»; 
    al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «dell'area  colpita  dal
sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'area
colpita dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»; 
    alla rubrica, le parole: «dal sisma  del  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici del 2016». 
  All'articolo 21: 
    al comma 2, le parole: «In favore delle imprese agricole  ubicate
nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal  sisma  del  24  agosto
2016, sono destinate risorse fino all'importo di 1  milione  di  euro
per l'anno 2016» sono sostituite dalle  seguenti:  «In  favore  delle
imprese agricole ubicate nei  Comuni  di  cui  all'articolo  1,  sono
destinate risorse fino  all'importo  di  1.500.000  euro  per  l'anno
2016»; 
    al comma 3, capoverso 1, le parole: «colpiti  dal  sisma  del  24
agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «colpiti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
    al comma 4, le parole: «danneggiato dal  sisma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo
1» e le parole: «limitatamente alle annualita'  2016,  2017  e  2018»
sono sostituite dalle seguenti: «delle annualita' 2016,  2017,  2018,
2019 e 2020»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine  di  assicurare  la  continuita'  produttiva  delle
attivita' zootecniche che operano nei Comuni di  cui  all'articolo  1
che  hanno  subito  danni  in  conseguenza   degli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di
cui al comma 4-ter, sono concessi  contributi  per  il  sostegno  dei
settori del latte, della carne bovina  e  dei  settori  ovicaprino  e
suinicolo nonche'  del  settore  equino,  ai  sensi  del  regolamento
delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
e' definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato  sulla  base
della specie allevata e dello stato di salute dell'animale. 
  4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel
capitale di rischio previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
e successive modificazioni, per gli interventi  di  cui  all'articolo
66, comma 3, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11  novembre
2016, n. 205, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio  dello
Stato, nel limite di  10.942.300  euro,  per  essere  riassegnate  ad
apposito capitolo di spesa per le finalita' di cui al comma 4-bis. 
  4-quater. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 8, i titolari di attivita' produttive svolte in  edifici
danneggiati a seguito degli eventi sismici  di  cui  all'articolo  1,
nella qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi  di  lavoro
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  acquisiscono  la
certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a  seguito   di
verifica di  sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme  tecniche
vigenti, da un professionista abilitato,  provvedendo  a  depositarla
presso il Comune territorialmente competente.  I  Comuni  trasmettono
periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli  elenchi
delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al  presente
comma  sono  considerate,  in  caso  di   successiva   richiesta   di
contributo, ai fini dell'accertamento dei danni. 
  4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi
sismici di cui all'articolo  1  possono  acquistare  o  acquisire  in
locazione macchinari, nonche'  effettuare  gli  ulteriori  interventi
urgenti  necessari  a  garantire  la   prosecuzione   della   propria
attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un
professionista abilitato  che  attesti  la  riconducibilita'  causale
diretta dei danni esistenti agli  eventi  sismici  e  la  valutazione
economica del danno subito. 
  4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni  e  gli
interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere  rimborsate  ai
sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalita' del
relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies  e  4-sexies
si applicano nel rispetto della  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato». 
  All'articolo 22, comma 1, le parole:  «del  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1». 
  All'articolo 24, comma 1, primo periodo, le parole: «del 24  agosto
2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1». 
  All'articolo 25, comma 2, le parole: «di cui all'allegato 1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2». 
  All'articolo 27, comma 1, le parole: «di cui all'allegato  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui  agli  allegati  1  e  2»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' agli acquedotti». 
  All'articolo 28: 
    al comma 3, lettera e),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «da mettere a disposizione per la  ricostruzione  conseguente
ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non
utilizzati il ricavato della loro vendita e' ceduto  come  contributo
al Comune da cui provengono tali materiali»; 
    al comma 4, primo periodo, le parole: «del 24  agosto  2016,»sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1 nonche'»; 
    al comma 11, secondo periodo, le parole: «secondo le  indicazioni
di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo
le indicazioni di cui al presente comma». 
  Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: 
  «Art. 28-bis (Misure per incentivare il recupero  dei  rifiuti  non
pericolosi). - 1. Al fine  di  consentire  l'effettivo  recupero  dei
rifiuti non  pericolosi  derivanti  da  attivita'  di  costruzione  e
demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a  far  data
dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate  ai
sensi degli articoli 208, 209,  211,  213,  214  e  216  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla
data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte
IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2.  Fino  al  31  dicembre  2020,  previo   parere   degli   organi
tecnico-sanitari  competenti,  e'  aumentato  del  50  per  cento  il
quantitativo di rifiuti non pericolosi,  derivanti  da  attivita'  di
costruzione   e   demolizione   conseguenti   agli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  indicato,  in  ciascuna
autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e  216  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero». 
  All'articolo 30: 
    al comma 2, le parole: «dall'evento sismico del 24  agosto  2016»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dagli  eventi  sismici  di   cui
all'articolo 1»; 
    al comma 4, lettera b), le parole da: «,  da  individuarsi»  fino
alla fine  della  lettera  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «;  ai
relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a  valere
sul Fondo di cui all'articolo 4»; 
    al comma 9, dopo le parole: «allocate presso la Struttura e» sono
inserite le seguenti: «i medesimi dati sono resi»; 
    al comma 13, le  parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 203 del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50,»; 
    al  comma  14  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti   parole:
«relativamente al contratto di appalto  per  affidamento  di  lavori,
servizi o forniture di cui sopra». 
  All'articolo 31: 
    al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 38»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 34»; 
    al comma 7, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1». 
  All'articolo 35: 
    al comma 3, le parole: «presso le Casse edili delle  Province  di
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo,  Perugia,  l'Aquila  e  Teramo
riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali»sono
sostituite  dalle  seguenti:   «presso   le   Casse   edili/Edilcasse
provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e regolarmente operanti nelle  Province  di  Rieti,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo»; 
    al comma 4, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 3»; 
    al comma 5, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 4»; 
    al comma 6, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 3». 
  Nel titolo  II,  capo  IV,  dopo  l'articolo  36  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art.  36-bis  (Informazione  sulle   misure   di   sostegno   alle
popolazioni colpite). - 1. Il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive  del  lavoro
(ANPAL),  provvede  alle   attivita'   informative   destinate   alle
popolazioni colpite, alle imprese e ai  lavoratori  sulle  misure  di
sostegno  previste  dal  presente  decreto,  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Art. 36-ter (Divieto di installazione di apparecchi e congegni  per
il gioco lecito). - 1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati
1 e 2, fino al 31 dicembre 2017, e' vietata l'installazione di  nuovi
dispositivi di cui all'articolo 110, commi 6 e  7,  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773». 
  All'articolo 38, comma 1, le parole:  «del  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1». 
  All'articolo 40, comma 1, le parole:  «del  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1». 
  All'articolo 41,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si  applicano
altresi' agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' dichiarato lo stato di emergenza ai sensi  dei  commi  1  e  1-bis
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225». 
  All'articolo 42, comma 1, le parole: «comunque entro il 24 novembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017». 
  All'articolo 43, comma 3, le parole:  «del  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1». 
  Al titolo III, nella rubrica del capo II, le parole: «dal sisma del
24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici
del 2016». 
  All'articolo 44: 
    al comma 1: 
      al primo  periodo,  le  parole:  «di  cui  all'allegato  1»sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2» e le  parole:
«non ancora effettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non  ancora  effettuato,
rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente  decreto
per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata  in  vigore
del decreto-legge 11 novembre 2016, n.  205,  per  i  Comuni  di  cui
all'allegato 2»; 
      all'ultimo periodo, le parole: «4,6 milioni di euro per  l'anno
2017» e «2,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2018»  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «7,6  milioni  di  euro  per  l'anno
2017» e «3,8 milioni di euro per l'anno 2018»; 
    al comma 2, le parole: «di cui all'allegato  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»; 
    al comma 3, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «A
decorrere, rispettivamente, dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per  i
Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo  di  dodici
mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico  dei  medesimi  Comuni,
relativi  ad  adempimenti  finanziari,  contabili   e   certificativi
previsti dal testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  da
altre specifiche disposizioni»; 
    al comma 4, primo periodo, le parole: «dal sisma  del  24  agosto
2016»sono sostituite dalle seguenti: «dagli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1». 
  All'articolo 45: 
    al comma 1, l'alinea e' sostituito dal  seguente:  «E'  concessa,
nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016,  una  indennita'
pari  al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la
relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1  ovvero  dal  26  ottobre
2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque  non
oltre il 31 dicembre 2016, in favore:»; 
    al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dipendenti  da  aziende»
sono inserite le seguenti: «o da soggetti diversi dalle imprese»; 
    al comma 3,  le  parole:  «pari  a  50  milioni  di  euro,»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari  a  124,5  milioni  di  euro»  e  le
parole:  «29  gennaio  2008»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «29
novembre 2008»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. In favore dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa degli eventi sismici di  cui  all'articolo  1,  e  che  operino
esclusivamente  o,  nel   caso   degli   agenti   e   rappresentanti,
prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli  allegati  1  e  2,  e'
riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8  milioni  di  euro
per il medesimo anno, una indennita' una tantum pari  a  5.000  euro,
nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti
di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52»; 
    al comma  5,  le  parole:  «pari  a  80  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari  a  259,3  milioni  di  euro»  e  le
parole:  «L'INPS  provvede  al  monitoraggio   nel   rispetto»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto»; 
    al comma 6, le parole: «in conseguenza dell'evento sismico del 24
agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «in  conseguenza  degli
eventi sismici di cui all'articolo 1,»; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria  e
straordinaria concessi in conseguenza degli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1 non sono conteggiati  ai  fini  delle  durate  massime
complessive previste dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente
comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019  e  in  11,08
milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico del Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2.  Agli  oneri
valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi  da
12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
    al comma 8, le parole: «, in conseguenza dell'evento sismico  del
24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con  riferimento  ai
Comuni di cui all'allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al
30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.  All'onere  di  cui  al
presente comma, pari a 8,9 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  12,2
milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno  2019,
si provvede ai sensi dell'articolo 52»; 
    il comma 9 e' soppresso. 
  All'articolo 47, comma 1, le parole:  «del  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1». 
  All'articolo 48: 
    al comma 1, alinea, le  parole:  «di  cui  all'allegato  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati  nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non
devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017
e fino al 30 settembre  2017.  La  sospensione  dei  pagamenti  delle
imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si  applica  per  le
ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  1-ter. Nei  Comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,
Fabriano e  Spoleto,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-bis  si
applicano limitatamente ai  singoli  soggetti  danneggiati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto»; 
    al comma 2, dopo le parole: «reti canalizzate,» sono inserite  le
seguenti: «nonche' per i settori delle assicurazioni, della telefonia
e della radiotelevisione pubblica», dopo le parole:  «dal  24  agosto
2016» sono inserite le seguenti: «con riferimento ai  Comuni  di  cui
all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento  ai  Comuni
di cui all'allegato 2» e le parole: «di cui all'allegato 1»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1  e
2»; 
    al comma 3, le parole: «di cui all'allegato  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2 sia»; 
    al comma 4, dopo le parole: «24 agosto  2016»  sono  inserite  le
seguenti:  «ovvero  del  26  ottobre  2016»  e  le  parole:  «di  cui
all'allegato   1»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di   cui
rispettivamente agli allegati 1 e 2»; 
    al comma 5, le parole: «di cui all'allegato  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»; 
    al comma 8, le parole: «di cui all'allegato  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»; 
    al comma 9, le parole: «autorizzano le aziende  biologiche»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «con  riferimento  alle  produzioni  con
metodo biologico, autorizzano le aziende agricole» e le  parole:  «di
cui all'allegato 1» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli
allegati 1 e 2»; 
    i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: 
  «10. Il termine del 16 dicembre 2016, di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre  2016,  e'
prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei  termini  relativi
agli adempimenti e versamenti  tributari  prevista  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016  si  applica
anche ai soggetti residenti o aventi  sede  legale  o  operativa  nei
Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto,  non  ricompresi
nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  10-bis.  La  sospensione  dei  versamenti   e   degli   adempimenti
tributari, prevista dal citato decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 1º settembre 2016,  e  dal  comma  10,  si  applica  ai
soggetti residenti o  aventi  sede  legale  o  operativa  nei  Comuni
indicati nell'allegato 2 al presente  decreto,  a  decorrere  dal  26
ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non  versati  per
effetto delle sospensioni, disposte dal citato  decreto  ministeriale
1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato  dal
presente articolo. 
  12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per  effetto  delle   sospensioni   disposte   dal   citato   decreto
ministeriale 1°  settembre  2016  e  dai  commi  10  e  10-bis,  sono
effettuati entro il mese di ottobre 2017»; 
    al comma 13, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi  i  termini  relativi
agli adempimenti e  ai  versamenti  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria   in
scadenza rispettivamente  nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre
2017» e il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Agli  oneri
derivanti dalla sospensione di cui al  presente  comma,  valutati  in
97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il
2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52»; 
    dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Per  ragioni  attinenti  agli  eventi  sismici  che  hanno
interessato  le  Regioni  colpite  dagli  eventi   sismici   di   cui
all'articolo 1,  alle  richieste  di  anticipazione  della  posizione
individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7,  lettere  b)  e
c), del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  avanzate  da
parte  degli  aderenti  alle   forme   pensionistiche   complementari
residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si  applica  in  via
transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma  7,  lettera  a),
del citato decreto legislativo n. 252 del  2005,  a  prescindere  dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad  una  forma  pensionistica
complementare, secondo le modalita' stabilite  dagli  statuti  e  dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica  complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24  agosto
2016»; 
    il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
  «14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e  13  trovano  applicazione
anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei  datori  di  lavoro
che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del  26  ottobre  2016  erano
assistiti   da   professionisti   operanti   nei   Comuni   di    cui
rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2»; 
    al comma 16, primo periodo, le parole: «nelle  zone  colpite  dal
sisma del 24 agosto 2016, di  cui  all'articolo  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nelle zone  colpite  dagli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1»; 
    il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
  «17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2,
ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono
prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini  riferiti  ai
rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24  agosto
2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  ovvero  la  data  di   entrata   in   vigore   del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi ad atti  o
operazioni da compiersi su altra piazza»; 
    al comma 18, le parole: «di cui all'allegato 1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2» e le parole: «fini  alla
data del 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino  alla
data del 30 giugno 2017». 
  All'articolo 49: 
    al comma 4, le parole: «dal 24 agosto 2016. Fino» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 24 agosto 2016 fino»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «9-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  sulla  sospensione  dei
processi civili e amministrativi e di quelli di  competenza  di  ogni
altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici
del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla  sospensione  dei
termini prevista al comma 2, nonche' le disposizioni di cui al  comma
6 si applicano sino al 31 luglio 2017,  in  relazione  al  Comune  di
Camerino. 
  9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e  7  si  applicano,
per gli eventi sismici del 26 e del  30  ottobre  2016,  a  decorrere
dalla data dei predetti eventi e sino al 31  luglio  2017,  anche  in
relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. 
  9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter  si  applicano  le
esclusioni di cui al  comma  8  e  la  sospensione  del  corso  della
prescrizione di cui al comma 9». 
  All'articolo 50: 
    al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) nella misura massima di cinquanta  unita'  tra  il  personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali  dieci  unita'
sono individuate  tra  il  personale  in  servizio  presso  l'Ufficio
speciale per la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,  istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale di cui alla presente  lettera  e'  collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi  ordinamenti.  Per  non  pregiudicare  l'attivita'  di
ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale
per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere  e'  autorizzato  a
stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti  a  tempo  determinato
nel limite massimo di dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario  per
l'utilizzo del contingente di personale in posizione  di  comando  di
cui al primo periodo, attingendo dalle  graduatorie  delle  procedure
concorsuali bandite  e  gestite  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, per le quali e' disposta la proroga  di  validita'  fino  al  31
dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma
14, della legge n. 127  del  1997,  senza  che  l'amministrazione  di
appartenenza abbia adottato il provvedimento  di  fuori  ruolo  o  di
comando, lo stesso si intende assentito qualora  sia  intervenuta  la
manifestazione di  disponibilita'  da  parte  degli  interessati  che
prendono servizio alla data indicata nella richiesta»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di  servizio
civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016, nonche' ad  aumentare  il  numero  dei  volontari  da
avviare  al  Servizio  civile  nazionale,  la  dotazione  del   Fondo
nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno
2016. 
  9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto  a  euro
139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190,  e,  quanto  a  euro  7,3  milioni,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione  del  Fondo  previsto
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno  2016,  n.
106». 
  Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: 
  «Art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale  dei  Comuni  e
del Dipartimento della protezione civile). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione  degli
Uffici speciali per  la  ricostruzione,  tenuto  conto  degli  eventi
sismici  di  cui  all'articolo  1,  e  del  conseguente   numero   di
procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli
stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo  determinato,
in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel  limite  di  spesa  di  1,8
milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per  l'anno
2017,  ulteriori  unita'  di  personale,  fino  ad  un   massimo   di
trecentocinquanta,   con   professionalita'   di   tipo   tecnico   o
amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo
52. 
  2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo
del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della
cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita  dall'articolo
1, comma 5, sono determinati i profili  professionali  ed  il  numero
massimo delle unita' di personale che ciascun Comune  e'  autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1.  Il  provvedimento  e'
adottato  sulla  base  delle  richieste  che  i  Comuni  avanzano  al
Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo
professionale richiesto,  il  Comune  puo'  procedere  all'assunzione
previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
  4.  Al  fine  di   far   fronte   all'eccezionalita'   dell'impegno
conseguente al reiterarsi delle  situazioni  di  emergenza  correlate
agli eventi sismici di cui  all'articolo  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo  determinato
della durata di un anno, fino  ad  un  massimo  di  venti  unita'  di
personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per
lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza,
con le modalita' e secondo  le  procedure  di  cui  al  comma  3.  Ai
relativi oneri si provvede, entro il limite  complessivo  massimo  di
140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per  l'anno  2017,  ai
sensi dell'articolo 52. 
  5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,
adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.
225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
deroga alla normativa vigente e fino alla  scadenza  dello  stato  di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, purche' nel rispetto del  limite  massimo  imposto
dalle   disposizioni   dell'Unione   europea,   dei    rapporti    di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei  contratti  per
prestazioni     di     carattere     intellettuale     in     materie
tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture  operative
del  Servizio  nazionale  della   protezione   civile,   direttamente
impegnate  nella  gestione   delle   attivita'   di   emergenza.   Le
disposizioni del primo periodo si applicano  ai  rapporti  in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.
205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze  adottate
in attuazione del presente  articolo  si  provvede  esclusivamente  a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente  nei  bilanci
delle amministrazioni interessate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 51: 
    al comma 1, le parole: «alla situazione emergenziale  conseguente
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  il  24  agosto  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla situazione emergenziale  conseguente
agli eventi sismici di cui all'articolo 1»; 
    al comma 4, primo periodo, la parola: «impiegati» e' soppressa  e
le parole: «dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici di cui  all'articolo
1». 
  Nel titolo VI, capo I, dopo l'articolo 51 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 51-bis  (Norme  transitorie  per  consentire  il  voto  degli
elettori fuori residenza  a  causa  dei  recenti  eventi  sismici  in
occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016). - 1. In
occasione del referendum costituzionale  del  4  dicembre  2016,  gli
elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1  e  2,  che,  a
seguito dei  predetti  eventi,  sono  temporaneamente  alloggiati  in
Comuni diversi da quelli di  residenza  per  motivi  di  inagibilita'
della propria abitazione o per provvedimenti  di  emergenza,  possono
essere ammessi a votare nel Comune di dimora. 
  2. Gli elettori possono  far  pervenire,  entro  il  quinto  giorno
antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del  Comune  di
dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune  ed
autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di
trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  al  comma   1   e   di   godere
dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del  documento
d'identita'  nonche'  copia  della  tessera  elettorale  personale  o
dichiarazione di suo smarrimento. 
  3. Il Comune  di  dimora  consegna  ad  ogni  elettore  richiedente
un'attestazione di ammissione al voto  nella  quale  e'  indicata  la
sezione  elettorale  di  assegnazione  e  trasmette  ai   Comuni   di
rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente  la  data
della votazione, i nominativi degli ammessi al  voto,  affinche'  gli
ufficiali  elettorali  provvedano  a  prenderne  nota   nelle   liste
sezionali. 
  4. Dei nominativi degli ammessi al voto il  Comune  di  dimora  da'
notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva  assegnazione.  Gli
elettori votano in tali  sezioni,  previa  esibizione  del  documento
d'identita' e dell'attestazione di cui al comma 3. 
  5.  Le  Commissioni  elettorali  circondariali,  ove   strettamente
necessario e su proposta dei  Comuni  di  dimora,  possono  istituire
seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile  1976,
n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero  complessivo  di
almeno trecento elettori dimoranti presso strutture  ricettive  o  di
accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi. 
  6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al  comma  1,  che  non
sono nelle condizioni di assicurare  il  regolare  svolgimento  della
consultazione referendaria, sono ammessi  al  voto,  in  uno  o  piu'
Comuni  vicini,  previa  attestazione  del  Sindaco  del  Comune   di
residenza al  predetto  Comune,  sentita  la  Commissione  elettorale
circondariale». 
  L'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 52 (Disposizioni finanziarie). -  1.  Il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' rifinanziato  di
228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19  milioni  di  euro  per
l'anno 2019. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma  1,
4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e  8,
48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51,  comma  4,  e  dal
comma 1  del  presente  articolo,  pari  complessivamente  a  671,502
milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per  l'anno
2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di  euro
per l'anno 2019, a 64,9 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  13,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro  per  l'anno
2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  a
367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai  fini  della  compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno  ed  indebitamento  netto,  si
provvede: 
    a) quanto a 2,067 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  a  16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
per 0,127 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia  e
delle finanze per 0,940  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022; 
    b) quanto a 63,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2016-2018,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per   60   milioni   di   euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e  l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale per 1 milione di euro; 
    c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,85 milioni
di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro  per  l'anno
2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 80 milioni di euro,  definitivamente  al  bilancio
dello Stato; 
    e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali   di   cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225.  Le  predette  risorse   sono   trasferite   direttamente   alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; 
    f)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    g) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    h) quanto  a  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    i) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    l) quanto a 201,35 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a  348,7
milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per  l'anno
2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dalle  misure  previste  dagli
articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis; 
    m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno  2016,  mediante  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di  pari
importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all'erario; 
    n) quanto a 141,835 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  231,23
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3  milioni  di  euro  per  l'anno
2018,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale   per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato
dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente
articolo; 
    o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di
euro per l'anno 2020 e  a  0,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    p) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22,  come  incrementata  dall'articolo  43,  comma  5,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma  387,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui
al  presente  decreto  sono  realizzati  nell'ambito  delle   risorse
finanziarie disponibili. Le  amministrazioni  interessate  provvedono
allo svolgimento delle attivita'  di  rispettiva  competenza  con  le
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio,  anche  in  conto  residui.  Ove  necessario,
previa  richiesta  dell'amministrazione  competente,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  puo'   disporre   il   ricorso   ad
anticipazioni  di  tesoreria,   la   cui   regolarizzazione   avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa». 
  Dopo l'allegato 1 e' aggiunto il seguente: 
  «Allegato 2 
  Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 
    (articolo 1) 
REGIONE ABRUZZO: 
    1. Campli (TE); 
    2. Castelli (TE); 
    3. Civitella del Tronto (TE); 
    4. Torricella Sicura (TE); 
    5. Tossicia (TE); 
    6. Teramo. 
REGIONE LAZIO: 
    7. Cantalice (RI); 
    8. Cittaducale (RI); 
    9. Poggio Bustone (RI); 
    10. Rieti; 
    11. Rivodutri (RI). 
REGIONE MARCHE: 
    12. Apiro (MC); 
    13. Appignano del Tronto (AP); 
    14. Ascoli Piceno; 
    15. Belforte del Chienti (MC); 
    16. Belmonte Piceno (FM); 
    17. Caldarola (MC); 
    18. Camerino (MC); 
    19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
    20. Castel di Lama (AP); 
    21. Castelraimondo (MC); 
    22. Castignano (AP); 
    23. Castorano (AP); 
    24. Cerreto D'esi (AN); 
    25. Cingoli (MC); 
    26. Colli del Tronto (AP); 
    27. Colmurano (MC); 
    28. Corridonia (MC); 
    29. Esanatoglia (MC); 
    30. Fabriano (AN); 
    31. Falerone (FM); 
    32. Fiuminata (MC); 
    33. Folignano (AP); 
    34. Gagliole (MC); 
    35. Loro Piceno (MC); 
    36. Macerata; 
    37. Maltignano (AP); 
    38. Massa Fermana (FM); 
    39. Matelica (MC); 
    40. Mogliano (MC); 
    41. Monsapietro Morico (FM); 
    42. Montappone (FM); 
    43. Monte Rinaldo (FM); 
    44. Monte San Martino (MC); 
    45. Monte Vidon Corrado (FM); 
    46. Montecavallo (MC); 
    47. Montefalcone Appennino (FM); 
    48. Montegiorgio (FM); 
    49. Monteleone (FM); 
    50. Montelparo (FM); 
    51. Muccia (MC); 
    52. Offida (AP); 
    53. Ortezzano (FM); 
    54. Petriolo (MC); 
    55. Pioraco (MC); 
    56. Poggio San Vicino (MC); 
    57. Pollenza (MC); 
    58. Ripe San Ginesio (MC); 
    59. San Severino Marche (MC); 
    60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
    61. Sefro (MC); 
    62. Serrapetrona (MC); 
    63. Serravalle del Chienti (MC); 
    64. Servigliano (FM); 
    65. Smerillo (FM); 
    66. Tolentino (MC); 
    67. Treia (MC); 
    68. Urbisaglia (MC). 
REGIONE UMBRIA: 
    69. Spoleto (PG)». 
  Il titolo del decreto-legge e' sostituito dal seguente: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016».